TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/12/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2892/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
17/05/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. CHITO' DIEGO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. TRIA VITTORIO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti;
dopo ampio ed approfondito confronto, i difensori chiedevano un rinvio dell'udienza per tentare la conciliazione della causa;
così, all'udienza di rinvio tenutasi in collegamento da remoto il 09/12/2025, i Legali delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione, condizioni che venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.; previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, unitamente al fatto che i coniugi già da tempo conducono vite separate, sono tutti elementi che dimostrano che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Viadanica il 03/09/2016, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Viadanica (n.4, parte II, Serie A), in regime di comunione dei beni.
Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, deve darsi atto che la signora vi ha rinunziato. Parte_1
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi e bisogni attuali della figlia (n. Seriate il Persona_1
16/03/2014) e idonei a garantire alla minore una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra le parti.
Va valutata positivamente anche la disponibilità dichiarata dal signor Controparte_1 di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare le proprie competenze sia rispetto alla capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente sui bisogni morali ed emotivi di , sia rispetto alla funzione di accompagnamento della figlia Per_1 nel suo percorso evolutivo verso la fase adolescenziale e l'età adulta.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pagina 2 di 8 pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, sempre tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità Per_1 genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, durante il tempo in cui la terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze della minore, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle Parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Feriale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dà atto che la moglie ha rinunziato alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito;
3) dispone che la minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre e secondo le seguenti modalità di visita con il padre: pagina 3 di 8 - nelle settimane in cui il sig. farà il primo turno 6/14 starà CP_1 Per_1 con il padre 3 giorni della settimana il pomeriggio dalle ore 15:00 (quando andrà a riprenderla dai nonni materni) sino alle 20:30/21:00 (cenerà con il padre che poi la riaccompagnerà a casa) indicativamente martedì e giovedì venerdì;
- nelle settimane in cui il sig. farà il terzo turno 22/06 il padre si CP_1 occuperà: di accompagnare tutte le mattine a scuola (dal lunedì al Per_1 venerdì); per 2 giorni a settimana di ritirarla da scuola alle ore 13:00, e tenerla con sè per cena e riaccompagnarla presso la madre per le 21:00/21:30
(martedì e giovedì);
- nelle settimane in cui il sig. farà il secondo turno (14/22) il padre CP_1 si occuperà di accompagnare la minore a scuola per almeno 2 volte a settimana (i giorni verranno definiti di comune accordo tra le parti).
- Per quanto concerne il week end: criterio dell'alternanza con specifica che
(indipendentemente dall'alternanza) nelle settimane in cui il padre avrà il secondo turno la minore trascorrerà il week-end con il padre dal sabato pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento e con rientro presso la madre la domenica sera ore 21.00/21.30. Resta naturalmente inteso che, in ogni caso, i week end saranno comunque divisi equamente tra i genitori.
Quindi, qualora il dovesse avere tre secondi turni in un mese, allo CP_1 stesso spetteranno comunque solo due week end da trascorrere con Per_1 salvo diversa volontà dei genitori;
- il sig. salvo imprevisti (nel qual caso si impegna a comunicarli alla CP_1 sig.ra non appena ne prende contezza), si impegna a comunicare i Pt_1 propri turni di lavoro con almeno 4 giorni di anticipo;
- le festività natalizie verranno trascorse da per metà presso il padre e Per_1 per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di
Capodanno. Nello specifico: negli anni dispari starà con la madre dalle Per_1
09:00 del 23 dicembre fino alle 12:00 del 31 dicembre e con il padre dalle ore
12:00 del 31 dicembre e fino alle 21:00 del 06 gennaio. Negli anni pari sarà il contrario;
- le festività pasquali verranno trascorse da per metà periodo presso il Per_1 padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Pasqua pagina 4 di 8 e di Pasquetta. Negli anni dispari trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 la madre e di Pasquetta con il padre. Negli anni pari viceversa. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora i genitori dovessero avere diritto alle ferie dal lavoro nello stesso periodo essi si accorderanno per gestire equamente le vacanze con
; Per_1
4) dispone che il sig. verserà alla sig.ra un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento per la figlia pari ad € 375,00 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo (con decorrenza da dicembre 2026);
5) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da pagina 5 di 8 documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento pagina 6 di 8 (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, con indicazione espressa della causale del pagamento. Per quanto concerne il consenso relativamente alle sole spese straordinarie che richiedono accordo tra i genitori, in ossequio alle linee guida del CNF, le parti stabiliscono che “il genitore
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, sms, pec, raccomandata) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Detrazioni e deducibilità al 50% tra i genitori. Le parti, comunque, si impegnano con trasparenza e buona fede a comunicarsi reciprocamente l'ottenimento dei suddetti rimborsi, sussidi, integrazioni, aiuti, anche fiscali, ai fini della condivisione al 50% degli stessi. Il tutto sino all'autosufficienza economica di
. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Per_1 Pt_1 pagina 7 di 8 6) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro;
7) dispone che la casa coniugale sita in Viadanica (BG), Via Giogo n.3, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia, con Parte_1 facoltà del sig. di asportare i beni personali ancora eventualmente CP_1 presenti;
8) dà atto che il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso CP_1 Pt_1 al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto alla figlia;
9) prende atto che il signor si dichiara disponibile ad intraprendere un CP_1 percorso supporto alla genitorialità, eventualmente presso il Consultorio territorialmente competente, al fine di essere sostenuto nel rapporto con la figlia
; Per_1
10) dichiara le spese legali integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANICA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa IC PO Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 09/12/2025, promossa con ricorso depositato in data
17/05/2025 da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dal proc. dom. avv. CHITO' DIEGO, giusta procura in atti – RICORRENTE;
nei confronti di
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 dal proc. dom. avv. TRIA VITTORIO, giusta procura in atti – CONVENUTO;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO a cui
è stato ritualmente comunicato il decreto di fissazione dell'udienza come previsto dall'art. 473.bis.14, comma 4 c.p.c.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Per le Parti precisate congiuntamente come da verbale di udienza del 09/12/2025.
Per il Pubblico Ministero: “parere favorevole”.
pagina 1 di 8 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Esperito senza buon esito il tentativo di riconciliazione tra i coniugi, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 25/11/2025, il Giudice delegato procedeva ad interrogare liberamente le parti;
dopo ampio ed approfondito confronto, i difensori chiedevano un rinvio dell'udienza per tentare la conciliazione della causa;
così, all'udienza di rinvio tenutasi in collegamento da remoto il 09/12/2025, i Legali delle parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo complessivo sulle condizioni accessorie alla separazione, condizioni che venivano recepite dal Giudice delegato ai fini dell'assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473.bis.22 c.p.c.; previa precisazione congiunta delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Ebbene, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta, in conformità al parere espresso dal Pubblico Ministero.
Le circostanze desunte dalla trattazione della causa, la domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, unitamente al fatto che i coniugi già da tempo conducono vite separate, sono tutti elementi che dimostrano che durante la convivenza matrimoniale si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della vita coniugale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio concordatario in Viadanica il 03/09/2016, trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Viadanica (n.4, parte II, Serie A), in regime di comunione dei beni.
Quanto alla domanda di addebito della separazione avanzata dalla moglie, deve darsi atto che la signora vi ha rinunziato. Parte_1
Quanto alle condizioni accessorie alla separazione, il Collegio reputa che gli accordi raggiungi dalla coppia genitoriale siano meritevoli di integrale accoglimento, in quanto rispondenti agli interessi e bisogni attuali della figlia (n. Seriate il Persona_1
16/03/2014) e idonei a garantire alla minore una stabile e continuativa relazione con ciascuna figura genitoriale, pur in una condizione di cessata convivenza tra le parti.
Va valutata positivamente anche la disponibilità dichiarata dal signor Controparte_1 di intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di rafforzare le proprie competenze sia rispetto alla capacità di cogliere e sintonizzarsi maggiormente sui bisogni morali ed emotivi di , sia rispetto alla funzione di accompagnamento della figlia Per_1 nel suo percorso evolutivo verso la fase adolescenziale e l'età adulta.
A proposito del regime dell'affidamento condiviso concordato dalla coppia genitoriale, pagina 2 di 8 pare utile ricordare che entrambi i genitori saranno chiamati a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di accudimento della figlia, assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in tema di salute, istruzione, educazione e residenza abituale, sempre tenuto conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni di Entrambi i genitori potranno, invece, esercitare separatamente la responsabilità Per_1 genitoriale per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione inerenti alla vita quotidiana della figlia, durante il tempo in cui la terranno con sé, fermo l'obbligo di tenersi reciprocamente informati sull'andamento scolastico, sulle attività extra-didattiche svolte, sull'eventuale programmazione di uscite in luoghi distanti da quelli abitualmente frequentati, oltre che sull'eventuale insorgenza di malesseri e patologie, avendo cura di assicurare il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
Stante il contenuto positivo degli accordi raggiunti dalla coppia genitoriale in punto di affidamento e collocamento, il Tribunale reputa non necessario procedere all'ascolto diretto di ex art. 473.bis.4 c.p.c. Per_1
Anche le altre pattuizioni inerenti al contributo economico possono essere positivamente valutate dal Collegio, apparendo idonee e adeguate al soddisfacimento delle esigenze della minore, in proporzione alle sostanze e capacità di lavoro professionale e casalingo di ciascun genitore coobbligato al mantenimento, per come emerse dalla trattazione della causa e dal libero interrogatorio delle Parti.
Ogni altra condizione concordata dalle parti - che si riporta in dispositivo – ben può essere recepita dal Collegio, non ravvisandovi contrasti con norme di legge imperative.
L'esito concordato del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Feriale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, in accoglimento delle conclusioni congiuntamente rassegnate, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dà atto che la moglie ha rinunziato alla richiesta di addebito della separazione nei confronti del marito;
3) dispone che la minore sarà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori Per_1 con collocamento prevalente presso la madre e secondo le seguenti modalità di visita con il padre: pagina 3 di 8 - nelle settimane in cui il sig. farà il primo turno 6/14 starà CP_1 Per_1 con il padre 3 giorni della settimana il pomeriggio dalle ore 15:00 (quando andrà a riprenderla dai nonni materni) sino alle 20:30/21:00 (cenerà con il padre che poi la riaccompagnerà a casa) indicativamente martedì e giovedì venerdì;
- nelle settimane in cui il sig. farà il terzo turno 22/06 il padre si CP_1 occuperà: di accompagnare tutte le mattine a scuola (dal lunedì al Per_1 venerdì); per 2 giorni a settimana di ritirarla da scuola alle ore 13:00, e tenerla con sè per cena e riaccompagnarla presso la madre per le 21:00/21:30
(martedì e giovedì);
- nelle settimane in cui il sig. farà il secondo turno (14/22) il padre CP_1 si occuperà di accompagnare la minore a scuola per almeno 2 volte a settimana (i giorni verranno definiti di comune accordo tra le parti).
- Per quanto concerne il week end: criterio dell'alternanza con specifica che
(indipendentemente dall'alternanza) nelle settimane in cui il padre avrà il secondo turno la minore trascorrerà il week-end con il padre dal sabato pomeriggio dall'uscita di scuola, con pernottamento e con rientro presso la madre la domenica sera ore 21.00/21.30. Resta naturalmente inteso che, in ogni caso, i week end saranno comunque divisi equamente tra i genitori.
Quindi, qualora il dovesse avere tre secondi turni in un mese, allo CP_1 stesso spetteranno comunque solo due week end da trascorrere con Per_1 salvo diversa volontà dei genitori;
- il sig. salvo imprevisti (nel qual caso si impegna a comunicarli alla CP_1 sig.ra non appena ne prende contezza), si impegna a comunicare i Pt_1 propri turni di lavoro con almeno 4 giorni di anticipo;
- le festività natalizie verranno trascorse da per metà presso il padre e Per_1 per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Natale e di
Capodanno. Nello specifico: negli anni dispari starà con la madre dalle Per_1
09:00 del 23 dicembre fino alle 12:00 del 31 dicembre e con il padre dalle ore
12:00 del 31 dicembre e fino alle 21:00 del 06 gennaio. Negli anni pari sarà il contrario;
- le festività pasquali verranno trascorse da per metà periodo presso il Per_1 padre e per metà presso la madre, con alternanza riguardo al giorno di Pasqua pagina 4 di 8 e di Pasquetta. Negli anni dispari trascorrerà il giorno di Pasqua con Per_1 la madre e di Pasquetta con il padre. Negli anni pari viceversa. Il tutto salvo diverso accordo dei genitori;
- durante le vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora i genitori dovessero avere diritto alle ferie dal lavoro nello stesso periodo essi si accorderanno per gestire equamente le vacanze con
; Per_1
4) dispone che il sig. verserà alla sig.ra un assegno di CP_1 Pt_1 mantenimento per la figlia pari ad € 375,00 mensili, con decorrenza dal mese di dicembre 2025, che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo (con decorrenza da dicembre 2026);
5) premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità, le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da pagina 5 di 8 documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la
Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche
(da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento pagina 6 di 8 (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (anche a mezzo WhatsApp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta, con indicazione espressa della causale del pagamento. Per quanto concerne il consenso relativamente alle sole spese straordinarie che richiedono accordo tra i genitori, in ossequio alle linee guida del CNF, le parti stabiliscono che “il genitore
a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo mail, sms, pec, raccomandata) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa”. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse. A tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Detrazioni e deducibilità al 50% tra i genitori. Le parti, comunque, si impegnano con trasparenza e buona fede a comunicarsi reciprocamente l'ottenimento dei suddetti rimborsi, sussidi, integrazioni, aiuti, anche fiscali, ai fini della condivisione al 50% degli stessi. Il tutto sino all'autosufficienza economica di
. L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla sig.ra Per_1 Pt_1 pagina 7 di 8 6) prende atto che le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla verrà versato a titolo di assegno mantenimento, l'uno all'altro;
7) dispone che la casa coniugale sita in Viadanica (BG), Via Giogo n.3, viene assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alla figlia, con Parte_1 facoltà del sig. di asportare i beni personali ancora eventualmente CP_1 presenti;
8) dà atto che il sig. e la sig.ra si concedono il reciproco consenso CP_1 Pt_1 al rilascio o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per sé e, per quanto occorre possa, sin d'ora anche rispetto alla figlia;
9) prende atto che il signor si dichiara disponibile ad intraprendere un CP_1 percorso supporto alla genitorialità, eventualmente presso il Consultorio territorialmente competente, al fine di essere sostenuto nel rapporto con la figlia
; Per_1
10) dichiara le spese legali integralmente compensate.
Manda alla Cancelleria affinché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VIADANICA, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio dell'11/12/2025.
Il Presidente estensore
IC PO
pagina 8 di 8