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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4483/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/002520 TARI-TEFA 2015
- RUOLO n. 2025/002521 TARI-TEFA 2016
- RUOLO n. 2025/002522 TARI-TEFA 2017
- RUOLO n. 2025/002523 TARI-TEFA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ed ivi residente al Indirizzo_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.Difensore_1 del Foro di Santa Maria Capua Vetere, c.f. CF_Difensore_1, propone RICORSO avverso cartella di pagamento n. 028 2025 00292259 57/000 notificata in data 25 agosto 2025 veniva notificata cartella di pagamento con richiesta di pagamento pari ad euro 3.185,88, che si compone dei seguenti ruoli, tutti emessi dal Comune di Carinola. Ufficio Tributi: Ruolo N. 2025/002520 Tari-Tefa anno 2015, Ruolo N. 2025/002521 Tari-Tefa anno
2016 Ruolo N. 2025/002522 Tari-Tefa anno 2017 Ruolo N. 2025/002523 Tari-Tefa anno 2018,
Il ricorrente eccepisce di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della cartella di pagamento oggi impugnata.
Nel caso di specie, sostiene la mancanza del presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme esposte in premessa, poiché l'iter della procedura di riscossione sia totalmente viziato, in quanto secondo costante orientamento della giurisprudenza, "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.”
Sostiene che la TARI, così come la TEFA, si prescrivono in 5 anni. Conclude con la richiesta in via principale: accogliere il presente ricorso ed annullare gli atti impugnati:
- In subordine: verificare la riduzione, nella massima estensione, del debito tributario, ammettendo sin d'ora il contribuente ad un saldo e stralcio, con rateizzo, dello stesso.
- Per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate e Riscossione della Provincia di Caserta alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti prescritti.
- Con vittoria di spese e competenze di lite in favore del costituito procuratore antistatario.
Per il Comune di Carinola in persona del Sindaco pro tempore suo legale rapp.te, cod. fisc. P.IVA_1, con sede alla Indirizzo_2, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2, il quale conclude con la richiesta di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dal sig.
Ricorrente_1; - confermare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02820250029225957 con riconoscimento parziale degli importi dovuti almeno per l'annualità 2017 e 2018 non prescritte. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione, si costituisce in giudizio e conclude con la richiesta di a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi di accertamento TARI nn. 2559, 2560, 2561, 2562 del 19.04.2022 TARI anni 2015, 2016, 2017 e
2018 (quali atti prodromici) risultano notificato in data 23.11.2022 mediante servizio postale raccomandato
A.R., come da ricevuta di ritorno prodotta in allegato. La notifica è conforme alla legge nonché all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che attribuisce efficacia di accertamento esecutivo ai tributi locali.
Parte ricorrente pur lamentando la omessa notifica non contesta la notifica degli atti depositati dall'-ente nel fascicolo processuale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7204/2023, del 27 dicembre
2023, ha colto l'occasione precisare che l'avviso di accertamento regolarmente notificato, che non viene tempestivamente impugnato, diviene definitivo.
Vi è di più! La mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, infatti, gli atti impugnati (cartelle di pagamento relative ad avvisi di accertamento TARSU/ TIA) non potevano che considerarsi legittimi e soprattutto non prescritti, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
La Corte ha, infatti, chiarito: "l'avviso di accertamento non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo.
Il ricorso contro la cartella esattoriale può essere presentato unicamente contro i vizi propri della cartella, ma se risulta regolarmente notificato l'avviso di accertamento e non risulta impugnato la pretesa dell'Ente
è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria.".
P.Q.M.
Il G.m rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite per € 500,00 oltre oneri accessori a favore di ciascuna parte resistente.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PESCINO PASQUALE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4483/2025 depositato il 10/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029225957000 TARI-TEFA 2018 proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Carinola - Piazza Osvaldo Mazza 81030 Carinola CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2025/002520 TARI-TEFA 2015
- RUOLO n. 2025/002521 TARI-TEFA 2016
- RUOLO n. 2025/002522 TARI-TEFA 2017
- RUOLO n. 2025/002523 TARI-TEFA 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 184/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1, nato a [...] il Data nascita_1, c.f. CF_Ricorrente_1, ed ivi residente al Indirizzo_1, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv.Difensore_1 del Foro di Santa Maria Capua Vetere, c.f. CF_Difensore_1, propone RICORSO avverso cartella di pagamento n. 028 2025 00292259 57/000 notificata in data 25 agosto 2025 veniva notificata cartella di pagamento con richiesta di pagamento pari ad euro 3.185,88, che si compone dei seguenti ruoli, tutti emessi dal Comune di Carinola. Ufficio Tributi: Ruolo N. 2025/002520 Tari-Tefa anno 2015, Ruolo N. 2025/002521 Tari-Tefa anno
2016 Ruolo N. 2025/002522 Tari-Tefa anno 2017 Ruolo N. 2025/002523 Tari-Tefa anno 2018,
Il ricorrente eccepisce di aver avuto contezza della pretesa tributaria solo a seguito della notifica della cartella di pagamento oggi impugnata.
Nel caso di specie, sostiene la mancanza del presupposto legittimante la richiesta di pagamento delle somme esposte in premessa, poiché l'iter della procedura di riscossione sia totalmente viziato, in quanto secondo costante orientamento della giurisprudenza, "l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.”
Sostiene che la TARI, così come la TEFA, si prescrivono in 5 anni. Conclude con la richiesta in via principale: accogliere il presente ricorso ed annullare gli atti impugnati:
- In subordine: verificare la riduzione, nella massima estensione, del debito tributario, ammettendo sin d'ora il contribuente ad un saldo e stralcio, con rateizzo, dello stesso.
- Per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
- Per l'effetto condannare l'Agenzia delle Entrate e Riscossione della Provincia di Caserta alla cancellazione dagli estratti di ruolo dei debiti prescritti.
- Con vittoria di spese e competenze di lite in favore del costituito procuratore antistatario.
Per il Comune di Carinola in persona del Sindaco pro tempore suo legale rapp.te, cod. fisc. P.IVA_1, con sede alla Indirizzo_2, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_2 (C.F. CF_Difensore_2, il quale conclude con la richiesta di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso proposto dal sig.
Ricorrente_1; - confermare la piena legittimità della cartella di pagamento n. 02820250029225957 con riconoscimento parziale degli importi dovuti almeno per l'annualità 2017 e 2018 non prescritte. - condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari.
L' Agenzia delle Entrate - Riscossione, si costituisce in giudizio e conclude con la richiesta di a) manlevare l'agente della riscossione dalle eccezioni che non riguardano la propria attività; b) nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza delle eccezioni sollevate contro la cartella di pagamento in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Gli avvisi di accertamento TARI nn. 2559, 2560, 2561, 2562 del 19.04.2022 TARI anni 2015, 2016, 2017 e
2018 (quali atti prodromici) risultano notificato in data 23.11.2022 mediante servizio postale raccomandato
A.R., come da ricevuta di ritorno prodotta in allegato. La notifica è conforme alla legge nonché all'art. 1, comma 161, L. 296/2006, che attribuisce efficacia di accertamento esecutivo ai tributi locali.
Parte ricorrente pur lamentando la omessa notifica non contesta la notifica degli atti depositati dall'-ente nel fascicolo processuale.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7204/2023, del 27 dicembre
2023, ha colto l'occasione precisare che l'avviso di accertamento regolarmente notificato, che non viene tempestivamente impugnato, diviene definitivo.
Vi è di più! La mancata impugnazione dell'atto presupposto, preclude al contribuente qualsiasi eccezione relativa all'atto successivo ivi compresa l'eccezione circa l'intervenuta prescrizione del credito.
Nel caso di specie, infatti, gli atti impugnati (cartelle di pagamento relative ad avvisi di accertamento TARSU/ TIA) non potevano che considerarsi legittimi e soprattutto non prescritti, atteso che ogni atto prodromico era stato regolarmente notificato, rendendo edotto il contribuente in merito alla pretesa.
La Corte ha, infatti, chiarito: "l'avviso di accertamento non è stato impugnato e pertanto è divenuto definitivo.
Il ricorso contro la cartella esattoriale può essere presentato unicamente contro i vizi propri della cartella, ma se risulta regolarmente notificato l'avviso di accertamento e non risulta impugnato la pretesa dell'Ente
è divenuta definitiva e risulta cristallizzata la relativa pretesa tributaria.".
P.Q.M.
Il G.m rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite per € 500,00 oltre oneri accessori a favore di ciascuna parte resistente.