Art. 10. Conservazione di precedente trattamento economico
Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.
Al personale di cui al precedente articolo, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1 gennaio 1979, uno stipendio inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse trovato nella qualifica immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.