Articolo 10 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 9Articolo 11
Versione
21 aprile 1979
Art. 10. Conservazione di precedente trattamento economico

Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.
Entrata in vigore il 21 aprile 1979