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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 325/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dgli Parte_1 avv.ti RUSSO ROBERTA e FUMAGALLI DANIELE, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTO SABINA, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con la decisione in esame il primo giudice, in accoglimento parziale della domanda formulata dal lavoratore e a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro ha riconosciuto , nei limiti del decennio dal primo atto interruttivo ex art. 2946 cc a ritroso dal 21.02.2021 (atto interruttivo della prescrizione) , l'importo di € 392,00 (€ 4,00
a lavaggio , computando 2 lavaggi al mese per un totale di 98 lavaggi) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria . Ha proposto appello la per i motivi appresso illustrati. Il lavoratore si è costituito per Pt_2 resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza appellata. Parte_ Depositate note di trattazione scritta nei termini assegnati da parte di con le quali è stato chiesto ulteriore rinvio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025, essendo le parti state avvertite dal Collegio, con ordinanza del 12.09.2025, che non sarebbero stati concessi ulteriore rinvii per la formalizzazione dell'accordo transattivo, in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo del fascicolo e delle plurime richieste di rinvio per il medesimo incombente, ove non avessero documentato in udienza l'intervenuto accordo. che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della con Parte_1 mansioni di manutentore gru all'interno del piazzale portuale occupandosi principalmente di movimentare i container , riteneva che era sufficiente, ai fini di causa, affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e, quindi, dell'incolumità.
****
Quale premessa della statuizione di condanna, il Tribunale, in coerenza ad altre pronunce dello stesso
Ufficio emesse in precedenza, ritenuti superflui ulteriori accertamenti istruttori (in relazione all'esposizione ad agenti inquinanti) affermava che posto che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della con mansioni di carrellista, era sufficiente ai Parte_1 fini di causa affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e quindi dell'incolumità.
Infatti, l'accertamento che ulteriori capi di vestiario avessero caratteristiche di protezione, sotto altri profili, non avrebbe modificato i parametri di valutazione costituiti dalla misura e dalla frequenza dei lavaggi, posto che gli stessi avrebbero dovuto essere per igiene condotti separatamente dal resto della biancheria.
Quindi, posto che l'obbligo datoriale aveva fonte legale, e che era pacifico in atti che tale obbligo non fosse stato adempiuto avendo la società dedotto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti, ed essendo pure emerso dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni del datore di lavoro che solo rispetto all'usura o alla rottura degli indumenti era prevista la sostituzione ma non anche rispetto all'ordinaria “sporcizia”, accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio “casalingo” con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
Definiva in via equitativa il danno patrimoniale in € 4,00, ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza e riconosceva la necessità di due lavaggi al mese e, quindi, ordinariamente di 24 lavaggi annuali.
Nel definire il regolamento delle spese, le compensava integralmente dando rilevo alla parziale reciproca soccombenza e ponderando la sostanziale riduzione dell'importo oggetto del riconosciuto risarcimento del danno e dell'oggettivo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo normativo del lavaggio da parte del datore di lavoro . Parte_ articola quattro motivi di impugnativa avverso la decisione che dopo essere stati illustrati saranno, per comodità espositiva, esaminati tutti insieme.
Con il primo motivo, la società assume l'insussistenza del proprio inadempimento sostenendo di avere assolto all'obbligo di garantire le condizioni di igiene dei DPI attraverso la sostituzione periodica dei dispositivi, sostituzione preferita al lavaggio per ragioni di spesa (poiché l'esborso per la nuova fornitura sarebbe stato assai inferiore a quello necessario ad assicurare il lavaggio) e consentita dallo stesso dettato normativo in quanto prefigurata come modalità alternativa al lavaggio.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'azienda non avrebbe adempiuto all'obbligo di provvedere alla manutenzione dei DPI poiché la sostituzione degli indumenti sarebbe stata insufficiente. L'art.77 del D. Lgs. n. 81/2008 avrebbe stabilito che il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
A sua volta il lavoratore, oltre a dovere utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, avrebbe avuto il dovere di segnalare immediatamente le deficienze.
Considerato il logoramento cui vanno incontro i DPI in caso di ripetuti lavaggi ed il basso costo degli stessi, l'azienda avrebbe deciso di procedere alla loro sostituzione, piuttosto che al lavaggio, adottando così una modalità organizzativa che sarebbe stata conforme al dettato dell'art. 77, comma
4, D. Lgs. n. 81/2008 che, avrebbe posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di manutenere, riparare o sostituire i DPI. La sostituzione sarebbe disposta con cadenza programmata, oltre che ogni volta in cui i lavoratori l'avessero richiesta.
Nello specifico, non emergerebbe che il ricorrente avesse mai richiesto la sostituzione. In sintesi, secondo la società il tenore del testo normativo (art.77 citato) avrebbe dato facoltà al datore di lavoro di scegliere fra diverse modalità per garantire la manutenzione e l'igiene dei DPI, inclusa la sostituzione, e la scelta della società di optare per tale soluzione, sarebbe stata insindacabile, in quanto avvenuta nell'esercizio della facoltà di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. . Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non adempiuto l'obbligo per avere la società ritenuto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti. La scelta, viceversa, oltre che conforme alla previsione di legge, sarebbe stata anche di maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori, considerato essa avrebbe escluso il logoramento conservando la caratteristica della visibilità dei lavoratori. La presenza di oltre 1.000 dipendenti presso il porto di
IA TA, centinaia dei quali dotati di DPI, avrebbe imposto un'effettiva collaborazione dei lavoratori al fine di individuare quali fossero i DPI da sostituire nei casi di danneggiamento, usura o insudiciamento degli stessi, mentre nel caso tale segnalazione non sarebbe mai avvenuta.
Con il secondo motivo si assume l'insussistenza del danno risarcibile per inadeguata allegazione della parte. Infatti, al di là della circostanza illustrata con il precedente motivo, dell'insussistenza dell'inadempimento, l'appellato non avrebbe offerto nessuna indicazione concreta di quale deterioramento o imbrattamento avrebbero subìto i DPI assegnati, limitandosi a generiche affermazioni di principio.
Inoltre, avrebbe preteso di dimostrare l'entità del danno mediante la produzione di un preventivo che, tuttavia, non avrebbe avuto corrispondenza con l'ammontare delle spese effettivamente e personalmente sostenute, ma essendo rappresentato da costi meramente ipotetici , pretendendo, in alternativa, la quantificazione del danno in via equitativa, senza fornire alcun elemento di prova e criterio/parametro di riferimento.
Per un verso, il costo del lavaggio di un gilet del tipo di quelli utilizzati, di peso e volume ridottissimi, sarebbe stato minimo, ed irrilevante, potendo l'indumento essere aggiunto a qualsiasi lavaggio casalingo di biancheria altrimenti effettuato per normali esigenze domestiche, e con altre decisioni lo stesso Tribunale avrebbe escluso il diritto in assenza di una adeguata allegazione del danno. In conclusione, il lavoratore non avrebbe assolto all'onere su di esso gravante, di dimostrare sia la frequenza sia il costo sostenuto per assicurare l'efficienza degli indumenti mediante il lavaggio nonché le modalità di quest'ultimo.
Con il terzo motivo si deduce la necessità di parametrare il risarcimento all'effettiva presenza del lavoratore pari al 48,86 % delle giornate lavorative.
Sicché anche la somma di condanna, ove fosse stato confermato l'an debeatur, avrebbe dovuto essere riproporzionata secondo tale percentuale.
Con il quarto motivo si insiste sull' applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che decorrerebbe dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità e non in quello decennale ritenuto dal Tribunale.
In relazione a tali motivi si richiamano le considerazioni svolte nei numerosi precedenti di questa
Sezione.
Occorre premettere, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, che è sufficiente che il lavoratore alleghi la fonte dell'obbligo datoriale, qui la legge, perché sorga in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento. Infatti, << … in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
è tenuto a fornire i D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla
Corte territoriale “ei incumbit probatio qui dicit” a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002).>> (ex multis di recente Sez. L, Ordinanza n. 12710 del 2023).
Nel caso, l'inadempimento è un fatto pacifico, avendo il datore di lavoro ammesso di non avere mai provveduto ai lavaggi, sostenendo che avesse efficacia esimente la sostituzione periodica (a scadenze prestabilite, a seconda dei casi, annuali o biennali) dei dispositivi/indumenti ovvero, in un arco temporale più ristretto, solo a richiesta del lavoratore.
Ora, tale adempimento non è satisfattivo dell'obbligo. Infatti, l'igiene dei DPI deve essere garantita dal datore di lavoro a prescindere dalla richiesta del lavoratore e con una cadenza sicuramente e comprensibilmente più ravvicinata di quella annuale o biennale delle forniture periodiche dei DPI, per la naturale esposizione all'insudiciamento di qualsiasi capo di abbigliamento, anche solo per il contatto con superfici o strumenti di lavoro, affinché la salute dei dipendenti sia adeguatamente preservata.
Pertanto, pur a volere intendere il disposto dell'art.77 del Dlgs 81/2008 << mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante>>, come previsione che legittima il datore di lavoro a provvedere alla sostituzione in luogo del lavaggio, resta il fatto che la sostituzione, per avere efficacia realmente satisfattiva delle esigenze di salute sottese alla previsione non può essere rimandata a scadenze periodiche così lunghe come quelle annuali o biennali, ma deve avere una cadenza più ravvicinata analoga a quella, usualmente richiesta per i lavaggi.
Poi, l'igiene deve essere garantita a prescindere ed anche in assenza di una richiesta del lavoratore essendo l'obbligo previsto dall'art.77 incondizionato e non potendo il lavoratore disporre su tale materia. In altri termini, l'inadeguatezza della periodicità fissa a uno o due anni e l'impossibilità di condizionare l'obbligo datoriale alla mancata segnalazione del lavoratore per l'insorgenza diretta dalla legge dell'obbligo determina l'affermazione dell'inadempimento.
Condividendosi la considerazione del primo giudice in ordine alla superfluità dell'indagine sulla natura degli altri indumenti, diversi da quelli ad alta visibilità, giacché, ai fini della determinazione del costo affrontato dal lavoratore per i lavaggi, essa risulta del tutto neutra, in quanto la considerazione da cui occorre partire e da cui parte il Collegio ( al pari del primo giudice) per la quantificazione è la necessità di procedere ad un lavaggio separato dei DPI rispetto ai restanti indumenti personali o familiari, sicché il numero dei capi da lavare e l'inclusione di uno o più di essi, incide unicamente sul piano del lavaggio eseguito a pieno carico o a carico ridotto e non influisce sensibilmente sui costi determinati in questa sede in via equitativa. Sicché il numero dei capi da igienizzare è sostanzialmente irrilevante ai fini del costo quantificato.
Va poi osservato , in relazione al motivo della prova del danno, che effettivamente, la determinazione della frequenza o del numero dei lavaggi in relazione al tempo è rimessa ad un fatto di comune esperienza sicché esigenze di ordinaria pulizia dei capi, considerato che, per altro, buona parte di essi, come emerso dal contraddittorio fra le parti nelle numerose controversie venute all'attenzione del Collegio in relazione all'oggetto dell'attuale giudizio, non sono destinati ad essere indossati direttamente sulla pelle, ma vengono indossati sopra i vestiti, importa la conclusione che un corretto bilanciamento degli interessi (che deve anche tenere conto della necessità di non gravare di costi eccessivi ed insopportabili l'impresa) fa sì che sia sicuramente corretta la determinazione equitativa di un lavaggio ogni due settimane (14-15 giorni circa).
Del resto, è anche vero che nel periodo invernale le temperature più fredde riducono sensibilmente la traspirazione sicché l'esigenza dell'igienizzazione dei capi di vestiario diviene meno frequente soprattutto se si consideri che gli stessi non sono destinati a venire a contatto diretto con la pelle ( ciò vale in particolare per le tute o i capi ad alta visibilità dotati di bande catarifrangenti). In ultima analisi, la considerazione complessiva delle diverse condizioni climatiche che possono presentarsi nell'arco delle stagioni e la necessità di operare un bilanciamento degli opposti interessi delle parti inducono a ravvisare nella frequenza quindicinale il giusto contemperamento di tali elementi.
Circa il costo affrontato, la determinazione del Tribunale risulta assistita dal riferimento ad una serie di costi unitari (acqua, luce, detersivo…) allegati dal lavoratore per tramite di una ctp, non contrastata con dati altrettanto specifici dall'azienda che non fornisce parametri di valutazione alternativi. Come osservato in altre controversie di analogo contenuto dal Collegio, una volta affermata la certezza dell'an debeatur, il che deriva dall'affermazione dell'inadempimento datoriale e dalla considerazione del fatto notorio ai fini della frequenza dei lavaggi, è rimessa al Giudice la scelta del criterio equitativo in base al quale definire il quantum debeatur;
criterio che può essere il più vario, come dimostra il fatto che taluni giudici di merito in altre controversie relative ad analogo oggetto in ambito nazionale si siano affidati alla parametrazione alle misure orarie della retribuzione (straordinaria o meno).
Nel caso, la soluzione adottata dal primo giudice appare sostanzialmente coerente con quella adottata anche da questo Collegio in casi analoghi e consente di assicurare una soluzione il più Parte_ possibile uniforme fra quelli venuti all'attenzione del Collegio relativi ai dipendenti della e, soprattutto non risulta adeguatamente contrastata dall'impresa con l'indicazione di diversi ed inferiori costi unitari neppure in appello.
In ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2948 cc, riproposta in appello da che CP_2 afferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale da inadempimento contrattuale ritenuta operante dal Tribunale, deve osservarsi che la questione è infondata . Infatti, trattandosi di inadempimento contrattuale opera nel caso il termine ex art.2946 cc., sicché la determinazione assunta in tal senso dal Tribunale è corretta e va confermata.
È, infondato il motivo con cui si chiede il riproporzionamento delle somme erogate a titolo risarcitorio in rapporto alle giornate di effettiva presenza pari in quanto il lavoratore sin dal primo grado ha puntualmente allegato i giorni di presenza mese per mese e solo rispetto agli stessi ha chiesto il risarcimento del danno;
la società si è limitata sia in primo grado che nel presente ad allegare percentuali di presenza senza contestare minimamente che le presenze allegate dal lavoratore fossero errate e sovrastimate. Parte_ La sentenza va dunque confermata ed al rigetto dell'appello segue la condanna di alle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi del I° scaglione
DM 147/22
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 1587/2021 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 pubblicata in 18/11/2021, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite del presente gravame che liquida in complessivi € 337, oltre Pt_2 spese generali iva e cp, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento in grado di appello iscritto al n 325/2022 RGL, trattato con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dgli Parte_1 avv.ti RUSSO ROBERTA e FUMAGALLI DANIELE, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. PIZZUTO SABINA, giusta procura in atti Controparte_1
-Appellato-
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
In fatto e in diritto
Con la decisione in esame il primo giudice, in accoglimento parziale della domanda formulata dal lavoratore e a titolo di risarcimento del danno subito dal ricorrente per mancato lavaggio dei DPI da parte del datore di lavoro ha riconosciuto , nei limiti del decennio dal primo atto interruttivo ex art. 2946 cc a ritroso dal 21.02.2021 (atto interruttivo della prescrizione) , l'importo di € 392,00 (€ 4,00
a lavaggio , computando 2 lavaggi al mese per un totale di 98 lavaggi) , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria . Ha proposto appello la per i motivi appresso illustrati. Il lavoratore si è costituito per Pt_2 resistere all'appello e chiedere la conferma della sentenza appellata. Parte_ Depositate note di trattazione scritta nei termini assegnati da parte di con le quali è stato chiesto ulteriore rinvio, la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.11.2025, essendo le parti state avvertite dal Collegio, con ordinanza del 12.09.2025, che non sarebbero stati concessi ulteriore rinvii per la formalizzazione dell'accordo transattivo, in ragione dell'anno di iscrizione a ruolo del fascicolo e delle plurime richieste di rinvio per il medesimo incombente, ove non avessero documentato in udienza l'intervenuto accordo. che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della con Parte_1 mansioni di manutentore gru all'interno del piazzale portuale occupandosi principalmente di movimentare i container , riteneva che era sufficiente, ai fini di causa, affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e, quindi, dell'incolumità.
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Quale premessa della statuizione di condanna, il Tribunale, in coerenza ad altre pronunce dello stesso
Ufficio emesse in precedenza, ritenuti superflui ulteriori accertamenti istruttori (in relazione all'esposizione ad agenti inquinanti) affermava che posto che era incontestato il ricorrente fosse dipendente della con mansioni di carrellista, era sufficiente ai Parte_1 fini di causa affermare che gli indumenti caratterizzati dalla presenza di elementi rifrangenti avessero la funzione di salvaguardia dell'integrità dello stesso dal punto di vista della visibilità e quindi dell'incolumità.
Infatti, l'accertamento che ulteriori capi di vestiario avessero caratteristiche di protezione, sotto altri profili, non avrebbe modificato i parametri di valutazione costituiti dalla misura e dalla frequenza dei lavaggi, posto che gli stessi avrebbero dovuto essere per igiene condotti separatamente dal resto della biancheria.
Quindi, posto che l'obbligo datoriale aveva fonte legale, e che era pacifico in atti che tale obbligo non fosse stato adempiuto avendo la società dedotto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti, ed essendo pure emerso dalle indicazioni contenute nelle prescrizioni del datore di lavoro che solo rispetto all'usura o alla rottura degli indumenti era prevista la sostituzione ma non anche rispetto all'ordinaria “sporcizia”, accoglieva la domanda di risarcimento del danno proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 1218 c.c. sulla base del dato presuntivo dell'avvenuto lavaggio “casalingo” con una frequenza tale da consentire la garanzia di un livello di igiene minimo.
Definiva in via equitativa il danno patrimoniale in € 4,00, ponderando i possibili costi per il detersivo ed i prodotti di consumo, per l'energia elettrica, per l'acqua, per l'usura dell'elettrodomestico, per il tempo impegnato sulla base della comune scienza ed esperienza e riconosceva la necessità di due lavaggi al mese e, quindi, ordinariamente di 24 lavaggi annuali.
Nel definire il regolamento delle spese, le compensava integralmente dando rilevo alla parziale reciproca soccombenza e ponderando la sostanziale riduzione dell'importo oggetto del riconosciuto risarcimento del danno e dell'oggettivo accertamento dell'inadempimento dell'obbligo normativo del lavaggio da parte del datore di lavoro . Parte_ articola quattro motivi di impugnativa avverso la decisione che dopo essere stati illustrati saranno, per comodità espositiva, esaminati tutti insieme.
Con il primo motivo, la società assume l'insussistenza del proprio inadempimento sostenendo di avere assolto all'obbligo di garantire le condizioni di igiene dei DPI attraverso la sostituzione periodica dei dispositivi, sostituzione preferita al lavaggio per ragioni di spesa (poiché l'esborso per la nuova fornitura sarebbe stato assai inferiore a quello necessario ad assicurare il lavaggio) e consentita dallo stesso dettato normativo in quanto prefigurata come modalità alternativa al lavaggio.
Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'azienda non avrebbe adempiuto all'obbligo di provvedere alla manutenzione dei DPI poiché la sostituzione degli indumenti sarebbe stata insufficiente. L'art.77 del D. Lgs. n. 81/2008 avrebbe stabilito che il datore di lavoro, ai fini della scelta del DPI, mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante.
A sua volta il lavoratore, oltre a dovere utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, avrebbe avuto il dovere di segnalare immediatamente le deficienze.
Considerato il logoramento cui vanno incontro i DPI in caso di ripetuti lavaggi ed il basso costo degli stessi, l'azienda avrebbe deciso di procedere alla loro sostituzione, piuttosto che al lavaggio, adottando così una modalità organizzativa che sarebbe stata conforme al dettato dell'art. 77, comma
4, D. Lgs. n. 81/2008 che, avrebbe posto in capo al datore di lavoro l'obbligo di manutenere, riparare o sostituire i DPI. La sostituzione sarebbe disposta con cadenza programmata, oltre che ogni volta in cui i lavoratori l'avessero richiesta.
Nello specifico, non emergerebbe che il ricorrente avesse mai richiesto la sostituzione. In sintesi, secondo la società il tenore del testo normativo (art.77 citato) avrebbe dato facoltà al datore di lavoro di scegliere fra diverse modalità per garantire la manutenzione e l'igiene dei DPI, inclusa la sostituzione, e la scelta della società di optare per tale soluzione, sarebbe stata insindacabile, in quanto avvenuta nell'esercizio della facoltà di libera iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost. . Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non adempiuto l'obbligo per avere la società ritenuto di essere obbligata solo alla sostituzione degli indumenti. La scelta, viceversa, oltre che conforme alla previsione di legge, sarebbe stata anche di maggiore tutela per la sicurezza dei lavoratori, considerato essa avrebbe escluso il logoramento conservando la caratteristica della visibilità dei lavoratori. La presenza di oltre 1.000 dipendenti presso il porto di
IA TA, centinaia dei quali dotati di DPI, avrebbe imposto un'effettiva collaborazione dei lavoratori al fine di individuare quali fossero i DPI da sostituire nei casi di danneggiamento, usura o insudiciamento degli stessi, mentre nel caso tale segnalazione non sarebbe mai avvenuta.
Con il secondo motivo si assume l'insussistenza del danno risarcibile per inadeguata allegazione della parte. Infatti, al di là della circostanza illustrata con il precedente motivo, dell'insussistenza dell'inadempimento, l'appellato non avrebbe offerto nessuna indicazione concreta di quale deterioramento o imbrattamento avrebbero subìto i DPI assegnati, limitandosi a generiche affermazioni di principio.
Inoltre, avrebbe preteso di dimostrare l'entità del danno mediante la produzione di un preventivo che, tuttavia, non avrebbe avuto corrispondenza con l'ammontare delle spese effettivamente e personalmente sostenute, ma essendo rappresentato da costi meramente ipotetici , pretendendo, in alternativa, la quantificazione del danno in via equitativa, senza fornire alcun elemento di prova e criterio/parametro di riferimento.
Per un verso, il costo del lavaggio di un gilet del tipo di quelli utilizzati, di peso e volume ridottissimi, sarebbe stato minimo, ed irrilevante, potendo l'indumento essere aggiunto a qualsiasi lavaggio casalingo di biancheria altrimenti effettuato per normali esigenze domestiche, e con altre decisioni lo stesso Tribunale avrebbe escluso il diritto in assenza di una adeguata allegazione del danno. In conclusione, il lavoratore non avrebbe assolto all'onere su di esso gravante, di dimostrare sia la frequenza sia il costo sostenuto per assicurare l'efficienza degli indumenti mediante il lavaggio nonché le modalità di quest'ultimo.
Con il terzo motivo si deduce la necessità di parametrare il risarcimento all'effettiva presenza del lavoratore pari al 48,86 % delle giornate lavorative.
Sicché anche la somma di condanna, ove fosse stato confermato l'an debeatur, avrebbe dovuto essere riproporzionata secondo tale percentuale.
Con il quarto motivo si insiste sull' applicabilità del termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c., che decorrerebbe dalla data di maturazione dei crediti di lavoro, ove questo sia assistito dalla garanzia della stabilità e non in quello decennale ritenuto dal Tribunale.
In relazione a tali motivi si richiamano le considerazioni svolte nei numerosi precedenti di questa
Sezione.
Occorre premettere, ai fini della distribuzione dell'onere della prova, che è sufficiente che il lavoratore alleghi la fonte dell'obbligo datoriale, qui la legge, perché sorga in capo al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento. Infatti, << … in conformità con l'art. 2087 cc, norma di chiusura del sistema di prevenzione degli infortuni e malattie professionali, suscettibile di interpretazione estensiva a ragione sia del rilevo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
è tenuto a fornire i D.P.I. ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza.
In questa ottica, il contenuto di tale obbligo di sicurezza richiede che nei confronti del datore di lavoro sia ravvisabile una condotta commissiva o omissiva, sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore (Cass. n. 15112/2020; Cass. n. 26495/2018).
Ne consegue che il lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, deve allegare la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo nonché la eventuale scadenza del termine e l'inadempimento; il datore di lavoro ha, invece, l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno (tra le altre Cass. n. 26945/2018; Cass. n. 2209/2016).
Nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore, in base al principio richiamato dalla
Corte territoriale “ei incumbit probatio qui dicit” a dovere allegare i fatti sopra richiamati in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, come ha sostenuto la Corte territoriale, ma una volta ritenuto l'inadempimento denunciato dell'obbligo, come hanno pacificamente opinato i giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in tema, tra le altre, Cass. n. 9856/2002).>> (ex multis di recente Sez. L, Ordinanza n. 12710 del 2023).
Nel caso, l'inadempimento è un fatto pacifico, avendo il datore di lavoro ammesso di non avere mai provveduto ai lavaggi, sostenendo che avesse efficacia esimente la sostituzione periodica (a scadenze prestabilite, a seconda dei casi, annuali o biennali) dei dispositivi/indumenti ovvero, in un arco temporale più ristretto, solo a richiesta del lavoratore.
Ora, tale adempimento non è satisfattivo dell'obbligo. Infatti, l'igiene dei DPI deve essere garantita dal datore di lavoro a prescindere dalla richiesta del lavoratore e con una cadenza sicuramente e comprensibilmente più ravvicinata di quella annuale o biennale delle forniture periodiche dei DPI, per la naturale esposizione all'insudiciamento di qualsiasi capo di abbigliamento, anche solo per il contatto con superfici o strumenti di lavoro, affinché la salute dei dipendenti sia adeguatamente preservata.
Pertanto, pur a volere intendere il disposto dell'art.77 del Dlgs 81/2008 << mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante>>, come previsione che legittima il datore di lavoro a provvedere alla sostituzione in luogo del lavaggio, resta il fatto che la sostituzione, per avere efficacia realmente satisfattiva delle esigenze di salute sottese alla previsione non può essere rimandata a scadenze periodiche così lunghe come quelle annuali o biennali, ma deve avere una cadenza più ravvicinata analoga a quella, usualmente richiesta per i lavaggi.
Poi, l'igiene deve essere garantita a prescindere ed anche in assenza di una richiesta del lavoratore essendo l'obbligo previsto dall'art.77 incondizionato e non potendo il lavoratore disporre su tale materia. In altri termini, l'inadeguatezza della periodicità fissa a uno o due anni e l'impossibilità di condizionare l'obbligo datoriale alla mancata segnalazione del lavoratore per l'insorgenza diretta dalla legge dell'obbligo determina l'affermazione dell'inadempimento.
Condividendosi la considerazione del primo giudice in ordine alla superfluità dell'indagine sulla natura degli altri indumenti, diversi da quelli ad alta visibilità, giacché, ai fini della determinazione del costo affrontato dal lavoratore per i lavaggi, essa risulta del tutto neutra, in quanto la considerazione da cui occorre partire e da cui parte il Collegio ( al pari del primo giudice) per la quantificazione è la necessità di procedere ad un lavaggio separato dei DPI rispetto ai restanti indumenti personali o familiari, sicché il numero dei capi da lavare e l'inclusione di uno o più di essi, incide unicamente sul piano del lavaggio eseguito a pieno carico o a carico ridotto e non influisce sensibilmente sui costi determinati in questa sede in via equitativa. Sicché il numero dei capi da igienizzare è sostanzialmente irrilevante ai fini del costo quantificato.
Va poi osservato , in relazione al motivo della prova del danno, che effettivamente, la determinazione della frequenza o del numero dei lavaggi in relazione al tempo è rimessa ad un fatto di comune esperienza sicché esigenze di ordinaria pulizia dei capi, considerato che, per altro, buona parte di essi, come emerso dal contraddittorio fra le parti nelle numerose controversie venute all'attenzione del Collegio in relazione all'oggetto dell'attuale giudizio, non sono destinati ad essere indossati direttamente sulla pelle, ma vengono indossati sopra i vestiti, importa la conclusione che un corretto bilanciamento degli interessi (che deve anche tenere conto della necessità di non gravare di costi eccessivi ed insopportabili l'impresa) fa sì che sia sicuramente corretta la determinazione equitativa di un lavaggio ogni due settimane (14-15 giorni circa).
Del resto, è anche vero che nel periodo invernale le temperature più fredde riducono sensibilmente la traspirazione sicché l'esigenza dell'igienizzazione dei capi di vestiario diviene meno frequente soprattutto se si consideri che gli stessi non sono destinati a venire a contatto diretto con la pelle ( ciò vale in particolare per le tute o i capi ad alta visibilità dotati di bande catarifrangenti). In ultima analisi, la considerazione complessiva delle diverse condizioni climatiche che possono presentarsi nell'arco delle stagioni e la necessità di operare un bilanciamento degli opposti interessi delle parti inducono a ravvisare nella frequenza quindicinale il giusto contemperamento di tali elementi.
Circa il costo affrontato, la determinazione del Tribunale risulta assistita dal riferimento ad una serie di costi unitari (acqua, luce, detersivo…) allegati dal lavoratore per tramite di una ctp, non contrastata con dati altrettanto specifici dall'azienda che non fornisce parametri di valutazione alternativi. Come osservato in altre controversie di analogo contenuto dal Collegio, una volta affermata la certezza dell'an debeatur, il che deriva dall'affermazione dell'inadempimento datoriale e dalla considerazione del fatto notorio ai fini della frequenza dei lavaggi, è rimessa al Giudice la scelta del criterio equitativo in base al quale definire il quantum debeatur;
criterio che può essere il più vario, come dimostra il fatto che taluni giudici di merito in altre controversie relative ad analogo oggetto in ambito nazionale si siano affidati alla parametrazione alle misure orarie della retribuzione (straordinaria o meno).
Nel caso, la soluzione adottata dal primo giudice appare sostanzialmente coerente con quella adottata anche da questo Collegio in casi analoghi e consente di assicurare una soluzione il più Parte_ possibile uniforme fra quelli venuti all'attenzione del Collegio relativi ai dipendenti della e, soprattutto non risulta adeguatamente contrastata dall'impresa con l'indicazione di diversi ed inferiori costi unitari neppure in appello.
In ordine all'eccezione di prescrizione ex art.2948 cc, riproposta in appello da che CP_2 afferma l'applicabilità della prescrizione quinquennale in luogo di quella decennale da inadempimento contrattuale ritenuta operante dal Tribunale, deve osservarsi che la questione è infondata . Infatti, trattandosi di inadempimento contrattuale opera nel caso il termine ex art.2946 cc., sicché la determinazione assunta in tal senso dal Tribunale è corretta e va confermata.
È, infondato il motivo con cui si chiede il riproporzionamento delle somme erogate a titolo risarcitorio in rapporto alle giornate di effettiva presenza pari in quanto il lavoratore sin dal primo grado ha puntualmente allegato i giorni di presenza mese per mese e solo rispetto agli stessi ha chiesto il risarcimento del danno;
la società si è limitata sia in primo grado che nel presente ad allegare percentuali di presenza senza contestare minimamente che le presenze allegate dal lavoratore fossero errate e sovrastimate. Parte_ La sentenza va dunque confermata ed al rigetto dell'appello segue la condanna di alle spese di lite del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi del I° scaglione
DM 147/22
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, avverso la sentenza n. 1587/2021 del Giudice del lavoro di Palmi, Controparte_1 pubblicata in 18/11/2021, così provvede: rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata.
Condanna alle spese di lite del presente gravame che liquida in complessivi € 337, oltre Pt_2 spese generali iva e cp, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta
Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)