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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/10/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 22 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 554/2024 la seguente
S E N T E N Z A
tra
- C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Stefano Murdaca, con cui elettivamente domicilia in Bovalino (RC), alla via Spagnolo Morisciano n. 12, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Sanguineti, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 agosto 2022 presso il Tribunale di Locri, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso le ordinanze di ingiunzione nn. OI-000090038, OI-000090039, OI-000090040 e OI- 000090041, tutte notificate da in data 25.07.2022, per l'importo CP_1 complessivo di € 82.000,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per le annualità ivi indicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, L. 638/83, nella formulazione introdotta con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016. Nello specifico, parte ricorrente eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti nonché l'eccessiva sproporzione delle sanzioni. Concludeva, pertanto, chiedendo di “[…] Nel merito, accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale delle somme pretese, nonché della violazione contestata, e della consequenziale sanzione amministrativa comminata contestata e per l'effetto dichiarare l'annullamento e/o la nullità e/o l'illegittimità delle ordinanze -ingiunzioni di pagamento opposte, con ogni conseguenza di legge”; vinte le spese di lite, con distrazione. Si costitutiva tempestivamente l' rilevando in via preliminare CP_1
l'incompetenza territoriale del tribunale adito in favore di quello di Reggio Calabria. Nel merito, ricostruendo la natura del giudizio di opposizione a ordinanza di ingiunzione, eccepiva la corretta notificazione degli avvisi di accertamento sottesi alle ordinanze di ingiunzione impugnate e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione. Rappresentava, infine, di aver provveduto a rideterminare in via di autotutela le sanzioni amministrative applicate, conformemente alle intervenute precisazioni ministeriali, ora ridotte nella misura pari a € 10.000,00 ciascuna. Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto del ricorso, con conferma dell'ordinanze ingiunzione impugnate nell'importo rettificato delle sanzioni. Il Tribunale di Locri, con ordinanza del 29.01.2024, dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Reggio Calabria. Con ricorso depositato il 01.02.2024 il ricorrente riassumeva la causa davanti a questo ufficio giudiziario, riproponendo le eccezioni originarie nonché l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 Con l'atto riassuntivo, inoltre, rappresentava l'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, che, all'art. 23, ha introdotto una norma più mite sotto il profilo sanzionatorio, relativamente alle sanzioni previste per l'omesso versamento di ritenute previdenziali. L' sebbene costituito in giudizio nel precedente procedimento, non CP_1 si costituiva nell'odierno giudizio in riassunzione. Acquisito d'ufficio, dunque, il fascicolo recante R.G. 2720/2022 del Tribunale di Locri e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
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1. In via preliminare, va rilevata la mancata costituzione dell' nel CP_1 presente procedimento, nei cui confronti il ricorso in riassunzione è stato ritualmente notificato al procuratore eletto, pur essendosi ritualmente costituito in precedenza innanzi al Tribunale di Locri. Va ricordato, in ogni caso, il principio pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito in base al quale nel caso di “ translatio iudici” la mancata costituzione del convenuto in riassunzione che si sia già costituito nella fase iniziale non ne determina la contumacia in quanto, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., il processo tempestivamente riassunto “ continua” fra le parti, perpetuandosi gli effetti del contraddittorio già instaurato per cui le parti mantengono la posizione assunta nella fase iniziale (cfr. fra le tante Cass. n. 5124/2006).
2. Chiarito ciò, sempre in via preliminare, va esaminata la tempestività dell'opposizione. Sul punto, com'è noto, l'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011 prevede che avverso le ordinanze-ingiunzione “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”. Ebbene, nel caso in esame, l'opposizione è senz'altro tempestiva essendo stato l'atto introduttivo depositato il 05.08.2022 a fronte della notificazione dei titoli opposti intervenuta in data 25.07.2022.
3. Nel merito, come anticipato, il thema decidendum attiene alla legittimità delle ordinanze ingiunzione emesse dall' nei confronti del ricorrente, quale CP_1 responsabile dell'omesso versamento delle ritenute assistenziali e previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, relative alle annualità 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Ciò premesso, ai fini della soluzione della controversia va osservato, in via preliminare, come il giudizio di opposizione ad ordinanze di ingiunzione aventi ad oggetto il pagamento di sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento di contributi rinvenga la propria genesi nella depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/83 conv. in L. 638/83 che, testualmente, prevedeva: “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione
o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”. Com'è noto con l'art. 3, comma 6, d.lgs. 8/2016, in un'ottica deflattiva del contenzioso penalistico, il legislatore ha spacchettato la fattispecie criminosa originaria introducendo delle soglie di punibilità in forza delle quali, per le sole ipotesi di omissione contributiva quantificata in misura inferiore ai 10.000,00 € annui, il reato è stato trasformato in illecito punito con l'inflizione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 10.000 ed euro 50.000, escludendosi, altresì, la punibilità o l'assoggettamento alla sanzione amministrativa nel caso in cui l'autore della violazione provveda “al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”. Inoltre, l'art. 6 del d.lgs. n. 8 cit. prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. La materia è, dunque, regolata dalle disposizioni che vanno dall'art. 1 all'art. 31 della L. 689/1981, “in quanto applicabili”. D'altra parte, con l'entrata in vigora del Decreto lavoro n. 48/2023 conv. in L. n. 85 del 2023, il legislatore ha inteso intervenire sulla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, prevedendo una sanzione più proporzionata e ragionevole rispetto all'importo omesso, al contempo dilatando i tempi di notifica dell'illecito (in deroga dei 90 giorni previsti dell'art. 14, L. n. 689/1981) e rendendo più agevole l'attività di accertamento dell' , a Parte_2 partire dalle violazioni commesse soltanto dal 1° gennaio 2023. Sul punto, l'art 23 prevede che “
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso». 2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione.”
4. Premessa la fattispecie in esame, in primo luogo, si appalesa tardiva la contestazione mossa da parte ricorrente (sollevata per la prima volta con la memoria in riassunzione) consistente nell'asserita violazione da parte dell' convenuto del termine di decadenza previsto dall'art. 14 della L. n. CP_1
689/81. Sul punto, costituisce principio consolidato quello secondo cui al Giudice è precluso rilevare motivi di invalidità del provvedimento opposto o del procedimento che l'ha preceduto non dedotti tempestivamente nel ricorso in opposizione (cfr. Cass. n. 1056/2022). Ed invero, la Suprema Corte ha ribadito a più riprese “come ha precisato Cass. n. 9387/2002, ai principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 14, l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate e dichiarate dal giudice d'ufficio”.
5. Pertanto, vanno esaminati i due unici e originari motivi di opposizione ossia: la prescrizione -asseritamente- maturata tra la data di notifica degli avvisi di accertamento e le rispettive ordinanze ingiunzione e la eccessiva sproporzione delle somme richieste a titoli di sanzione. 5.1. Il primo motivo è infondato. Com'è noto, in generale, in tema di illeciti amministrativi il termine quinquennale di prescrizione decorre “dalla data in cui è stata commessa la violazione” (cfr. art. 28 L. 689/1981). Tuttavia, vertendosi in materia di depenalizzazione del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali, “degradato” ad illecito amministrativo, la giurisprudenza di legittimità (così Cass. Cass 19897/2018) ha chiarito che: “la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), il quale, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati (come nella specie, ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1999, art. 28, il quale ha sostituito la L. n. 386 del 1990, art. 1), non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, secondo la generale previsione contenuta nella L. n. 689 del 1981, art. 28, bensì con quello in cui gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, alla quale sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma della medesima L. n. 689 del 1981, art. 41, con più specifico riguardo all'ipotesi in esame, del già citato d.lgs. n. 507 del 1999, art. 102, atteso che solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (Cass. 27 aprile 1993, n. 4946; Cass. 19 dicembre 2003, n. 19529; Cass. 4 maggio 2005, n. 9235)”. Orbene, nella fattispecie de qua, in linea di continuità con tale indirizzo, in assenza di prova circa il momento di trasmissione degli atti da parte dell'Autorità Giudiziaria o della Procura della Repubblica (ex art. 9, d.lgs. 8/2016), tale dies a quo va individuato nella successiva data di entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. 8/2016, la quale – come detto – ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00, a decorrere dal 06.02.2016. Ne discende che il dies a quo del decorso del termine di prescrizione non può che coincidere con l'entrata in vigore (06.02.2016) del d.lgs. n. 8/2016 (in tali termini, cfr. Cass. n. 7641/2025). Tanto premesso, il resistente ha -inizialmente- interrotto il termine CP_1 quinquennale di prescrizione con la notifica degli accertamenti prodromici (prot. n. 6700.17/05/2017.0150587, n. 6700.17/05/2017.0150588, CP_1 CP_1
n. 6700.17/05/2017.0150590 e n 6700.17/05/2017.0150591) in CP_1 CP_1 data 19.05.2017 (notifiche pacificamente neanche contestate nell'atto introduttivo da parte del ricorrente, ma soltanto tardivamente in corso di giudizio). Com'è noto, la notifica rituale del verbale di accertamento vale a costituire in mora il responsabile e ad interrompere il decorso del detto termine quinquennale di prescrizione, poi ancora interrotto dalla notificazione delle ordinanze-ingiunzione opposte intervenuta prima del decorso del termine, dovendo tenersi conto della sospensione della decorrenza tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 maggio 2020. Infatti, a norma dell'art. 103, comma 6-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale “è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione”, per un totale, quindi, di 98 giorni. Pertanto, tenuto conto di detta sospensione, è evidente che alla data di notifica dei provvedimenti impugnati, perfezionatasi il 25.07.2022, il termine quinquennale non fosse ancora decorso.
5.2. Resta da esaminare l'eccezione di sproporzione della misura pecuniaria delle sanzioni. La doglianza è fondata. Come osservato, l' ha già rideterminato gli importi con dei CP_1 provvedimenti in autotutela, sulla scorta delle precisazioni ministeriali in materia, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023. Sul punto, si osserva che il giudice ha il potere-dovere di rendere la sanzione pecuniaria proporzionata e conforme a legge, da esercitarsi sia allo scopo di dare concreta applicazione al criterio di proporzionalità ex art. 11 L. 689/1981, nel vincolante ambito della nuova forbice edittale, prevista dall'intervenuto D.L. n. 48/2023, conv. in L. n. 85 del 2023, sia in ossequio a quanto espressamente previsto dall'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011 (“Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte l'ordinanza
o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale”). L'evocato art. 23, D.L. 48/2023 integra uno ius superveniens retroattivamente applicabile, trattandosi di lex mitior di cui possono beneficiare tutti i rapporti giuridici non ancora esauriti, ossia non investiti da pagamento della sanzione oppure da res iudicata, vieppiù se ancora sub iudice. Peraltro, come detto, il quantum del trattamento sanzionatorio va individuato d'ufficio, dovendosi ricondurre l'entità pecuniaria della sanzione all'interno della nuova forbice edittale, oltre che al rispetto del criterio di proporzionalità, la cui violazione è stata tempestivamente eccepita in ricorso. Pertanto, vanno applicati i nuovi criteri di quantificazione di cui al succitato art. 23 D.L. 48/2023, che stabilisce la misura della sanzione amministrativa in una somma di denaro da una volta e mezzo a quattro volte l'importo omesso. Sul punto, si reputa giusto dare applicazione delle sanzioni pecuniarie nella loro misura minima, in quanto non sono stati offerti elementi che facciano propendere per una specifica connotazione di gravità dell'omissione contributiva sanzionata. In definitiva, rilevato (per come descritto dagli atti di accertamento), che gli importi contributivi non versati ammontano ad:
- € 769,07, annualità 2011/2012 (OI-000090038);
- € 979,26, annualità 2012/2013 (OI-000090039);
- € 786,84, annualità 2013/2014 (OI-000090040);
- € 1.033,49, annualità 2014/2015 (OI-000090041); le quattro sanzioni vanno rideterminate nuovamente nel rispettivo importo di € 1.153,60, € 1.468,89, € 1.180,26 e € 1.550,23, pari ad una volta e mezza l'importo omesso. Inoltre, proprio in considerazione dell'avvenuta rideterminazione giudiziale, occorre dare nuova applicazione al beneficio di legge stabilito dall'art. 9, co. 5, d.lgs. n. 8/2016 (“Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento”), assegnando il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura e l'oggetto del giudizio, la posizione e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali, le modifiche del quadro normativo avvenute in corso di causa in ordine all'importo delle sanzioni, nonché l'incertezza interpretativa in ordine alla corretta applicazione della normativa di legge alla fattispecie concreta, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, ridetermina le sanzioni applicate da rispettivamente con le ordinanze ingiunzione: CP_1
1) n. OI-000090038, nella misura di € 1.153,60;
2) n. OI-000090039, nella misura di € 1.468,89;
3) n. OI-000090040, nella misura di € 1.180,26;
4) n. OI-000090041, nella misura di € 1.550,23;
- per l'effetto, concede al ricorrente la possibilità di pagare tali importi nella misura ridotta pari alla metà, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, oltre le spese del procedimento amministrativo;
- rigetta nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Reggio Calabria, 22 ottobre 2025
Il G.O.P.
dr.ssa Paola Gargano