Articolo 17 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 16Articolo 18
Versione
4 luglio 1970
Art. 17.
L'indennita' di impiego operativo prevista dal precedente articolo 15 e' estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta forza armata, appresso elencati:
comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):
aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi;
squadriglie;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
centrali operative in sede protetta e unita' di controllo operativo;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.
Enti addestrativi (col. 2):
centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.
Al personale di cui al comma precedente e' estesa altresi' l'indennita' di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.
L'indennita' di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente