Art. 1. 1. La presente legge ha lo scopo di contribuire, nell'ambito delle finalita' e dei compiti attribuiti allo Stato dall' articolo 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , alla valorizzazione ed al rilancio del Museo nazionale del cinema "Fondazione Maria Adriana Prolo" di Torino.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), e' il seguente:
"Art. 1 (Presupposti e finalita' della legge). - Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.
Pertanto lo Stato:
a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';
c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;
e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1, comma 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), e' il seguente:
"Art. 1 (Presupposti e finalita' della legge). - Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.
Pertanto lo Stato:
a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;
b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';
c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;
d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;
e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.".