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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/08/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 Entrambe con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI ELENA e dell'avv. CAPURRO MANUEL APPELLATE
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 306/2024 il Tribunale di Rimini, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e da ha annullato l'ordinanza CP_2 Controparte_1
ingiunzione n. prot. 12/07/2023 Area III, emessa dal CodiceFiscale_2
Prefetto di intimante il pagamento della sanzione di euro 50.000,00 per la Pt_1
pubblicizzazione dei dispositivi a tabacco riscaldato di marca in violazione CP_3
dell'art. 21 c. 10 lett. a) D.Ls. 6/2016 per il quale «sono vietate: a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione, sulla stampa e altre pagina 1 di 4 pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea».
La violazione era stata accertata in data 18.5.2023 dagli agenti della Guardia di Finanza di nel corso di un sopralluogo presso il centro commerciale “ Pt_1 Parte_2
all'interno del quale la aveva allestito uno stand con l'insegna “ ”, CP_2 CP_3
dispositivo elettronico utilizzato per scaldare il tabacco.
La violazione era stata contestata alla la quale, dipendente della obbligata in CP_1
solido , svolgeva dentro lo stand attività promozionale del predetto dispositivo CP_2
mostrandone il funzionamento e offrendo la possibilità ai consumatori di provarlo con sticks di marca Camel.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione sul presupposto che la diversità fra le sigarette elettroniche e i dispositivi elettronici di riscaldamento del tabacco non consente, in base al principio di legalità di cui all'art. 1 L. 689/1981, l'applicazione ai secondi delle sanzioni previste per le prime.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendo dichiararsi Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
L e la si costituivano deducendo l'inaccoglibilità CP_2 CP_1
dell'impugnazione.
La causa, discussa all'udienza del 20.6.2025, veniva decisa come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2) Con il gravame, composto di un unico motivo d'appello, l'appellante sostiene che il
Tribunale abbia errato nel ritenere che i prodotti PL a tabacco riscaldato non rientrino nella nozione di sigarette elettroniche come definite dal D.Ls. 6/2016. A detta della , infatti, agli effetti di legge dovrebbe considerarsi “sigaretta elettronica” Parte_1
pagina 2 di 4 ogni dispositivo utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina, indipendentemente dal fatto che la nicotina venga estratta da serbatoi liquidi oppure da stick di tabacco solidi.
L'appellante osserva che gli opponenti, dando la possibilità di provare il dispositivo elettronico, avrebbero pubblicizzato, non solo il dispositivo PL, ma anche gli sticks
Camel offerti per la prova di gusto.
Orbene, premesso che l'ordinanza ingiunzione impugnata riguarda solo la violazione dell'art. 21 c. 10 lett. a) D.Ls. 6/2016 e non anche l'ulteriore condotta di «detenzione di prodotti contenenti nicotina da offrire agli avventori dello stand al fine di far degustare
i diversi sapori, generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione», illecito diverso e autonomamente contestato (v. il relativo verbale) e che, stando a quanto riportato dalle appellate, è oggetto di altro giudizio, ritiene la Corte che il motivo è infondato, risultando del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice.
Al di là di ogni considerazione ordine alla nocività del consumo, con qualunque modalità, della nicotina, il dispositivo PL (destinato al riscaldamento del tabacco, del quale quindi viene evitata la combustione con i relativi effetti) non è riconducibile alla categoria della sigaretta elettronica, definita dall'art. 2 c. 1 lett. r) D.Lgs. 6/2016 quale
«prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino
o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio».
La tesi dell'appellante secondo cui i due dispositivi sarebbero sostanzialmente equiparabili per essere il funzionamento del dispositivo PL fondato su un processo di
“vaporizzazione” al pari delle sigarette elettroniche, non è condivisibile stante la diversità delle modalità di funzionamento dei due dispositivi: la sigaretta elettronica è, secondo la definizione legislativa, un prodotto utilizzabile per il consumo, attraverso un bocchino, di “vapore” contenente nicotina, ottenuto dal riscaldamento di un “liquido di ricarica”, contenuto nello stesso dispositivo, in un serbatorio o in una cartuccia (questa la terminologia degli artt. 2 e 21 DLs 6/16), laddove il dispositivo PL funziona in pagina 3 di 4 modo del tutto diverso, consentendo l'assunzione della nicotina attraverso la sottoposizione ad alta temperatura del tabacco contenuto negli stick.
Le considerazioni relative alla necessaria tutela della salute possono valere ad auspicare un intervento legislativo volto ad estendere il perimetro delle sanzioni, ma non possono legittimare, in violazione del principio di legalità e di tassatività dell'illecito amministrativo, l'applicazione analogica della normativa sanzionatoria a situazioni non previste espressamente, ancorché assimilabili a quelle previste e caratterizzate dalla medesima ratio che ha ispirato la previsione della sanzione.
In conclusione, il PL è un dispositivo elettronico che non rientra fra le sigarette elettroniche come descritte dal D.Lgs. 6/2016, e non può quindi essere sottoposto al trattamento sanzionatorio per queste previsto.
3) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla di Parte_1 Pt_1
nei confronti della e di avverso la sentenza del CP_2 Controparte_1
Tribunale di Rimini n. 306/24.
Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 20.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1456/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA
APPELLANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 Entrambe con il patrocinio dell'avv. OLIVETTI ELENA e dell'avv. CAPURRO MANUEL APPELLATE
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti di costituzione in giudizio
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con sentenza n. 306/2024 il Tribunale di Rimini, in accoglimento dell'opposizione proposta dalla e da ha annullato l'ordinanza CP_2 Controparte_1
ingiunzione n. prot. 12/07/2023 Area III, emessa dal CodiceFiscale_2
Prefetto di intimante il pagamento della sanzione di euro 50.000,00 per la Pt_1
pubblicizzazione dei dispositivi a tabacco riscaldato di marca in violazione CP_3
dell'art. 21 c. 10 lett. a) D.Ls. 6/2016 per il quale «sono vietate: a) le comunicazioni commerciali nei servizi della società dell'informazione, sulla stampa e altre pagina 1 di 4 pubblicazioni stampate, aventi lo scopo o l'effetto diretto o indiretto di promuovere le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, ad eccezione delle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica e delle pubblicazioni stampate e edite in paesi terzi, se tali pubblicazioni non sono destinate principalmente al mercato dell'Unione europea».
La violazione era stata accertata in data 18.5.2023 dagli agenti della Guardia di Finanza di nel corso di un sopralluogo presso il centro commerciale “ Pt_1 Parte_2
all'interno del quale la aveva allestito uno stand con l'insegna “ ”, CP_2 CP_3
dispositivo elettronico utilizzato per scaldare il tabacco.
La violazione era stata contestata alla la quale, dipendente della obbligata in CP_1
solido , svolgeva dentro lo stand attività promozionale del predetto dispositivo CP_2
mostrandone il funzionamento e offrendo la possibilità ai consumatori di provarlo con sticks di marca Camel.
Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione sul presupposto che la diversità fra le sigarette elettroniche e i dispositivi elettronici di riscaldamento del tabacco non consente, in base al principio di legalità di cui all'art. 1 L. 689/1981, l'applicazione ai secondi delle sanzioni previste per le prime.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello la chiedendo dichiararsi Parte_1
l'infondatezza dell'opposizione, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione.
L e la si costituivano deducendo l'inaccoglibilità CP_2 CP_1
dell'impugnazione.
La causa, discussa all'udienza del 20.6.2025, veniva decisa come da dispositivo di cui era data immediata lettura.
2) Con il gravame, composto di un unico motivo d'appello, l'appellante sostiene che il
Tribunale abbia errato nel ritenere che i prodotti PL a tabacco riscaldato non rientrino nella nozione di sigarette elettroniche come definite dal D.Ls. 6/2016. A detta della , infatti, agli effetti di legge dovrebbe considerarsi “sigaretta elettronica” Parte_1
pagina 2 di 4 ogni dispositivo utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina, indipendentemente dal fatto che la nicotina venga estratta da serbatoi liquidi oppure da stick di tabacco solidi.
L'appellante osserva che gli opponenti, dando la possibilità di provare il dispositivo elettronico, avrebbero pubblicizzato, non solo il dispositivo PL, ma anche gli sticks
Camel offerti per la prova di gusto.
Orbene, premesso che l'ordinanza ingiunzione impugnata riguarda solo la violazione dell'art. 21 c. 10 lett. a) D.Ls. 6/2016 e non anche l'ulteriore condotta di «detenzione di prodotti contenenti nicotina da offrire agli avventori dello stand al fine di far degustare
i diversi sapori, generi di monopolio senza la prescritta autorizzazione», illecito diverso e autonomamente contestato (v. il relativo verbale) e che, stando a quanto riportato dalle appellate, è oggetto di altro giudizio, ritiene la Corte che il motivo è infondato, risultando del tutto condivisibili le argomentazioni svolte dal primo giudice.
Al di là di ogni considerazione ordine alla nocività del consumo, con qualunque modalità, della nicotina, il dispositivo PL (destinato al riscaldamento del tabacco, del quale quindi viene evitata la combustione con i relativi effetti) non è riconducibile alla categoria della sigaretta elettronica, definita dall'art. 2 c. 1 lett. r) D.Lgs. 6/2016 quale
«prodotto utilizzabile per il consumo di vapore contenente nicotina tramite un bocchino
o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e il dispositivo privo di cartuccia o di serbatoio».
La tesi dell'appellante secondo cui i due dispositivi sarebbero sostanzialmente equiparabili per essere il funzionamento del dispositivo PL fondato su un processo di
“vaporizzazione” al pari delle sigarette elettroniche, non è condivisibile stante la diversità delle modalità di funzionamento dei due dispositivi: la sigaretta elettronica è, secondo la definizione legislativa, un prodotto utilizzabile per il consumo, attraverso un bocchino, di “vapore” contenente nicotina, ottenuto dal riscaldamento di un “liquido di ricarica”, contenuto nello stesso dispositivo, in un serbatorio o in una cartuccia (questa la terminologia degli artt. 2 e 21 DLs 6/16), laddove il dispositivo PL funziona in pagina 3 di 4 modo del tutto diverso, consentendo l'assunzione della nicotina attraverso la sottoposizione ad alta temperatura del tabacco contenuto negli stick.
Le considerazioni relative alla necessaria tutela della salute possono valere ad auspicare un intervento legislativo volto ad estendere il perimetro delle sanzioni, ma non possono legittimare, in violazione del principio di legalità e di tassatività dell'illecito amministrativo, l'applicazione analogica della normativa sanzionatoria a situazioni non previste espressamente, ancorché assimilabili a quelle previste e caratterizzate dalla medesima ratio che ha ispirato la previsione della sanzione.
In conclusione, il PL è un dispositivo elettronico che non rientra fra le sigarette elettroniche come descritte dal D.Lgs. 6/2016, e non può quindi essere sottoposto al trattamento sanzionatorio per queste previsto.
3) Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla di Parte_1 Pt_1
nei confronti della e di avverso la sentenza del CP_2 Controparte_1
Tribunale di Rimini n. 306/24.
Condanna l'appellante a rifondere alle appellate le spese di lite del grado che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Bologna, 20.6.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Mariacolomba Giuliano Maria Cristina Salvadori
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