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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/11/2025, n. 3443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3443 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Borelli, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1 C.F._2
Capone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17/09/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/02/2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lecce (LE) il 14/08/2015; che i coniugi si CP_1 sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 23/07/2021; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , senza condizioni, per i motivi specificati in atti. CP_1
1 si è costituito, con comparsa depositata il 10/11/2023, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, con particolare riguardo alla previsione di un assegno divorzile in suo favore, stante il mutamento delle condizioni economiche dei coniugi dalla separazione.
Svoltasi l'udienza presidenziale, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 12/09/2025, tuttavia, è pervenuta al Tribunale un'istanza con cui le parti hanno fatto presente di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di sostituire la comparizione fissata per l'udienza del 17/09/2025 con il deposito di note scritte. In particolare, il resistente ha affermato di voler rinunciare alla richiesta di mantenimento formulata nell'atto di costituzione e di aderire alla sola domanda di divorzio, senza condizioni, come richiesta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con l'autorizzazione del giudice delegato, i difensori hanno depositato note scritte per l'udienza suindicata confermando la volontà delle parti di definire consensualmente la controversia con la sola dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, quanto previsto nel ricorso introduttivo e condiviso da ambedue le parti, non risulta in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce (Le) il 14/08/2015 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 CP_1
Comune al n. 178, Parte II, Serie A, anno 2015, senza condizioni;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1021 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Borelli, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1 C.F._2
Capone, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 17/09/2025 svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte, chiedendo la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/02/2022, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Lecce (LE) il 14/08/2015; che i coniugi si CP_1 sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecce del 23/07/2021; che i coniugi hanno sempre, da allora, vissuto separati e che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
Tanto premesso, ha chiesto che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , senza condizioni, per i motivi specificati in atti. CP_1
1 si è costituito, con comparsa depositata il 10/11/2023, non opponendosi alla CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulata dalla ricorrente, diversamente opinando, tuttavia, sulle condizioni della stessa, con particolare riguardo alla previsione di un assegno divorzile in suo favore, stante il mutamento delle condizioni economiche dei coniugi dalla separazione.
Svoltasi l'udienza presidenziale, il procedimento è proseguito con il deposito delle memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. ed è giunto a conclusione mediante la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
In data 12/09/2025, tuttavia, è pervenuta al Tribunale un'istanza con cui le parti hanno fatto presente di essere addivenute ad un accordo e hanno chiesto di sostituire la comparizione fissata per l'udienza del 17/09/2025 con il deposito di note scritte. In particolare, il resistente ha affermato di voler rinunciare alla richiesta di mantenimento formulata nell'atto di costituzione e di aderire alla sola domanda di divorzio, senza condizioni, come richiesta dalla ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con l'autorizzazione del giudice delegato, i difensori hanno depositato note scritte per l'udienza suindicata confermando la volontà delle parti di definire consensualmente la controversia con la sola dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni;
pertanto, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti,
i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970
(nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata pronunciata la separazione personale fra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
2 Con riferimento alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, quanto previsto nel ricorso introduttivo e condiviso da ambedue le parti, non risulta in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene.
L'esito sostanzialmente concordato del giudizio, nei termini sopra specificati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: CP_1
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce (Le) il 14/08/2015 da e , trascritto nei registri dello stato civile di quel Parte_1 CP_1
Comune al n. 178, Parte II, Serie A, anno 2015, senza condizioni;
2) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69, D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 10/11/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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