Articolo 50 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 49Articolo 51
Versione
5 aprile 1963
Art. 50.
Ai Comuni che abbiano gia' deliberato l'istituzione del contributo di miglioria generica in zone del territorio comunale anche se non deliberino secondo quanto previsto dai precedenti articoli 48 e 49, e' data facolta' di istituire l'imposta sugli incrementi di valore ai sensi della presente legge per le aree fabbricabili non comprese nelle zone suddette.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963