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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/11/2025, n. 5404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5404 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai Magistrati:
Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1874/2022 R.G. lavoro vertente
TRA (già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Schiavone, presso il cui studio in Casal di Principe (CE) alla via Don Sturzo n. 17 è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
-appellata n.c.- Controparte_1
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza ingiunzione n. 225 del 7.12.2020 la - accertata la violazione Controparte_1 con verbale n. 2016/2937 del 29.10.2016 con cui il
[...]
Parte_3
contestava a n.q. di legale rappresentante della
[...] Parte_2 Parte_2
(oggi la violazione della norma di cui all'art. 18 comma 3 del d.lgs n. Parte_1
109/1992, sulla base del verbale di prelievo del 17.10.2016 n. 2016/1146 - ingiungeva, in danno di detta società, il pagamento di euro 1.166,00, in quanto “presso l'esercizio commerciale La Genuina Soc. Coop., gli agenti rinvenivano per essere commercializzata, una partita preconfezionata di mozzarella di bufala, prodotta da “La nuova Parte_4
, irregolarmente etichettata in violazione dell'art. 1 D.M.
[...]
21/7/1998, poiché tra le parole e di bufala non risultava indicato, come prescritto, un Parte_5 nome di fantasia o il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato del fabbricante”. La società ingiunta ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, eccependo: la intervenuta prescrizione;
eccesso di potere e difetto di motivazione;
nullità dell'atto impugnato per violazione di legge;
sussistenza del c.d. errore scusabile. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 1197/2022 del 31.3.2022, ha rigettato la opposizione, nulla per le spese. Con ricorso depositato in data 29.4.2022 ha proposto appello Parte_1 censurando l'impugnata sentenza in ordine alla mancanza di prova circa la responsabilità dell'opponente, all'erronea valutazione delle eccezioni formulate dall'opponente e sulla quantificazione della sanzione irrogata, l'inesistenza dell'illecito amministrativo per sussistenza del c.d. errore scusabile. Non si è costituita la di cui pertanto si dichiara la contumacia. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato. Preliminarmente, si rileva la mancata impugnazione da parte della società appellante della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla eccezione di prescrizione. Sul punto si è formato il giudicato per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello. I motivi, connessi fra loro sotto il profilo logico-giuridico, vengono trattati congiuntamente. Parte appellante censura la sentenza impugnata laddove, a proposito delle doglianze proposte, ritiene che “alcun elemento probatorio è stato fornito o richiesto a supporto delle stesse”. Deduce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sussisterebbe una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio e che, in specie, non sarebbe onere dell'opponente fornire prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, ma della Pubblica Amministrazione, dal momento che tale giudizio sarebbe volto ad accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria, nonché la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. È opportuno premettere che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21.7.2005, n. 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. A tal proposito, appare tuttavia opportuno precisare che, una volta formulata l'opposizione, di fronte al giudice non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). Ebbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, quanto al merito della violazione, la Controparte_2 abbia assolto fin dal primo grado di giudizio
[...] all'onere della prova relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. La violazione contestata (art. 18 comma 3, d.lgs n. 109/1992) risulta acclarata da quanto emergente dal verbale di prelievo del 17.10.2016 n. 2016/1146 e dal verbale n. 2016/2937 del 29.10.2016 - richiamati nell'impugnata ordinanza ingiunzione e notificati all'opponente - che non risultano impugnati, per quanto consentito, dalla parte opponente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quanto “ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “ (v. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827). Quanto al valore del materiale probatorio raccolto in sede ispettiva va considerato come la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché affermando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che possa sostenersi il riconoscimento di una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Dunque, i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti.
Nel presente gravame, parte appellante si è limitata a dedurre che non è onere dell'opponente fornire prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, bensì della Pubblica Amministrazione, senza contrastare minimamente quanto accertato dall'Ente in sede di verbale ispettivo. È opportuno precisare che a seguito della notificazione del verbale di contestazione elevato a suo carico, ha prodotto scritti difensivi e chiesto Parte_2
l'archiviazione del processo verbale. La con raccomandata a/r prot. n. 0807479 del CP_1
12.12.2016 ha comunicato al trasgressore l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 L. 689/81 e convocato lo stesso per essere ascoltato in merito alle memorie difensive prodotte: la società odierna appellante, tuttavia, non si è mai presentata per essere ascoltata. Il D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3 ratione temporis applicabile al caso in esame, prevede un elenco dettagliato di indicazioni che necessariamente i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare sull'etichetta apposta sulla confezione. In particolare, tra le altre, sui prodotti alimentari devono essere presenti le seguenti indicazioni: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea (lett. e); la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (lett. f). il medesimo D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18 prevede, al comma 2, che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500. La ratio sottostante la disciplina in esame è quella di consentire all'acquirente, al momento dell'acquisto, di conoscere la ditta produttrice e il luogo di produzione. Nella specie non è contestato che una partita preconfezionata di mozzarella di bufala, prodotta da ”, rinvenuta presso Controparte_3
l'esercizio commerciale La Genuina Soc. Coop e destinata ad essere commercializzata, fosse irregolarmente etichettata in violazione dell'art. 1 D.M. 21/7/1998, poiché tra le parole mozzarella e di bufala non risultava indicato, come prescritto, un nome di fantasia o il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato del fabbricante. Invero, parte appellante si limita ad affermare una circostanza del tutto irrilevante, cioè che la suddetta ditta “La Genuina Soc. Coop. “non si approvvigiona di latticini in maniera esclusiva presso la Società dal sottoscritto rappresentata” (v. p. 4, appello). Parimenti priva di rilievo e poco credibile risulta la dedotta sussistenza del cd. errore scusabile, genericamente individuato dall'appellante nel fatto di aver commissionato gli incarti ad una ditta (di cui nemmeno indica il nome) specializzata nel settore pubblicitario e che la violazione sarebbe frutto di una erronea impostazione grafica da parte del pubblicitario, di cui il non se ne Pt_2 sarebbe avveduto, ritenendo di aver ricevuto gli incarti così come commissionati (cfr. p. 4, appello). In ultimo, vanno disattese le eccezioni riguardanti i vizi formali del provvedimento impugnato, poiché del tutto generiche, senza alcuna censura nello specifico, in particolare con riferimento alla quantificazione della misura punitiva in € 1.166,00, per la quale la si è attenuta ai criteri di CP_1 valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 ed art. 8 della L.R. n. 13/1983 (come indicato nella ordinanza ingiunzione), nell'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs n. 109/1992 e smi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone pertanto il rigetto dell'appello. Nulla per le spese, vista la contumacia della Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 16.10.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente
Dott.ssa Anna Carla Catalano Presidente
Dott.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
Dott. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1874/2022 R.G. lavoro vertente
TRA (già , in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Schiavone, presso il cui studio in Casal di Principe (CE) alla via Don Sturzo n. 17 è elettivamente domiciliata
-appellante-
E
-appellata n.c.- Controparte_1
Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ordinanza ingiunzione n. 225 del 7.12.2020 la - accertata la violazione Controparte_1 con verbale n. 2016/2937 del 29.10.2016 con cui il
[...]
Parte_3
contestava a n.q. di legale rappresentante della
[...] Parte_2 Parte_2
(oggi la violazione della norma di cui all'art. 18 comma 3 del d.lgs n. Parte_1
109/1992, sulla base del verbale di prelievo del 17.10.2016 n. 2016/1146 - ingiungeva, in danno di detta società, il pagamento di euro 1.166,00, in quanto “presso l'esercizio commerciale La Genuina Soc. Coop., gli agenti rinvenivano per essere commercializzata, una partita preconfezionata di mozzarella di bufala, prodotta da “La nuova Parte_4
, irregolarmente etichettata in violazione dell'art. 1 D.M.
[...]
21/7/1998, poiché tra le parole e di bufala non risultava indicato, come prescritto, un Parte_5 nome di fantasia o il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato del fabbricante”. La società ingiunta ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli Nord, eccependo: la intervenuta prescrizione;
eccesso di potere e difetto di motivazione;
nullità dell'atto impugnato per violazione di legge;
sussistenza del c.d. errore scusabile. Il Tribunale adìto, con sentenza n. 1197/2022 del 31.3.2022, ha rigettato la opposizione, nulla per le spese. Con ricorso depositato in data 29.4.2022 ha proposto appello Parte_1 censurando l'impugnata sentenza in ordine alla mancanza di prova circa la responsabilità dell'opponente, all'erronea valutazione delle eccezioni formulate dall'opponente e sulla quantificazione della sanzione irrogata, l'inesistenza dell'illecito amministrativo per sussistenza del c.d. errore scusabile. Non si è costituita la di cui pertanto si dichiara la contumacia. Controparte_1
Dopo alcuni rinvii presso la sezione Civile, a seguito del decreto n. 402/2024 del Presidente della Corte di Appello, la causa è stata trasmessa alla sezione lavoro di questa Corte ed assegnata al relatore indicato in intestazione. Disposta la trattazione scritta, depositate le note di trattazione, all'odierna udienza (la prima davanti a questa Sezione Lavoro) come “sostituita” ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione. L'appello è infondato e deve essere pertanto rigettato. Preliminarmente, si rileva la mancata impugnazione da parte della società appellante della statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla eccezione di prescrizione. Sul punto si è formato il giudicato per effetto della mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello. I motivi, connessi fra loro sotto il profilo logico-giuridico, vengono trattati congiuntamente. Parte appellante censura la sentenza impugnata laddove, a proposito delle doglianze proposte, ritiene che “alcun elemento probatorio è stato fornito o richiesto a supporto delle stesse”. Deduce che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione sussisterebbe una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio e che, in specie, non sarebbe onere dell'opponente fornire prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, ma della Pubblica Amministrazione, dal momento che tale giudizio sarebbe volto ad accertare il fondamento della pretesa sanzionatoria, nonché la legittimità formale e sostanziale del provvedimento. È opportuno premettere che l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento dell'avversa pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione, con la conseguenza che il giudice non ha il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato o del procedimento che lo ha preceduto che non siano stati dedotti dall'opponente, ad eccezione di quelli che siano tali da renderlo non semplicemente illegittimo, ma giuridicamente inesistente (Cass. civ., Sez. I, 21.7.2005, n. 15333). Quanto alla ripartizione degli oneri probatori, è stato ben chiarito che si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697 c.c. A tal proposito, appare tuttavia opportuno precisare che, una volta formulata l'opposizione, di fronte al giudice non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni, spetta all'amministrazione che avanza la pretesa sanzionatoria dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò, alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che sulla P.A. incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (v. Cass. civile sez. VI, 24/01/2019, n.1921). Ebbene, osserva il Collegio che, nella fattispecie oggetto di odierno vaglio, quanto al merito della violazione, la Controparte_2 abbia assolto fin dal primo grado di giudizio
[...] all'onere della prova relativamente alla sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria. La violazione contestata (art. 18 comma 3, d.lgs n. 109/1992) risulta acclarata da quanto emergente dal verbale di prelievo del 17.10.2016 n. 2016/1146 e dal verbale n. 2016/2937 del 29.10.2016 - richiamati nell'impugnata ordinanza ingiunzione e notificati all'opponente - che non risultano impugnati, per quanto consentito, dalla parte opponente con l'apposito strumento della querela di falso (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 25/06/2018, n.16717 per cui “Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti. Deriva da quanto precede, pertanto, che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione.”). Per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, quanto “ai verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro, essi fanno piena prova dei fatti che i funzionari attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori “ (v. Cass. 26 luglio 2000, n. 9827). Quanto al valore del materiale probatorio raccolto in sede ispettiva va considerato come la giurisprudenza si sia espressa nel senso che “il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012), nonché affermando, quanto alle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva, che possa sostenersi il riconoscimento di una particolare attendibilità perché aventi carattere di spontaneità e immediatezza e rese in epoca vicinissima ai fatti riferiti (v. Cass. n. 9827/2000 e n. 3525/2005). Dunque, i verbali redatti dai funzionari degli ispettorati o degli enti previdenziali e assistenziali fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, sulla base di dichiarazioni provenienti da terzi rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. “ex multis”, Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 9251 del 19/04/2010), avvenendo del resto tale valutazione in sede processuale nella quale i predetti elementi sono sottoposti al contraddittorio tra le parti.
Nel presente gravame, parte appellante si è limitata a dedurre che non è onere dell'opponente fornire prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, bensì della Pubblica Amministrazione, senza contrastare minimamente quanto accertato dall'Ente in sede di verbale ispettivo. È opportuno precisare che a seguito della notificazione del verbale di contestazione elevato a suo carico, ha prodotto scritti difensivi e chiesto Parte_2
l'archiviazione del processo verbale. La con raccomandata a/r prot. n. 0807479 del CP_1
12.12.2016 ha comunicato al trasgressore l'avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 18 L. 689/81 e convocato lo stesso per essere ascoltato in merito alle memorie difensive prodotte: la società odierna appellante, tuttavia, non si è mai presentata per essere ascoltata. Il D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 3 ratione temporis applicabile al caso in esame, prevede un elenco dettagliato di indicazioni che necessariamente i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare sull'etichetta apposta sulla confezione. In particolare, tra le altre, sui prodotti alimentari devono essere presenti le seguenti indicazioni: il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea (lett. e); la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento (lett. f). il medesimo D.Lgs. n. 109 del 1992, art. 18 prevede, al comma 2, che la violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3.500. La ratio sottostante la disciplina in esame è quella di consentire all'acquirente, al momento dell'acquisto, di conoscere la ditta produttrice e il luogo di produzione. Nella specie non è contestato che una partita preconfezionata di mozzarella di bufala, prodotta da ”, rinvenuta presso Controparte_3
l'esercizio commerciale La Genuina Soc. Coop e destinata ad essere commercializzata, fosse irregolarmente etichettata in violazione dell'art. 1 D.M. 21/7/1998, poiché tra le parole mozzarella e di bufala non risultava indicato, come prescritto, un nome di fantasia o il nome, o la ragione sociale, o il marchio depositato del fabbricante. Invero, parte appellante si limita ad affermare una circostanza del tutto irrilevante, cioè che la suddetta ditta “La Genuina Soc. Coop. “non si approvvigiona di latticini in maniera esclusiva presso la Società dal sottoscritto rappresentata” (v. p. 4, appello). Parimenti priva di rilievo e poco credibile risulta la dedotta sussistenza del cd. errore scusabile, genericamente individuato dall'appellante nel fatto di aver commissionato gli incarti ad una ditta (di cui nemmeno indica il nome) specializzata nel settore pubblicitario e che la violazione sarebbe frutto di una erronea impostazione grafica da parte del pubblicitario, di cui il non se ne Pt_2 sarebbe avveduto, ritenendo di aver ricevuto gli incarti così come commissionati (cfr. p. 4, appello). In ultimo, vanno disattese le eccezioni riguardanti i vizi formali del provvedimento impugnato, poiché del tutto generiche, senza alcuna censura nello specifico, in particolare con riferimento alla quantificazione della misura punitiva in € 1.166,00, per la quale la si è attenuta ai criteri di CP_1 valutazione di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 ed art. 8 della L.R. n. 13/1983 (come indicato nella ordinanza ingiunzione), nell'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs n. 109/1992 e smi.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, si impone pertanto il rigetto dell'appello. Nulla per le spese, vista la contumacia della Controparte_1
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
nulla per le spese;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Napoli, 16.10.2025 Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente