Ordinanza cautelare 11 settembre 2024
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 28/01/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02057/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2057 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Mario Violetta, Daniele Angelo Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS- di Sesto San Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento adottato dal Consiglio di Classe della I^ Liceo Scientifico – opzioni scienze applicate in data 11.07.24 nella parte in cui non ammetteva alla classe successiva lo studente -OMISSIS- -OMISSIS- in data 10.07.24.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Istituto di Istruzione Superiore-OMISSIS- di Sesto San Giovanni;
Vista la memoria del 20.1.2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) I ricorrenti, in qualità di esercenti la potestà sul figlio minore -OMISSIS-, hanno impugnato con il presente ricorso ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, il verbale del Consiglio di Classe della I^ Liceo Scientifico – opzioni scienze applicate del Liceo-OMISSIS- di Sesto San Giovanni, dell’11.07.24 nella parte in cui veniva deliberata la non ammissione del figlio alla seconda liceo.
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 922 del 10.9.2024 il Collegio disponeva “ l’ammissione con riserva dell’alunno ad una sessione straordinaria di esami (di riparazione) nelle due materie in cui è risultato insufficiente al termine dello scrutinio finale (una grave con 4 ed una lieve con 5), respingendo nelle more la richiesta di ammettere l’alunno con riserva alla classe successiva ”.
In data 19.9.2024 il Ministero ha depositato il verbale dell’esame sostenuto dallo studente, in cui la Commissione conferma il voto negativo.
Con memoria del 20.1.2025 parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 21.1.2025 il ricorso veniva trattenuto in decisione dal Collegio.
II) Alla luce di quanto sopra dedotto, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Le spese di giudizio possono essere compensate, in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana Bini, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana Bini | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.