TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 22/07/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 560/2023 R.G. a cui è riunita la causa iscritta al n. 2811/2024 R.G.
TRA
Avv. MARA PAONE,rappresentata e difesa da sè stessa
Ricorrente
E
in Controparte_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. M.
ALFANO;
Resistente
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. L. GIAMMUSSO;
OGGETTO: Impugnazione cartella di pagamento n.
03420220031670728000 ed intimazione di pagamento n.
03420249011019630000.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, l'avv. Paone proponeva opposizione avverso cartella di pagamento n.
03420220031670728000 notificata in data 23.1.2023 a mezzo pec con cui veniva richiesto il pagamento della somma pari ad € 10.248,88 a titolo di contributi previdenziali, sanzioni e oneri accessori e diritti di notifica dovuti alla
[...]
per gli anni 2016, 2017, 2018. Parte_1
Deduceva la nullità della cartella impugnata per violazione dell'art. 35 L. n. 689/1981 nonché per violazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 oltre all'intervenuta prescrizione del credito (anche con riferimento agli importi dovuti a titolo di interessi e sanzioni) ed il parziale pagamento di quanto indicato nella cartella impugnata.
Concludeva per l'annullamento della cartella di pagamento impugnata con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Ritualmente costituita in giudizio, deduceva CP_1
l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso di cui chiedeva il rigetto ivi spiegando, in via subordinata, domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al pagamento della somma pari ad € 10.242,86 oltre interessi di mora dal dovuto al soddisfo. Con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio l' Controparte_2 eccependo il difetto di legittimazione passiva ed insistendo, comunque, per il rigetto dell'avverso ricorso.
In data 16.5.2025 veniva riunito al presente giudizio, il procedimento R.G. n. 2811/2024 pendente fra le medesime parti ed avente ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento n. 03420249011019630000 di € 10.564,82 emessa a seguito dell'atto presupposto rappresentato dalla cartella di pagamento impugnata.
Parte ricorrente lamentava la nullità della notifica dell'intimazione opposta nonché le già dedotte eccezioni di nullità riferibili alla cartella di pagamento.
Insistevano per il rigetto del ricorso proposto le convenute ed CP_1 Controparte_2 Istruita documentalmente la causa, le parti – con note depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – insistevano nelle conclusioni rese ed all'esito il procedimento veniva definito con sentenza.
Il ricorso è infondato.
Con riferimento ai motivi posti a base dell'impugnazione della cartella di pagamento n. 03420220031670728000 del
23.1.2023 dell'importo di € 10.480,47, si osserva quanto segue.
Inconferente risulta il richiamo all'art. 35 della L. n.
689/1981 atteso che la norma invocata trova applicazione esclusiva ai casi di irrogazione di sanzioni, ipotesi che qui non viene in considerazione trattandosi di contributi non versati, interessi e sanzioni accessorie dovute a
[...]
. CP_1
Invero, per costante giurisprudenza, solo in materia di irrogazione di sanzioni amministrative sono necessari la preventiva contestazione di illecito amministrativo e l'espletamento delle formalità conseguenti ex art. 13 e ss.
L. n. 689/1981. L'ipotesi di specie, invece, è estranea a detta materia, ché qui viene in considerazione un mero inadempimento contributivo.
Parimenti infondato risulta l'invocata violazione dell'art. 25 del D. Lgs. n. 46/1999 atteso che già dalla piana lettura del testo della rubrica della norma e anche dalla lettura della stessa disposizione emerge che la stessa si riferisce
(e, dunque, risulta applicabile) solamente ai crediti degli enti pubblici previdenziali;
di contro, la - CP_1 trasformata in fondazione - è un ente di diritto privato. La natura di ente di diritto privato della non CP_1 può essere messa in dubbio (come è del pari innegabile la natura pubblica dell'attività svolta dall'ente) tenuto conto che l'art. 25 in questione individua espressamente e testualmente i destinatari della specifica disciplina negli
“enti pubblici previdenziali”. Di talché, non si può prescindere dalla valutazione circa la natura privata o pubblica dell'ente, muovendo dalla tipologia di personalità giuridica formalmente attribuita dall'ordinamento e non rilevando la finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dall'ente e ciò anche perché si tratta di norma da interpretarsi in senso restrittivo, con esclusione di ogni applicazione analogica o estensiva, poiché si versa nell'ipotesi di una disposizione che configura una fattispecie decadenziale.
I crediti azionati, inoltre, non sono prescritti.
La decorrenza del termine prescrizionale è disciplinata dall'art. 19, co. 2 della L. 576/1980, secondo cui “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla da parte dell'obbligato, CP_1 della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23”.
Il decorso del termine, quindi, inizia dalla data di comunicazione alla Cassa dei redditi professionali prodotti con l'invio del Mod. 5 (ex multis Cass. civ. n. 3586/2012;
Cass. civ. n. 3830/2012; Cassa. Civ. n. 4107/2012; Cass. civ.
n. 6259/2011).
Ciò posto, dalla documentazione prodotta in atti da parte convenuta, risulta che le dichiarazioni reddituali sono state trasmesse in data: 02.10.2017 (per l'anno 2016-Mod. 5/2017);
01.10.2018 (per l'anno 2017-Mod. 5/2018); 27.09.2019 (per il
2018-Mod. 5/2019).
Inoltre, in tema di contributi previdenziali dovuti nei confronti della , si osserva come il termine di CP_1 prescrizione, a seguito della L. n. 247/2012, è decennale.
L'art. 66 della L. 247/2012, invero, prevede che “la disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995,
n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
[...]
”. Parte_2
Ne consegue che, essendo la contribuzione iscritta nel ruolo sotteso alla cartella contestata maturata negli 2016, 2017 e
2018, la prescrizione non è maturata con riferimento ad alcuna delle annualità indicate e neppure con riferimento agli interessi e alle sanzioni, che costituiscono accessorio del credito contributivo.
Dalla documentazione versata in atti da parte convenuta, risulta, inoltre, che - contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente - la stessa non ha corrisposto (neppure parzialmente) le somme oggetto della opposta cartella di pagamento (si vedano all.ti 2 e 3 di parte convenuta).
A ciò si aggiunga che le ricevute di pagamento allegate alle note di trattazione scritta del 24.10.2023 attengono, per come risulta dalle causali, ai contributi minimi degli anni
2015, 2019, 2020 e 2021, alla prima rata del contributo integrativo del 2011, a due rate del contributo integrativo del 2018 ed alla prima rata dei contributi minimi del 2018.
Di contro, la cartella di pagamento impugnata ha ad oggetto la contribuzione dovuta e non pagata per gli anni 2016, 2017
e 2018 (nei limiti delle tre rate non pagate a titolo di contributi soggettivi). Dunque, alcuna ricevuta di pagamento effettuato e prodotta in giudizio è riconducibile alla contribuzione oggetto della cartella di pagamento impugnata.
Le motivazioni suindicate valgono anche con riferimento ai medesimi motivi di impugnazione proposti avverso l'intimazione di pagamento.
Peraltro, con riferimento alla nullità della notifica in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non risultante dai pubblici registri si osserva quanto segue.
Le SS.UU. della Suprema Corte hanno recentemente affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione (Cass., 32041/2024; Cass., SS.UU. n.
15979/2022; Cass., n. 23620/2018).
Più di recente la Suprema Corte ha precisato che “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Sempre la Suprema Corte ha recentemente osservato (cfr. Cass.
n. 2460/2021) che - sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018
- l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n.
217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D. Lgs. n.
82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (cfr.
Cass. n. 18684/2023).
Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento,
l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro
INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l'utilizzo “di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi”, con il conseguente corollario che “la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' [...] [...]
[...]
[...]
[...]
differisce dalla previsione generale di cui Controparte_3 al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento;
le prescrizioni che ineriscono all'indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell'atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell'elezione di domicilio, cui dev'essere equiparato l'indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente” (cfr. Cass. n. 18684/2023).
Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell'attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell'interessato
(cfr. Cass. n. 523/2023; Cass. n. 4576/2023; Cass., n.
2130/2023).
Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. Per le ragioni di cui sopra il ricorso dev'essere rigettato e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di lite.
PQM
Rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.697,00 per ciascuna parte resistente, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge con distrazione nei confronti dell'agenzia delle entrate riscossione.
Cosenza, 22/07/2025
Il giudice del lavoro
Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino