Articolo 131 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 131. Deposito delle somme riscosse 1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.
2. Il mancato deposito nel termine e' valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.
3. Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformita' a quanto previsto dall' articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 .
(( 4. Il mandato e' sottoscritto dal giudice delegato ed e' comunicato telematicamente dal cancelliere al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. ))
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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