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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2608/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2608 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
[...
(c.f. ) nato a [...] il [...]. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. DONA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 21/05/1994 a LO UO SI (atto trascritto nei registri dello stato civile dello stesso
Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1994, nonché nei registri di stato civile del Comune di Milano al n. 38, Parte II, Serie A, S. B/R. 2, Anno 1994) alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lodi del 14/10/2005 (cfr. decreto n. 1385/2005, emanato nel procedimento n. RG 196/2005), il quale ha recepito gli accordi di cui al verbale del 22.09.2005, redatto ai sensi dell'ormai abrogato art. 711 c.p.c.
Di seguito gli accordi di cui al predetto verbale:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio.
2. Il Sig. , nato a [...] il giorno 7 gennaio 1962, residente in [...] verdi, n.38, C.F. cede alla moglie, NO , nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a Boscoreale (Na) il 20 maggio 1961, residente a [...] C.F.
[...]
, che diventa quindi piena proprietaria e assegnataria della casa C.F._4 coniugale, una quota pari ad 1/6 della proprietà della seguente porzione immobiliare nella casa sita in Paullo, Via Verdi, 38 denominata “Condominio G. Verdi” e precisamene:
“appartamento di due locali e servizi al piano quarto distinto all'interno n. 12, denunciato al con scheda T//50837 registrata l'11.11.1967 al 1704 e censito alla partita CP_1
al fg. 7 con il mapp.747 sub 15 via verdi 38 p.4 cat.A/ cl.3 vani 4 RCL. 420.000; P.IVA_1 confinante: a tramontana con la Via Verdi, a levante con parti comuni e l'interno 13, parti comuni e l'interno 11, a ponente con parti comuni e l'interno 11; nonché gli spazi condominiali.
3. I coniugi chiedono l'applicazione al presente trasferimento della tassa fissa di registro invocando la specifica normativa dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione.
4. In via subordinata la NO chiede la tassazione agevolata come prima casa Pt_1 dichiarando di abitare già l'immobile e di non avere altri immobili di proprietà nè di avere goduto di agevolazioni precedenti salvo quella relativa all'acquisto della quota di comproprietà del medesimo bene come da rogito di provenienza Notaio del Per_1
14.12.1993.
5. Ammonito ai sensi di legge, il Sig. dichiara che la costruzione Parte_3 dell'immobile di cui la porzione immobiliare fa parte è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e che successivamente non è stata realizzata alcuna opera per la quale fosse necessario un provvedimento autorizzativo. Con riferimento al disposto della legge
26.06.90 n. 165 e degli artt. 4,26 della legge 4.1.1968 n. 15 il Sig. sotto la sua Pt_2 responsabilità ed ammonito della responsabilità penale cui è soggetto in caso di dichiarazione mendace dichiara ed attesta che il reddito dell'immobile oggetto di cessione
è stato e denunciato l'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Pag. 2 6. Il Sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di primo grado sul bene oggetto Pt_2 di cessione concessa a favore della Banca Popolare di Lodi con atto Notaio del 7 Per_1 gennaio 1994.
7. La suddetta cessione avverrà al prezzo di €. 16.666,66. Il Sig. accetta tale Pt_2 cessione, con oneri e spese a carico della moglie.
8. La NO si impegna a corrispondere il suddetto prezzo con le seguenti Parte_1 modalità: quanto a €. 1.333,80 alla sottoscrizione del presente ricorso di cui di da quietanza;
quanto a e. 1.000,00 versato in data 22.06.2005, quanto ad €. 14.332,20 alla sottoscrizione del verbale di separazione.
9. La NO si impegna a saldare il debito nei confronti della Banca Popolare Pt_1 di Lodi e nei confronti del condominio.
10. Il Sig. al momento del saldo prezzo verserà alla moglie la somma di €. Pt_2
3.883,10.
11. La NO si accollerà l'intero mutuo dalla stesa contratto con la Banca Pt_1
Popolare di Lodi in data 7 gennaio 1994 e si impegna a comunicare alla banca erogante il trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Paullo, via Verdi, 38 e l'accollo del mutuo per la liberazione del Sig. dall'ipoteca. Parte_2
12. La NO si impegna ad acconsentire l'accesso al marito nella casa Pt_1 coniugale al fine di asportare gli effetti personali rimanenti.
13. I coniugi si danno atto di avere raggiunto un accordo sulla divisione dei beni mobili.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di provvedere in futuro al proprio mantenimento, alla propria cura e ad ogni altra necessità in modo del tutto indipendente e cioè coi proventi delle rispettive attività lavorative senza alcunché ricevere l'uno dall'altro.
15. I coniugi si dichiarano reciprocamente obbligati ad effettuare ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.)”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Pag. 3 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Non vi sono condizioni di natura economica sottoposte al Tribunale.
Nulla sulle spese, in ragione dell'unica e comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 21/05/1994 a LO UO SI (LO), atto trascritto nei registri Parte_2 dello stato civile del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Parte II, Serie A, n. 5, Anno
1994;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
Pag. 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunitosi in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Ada CAPPELLO Presidente
- dott.ssa Grazia C. ROCA Giudice
- dott. Matteo ARANCI Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA art. 473-bis.51 c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2608 /2025, introdotta con ricorso congiunto da (c.f. ), nata a [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
[...
(c.f. ) nato a [...] il [...]. Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'Avv. DONA ALESSANDRA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
*.*.*
Atti ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede.
*.*.*
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE (artt. 132 c.p.c. – 118 disp. Att.)
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto al tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto il 21/05/1994 a LO UO SI (atto trascritto nei registri dello stato civile dello stesso
Comune al n. 5, Parte II, Serie A, Anno 1994, nonché nei registri di stato civile del Comune di Milano al n. 38, Parte II, Serie A, S. B/R. 2, Anno 1994) alle condizioni meglio indicate nel ricorso.
Pag. 1 Dall'unione coniugale non sono nati figli.
I coniugi si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lodi del 14/10/2005 (cfr. decreto n. 1385/2005, emanato nel procedimento n. RG 196/2005), il quale ha recepito gli accordi di cui al verbale del 22.09.2005, redatto ai sensi dell'ormai abrogato art. 711 c.p.c.
Di seguito gli accordi di cui al predetto verbale:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, impegnandosi a comunicarsi eventuali variazioni di domicilio.
2. Il Sig. , nato a [...] il giorno 7 gennaio 1962, residente in [...] verdi, n.38, C.F. cede alla moglie, NO , nata CodiceFiscale_3 Parte_1
a Boscoreale (Na) il 20 maggio 1961, residente a [...] C.F.
[...]
, che diventa quindi piena proprietaria e assegnataria della casa C.F._4 coniugale, una quota pari ad 1/6 della proprietà della seguente porzione immobiliare nella casa sita in Paullo, Via Verdi, 38 denominata “Condominio G. Verdi” e precisamene:
“appartamento di due locali e servizi al piano quarto distinto all'interno n. 12, denunciato al con scheda T//50837 registrata l'11.11.1967 al 1704 e censito alla partita CP_1
al fg. 7 con il mapp.747 sub 15 via verdi 38 p.4 cat.A/ cl.3 vani 4 RCL. 420.000; P.IVA_1 confinante: a tramontana con la Via Verdi, a levante con parti comuni e l'interno 13, parti comuni e l'interno 11, a ponente con parti comuni e l'interno 11; nonché gli spazi condominiali.
3. I coniugi chiedono l'applicazione al presente trasferimento della tassa fissa di registro invocando la specifica normativa dei trasferimenti immobiliari in sede di separazione.
4. In via subordinata la NO chiede la tassazione agevolata come prima casa Pt_1 dichiarando di abitare già l'immobile e di non avere altri immobili di proprietà nè di avere goduto di agevolazioni precedenti salvo quella relativa all'acquisto della quota di comproprietà del medesimo bene come da rogito di provenienza Notaio del Per_1
14.12.1993.
5. Ammonito ai sensi di legge, il Sig. dichiara che la costruzione Parte_3 dell'immobile di cui la porzione immobiliare fa parte è iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967 e che successivamente non è stata realizzata alcuna opera per la quale fosse necessario un provvedimento autorizzativo. Con riferimento al disposto della legge
26.06.90 n. 165 e degli artt. 4,26 della legge 4.1.1968 n. 15 il Sig. sotto la sua Pt_2 responsabilità ed ammonito della responsabilità penale cui è soggetto in caso di dichiarazione mendace dichiara ed attesta che il reddito dell'immobile oggetto di cessione
è stato e denunciato l'immobile nell'ultima dichiarazione dei redditi.
Pag. 2 6. Il Sig. dichiara di rinunciare all'ipoteca legale di primo grado sul bene oggetto Pt_2 di cessione concessa a favore della Banca Popolare di Lodi con atto Notaio del 7 Per_1 gennaio 1994.
7. La suddetta cessione avverrà al prezzo di €. 16.666,66. Il Sig. accetta tale Pt_2 cessione, con oneri e spese a carico della moglie.
8. La NO si impegna a corrispondere il suddetto prezzo con le seguenti Parte_1 modalità: quanto a €. 1.333,80 alla sottoscrizione del presente ricorso di cui di da quietanza;
quanto a e. 1.000,00 versato in data 22.06.2005, quanto ad €. 14.332,20 alla sottoscrizione del verbale di separazione.
9. La NO si impegna a saldare il debito nei confronti della Banca Popolare Pt_1 di Lodi e nei confronti del condominio.
10. Il Sig. al momento del saldo prezzo verserà alla moglie la somma di €. Pt_2
3.883,10.
11. La NO si accollerà l'intero mutuo dalla stesa contratto con la Banca Pt_1
Popolare di Lodi in data 7 gennaio 1994 e si impegna a comunicare alla banca erogante il trasferimento di proprietà dell'immobile sito in Paullo, via Verdi, 38 e l'accollo del mutuo per la liberazione del Sig. dall'ipoteca. Parte_2
12. La NO si impegna ad acconsentire l'accesso al marito nella casa Pt_1 coniugale al fine di asportare gli effetti personali rimanenti.
13. I coniugi si danno atto di avere raggiunto un accordo sulla divisione dei beni mobili.
14. I coniugi dichiarano di essere economicamente autonomi e di provvedere in futuro al proprio mantenimento, alla propria cura e ad ogni altra necessità in modo del tutto indipendente e cioè coi proventi delle rispettive attività lavorative senza alcunché ricevere l'uno dall'altro.
15. I coniugi si dichiarano reciprocamente obbligati ad effettuare ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.)”.
Su istanza delle parti, l'udienza è stata sostituita ex art. 473-bis.51, co. 2, c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51 c.p.c., co. 2, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
*.*.*
Pag. 3 Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, co. 1, n. 2, lett.
b, legge 898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi.
Non vi sono condizioni di natura economica sottoposte al Tribunale.
Nulla sulle spese, in ragione dell'unica e comune difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, così provvede sul ricorso congiunto introdotto ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c.:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e il 21/05/1994 a LO UO SI (LO), atto trascritto nei registri Parte_2 dello stato civile del predetto Comune ai seguenti riferimenti: Parte II, Serie A, n. 5, Anno
1994;
ORDINA all'ufficiale di Stato civile dell'anzidetto comune di provvedere agli incombenti di legge;
NULLA sulle spese;
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza.
Così deciso a Lodi, nella camera di consiglio del giorno 18.11.2025.
Il Presidente dott.ssa Ada CAPPELLO
Il Giudice estensore dott. Matteo ARANCI
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