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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/09/2025, n. 4415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4415 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18634/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18634/2019 promossa da:
N.Q. F.G.V.S., P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Petronaci, giusta P.IVA_1
procura in atti
APPELLANTE
contro
C.F. , rapp. e difesi dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Gaetano Orlando, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, la n.q. di F.G.V.S. Parte_2
conveniva in giudizio per chiedere l'integrale riforma della Controparte_1 sentenza n. 1086/2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data
12.05.2019, depositata in Cancelleria in data 17.05.2019, non notificata, resa nel procedimento n. 13260/17 R.G.
In particolare, la n.q. di F.G.V.S. chiedeva la riforma per i Parte_2
seguenti motivi: 1) mancanza di legittimazione passiva della Parte_2
2) aver erroneamente considerato attendibile il teste di controparte;
3) aver erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla controparte;
4) aver erroneamente liquidato il danno biologico a favore di controparte.
Sosteneva l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nell'accogliere la domanda attorea ritenendo assolto l'onere probatorio in merito all'an e al quantum del sinistro in oggetto.
Infatti, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito la domanda attorea è fondata e va accolta seppur nei limiti che
verranno di seguito evidenziati. “In ordine ai fatti di causa, si ritiene
precisare che le risultanze istruttorie hanno confermato il fatto storico
assunto dagli attori, laddove il teste escusso ) ha avuto Testimone_1
modo di riferire di aver visto uno scooter che, percorrendo la via Plebiscito,
superava una vettura che si era fermata per permettere l'attraversamento
della sig.ra finendo così per investire quest'ultima; il teste ha CP_1
inoltre riferito che lo scooter superava sulla vettura sul suo lato sinistro,
ovvero lato conducente, ed in particolare quanto la sig.ra aveva CP_1
già attraversato metà della carreggiata. Nessun dubbio si pone, quindi, sulle dichiarazioni svolte dal teste, assurgendone a rilevanza probante, laddove
non lasciano dubbi che parte attrice sia rimasto vittima dell'incidente per
come dallo stesso assunto in citazione… Ai fini della liquidazione dei danni
subiti dalla minore, il cui nesso causale tra lo stesso e l'incidente de quo trova
adeguato riscontro dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura
pubblica Ospedaliera di Catania “Vittorio Emanuele”, in cui viene
diagnosticato “contusione regione lombare…e tenuto conto della depositata
CTU medico legale, alle cui conclusioni ben si ritiene adeguarsi, per la
chiarezza con cui la stessa è stata eseguita, questo Giudicante, ritiene poter
procedere alla liquidazione del danno sulla scorta della richiamata relazione
medica…
PQM
… Accoglie la domanda attorea nei confronti di CP_2
quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Infatti, appare corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la prova testimoniale resa da
[...]
attendibile (“Nessun dubbio si pone, quindi, sulle dichiarazioni Tes_1
svolte dal teste, assurgendone a rilevanza probante, laddove non lasciano
dubbi che parte attrice sia rimasto vittima dell'incidente per come dallo stesso
assunto in citazione”). La dichiarazione testimoniale resa da è stata precisa e Testimone_1
puntuale e, di conseguenza, attendibile.
Tale attendibilità è riconducibile al fatto che il teste ha riportato in maniera coerente e per nulla contraddittoria la dinamica del sinistro e lo svolgimento dei successivi eventi.
Infatti, il teste ha riferito di aver assistito al sinistro, e precisamente “…mi
trovavo intorno alle 17:00 fermo a bordo della mia autovettura sulla via
Plebiscito, in attesa di prendere mia suocera per accompagnarla a
casa…Ricordo che mia suocera aveva attraversato metà della carreggiata
quando veniva investita da un ciclomotore che in quel momento percorreva
la detta via…per quello che ho visto, una macchina si era fermata per
permettere a mia suocera di attraversare la strada mentre il ciclomotore
superava quest'ultima finendo così per investire mia suocera…”.
Nessuna contraddizione è emersa rispetto alla dinamica riportata in citazione.
E' da premettere che la Cassazione ha stabilito il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita …
anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non
essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune
diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue
condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile
“pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di
collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass. n. 24449/05, n. 18532/07).
La Cassazione sostiene che il danneggiato “deve provare che il sinistro si è
verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non
identificato” (Cass. n. 12304/05) e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo,
oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.
Il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, proprio perché il Fondo
di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria è
emersa la prova certa del sinistro stradale per come rappresentato da parte attrice, oggi appellata.
Parte appellata, infatti, ha prodotto copia della querela sporta contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Catania e del successivo decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 17.4.2014.
L'appellata ha, altresì, prodotto i certificati della struttura pubblica
Ospedaliera di Catania “Vittorio Emanuele”, ove, dopo aver dichiarato di aver subito un incidente stradale, le veniva diagnosticato “contusione regione lombare” e con successiva diagnosi dello specialista che consigliava: “Al
persistere della sintomatologia si consiglia ripetizione dell'esame a distanza
di qualche giorno in considerazione della possibilità che si renda evidente un
focolaio di frattura in atto non dimostrabile”.
La ripeteva l'esame in data 09.09.2013 presso lo studio radiologico CP_1
del Dott. ed in quella circostanza le veniva diagnosticato CP_3
“Frattura da schiacciamento del corpo della seconda vertebra lombare…”.
Il certificato medico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cassazione
Civile - Sez. III - sentenza del 24.09.2015).
L'appellata è riuscita coi mezzi di prova a confermare la dinamica del sinistro e la sua veridicità.
Anche il CTU nominato dal Giudice di primo grado ha confermato la compatibilità delle lesioni patite dalla con quanto narrato in CP_1
citazione.
Infatti, il CTU aveva affermato nella propria relazione che “…le lesioni subite
dall'attrice sono di natura traumatica e presentano un nesso di casualità
diretto con l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di
accertamento del nesso di casualità diretta, cronologico e topografico”. Ne consegue che la dinamica esposta in citazione risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente del mezzo rimasto sconosciuto e oggettivamente non identificabile.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace, pertanto, è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Infine, non merita accoglimento nemmeno il motivo di impugnazione sulla mancanza di legittimazione passiva della quale impresa Parte_2
designata dal FVGS.
Infatti, l'impresa designata dal FGVS, tenuta al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece ed in luogo del responsabile,
viene ad assumere le vesti di un garante ex lege del danneggiante che si è reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire in ogni caso ai danneggiati il risarcimento dei danni in maniera certa e di valorizzare così la natura solidaristica dell'intervento del Fondo;
in altre parole, l'obbligo risarcitorio che grava sul FGVS non deriva dal fatto illecito bensì da un'imputazione legale effettuata nei confronti di un soggetto reso solidalmente responsabile rispetto all'obbligo risarcitorio primario (Cass. 930/2017).
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dalla quale impresa designata Parte_2
dal FVGS e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
1086/2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- condanna quale impresa designata dal FVGS a rifondere a Parte_2
le spese del presente procedimento, che si liquidano in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 18634/2019 promossa da:
N.Q. F.G.V.S., P. IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Petronaci, giusta P.IVA_1
procura in atti
APPELLANTE
contro
C.F. , rapp. e difesi dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Gaetano Orlando, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello ritualmente notificato, la n.q. di F.G.V.S. Parte_2
conveniva in giudizio per chiedere l'integrale riforma della Controparte_1 sentenza n. 1086/2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania in data
12.05.2019, depositata in Cancelleria in data 17.05.2019, non notificata, resa nel procedimento n. 13260/17 R.G.
In particolare, la n.q. di F.G.V.S. chiedeva la riforma per i Parte_2
seguenti motivi: 1) mancanza di legittimazione passiva della Parte_2
2) aver erroneamente considerato attendibile il teste di controparte;
3) aver erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio incombente sulla controparte;
4) aver erroneamente liquidato il danno biologico a favore di controparte.
Sosteneva l'appellante che aveva errato il Giudice di prime cure nell'accogliere la domanda attorea ritenendo assolto l'onere probatorio in merito all'an e al quantum del sinistro in oggetto.
Infatti, l'appellante si doleva che il Giudice di Pace avesse statuito che “Nel
merito la domanda attorea è fondata e va accolta seppur nei limiti che
verranno di seguito evidenziati. “In ordine ai fatti di causa, si ritiene
precisare che le risultanze istruttorie hanno confermato il fatto storico
assunto dagli attori, laddove il teste escusso ) ha avuto Testimone_1
modo di riferire di aver visto uno scooter che, percorrendo la via Plebiscito,
superava una vettura che si era fermata per permettere l'attraversamento
della sig.ra finendo così per investire quest'ultima; il teste ha CP_1
inoltre riferito che lo scooter superava sulla vettura sul suo lato sinistro,
ovvero lato conducente, ed in particolare quanto la sig.ra aveva CP_1
già attraversato metà della carreggiata. Nessun dubbio si pone, quindi, sulle dichiarazioni svolte dal teste, assurgendone a rilevanza probante, laddove
non lasciano dubbi che parte attrice sia rimasto vittima dell'incidente per
come dallo stesso assunto in citazione… Ai fini della liquidazione dei danni
subiti dalla minore, il cui nesso causale tra lo stesso e l'incidente de quo trova
adeguato riscontro dalla certificazione medica rilasciata dalla struttura
pubblica Ospedaliera di Catania “Vittorio Emanuele”, in cui viene
diagnosticato “contusione regione lombare…e tenuto conto della depositata
CTU medico legale, alle cui conclusioni ben si ritiene adeguarsi, per la
chiarezza con cui la stessa è stata eseguita, questo Giudicante, ritiene poter
procedere alla liquidazione del danno sulla scorta della richiamata relazione
medica…
PQM
… Accoglie la domanda attorea nei confronti di CP_2
quale Impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del
[...]
Fondo di Garanzia per le vittime della strada”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la Controparte_1
conferma della sentenza di primo grado.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Infatti, appare corretta la valutazione delle risultanze istruttorie da parte del
Giudice di prime cure, il quale ha ritenuto la prova testimoniale resa da
[...]
attendibile (“Nessun dubbio si pone, quindi, sulle dichiarazioni Tes_1
svolte dal teste, assurgendone a rilevanza probante, laddove non lasciano
dubbi che parte attrice sia rimasto vittima dell'incidente per come dallo stesso
assunto in citazione”). La dichiarazione testimoniale resa da è stata precisa e Testimone_1
puntuale e, di conseguenza, attendibile.
Tale attendibilità è riconducibile al fatto che il teste ha riportato in maniera coerente e per nulla contraddittoria la dinamica del sinistro e lo svolgimento dei successivi eventi.
Infatti, il teste ha riferito di aver assistito al sinistro, e precisamente “…mi
trovavo intorno alle 17:00 fermo a bordo della mia autovettura sulla via
Plebiscito, in attesa di prendere mia suocera per accompagnarla a
casa…Ricordo che mia suocera aveva attraversato metà della carreggiata
quando veniva investita da un ciclomotore che in quel momento percorreva
la detta via…per quello che ho visto, una macchina si era fermata per
permettere a mia suocera di attraversare la strada mentre il ciclomotore
superava quest'ultima finendo così per investire mia suocera…”.
Nessuna contraddizione è emersa rispetto alla dinamica riportata in citazione.
E' da premettere che la Cassazione ha stabilito il principio per cui il danneggiato vittima di un'auto pirata non ha l'onere di denunciare il conducente del veicolo non identificato e che “la prova può essere fornita …
anche sulla base di mere tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non
essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune
diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue
condizioni psicofisiche ed alle circostanze del caso concreto”; né è possibile
“pervenire a configurare a carico del danneggiato medesimo un obbligo di
collaborazione eccessivo rispetto alle sue risorse, che finisca con il trasformarlo in un investigatore privato o necessariamente in un querelante”
(Cass. n. 24449/05, n. 18532/07).
La Cassazione sostiene che il danneggiato “deve provare che il sinistro si è
verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non
identificato” (Cass. n. 12304/05) e che, al momento del sinistro, gli è stato impossibile o estremamente difficile annotare il numero di targa. Per assolvere al proprio onere probatorio egli può decidere di presentare denuncia alle autorità competenti e dimostrare che le indagini hanno avuto esito negativo,
oppure può fare ricorso agli ordinari mezzi di prova.
Il giudizio dovrà essere però particolarmente rigoroso, proprio perché il Fondo
di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili.
Tanto premesso e secondo tale rigoroso giudizio, all'esito dell'istruttoria è
emersa la prova certa del sinistro stradale per come rappresentato da parte attrice, oggi appellata.
Parte appellata, infatti, ha prodotto copia della querela sporta contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Catania e del successivo decreto di archiviazione emesso dal GIP in data 17.4.2014.
L'appellata ha, altresì, prodotto i certificati della struttura pubblica
Ospedaliera di Catania “Vittorio Emanuele”, ove, dopo aver dichiarato di aver subito un incidente stradale, le veniva diagnosticato “contusione regione lombare” e con successiva diagnosi dello specialista che consigliava: “Al
persistere della sintomatologia si consiglia ripetizione dell'esame a distanza
di qualche giorno in considerazione della possibilità che si renda evidente un
focolaio di frattura in atto non dimostrabile”.
La ripeteva l'esame in data 09.09.2013 presso lo studio radiologico CP_1
del Dott. ed in quella circostanza le veniva diagnosticato CP_3
“Frattura da schiacciamento del corpo della seconda vertebra lombare…”.
Il certificato medico rilasciato dal medico di un pubblico ospedale è atto pubblico assistito da fede privilegiata e come tale fa piena prova sino a querela di falso, relativamente alla provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese, oltre agli altri fatti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza (Cassazione
Civile - Sez. III - sentenza del 24.09.2015).
L'appellata è riuscita coi mezzi di prova a confermare la dinamica del sinistro e la sua veridicità.
Anche il CTU nominato dal Giudice di primo grado ha confermato la compatibilità delle lesioni patite dalla con quanto narrato in CP_1
citazione.
Infatti, il CTU aveva affermato nella propria relazione che “…le lesioni subite
dall'attrice sono di natura traumatica e presentano un nesso di casualità
diretto con l'evento in questione essendo soddisfatti tutti i criteri di
accertamento del nesso di casualità diretta, cronologico e topografico”. Ne consegue che la dinamica esposta in citazione risulta assistita da prove precise e puntuali della sussistenza di una condotta dolosa o colposa del conducente del mezzo rimasto sconosciuto e oggettivamente non identificabile.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace, pertanto, è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Infine, non merita accoglimento nemmeno il motivo di impugnazione sulla mancanza di legittimazione passiva della quale impresa Parte_2
designata dal FVGS.
Infatti, l'impresa designata dal FGVS, tenuta al risarcimento dei danni provocati da soggetto non assicurato in vece ed in luogo del responsabile,
viene ad assumere le vesti di un garante ex lege del danneggiante che si è reso inadempiente all'obbligo di assicurarsi.
Il principio è stato introdotto allo scopo di garantire in ogni caso ai danneggiati il risarcimento dei danni in maniera certa e di valorizzare così la natura solidaristica dell'intervento del Fondo;
in altre parole, l'obbligo risarcitorio che grava sul FGVS non deriva dal fatto illecito bensì da un'imputazione legale effettuata nei confronti di un soggetto reso solidalmente responsabile rispetto all'obbligo risarcitorio primario (Cass. 930/2017).
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto dalla quale impresa designata Parte_2
dal FVGS e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n.
1086/2019, emessa dal Giudice di Pace di Catania;
- condanna quale impresa designata dal FVGS a rifondere a Parte_2
le spese del presente procedimento, che si liquidano in Controparte_1
€ 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_2
Catania, 04/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa