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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 587/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Stefano Miglietta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 SS. CCII
presentato da (codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RG) il 3/1/1950 e residente in [...], con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi di Nichelino, in persona delle Gestrici della Crisi Avv. Chiara Cracolici e Avv. Margherita Zaffagnini.
* * * * *
Premesso che
- , con l'ausilio dell'Avv. Chiara Cracolici, Gestrice della Crisi Parte_1 nominata dall'OCC Nichelino con funzione di consulente del debitore, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi;
rilevato che
- a fronte di un indebitamento complessivo di € 114.145,74, il debitore ricorrente ha formulato la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti:
• il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 15.000, dei quali una parte (€ 1.000) sarà versata alla procedura mediante 4 rate mensili dell'importo di € 250 ciascuna, ed una parte (€ 14.000) sarà reperita tramite finanziamento garantito all'80% dalla Fondazione La Scialuppa, che sarà rimborsato dopo la chiusura della procedura;
• la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese della procedura, del compenso dell'OCC e della quota del 10% dei crediti chirografari (non risultano esistere in capo al debitore crediti privilegiati);
- il Tribunale in data 13/12025 ha depositato il decreto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, avendo ritenuto ammissibili la proposta ed il piano per le ragioni ivi esposte e che qui si intendono integralmente richiamate;
- in data 27/2/2025 l'Avv. Margherita Zaffagnini, nominata Controparte_1 dall'OCC Nichelino, conformemente a quanto stabilito nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII ha depositato nel fascicolo della procedura una nota scritta con la quale:
• ha provato di aver pubblicato sul sito web del Tribunale di Torino e di aver comunicato a tutti i creditori la proposta, il piano e il decreto suddetti;
• ha dato atto di aver ricevuto osservazioni da parte di e ha CP_2 preso posizione sulle stesse;
ritenuto che
- l'OCC abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge e dal decreto di apertura della procedura;
- il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, per le ragioni già esposte nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII, che qui si intende integralmente richiamato;
ritenuto, inoltre, che non risulta sussistere alcuna delle condizioni soggettive ostative stabilite dall'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente:
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte nel corso della propria vita;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
osservato, in merito a quest'ultima affermazione, che
- nella relazione allegata al ricorso, l'OCC afferma che “il ricorrente ha sempre regolarmente rimborsato tutte le rate dei piccoli sporadici finanziamenti contratti, ma la richiesta di pagamento del mutuo residuo della figlia lo ha repentinamente condotto in una situazione di sovraindebitamento” (cfr. pag. 6);
- l'OCC non appare essersi limitato a recepire passivamente le dichiarazioni del ricorrente sulle cause del proprio indebitamento, ma ha condotto un'indagine sulla verosimiglianza di tali affermazioni, giungendo alla conclusione che “lo squilibrio venutosi a creare non sia da considerarsi perdurante, né sia da ascriversi ad un comportamento connotato da colpa grave, essendo il sig. Pt_1 soggetto mai stato indebitato se non per somme estremamente contenute e che ha sempre rimborsato puntualmente” (cfr. p. 6);
- l'aver prestato garanzia a favore della figlia non risulta un atto connotato da colpa grave, in quanto il debitore in allora (nel 2009) poteva confidare sulla capacità restitutoria della debitrice principale, ritenuta peraltro sussistente anche dall'istituto di credito che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'immobile; ritenuto altresì che le percentuali di soddisfazione dei crediti indicate nella proposta formulata ai creditori non sono soggette a modifica da parte del Tribunale, il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, deve limitarsi a verificare che – come nel caso di specie – il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata dei beni. Più precisamente:
- nella relazione dell'OCC si legge che la proposta formulata ai creditori risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto le somme che in questa eventualità il ricorrente potrebbe mettere a disposizione dei creditori deriverebbero unicamente:
• dalla “vendita dell'autovettura intestata al ricorrente (una Fiat Punto alimentata a benzina e acquistata nel 2007) il cui esiguo valore verrebbe sostanzialmente eroso dalle spese di vendita (quali trascrizioni, pubblicità e varie)” (cfr. pag. 10);
• dalle somme eccedenti quelle necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore: in questa prospettiva, come si legge nella relazione dell'OCC, “l'importo complessivamente accantonabile nei 3 anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio sarebbe di poco superiore a 3.920,12 euro”, cifra che, “oltre ad essere inferiore a quella proposta nel ricorso, potrebbe essere in gran parte ripartita soltanto al termine dei 3 anni di durata della procedura, mentre l'importo di 15.000,00 euro di cui il ricorrente disporrebbe verrebbe integralmente ripartito entro pochi mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa” (cfr. pagg. 10-11);
- inoltre, contrariamente a quanto prospettato dalla parte opponente, non rileva la circostanza che, ripristinando la trattenuta sulla pensione del ricorrente, “il debito nei confronti di verrebbe progressivamente estinto” e che, di CP_2 conseguenza, “la prospettiva di AVVERA, in assenza di omologazione del piano, è quella dell'integrale incasso del proprio credito, mentre in caso di omologa incasserebbe solo il 10% del proprio credito” (cfr. pag. 2): l'alternativa liquidatoria di cui all'art. 70, comma 7, CCII è infatti rappresentata non già dalla prosecuzione dei contratti di finanziamento stipulati, bensì dall'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore, di durata limitata ai 3 anni;
- a tal proposito, alla pag. 4 della nota scritta depositata dall'OCC si legge altresì che “la creditrice ha già ricevuto la somma di € 4.750,00 a fronte delle trattenute intervenute sino alla sospensione disposta dal Tribunale;
in aggiunta a quanto già ricevuto, la creditrice, con l'esecuzione del presente piano, riceverebbe l'ulteriore somma di € 1.691,86 che, addizionata a quella già percepita, porterebbe il totale complessivo versato dal signor a € 6.441,86. […] il Pt_1 suddetto importo corrisponde al 35,78% dell'interno importo capitale erogato al ricorrente […] percentuale che […] non corrisponde al 10% indicato nelle osservazioni (percentuale riconosciuta a tutti i creditori chirografari nell'ambito della procedura)”; ritenuto, in definitiva, che non constano ragioni ostative all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto;
P. Q. M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da (codice Parte_1 fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cardinale Massaia 42; dichiara chiusa la procedura;
dispone che il Professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC comunichi questa sentenza ai creditori e la pubblichi entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza al ricorrente e all'OCC.
Torino, 9/5/2025 Il Giudice (Stefano Miglietta)
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, Stefano Miglietta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 SS. CCII
presentato da (codice fiscale ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RG) il 3/1/1950 e residente in [...], con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi di Nichelino, in persona delle Gestrici della Crisi Avv. Chiara Cracolici e Avv. Margherita Zaffagnini.
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Premesso che
- , con l'ausilio dell'Avv. Chiara Cracolici, Gestrice della Crisi Parte_1 nominata dall'OCC Nichelino con funzione di consulente del debitore, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi;
rilevato che
- a fronte di un indebitamento complessivo di € 114.145,74, il debitore ricorrente ha formulato la seguente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti:
• il pagamento ai creditori della somma complessiva di € 15.000, dei quali una parte (€ 1.000) sarà versata alla procedura mediante 4 rate mensili dell'importo di € 250 ciascuna, ed una parte (€ 14.000) sarà reperita tramite finanziamento garantito all'80% dalla Fondazione La Scialuppa, che sarà rimborsato dopo la chiusura della procedura;
• la destinazione di tale somma al pagamento integrale delle spese della procedura, del compenso dell'OCC e della quota del 10% dei crediti chirografari (non risultano esistere in capo al debitore crediti privilegiati);
- il Tribunale in data 13/12025 ha depositato il decreto previsto dall'art. 70, comma 1, CCII, avendo ritenuto ammissibili la proposta ed il piano per le ragioni ivi esposte e che qui si intendono integralmente richiamate;
- in data 27/2/2025 l'Avv. Margherita Zaffagnini, nominata Controparte_1 dall'OCC Nichelino, conformemente a quanto stabilito nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII ha depositato nel fascicolo della procedura una nota scritta con la quale:
• ha provato di aver pubblicato sul sito web del Tribunale di Torino e di aver comunicato a tutti i creditori la proposta, il piano e il decreto suddetti;
• ha dato atto di aver ricevuto osservazioni da parte di e ha CP_2 preso posizione sulle stesse;
ritenuto che
- l'OCC abbia adempiuto agli obblighi di pubblicazione e comunicazione previsti dalla legge e dal decreto di apertura della procedura;
- il piano risulta giuridicamente ammissibile e fattibile, per le ragioni già esposte nel decreto ex art. 70, comma 1, CCII, che qui si intende integralmente richiamato;
ritenuto, inoltre, che non risulta sussistere alcuna delle condizioni soggettive ostative stabilite dall'art. 69 CCII, in quanto il ricorrente:
- non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte nel corso della propria vita;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode;
osservato, in merito a quest'ultima affermazione, che
- nella relazione allegata al ricorso, l'OCC afferma che “il ricorrente ha sempre regolarmente rimborsato tutte le rate dei piccoli sporadici finanziamenti contratti, ma la richiesta di pagamento del mutuo residuo della figlia lo ha repentinamente condotto in una situazione di sovraindebitamento” (cfr. pag. 6);
- l'OCC non appare essersi limitato a recepire passivamente le dichiarazioni del ricorrente sulle cause del proprio indebitamento, ma ha condotto un'indagine sulla verosimiglianza di tali affermazioni, giungendo alla conclusione che “lo squilibrio venutosi a creare non sia da considerarsi perdurante, né sia da ascriversi ad un comportamento connotato da colpa grave, essendo il sig. Pt_1 soggetto mai stato indebitato se non per somme estremamente contenute e che ha sempre rimborsato puntualmente” (cfr. p. 6);
- l'aver prestato garanzia a favore della figlia non risulta un atto connotato da colpa grave, in quanto il debitore in allora (nel 2009) poteva confidare sulla capacità restitutoria della debitrice principale, ritenuta peraltro sussistente anche dall'istituto di credito che ha erogato il mutuo per l'acquisto dell'immobile; ritenuto altresì che le percentuali di soddisfazione dei crediti indicate nella proposta formulata ai creditori non sono soggette a modifica da parte del Tribunale, il quale, ai sensi dell'art. 70, comma 7, CCII, in presenza di contestazioni da parte dei creditori, deve limitarsi a verificare che – come nel caso di specie – il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di apertura della liquidazione controllata dei beni. Più precisamente:
- nella relazione dell'OCC si legge che la proposta formulata ai creditori risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto le somme che in questa eventualità il ricorrente potrebbe mettere a disposizione dei creditori deriverebbero unicamente:
• dalla “vendita dell'autovettura intestata al ricorrente (una Fiat Punto alimentata a benzina e acquistata nel 2007) il cui esiguo valore verrebbe sostanzialmente eroso dalle spese di vendita (quali trascrizioni, pubblicità e varie)” (cfr. pag. 10);
• dalle somme eccedenti quelle necessarie al mantenimento del nucleo familiare del debitore: in questa prospettiva, come si legge nella relazione dell'OCC, “l'importo complessivamente accantonabile nei 3 anni di durata della procedura di liquidazione del patrimonio sarebbe di poco superiore a 3.920,12 euro”, cifra che, “oltre ad essere inferiore a quella proposta nel ricorso, potrebbe essere in gran parte ripartita soltanto al termine dei 3 anni di durata della procedura, mentre l'importo di 15.000,00 euro di cui il ricorrente disporrebbe verrebbe integralmente ripartito entro pochi mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa” (cfr. pagg. 10-11);
- inoltre, contrariamente a quanto prospettato dalla parte opponente, non rileva la circostanza che, ripristinando la trattenuta sulla pensione del ricorrente, “il debito nei confronti di verrebbe progressivamente estinto” e che, di CP_2 conseguenza, “la prospettiva di AVVERA, in assenza di omologazione del piano, è quella dell'integrale incasso del proprio credito, mentre in caso di omologa incasserebbe solo il 10% del proprio credito” (cfr. pag. 2): l'alternativa liquidatoria di cui all'art. 70, comma 7, CCII è infatti rappresentata non già dalla prosecuzione dei contratti di finanziamento stipulati, bensì dall'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore, di durata limitata ai 3 anni;
- a tal proposito, alla pag. 4 della nota scritta depositata dall'OCC si legge altresì che “la creditrice ha già ricevuto la somma di € 4.750,00 a fronte delle trattenute intervenute sino alla sospensione disposta dal Tribunale;
in aggiunta a quanto già ricevuto, la creditrice, con l'esecuzione del presente piano, riceverebbe l'ulteriore somma di € 1.691,86 che, addizionata a quella già percepita, porterebbe il totale complessivo versato dal signor a € 6.441,86. […] il Pt_1 suddetto importo corrisponde al 35,78% dell'interno importo capitale erogato al ricorrente […] percentuale che […] non corrisponde al 10% indicato nelle osservazioni (percentuale riconosciuta a tutti i creditori chirografari nell'ambito della procedura)”; ritenuto, in definitiva, che non constano ragioni ostative all'omologazione del piano di ristrutturazione proposto;
P. Q. M.
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti presentato da (codice Parte_1 fiscale ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
Cardinale Massaia 42; dichiara chiusa la procedura;
dispone che il Professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC comunichi questa sentenza ai creditori e la pubblichi entro i due giorni successivi a norma dell'art. 70, comma 1, CCII;
manda la Cancelleria di comunicare questa sentenza al ricorrente e all'OCC.
Torino, 9/5/2025 Il Giudice (Stefano Miglietta)