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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n.r.g.a.c. 3356 /2022 al quale sono stati riuniti i procedimenti n.r.g.a.c. 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nelle cause civili riunite iscritte al n.r.g.a.c. 3356/2022, n.r.g.a.c 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023, assunta in decisione all'udienza del 5.11.2025 vertente tra
(c.f. ) in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario DE TOMMASI opponente nel procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022
(c.f. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Mario DE Parte_3 C.F._2
TOMMASI opponenti nei procedimenti n.r.g.a.c. 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023 contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'av opposto nei procedimenti n.r.g.a.c. 3356/2022, n.r.g.a.c 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023
oggetto: riconoscimento del debito e pagamento di somme di denaro conclusioni: come da verbale di udienza del 5.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.[r.g. 2450/2022] Con ricorso depositato il 28.7.2022 ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
di e di pari all'importo di € 185.470,00. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ha dedotto che i coniugi rispettivamente sua Controparte_2 figlia e suo suocero, si erano riconosciuti debitori, con scrittura privata del 22.6.2014, della somma di € 140.000,00 impegnandosi alla restituzione della somma con versamenti mensili di
1 € 3.000,00; ha aggiunto che, con successivo atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014, in una più complessiva ricognizione dei rapporti economici tra le parti, i predetti coniugi e la responsabilità ' si erano impegnati alla resituzione della complessiva Parte_1 somma di € 185.470,00, importo derivante dall'epurazione dalla somma di € 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (pari ad € 45.530,00) nonché dell'acconto versato di
€ 9.000,00.
1.1.Con decreto n. 718/2022 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ingiunto alla a ed a Parte_1 Parte_2 [...] il pagamento della somma di € 135.470,00 oltre agli interessi come da domanda. Parte_3
2.[r.g.a.c.n. 3356/2022] Con opposizione ritualmente notificata, la Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 718/2022 rilevando che non sussiste alcun vincolo
[...] di solidarietà tra la stessa ed i coniugi Controparte_2
Ha esposto che fino all'anno 2014 i rapporti tra e la figlia Controparte_1 si erano mantenuti improntati allo spirito di mutualità e soccorso tipico del Pt_2 rapporto di stretta parentela e che, il 25.1.2008, aveva effettuato un Controparte_1 versamento dal suo conto corrente a quello della pari all'importo di € Parte_1
208.970,00, operazione contabilizzata nel 'mastrino contabile 271309' nell'ambito del quale sono stati poi contabilizzati i vari rimborsi medio tempore effettuati. Ha sottolineato che l'importo a credito del , registrato nella contabilità societaria, all'attualità risulta pari CP_1 ad € 130.337,72.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 718\2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto, in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto non sussistente e ridurre il quantum alla somma effettiva risultante dalle scritture contabili.
Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio'.
2.1.Costituendosi in giudizio, ha dedotto che, sottoscrivendo il Controparte_1 riconoscimento del debito del 13 luglio 2014, ed il coniuge Parte_2 [...] nonché la ' si sono riconosciuti debitori solidali nei suoi Parte_3 Parte_1 confronti della residua somma di € 185.470,00, importo derivante dalla epurazione dalla somma di €. 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (€ 45.530,00) nonché
2 dell'acconto versato di € 9.000,00, per come risulta dalla scrittura privata prodotta in atti. Ha aggiunto che detto atto, per l'appunto, costituisce una ricognizione del debito ed un accollo del medesimo.
Ha evidenziato che le parti hanno circoscritto l'ambito della debitoria pattuendo che l'obbligo di restituzione di una parte della somma (€ 50.000,00) sarebbe stato adempiuto “non appena i fondi si renderanno disponibili” e che nessun altro limite è stabilito per il residuo importo di € 135.470,00, il cui impegno alla restituzione è stato preso anche dai coniugi e CP_1
senza alcuna riserva di beneficium exussionis. Parte_3
Ha presentato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito,
1) – A) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
B) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 130.337,72;
2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad € 130.337,72. Controparte_1
Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa'.
3.[r.g.a.c.n. 3749/2022] Con opposizione ritualmente notificata Parte_2
e hanno esposto che fino all'anno 2014 i rapporti tra e Parte_3 Controparte_1 la figlia si erano mantenuti improntati allo spirito di mutualità e soccorso tipico del Pt_2 rapporto di stretta parentela e che, il 25.1.2008, aveva effettuato un Controparte_1 versamento dal suo conto corrente a quello della pari all'importo di € Parte_1
208.970,00, operazione contabilizzata nel 'mastrino contabile 271309' nell'ambito del quale sono stati poi contabilizzati i vari rimborsi medio tempore effettuati. Hanno sottolineato che l'importo a credito del , registrato nella contabilità societaria, all'attualità risulta pari CP_1 ad € 130.337,72.
Hanno precisato, tuttavia, che non sussiste alcun rapporto di solidarietà tra loro e la
3 Parte_1
Hanno formulato le seguenti conclusioni:
'Preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello recante NRG 3356\2022 promosso dalla avverso decreto ingiuntivo 718\2022 con udienza fissata per il giorno Parte_1
25.5.2022, cui è connesso soggettivamente ed oggettivamente.
In subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 718\2022, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto, in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto non sussistente e ridurre il quantum alla somma effettiva risultante dalle scritture contabili nei confronti della sola società Parte_1
Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio'.
3.1. Costituendosi in giudizio, ha dedotto che, sottoscrivendo il Controparte_1 riconoscimento del debito del 13 luglio 2014, ed il coniuge Parte_2 [...] nonché la ' si sono riconosciuti debitori solidali nei suoi Parte_3 Parte_1 confronti della residua somma di € 185.470,00, importo derivante dalla epurazione dalla somma di €. 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (€ 45.530,00) nonché dell'acconto versato di € 9.000,00, per come risulta dalla scrittura privata prodotta in atti. Ha aggiunto che detto atto, per l'appunto, costituisce una ricognizione del debito ed un accollo del medesimo.
Ha evidenziato che le parti hanno circoscritto l'ambito della debitoria pattuendo che l'obbligo di restituzione di una parte della somma (€ 50.000,00) sarebbe stato adempiuto “non appena i fondi si renderanno disponibili” e che nessun altro limite è stabilito per il residuo importo di € 135.470,00, il cui impegno alla restituzione è stato preso anche dai coniugi e CP_1
senza alcuna riserva di beneficium exussionis. Parte_3
Ha presentato le seguenti conclusioni:
'Voglia l'On. Tribunale adito,
1) –A) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
B) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 130.337,72;
4 2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad €. 130.337,72. Controparte_1
Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa'.
4.[r.g. 2449/2022] Con ricorso depositato il 28.7.2022 ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
e di pari all'importo di € 45.530,00 oltre spese, rivalutazione
[...] Parte_3 monetaria, interessi legali dal 22 giugno 2014 al soddisfo e competenze della procedura deducendo che, con scrittura privata del 22.6.2014, i coniugi
[...]
rispettivamente sua figlia e suo suocero, si erano riconosciuti Controparte_2 debitori, con scrittura privata del 22.6.2014, della somma di € 170.620,00 impegnandosi alla restituzione della somma con versamenti mensili di € 3.000,00; ha aggiunto che, con successivo atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014, in una più complessiva ricognizione dei rapporti economici tra le parti, i predetti coniugi si erano impegnati alla restituzione della complessiva somma di € 185.470,00, importo derivante dall'epurazione dalla somma di € 240.000,00, riconoscendo che una parte dello stesso, pari ad € 45.530,00, costituiva un loro debito personale. Ha aggiunto che i coniugi debitori avevano versato un acconto di € 9.000,00, da lui imputato al debito della coobbligata con Parte_1 la medesima scrittura privata, in quanto credito meno garantito.
4.1.Con decreto n. 122/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto a Parte_2
ed a il pagamento della somma di € 45.530,00 oltre agli interessi
[...] Parte_3 come da domanda.
5.[n.r.g.a.c. 993/2023] Con opposizione ritualmente notificata e Parte_2 hanno formulato le seguenti conclusioni: Parte_3
'A) Preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello recante NRG
636\2022 promosso da contro avverso Decreto In-giuntivo N° Parte_3 Controparte_1
827\21 con prossima udienza fissata al 3\4\23, e a quello recante NRG 3356\22 promosso dalla società contro avverso decreto ingiuntivo n° 718\22, e a quello recante Parte_1 Controparte_1
NRG 3749\22 promosso da e
contro
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
5 entrambi con udienza fissata al 7\6\2023 avverso decreto ingiuntivo 718\2022 cui è connesso soggettivamente ed oggettivamente.
B) Ancora in via preliminare ma subordinata, e nel caso di mancata disposizione della riunione, disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc per le ragioni esplicitate nelle pagine superiori;
C) In subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 122\2023, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto,
D) in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto, non provata
e non sussistente;
E) ancora in subordine ridurre, il quantum debeatur in quanto eccessivamente determinato e, comunque, non dovuto
F) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
G) Condannare controparte per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc, sussistendone il presupposto soggettivo per come argomentato e quello oggettivo del danno in quanto il comportamento fa ravvisare la sussistenza di stolkeraggio giudiziale e conseguente abuso del diritto. Conseguentemente si chiede la condanna al risarcimento danni pari ad euro 1.136,50 (importo scaturito dalla somma di tutti i contributi unificati pagati nei tre procedimenti di opposizione incardinati oltre il presente) o alla maggiore o minore somma da stabilirsi in via equitativa. In ogni caso, ai sensi dell'art 96 cpc comma 3 il giudice anche d'ufficio può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata'.
Dopo aver ricostruito l'andamento dei rapporti economici tra le parti, hanno dato atto di aver depositato il documento integrale dell'atto datato 22.6.2014, rilevando che il tenore è di tutt'altro genere rispetto a quello rivendicato dal . CP_1
Hanno sottolineato che dalla stessa missiva, tuttavia, emerge la volontà di fare ravvedere il padre sulle posizioni assunte in quanto fino a pochi mesi prima fra le parti era intercorso un rapporto di mutuo soccorso;
hanno anzi dedotto che erano stati loro a soccorrere economicamente nel momento della sua grave malattia, Controparte_1 risalente agli anni 2001-2003, effettuando trasferimenti di somme di denaro alla Parte_1
di cui all'epoca il era legale rappresentante, nonché ai nosocomi che lo
[...] CP_1 avevano.
Tra questi trasferimenti hanno citato l'assegno n° 5009802222 tratto su c.c. accesso
6 presso la Banca Carime, datato 18.12.2006, pari all'importo di € 25.000,00 che costituisce una parte degli odierni euro 45.530,00 presuntivamente vantati;
hanno rilevato che trattasi di una restituzione fatta al per come evidenziato nella opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3
n.r.g.a.c 636/2022 promossa avverso il d.i. n° 827\2021, con il quale ha Controparte_1 asserito esserne il creditore.
Quindi, hanno dedotto che, ove fossero ritenuta dovuta la cifra di euro 45.530,00, da detto importo dovrebbe decurtarsi la somma di euro 25.000,00.
In sostanza, hanno dedotto che la somma di € 25.000,00 non costituiva un credito ma un debito di nei confronti del genero e che la somma di € 9.000,00, come Controparte_1 riconosciuto dallo stesso ingiungente, gli sono stati restituiti.
Hanno poi dato atto che fra le parti successivamente alla data del giugno e del luglio
2014 sono intercorse altre missive datate 5.8.2014, 18.10.2014 10.11.2014, dalla lettura delle quali emerge che i coniugi e erano vessati e comunicavano, ormai, con il Parte_3 CP_1
solo tramite missive depositate presso la locale stazione di Polizia di Villa San CP_1
Giovanni tanto che l'odierno ingiungente aveva persino cercato di imporre la sottoscrizione di un riconoscimento di un presunto debito nonché la cessione di crediti vantati nei confronti di terzi agli inizi dell'anno 2015, con conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico.
In merito, hanno rilevato quanto segue:
'Ben si comprende, quindi, lo stato d'animo con cui venivano scritte e sottoscritte le missive da parte dei coniugi e benché, emerga sempre dalle medesime la volontà di non esporre la società o CP_1 Parte_3 loro stessi ad atti non conformi a norme o a coinvolgimenti solidali con la società. Nessun rapporto giuridico e men che meno alcun rapporto obbligatorio può nascere se non vi è sottesa alcuna volontà alla sottoscrizione e, soprattutto, la libertà della stessa volontà. Emerge, altresì, dalle epistole sempre la chiara ed inequivocabile determinazione a distinguere i crediti societari da loro eventuali esposizioni personali e mai alcuna solidarietà per debiti della è ravvisabile pur nella tensione emotiva che cagionava quegli scritti'. Parte_1
5.1.Costituendosi in giudizio, ha dedotto i crediti da lui vantati nel Controparte_1 presente procedimento nulla hanno a che vedere con i crediti vantati nei confronti della società con la conseguenza che ci si oppone alla richiesta di riunione Parte_1 così come formulata nell'atto di opposizione. Infatti, il presente procedimento non è connesso oggettivamente poiché i procedimenti n. RG 3356/22 e RG 3749/22 riguardano prestiti effettuati nei confronti della società e non come in questo caso Parte_1
7 a titolo personale ai Sig.ri e CP_1 Parte_3
Ha evidenziato che, in atti, non vi è prova di tale risibile “coartazione del consenso” e che le esistenti situazioni familiari e gli eventuali dissidi nulla possono incidere nella sottoscrizione di scritture private da parte di due professionisti come i Sig.ri e Parte_3
, da parte di un anziano rispettivamente suocero e genitore, in precarie condizioni di CP_1 salute, peraltro la c.d. coartazione, sarebbe avvenuta negli uffici del Commissariato di Villa
San Giovanni ed alla presenza di un Ufficiale di Polizia.
Ha presentato le seguenti conclusioni.
'Voglia l'On. Tribunale adito,
In via principale e preliminare dichiarare la PRESCRIZIONE del diritto alla restituzione e/o compensazione di somme, non essendo state le stesse mai richieste dai coniugi pertanto, Parte_4 il diritto di credito presuntivamente vantato dagli stessi nei confronti del sig. è ormai Controparte_1 estinto per intervenuta prescrizione.
– A) in via preliminare si formula opposizione alla riunione del presente procedimento tenuto conto che il procedimento non è connesso né soggettivamente né oggettivamente ai procedimenti n. 636/2022,
3356/22 e 3749/22;
B) in via preliminare, non sussistendo i presupposti alla sospensione ex art. 295 cpc, si oppone a qualsiasi richiesta di controparte, infondata in fatto ed in diritto, e nella specie si oppone alla richiesta di sospensione necessaria del processo, inammissibile ed priva di qualsiasi fondatezza, oltre che generica;
C) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
D) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 20.530,00;
2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) In via meramente subordinata e per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad €. 20.530,00'. Controparte_1
6.[r.g.a.c.n. 3356/2022] All'udienza del 7.6.2023 il procedimento n.r.g.a.c.
3749/2022 è stato riunito al procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022.
8 Con ordinanza del 10.6.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività al d.i. n.
718/2022.
All'udienza del 5.11.2025 è stato riunito al procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022 il procedimento n.r.g.a.c. 993/2023 ed è stata acquisita la sentenza resa dal Tribunale di
Reggio Calabria il 13.3.2025 con la quale, nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022,
è stato revocato il d.i. n. 827/2021 con il quale era stato ingiunto a il Parte_3 pagamento della somma di € 25.000,00.
In quel procedimento, il aveva eccepito, contrastando la tesi del Parte_3 CP_1 per il quale la consegna ed il pagamento dell'assegno bancario a favore del genero erano state determinate da una causa di finanziamento, che la predetta somma di € 25.000,00 costituiva la restituzione da parte di di pagamenti effettuati per suo conto dallo stesso Controparte_1
e da per problematiche economiche e di salute dello stesso Parte_3 Parte_2
Controparte_1
Quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
7.Preliminarmente occorre rilevare che tutti i sopra indicati procedimenti sono stati riuniti in quanto vertenti tra i medesimi soggetti (senza la partecipazione della Parte_1 al procedimento n.r.g.a.c. 993/2023) e, soprattutto, stante la connessione per
[...] oggetto e titolo. Trattasi evidentemente della regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra e la da un lato, Parte_2 Parte_3 Parte_1
e dall'altro. Detta regolamentazione, poi, trova disciplina nei medesimi Controparte_1 titoli, ossia le scritture private del 22.6.2014 e del 13.7.2014, sicché è connaturata l'esigenza di trattazione congiunta e di decisione unitaria.
7.1.E' appena il caso di precisare che non risulta debitamente argomentata l'eccezione di nullità/annullabilità delle predette scritture private.
Al di là del dato processuale, occorre altresì rilevare che la documentazione relativa al procedimento penale avviato nei confronti di in seguito alla denuncia Controparte_1 querela di e attengono a fatti accaduti Parte_2 Parte_3 successivamente alla sottoscrizione delle predette scritture private.
Nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 993/2023, in allegato all'opposizione, si rinvengono una serie di missive inviate dai predetti coniugi (doc. 20) al Parte_4
Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni nelle quali, da un lato, si lamentano le pressioni
9 ricevute da invitando il personale di P.S. ad esercitare una 'moral suasion', Controparte_1 dall'altro non si prospetta in alcun modo la circostanza di essere stati indotti, con violenza o dolo, a sottoscrivere le scritture private del 22.6.2014 e del 13.7.2014.
Sin dalla prima missiva, inviata il 5.8.2014, pur lamentando le modalità (minacciose in alcuni casi) utilizzate dal , i coniugi hanno dato atto che le CP_1 Parte_4 predette scritture private sono state sottoscritte al fine di definire la natura e la consistenza dei rapporti economici intercorsi nel recente e meno recente passato.
Ancora, la documentazione prodotta (doc. 21) attesta l'esistenza di condotte minacciose poste in essere dal in un'occasione (3.10.2015) ben successiva alla CP_1 sottoscrizione delle scritture private più volte citate;
ugualmente deve dirsi per le condotte denunciate al doc. 22.
In definitiva, deve concludersi che le condotte minacciose poste in essere da CP_1
sono state commesse al fine di ottenere l'adempimento delle scritture private del
[...]
22.6.2014 e del 13.7.2014 nonché al fine di indurre i coniugi alla Parte_5 sottoscrizione di ulteriori atti di riconoscimento del debito ma dette condotte non appaiono aver influito sulla libera scelta dei predetti coniugi di sottoscrivere le citate scritture private.
Del resto, quale ulteriore argomento di carattere logico, alcune delle somme oggetto di riconoscimento nelle più volte citate scritture private risultano annotate, a debito, nella contabilità della o espressamente riconosciute dagli stessi odierni Parte_1 opponenti (discutendosi poi della sussistenza di eventuali vincoli di solidarietà).
7.2.Venendo al merito e cercando di semplificare al massimo l'ingarbugliata vicenda economica che coinvolge le parti del presente procedimento deve rilevarsi che:
-nell'ambito del proc. 3356/2022 e 3749/2022 ha azionato le Controparte_1 scritture private più volte citate al fine di ottenere il pagamento della somma di € 185.470,00 dalla da e da Parte_1 Parte_3 Parte_2
- nell'ambito del proc. 993/2023 ha azione le predette scritture private al fine di ottenere dai coniugi il pagamento della somma di € 45.530,00. Parte_5
7.3.In merito al credito oggetto dei proc. 3356/2022 e 3749/2022
Nella scrittura privata del 22.6.2014 i sottoscrittori, che risultano essere Parte_6
e hanno affermato quanto segue: Parte_3
'Alla data odierna riconosciamo quindi i seguenti debiti residui:
Euro 140.000 Parte_1
10 e Euro 30.620 (12.474 + 18.150) Parte_3 Parte_6
…
Siamo comunque riconoscenti per tutto ciò che nel corso degli anni è stato fatto e non possiamo che confermare il senso di gratitudine che fu già dell'epoca. Speriamo, facendo ogni possibile sforzo, di essere in grado al più presto di risolvere la situazione con la restituzione di quanto anticipato, inclusa la parte di
Polizza disinvestita, anche ben oltre la "contabilità" corrente, in modo da poter garantire un plafond sufficiente, ci auguriamo, ad assicurare margini sufficienti per una vita dignitosa e gratificante'.
Nella seconda scrittura, quella del 13.7.2014, sottoscritta da e da Parte_3
in proprio e nella qualità di amministratrice della Parte_2 Parte_1 hanno affermato quanto segue:
11 La predetta scrittura privata appare di univoca interpretazione.
Dalla stessa è dato evincere che:
- l'amministratrice della ha riconosciuto, per conto della società Parte_1 incontestatamente amministrata, il debito di € 144.470,00;
12 - e hanno riconosciuto di essere debitori, in Parte_3 Parte_2 proprio, della somma di € 45.530,00.
7.3.1.Deve a questo punto rilevarsi, risolvendo la prima delle questioni poste, che tra le predette obbligazioni non sussiste alcun vincolo di solidarietà.
Ai sensi dell'art. 1292 c.c. 'l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri…'
Orbene, nel caso di specie, benché il riconoscimento del debito da parte della di e di sia stato effettuato con Parte_1 Parte_3 Parte_2 un unico documento, le predette parti si sono obbligate (melius: hanno riconosciuto di essere obbligate) a prestazioni differenti: la per l'appunto, al pagamento della Parte_1 somma di € 144.470,00 ed i coniugi al pagamento della somma di € Parte_5
45.530,00.
Solo quest'ultima prestazione può ritenersi oggetto di un'obbligazione solidale assunta dai coniugi essendo, sotto questo punto di vista, modificativa della Parte_5 scrittura del 22.6.2014.
7.3.2.La ha opposto il decreto ingiuntivo n. 718/2022 Parte_1 deducendo che nel documento denominato “mastrino attuale ” la somma Controparte_1 riportata a bilancio quale debito nei confronti del NO , si riduce ad € Controparte_1
130.337,72 grazie ai rimborsi periodici effettuati dalla società nei confronti del creditore.
In altre parole, la società opponente ha eccepito il contrasto tra l'importo del debito oggetto di riconoscimento con la scrittura del 13.7.2014 e quanto risultante dalle scritture contabili della società.
Invero, l'importo riconosciuto dalla alla data del 13.7.2014 è Parte_1 conforme a quanto risultante dalle scritture contabili della società prodotte in allegato all'opposizione del 27.10.2022. Dalla scheda contabile, infatti, risulta alla data del 21.7.2014 un'esposizione debitoria verso pari alla somma di € 144.337,72, Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibile a quella indicata come iscritta a bilancio nella scrittura del
13.7.2014.
Detto dato corrobora la piena attendibilità e la volontarietà del riconoscimento del debito di cui alla scrittura privata del 13.7.2014.
Occorre a questo punto chiedersi se i pagamenti successivamente intervenuti, o
13 comunque riportati nella scheda contabile e che portano il debito della Parte_1 verso alla minor somma di € 130.337,72 alla data dell'1.1.2016, possano Controparte_1 ritenersi provati.
Ritiene il giudicante che alla questione debba rispondersi positivamente.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2709 c.c. 'i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto'.
In altre parole, se è vero che il titolo azionato dal è la scrittura privata del CP_1
13.7.2014, ossia un atto di riconoscimento del debito, è pur vero che, tanto più alla luce delle
(sia pur generiche) contestazioni relative alla validità di detta scrittura, la contabilizzazione del debito nei suoi confronti da parte della costituisce una prova a favore Parte_1 del di estrema importanza, sicché appare doveroso prestar credito anche alle CP_1 rimanenti risultanze delle scritture contabili.
7.4.Deve infine verificarsi se la residua parte del debito riconosciuto, ossia €
50.000,00, possa ritenersi esigibile.
Nella scrittura privata, infatti, esso risulta sottoposto alla condizione sospensiva della
'disponibilità' delle somme in bilancio.
Ritiene il giudicante che qualora l'acquisto di un diritto dipenda, come nel caso di specie, da un evento futuro ed incerto l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, quindi, l'onere della verificazione dell'evento futuro ed incerto costituito dalla sopravvenuta 'disponibilità' della somma di € 50.000,00 nel bilancio della
Villaggio del Pinto s.r.l. era a carico di Controparte_1
Trattasi, del resto, di onere della prova che lo stesso avrebbe potuto facilmente adempiere giacché non è contestato che il bilancio della sia pubblico e Parte_1 che, quindi, il avrebbe potuto produrlo in giudizio. CP_1
Sotto altro punto di vista, deve sottolinearsi che non vi sono ragioni per ritenere limitata l'autonomia negoziale delle parti nella previsione di una clausola quale quella inserita nell'atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014. In altre parole, nell'esercizio della sua piena autonomia negoziale, ha scelto di rendere esigibile la parte del Controparte_1 credito vantato, pari ad € 50.000,00, alla condizione che dette somme entrassero nella
14 disponibilità della con la conseguenza che, indimostrata simile Parte_1 disponibilità, la domanda in parte qua non può essere accolta.
7.5. In merito al credito oggetto del proc. 993/2023
La questione da ultimo affrontata si ripropone con riferimento al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 122/2023, a fronte del quale i coniugi hanno Parte_5 presentato l'opposizione dalla quale è stato avviato il procedimento n. 993/2023.
Anche in tal caso, il riconoscimento del debito è sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità dei fondi.
Ritiene tuttavia il giudicante che l'applicazione al caso di specie del principio generale di 'riferibilità o vicinanza della prova' (tra le altre: Cass. n. 1665/2016) imponga una soluzione diversa da quella sopra esposta.
E' del tutto evidente che, mentre la vita e gli affari di una società di capitali sono conoscibili dai terzi attraverso la consultazione dei bilanci pubblicati, l'economia personale delle persone fisiche è normalmente non conoscibile dai terzi.
Imporre ad un soggetto, in questo caso a l'onere della prova della Controparte_1 sopravvenuta disponibilità in capo a ed a della Parte_2 Parte_3 somma da questi riconosciuta come dovuta vorrebbe significare gravarlo di una probatio diabolica, se non impossibile.
Tanto più se con la dicitura 'dai fondi personali, non appena disponibili', contenuta nella scrittura privata del 13.7.2014, volesse intendersi, come deve ritenersi, disponibilità di fondi oltre il necessario per le esigenze quotidiane.
E' incontestato, infatti, che quantomeno il svolgesse attività lavorativa Parte_3 all'epoca di sottoscrizione della scrittura privata del 13.7.2014, sicché riconoscere al percepimento di un qualsiasi reddito la natura di evento verificatosi il quale la condizione sospensiva deve ritenersi soddisfatta determinerebbe la sostanziale inutilità della condizione sospensiva. Il credito, in altre parole, sarebbe stato immediatamente esigibile sin dai giorni immediatamente successivi la sottoscrizione della scrittura privata, in contrasto con la dilazione di pagamento contenuta nel riconoscimento di debito.
Sotto altro punto di vista, l'assunzione dell'impegno di restituzione della somma di €
45.530,00, per non rimanere una generica promessa senza termine, impone sull'assuntore dello stesso di soddisfare l'onere probatorio, alla luce del principio della vicinanza della prova, che la condizione sospensiva non si sia avverata.
15 Nel caso di specie, la prova del mancato avveramento della condizione sospensiva non
è stata offerta in alcun modo sicché il credito deve ritenersi esigibile.
7.5.1.E' appena il caso di precisare che, quanto alle generiche deduzioni di condizionamento psicologico nella sottoscrizione delle scritture private del 22.6.2014 e del
13.7.2014, deve riportarsi a quanto esposto al paragrafo 7.1.
7.5.2.Occorre poi rilevare, quanto all'entità del credito, che risulta incontestato che l'opposto ha ricevuto, dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 13.7.2014, la somma di
€ 9.000,00. Detta somma, quindi, deve essere defalcata dalla somma dovuta dagli opponenti risultando incontestato che la stessa è stata pagata anche dal che non ha ruoli di Parte_3 rappresentanza ed amministrazione della La Villaggio del Pino s.r.l.
7.5.3.Di converso non ha pregio la deduzione per la quale l'assegno bancario oggetto del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022 andrebbe defalcato dall'importo dovuto dagli odierni opponenti.
Il predetto assegno non risulta prodotto in atti ma la sentenza prodotta il 13.6.2025, definitoria del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022, dà atto che trattasi di assegno rilasciato nel
2006. Se così è, non si comprendono le ragioni per le quali l'importo portato dal predetto assegno dovrebbe essere defalcato da un debito riconosciuto dagli opponenti nel 2014, riconoscimento del debito che, ragionevolmente, è stato effettuato tenuto conto dell'incidenza dell'assegno citato – risalente al 2006 - sui più complessivi rapporti economici intercorsi tra le parti che le scritture private del 2014 hanno inteso consolidare.
8.In definitiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 122/2023 deve essere accolta limitatamente al riconosciuto pagamento di € 9.000,00.
Di converso, il d.i. n. 718/2022 deve essere revocato, con la condanna della sola al pagamento della somma di € 130.337,72, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla data della domanda.
9.La soccombenza reciproca di e (questi Parte_2 Parte_3 ultimi nel procedimento n.r.g.a.c. 993/2023), da un lato, e (nel Controparte_1 procedimento n.r.g.a.c. 3749/2022) induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale tra dette parti delle spese di lite.
Le spese di lite tra e la seguono la Controparte_1 Parte_1 soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia tratto dal decisum e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, alla luce della concreta
16 attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nell'ambito dei procedimenti riuniti di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 718/2022 [n.r.g.a.c. 3356/2022 e
3749/2022], proposti rispettivamente da e Parte_1 Parte_2 nonché e n. 122/2023 [n.r.g.a.c. 993/2023], proposto da Parte_3 Parte_2
e nei confronti di , ogni diversa domanda o
[...] Parte_3 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2023;
- condanna e al pagamento nei confronti Parte_2 Parte_3 di della somma di € 36.530,00 oltre agli interessi legali dalla data della Controparte_1 domanda sino al soddisfo;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 718/2022;
- condanna la al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di € 130.337,72, oltre gli interessi legali dalla data del 13.7.2014 sino al
[...] soddisfo;
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 3749/2022;
[...] Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite sostenute da da un Controparte_1
lato, e e dall'altro nell'ambito dei procedimenti oggi Parte_2 Parte_3 riuniti;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria il 10.11.2025
Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA seconda sezione civile Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona del Giudice Dionisio Pantano ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A (ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.)
nelle cause civili riunite iscritte al n.r.g.a.c. 3356/2022, n.r.g.a.c 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023, assunta in decisione all'udienza del 5.11.2025 vertente tra
(c.f. ) in persona del suo legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario DE TOMMASI opponente nel procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022
(c.f. ) e Parte_2 C.F._1 [...]
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv. Mario DE Parte_3 C.F._2
TOMMASI opponenti nei procedimenti n.r.g.a.c. 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023 contro
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3 dall'av opposto nei procedimenti n.r.g.a.c. 3356/2022, n.r.g.a.c 3749/2022 e n.r.g.a.c. 993/2023
oggetto: riconoscimento del debito e pagamento di somme di denaro conclusioni: come da verbale di udienza del 5.11.2025
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE 1.[r.g. 2450/2022] Con ricorso depositato il 28.7.2022 ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della
[...]
di e di pari all'importo di € 185.470,00. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Ha dedotto che i coniugi rispettivamente sua Controparte_2 figlia e suo suocero, si erano riconosciuti debitori, con scrittura privata del 22.6.2014, della somma di € 140.000,00 impegnandosi alla restituzione della somma con versamenti mensili di
1 € 3.000,00; ha aggiunto che, con successivo atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014, in una più complessiva ricognizione dei rapporti economici tra le parti, i predetti coniugi e la responsabilità ' si erano impegnati alla resituzione della complessiva Parte_1 somma di € 185.470,00, importo derivante dall'epurazione dalla somma di € 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (pari ad € 45.530,00) nonché dell'acconto versato di
€ 9.000,00.
1.1.Con decreto n. 718/2022 il Tribunale di Reggio Calabria, accogliendo parzialmente il ricorso, ha ingiunto alla a ed a Parte_1 Parte_2 [...] il pagamento della somma di € 135.470,00 oltre agli interessi come da domanda. Parte_3
2.[r.g.a.c.n. 3356/2022] Con opposizione ritualmente notificata, la Parte_1 si è opposta al decreto ingiuntivo n. 718/2022 rilevando che non sussiste alcun vincolo
[...] di solidarietà tra la stessa ed i coniugi Controparte_2
Ha esposto che fino all'anno 2014 i rapporti tra e la figlia Controparte_1 si erano mantenuti improntati allo spirito di mutualità e soccorso tipico del Pt_2 rapporto di stretta parentela e che, il 25.1.2008, aveva effettuato un Controparte_1 versamento dal suo conto corrente a quello della pari all'importo di € Parte_1
208.970,00, operazione contabilizzata nel 'mastrino contabile 271309' nell'ambito del quale sono stati poi contabilizzati i vari rimborsi medio tempore effettuati. Ha sottolineato che l'importo a credito del , registrato nella contabilità societaria, all'attualità risulta pari CP_1 ad € 130.337,72.
Ha formulato le seguenti conclusioni:
'accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 718\2022, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto, in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto non sussistente e ridurre il quantum alla somma effettiva risultante dalle scritture contabili.
Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio'.
2.1.Costituendosi in giudizio, ha dedotto che, sottoscrivendo il Controparte_1 riconoscimento del debito del 13 luglio 2014, ed il coniuge Parte_2 [...] nonché la ' si sono riconosciuti debitori solidali nei suoi Parte_3 Parte_1 confronti della residua somma di € 185.470,00, importo derivante dalla epurazione dalla somma di €. 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (€ 45.530,00) nonché
2 dell'acconto versato di € 9.000,00, per come risulta dalla scrittura privata prodotta in atti. Ha aggiunto che detto atto, per l'appunto, costituisce una ricognizione del debito ed un accollo del medesimo.
Ha evidenziato che le parti hanno circoscritto l'ambito della debitoria pattuendo che l'obbligo di restituzione di una parte della somma (€ 50.000,00) sarebbe stato adempiuto “non appena i fondi si renderanno disponibili” e che nessun altro limite è stabilito per il residuo importo di € 135.470,00, il cui impegno alla restituzione è stato preso anche dai coniugi e CP_1
senza alcuna riserva di beneficium exussionis. Parte_3
Ha presentato le seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale adito,
1) – A) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
B) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 130.337,72;
2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad € 130.337,72. Controparte_1
Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa'.
3.[r.g.a.c.n. 3749/2022] Con opposizione ritualmente notificata Parte_2
e hanno esposto che fino all'anno 2014 i rapporti tra e Parte_3 Controparte_1 la figlia si erano mantenuti improntati allo spirito di mutualità e soccorso tipico del Pt_2 rapporto di stretta parentela e che, il 25.1.2008, aveva effettuato un Controparte_1 versamento dal suo conto corrente a quello della pari all'importo di € Parte_1
208.970,00, operazione contabilizzata nel 'mastrino contabile 271309' nell'ambito del quale sono stati poi contabilizzati i vari rimborsi medio tempore effettuati. Hanno sottolineato che l'importo a credito del , registrato nella contabilità societaria, all'attualità risulta pari CP_1 ad € 130.337,72.
Hanno precisato, tuttavia, che non sussiste alcun rapporto di solidarietà tra loro e la
3 Parte_1
Hanno formulato le seguenti conclusioni:
'Preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello recante NRG 3356\2022 promosso dalla avverso decreto ingiuntivo 718\2022 con udienza fissata per il giorno Parte_1
25.5.2022, cui è connesso soggettivamente ed oggettivamente.
In subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 718\2022, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto, in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto non sussistente e ridurre il quantum alla somma effettiva risultante dalle scritture contabili nei confronti della sola società Parte_1
Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio'.
3.1. Costituendosi in giudizio, ha dedotto che, sottoscrivendo il Controparte_1 riconoscimento del debito del 13 luglio 2014, ed il coniuge Parte_2 [...] nonché la ' si sono riconosciuti debitori solidali nei suoi Parte_3 Parte_1 confronti della residua somma di € 185.470,00, importo derivante dalla epurazione dalla somma di €. 240.000,00, dell'importo concesso a titolo personale (€ 45.530,00) nonché dell'acconto versato di € 9.000,00, per come risulta dalla scrittura privata prodotta in atti. Ha aggiunto che detto atto, per l'appunto, costituisce una ricognizione del debito ed un accollo del medesimo.
Ha evidenziato che le parti hanno circoscritto l'ambito della debitoria pattuendo che l'obbligo di restituzione di una parte della somma (€ 50.000,00) sarebbe stato adempiuto “non appena i fondi si renderanno disponibili” e che nessun altro limite è stabilito per il residuo importo di € 135.470,00, il cui impegno alla restituzione è stato preso anche dai coniugi e CP_1
senza alcuna riserva di beneficium exussionis. Parte_3
Ha presentato le seguenti conclusioni:
'Voglia l'On. Tribunale adito,
1) –A) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
B) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 130.337,72;
4 2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) in via subordinata, per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad €. 130.337,72. Controparte_1
Il tutto con condanna al pagamento delle spese e competenze di causa'.
4.[r.g. 2449/2022] Con ricorso depositato il 28.7.2022 ha chiesto Controparte_1 al Tribunale di Reggio Calabria l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di Parte_2
e di pari all'importo di € 45.530,00 oltre spese, rivalutazione
[...] Parte_3 monetaria, interessi legali dal 22 giugno 2014 al soddisfo e competenze della procedura deducendo che, con scrittura privata del 22.6.2014, i coniugi
[...]
rispettivamente sua figlia e suo suocero, si erano riconosciuti Controparte_2 debitori, con scrittura privata del 22.6.2014, della somma di € 170.620,00 impegnandosi alla restituzione della somma con versamenti mensili di € 3.000,00; ha aggiunto che, con successivo atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014, in una più complessiva ricognizione dei rapporti economici tra le parti, i predetti coniugi si erano impegnati alla restituzione della complessiva somma di € 185.470,00, importo derivante dall'epurazione dalla somma di € 240.000,00, riconoscendo che una parte dello stesso, pari ad € 45.530,00, costituiva un loro debito personale. Ha aggiunto che i coniugi debitori avevano versato un acconto di € 9.000,00, da lui imputato al debito della coobbligata con Parte_1 la medesima scrittura privata, in quanto credito meno garantito.
4.1.Con decreto n. 122/2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha ingiunto a Parte_2
ed a il pagamento della somma di € 45.530,00 oltre agli interessi
[...] Parte_3 come da domanda.
5.[n.r.g.a.c. 993/2023] Con opposizione ritualmente notificata e Parte_2 hanno formulato le seguenti conclusioni: Parte_3
'A) Preliminarmente disporre la riunione del presente procedimento a quello recante NRG
636\2022 promosso da contro avverso Decreto In-giuntivo N° Parte_3 Controparte_1
827\21 con prossima udienza fissata al 3\4\23, e a quello recante NRG 3356\22 promosso dalla società contro avverso decreto ingiuntivo n° 718\22, e a quello recante Parte_1 Controparte_1
NRG 3749\22 promosso da e
contro
Parte_2 Parte_3 Controparte_1
5 entrambi con udienza fissata al 7\6\2023 avverso decreto ingiuntivo 718\2022 cui è connesso soggettivamente ed oggettivamente.
B) Ancora in via preliminare ma subordinata, e nel caso di mancata disposizione della riunione, disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 295 cpc per le ragioni esplicitate nelle pagine superiori;
C) In subordine, nel merito, accogliere la presente opposizione e, conseguentemente, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo n. 122\2023, emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria, per i motivi di cui in narrativa, nello specifico perché inammissibile, infondato sia in fatto che in diritto il diritto,
D) in subordine per mero tuziorismo difensivo, revocare la disposta solidarietà in quanto, non provata
e non sussistente;
E) ancora in subordine ridurre, il quantum debeatur in quanto eccessivamente determinato e, comunque, non dovuto
F) Condannare parte opposta al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio.
G) Condannare controparte per lite temeraria ai sensi dell'art 96 cpc, sussistendone il presupposto soggettivo per come argomentato e quello oggettivo del danno in quanto il comportamento fa ravvisare la sussistenza di stolkeraggio giudiziale e conseguente abuso del diritto. Conseguentemente si chiede la condanna al risarcimento danni pari ad euro 1.136,50 (importo scaturito dalla somma di tutti i contributi unificati pagati nei tre procedimenti di opposizione incardinati oltre il presente) o alla maggiore o minore somma da stabilirsi in via equitativa. In ogni caso, ai sensi dell'art 96 cpc comma 3 il giudice anche d'ufficio può condannare al pagamento di una somma equitativamente determinata'.
Dopo aver ricostruito l'andamento dei rapporti economici tra le parti, hanno dato atto di aver depositato il documento integrale dell'atto datato 22.6.2014, rilevando che il tenore è di tutt'altro genere rispetto a quello rivendicato dal . CP_1
Hanno sottolineato che dalla stessa missiva, tuttavia, emerge la volontà di fare ravvedere il padre sulle posizioni assunte in quanto fino a pochi mesi prima fra le parti era intercorso un rapporto di mutuo soccorso;
hanno anzi dedotto che erano stati loro a soccorrere economicamente nel momento della sua grave malattia, Controparte_1 risalente agli anni 2001-2003, effettuando trasferimenti di somme di denaro alla Parte_1
di cui all'epoca il era legale rappresentante, nonché ai nosocomi che lo
[...] CP_1 avevano.
Tra questi trasferimenti hanno citato l'assegno n° 5009802222 tratto su c.c. accesso
6 presso la Banca Carime, datato 18.12.2006, pari all'importo di € 25.000,00 che costituisce una parte degli odierni euro 45.530,00 presuntivamente vantati;
hanno rilevato che trattasi di una restituzione fatta al per come evidenziato nella opposizione a decreto ingiuntivo Parte_3
n.r.g.a.c 636/2022 promossa avverso il d.i. n° 827\2021, con il quale ha Controparte_1 asserito esserne il creditore.
Quindi, hanno dedotto che, ove fossero ritenuta dovuta la cifra di euro 45.530,00, da detto importo dovrebbe decurtarsi la somma di euro 25.000,00.
In sostanza, hanno dedotto che la somma di € 25.000,00 non costituiva un credito ma un debito di nei confronti del genero e che la somma di € 9.000,00, come Controparte_1 riconosciuto dallo stesso ingiungente, gli sono stati restituiti.
Hanno poi dato atto che fra le parti successivamente alla data del giugno e del luglio
2014 sono intercorse altre missive datate 5.8.2014, 18.10.2014 10.11.2014, dalla lettura delle quali emerge che i coniugi e erano vessati e comunicavano, ormai, con il Parte_3 CP_1
solo tramite missive depositate presso la locale stazione di Polizia di Villa San CP_1
Giovanni tanto che l'odierno ingiungente aveva persino cercato di imporre la sottoscrizione di un riconoscimento di un presunto debito nonché la cessione di crediti vantati nei confronti di terzi agli inizi dell'anno 2015, con conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico.
In merito, hanno rilevato quanto segue:
'Ben si comprende, quindi, lo stato d'animo con cui venivano scritte e sottoscritte le missive da parte dei coniugi e benché, emerga sempre dalle medesime la volontà di non esporre la società o CP_1 Parte_3 loro stessi ad atti non conformi a norme o a coinvolgimenti solidali con la società. Nessun rapporto giuridico e men che meno alcun rapporto obbligatorio può nascere se non vi è sottesa alcuna volontà alla sottoscrizione e, soprattutto, la libertà della stessa volontà. Emerge, altresì, dalle epistole sempre la chiara ed inequivocabile determinazione a distinguere i crediti societari da loro eventuali esposizioni personali e mai alcuna solidarietà per debiti della è ravvisabile pur nella tensione emotiva che cagionava quegli scritti'. Parte_1
5.1.Costituendosi in giudizio, ha dedotto i crediti da lui vantati nel Controparte_1 presente procedimento nulla hanno a che vedere con i crediti vantati nei confronti della società con la conseguenza che ci si oppone alla richiesta di riunione Parte_1 così come formulata nell'atto di opposizione. Infatti, il presente procedimento non è connesso oggettivamente poiché i procedimenti n. RG 3356/22 e RG 3749/22 riguardano prestiti effettuati nei confronti della società e non come in questo caso Parte_1
7 a titolo personale ai Sig.ri e CP_1 Parte_3
Ha evidenziato che, in atti, non vi è prova di tale risibile “coartazione del consenso” e che le esistenti situazioni familiari e gli eventuali dissidi nulla possono incidere nella sottoscrizione di scritture private da parte di due professionisti come i Sig.ri e Parte_3
, da parte di un anziano rispettivamente suocero e genitore, in precarie condizioni di CP_1 salute, peraltro la c.d. coartazione, sarebbe avvenuta negli uffici del Commissariato di Villa
San Giovanni ed alla presenza di un Ufficiale di Polizia.
Ha presentato le seguenti conclusioni.
'Voglia l'On. Tribunale adito,
In via principale e preliminare dichiarare la PRESCRIZIONE del diritto alla restituzione e/o compensazione di somme, non essendo state le stesse mai richieste dai coniugi pertanto, Parte_4 il diritto di credito presuntivamente vantato dagli stessi nei confronti del sig. è ormai Controparte_1 estinto per intervenuta prescrizione.
– A) in via preliminare si formula opposizione alla riunione del presente procedimento tenuto conto che il procedimento non è connesso né soggettivamente né oggettivamente ai procedimenti n. 636/2022,
3356/22 e 3749/22;
B) in via preliminare, non sussistendo i presupposti alla sospensione ex art. 295 cpc, si oppone a qualsiasi richiesta di controparte, infondata in fatto ed in diritto, e nella specie si oppone alla richiesta di sospensione necessaria del processo, inammissibile ed priva di qualsiasi fondatezza, oltre che generica;
C) in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria opposizione all'opposto decreto ex art. 648 cpc;
D) sempre in via preliminare e tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecuzione ex art. 648 cpc, limitatamente alle somme non contestate pari ad €. 20.530,00;
2) in via principale, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto, nonché tutte le richieste ivi spiegate, con conferma dell'opposto decreto e condanna degli opponenti al pagamento delle somme intimate in decreto, con conferma dello stesso;
3) In via meramente subordinata e per mero scrupolo difensivo, senza che ciò costituisca riconoscimento, acquiescenza e/o rinuncia al credito ed all'azione, condannare gli opponenti al pagamento in favore del sig. delle somme non contestate pari ad €. 20.530,00'. Controparte_1
6.[r.g.a.c.n. 3356/2022] All'udienza del 7.6.2023 il procedimento n.r.g.a.c.
3749/2022 è stato riunito al procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022.
8 Con ordinanza del 10.6.2023 è stata concessa la provvisoria esecutività al d.i. n.
718/2022.
All'udienza del 5.11.2025 è stato riunito al procedimento n.r.g.a.c. 3356/2022 il procedimento n.r.g.a.c. 993/2023 ed è stata acquisita la sentenza resa dal Tribunale di
Reggio Calabria il 13.3.2025 con la quale, nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022,
è stato revocato il d.i. n. 827/2021 con il quale era stato ingiunto a il Parte_3 pagamento della somma di € 25.000,00.
In quel procedimento, il aveva eccepito, contrastando la tesi del Parte_3 CP_1 per il quale la consegna ed il pagamento dell'assegno bancario a favore del genero erano state determinate da una causa di finanziamento, che la predetta somma di € 25.000,00 costituiva la restituzione da parte di di pagamenti effettuati per suo conto dallo stesso Controparte_1
e da per problematiche economiche e di salute dello stesso Parte_3 Parte_2
Controparte_1
Quindi, le parti hanno precisato le conclusioni e, all'esito della discussione orale, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
7.Preliminarmente occorre rilevare che tutti i sopra indicati procedimenti sono stati riuniti in quanto vertenti tra i medesimi soggetti (senza la partecipazione della Parte_1 al procedimento n.r.g.a.c. 993/2023) e, soprattutto, stante la connessione per
[...] oggetto e titolo. Trattasi evidentemente della regolamentazione dei rapporti economici intercorsi tra e la da un lato, Parte_2 Parte_3 Parte_1
e dall'altro. Detta regolamentazione, poi, trova disciplina nei medesimi Controparte_1 titoli, ossia le scritture private del 22.6.2014 e del 13.7.2014, sicché è connaturata l'esigenza di trattazione congiunta e di decisione unitaria.
7.1.E' appena il caso di precisare che non risulta debitamente argomentata l'eccezione di nullità/annullabilità delle predette scritture private.
Al di là del dato processuale, occorre altresì rilevare che la documentazione relativa al procedimento penale avviato nei confronti di in seguito alla denuncia Controparte_1 querela di e attengono a fatti accaduti Parte_2 Parte_3 successivamente alla sottoscrizione delle predette scritture private.
Nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 993/2023, in allegato all'opposizione, si rinvengono una serie di missive inviate dai predetti coniugi (doc. 20) al Parte_4
Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni nelle quali, da un lato, si lamentano le pressioni
9 ricevute da invitando il personale di P.S. ad esercitare una 'moral suasion', Controparte_1 dall'altro non si prospetta in alcun modo la circostanza di essere stati indotti, con violenza o dolo, a sottoscrivere le scritture private del 22.6.2014 e del 13.7.2014.
Sin dalla prima missiva, inviata il 5.8.2014, pur lamentando le modalità (minacciose in alcuni casi) utilizzate dal , i coniugi hanno dato atto che le CP_1 Parte_4 predette scritture private sono state sottoscritte al fine di definire la natura e la consistenza dei rapporti economici intercorsi nel recente e meno recente passato.
Ancora, la documentazione prodotta (doc. 21) attesta l'esistenza di condotte minacciose poste in essere dal in un'occasione (3.10.2015) ben successiva alla CP_1 sottoscrizione delle scritture private più volte citate;
ugualmente deve dirsi per le condotte denunciate al doc. 22.
In definitiva, deve concludersi che le condotte minacciose poste in essere da CP_1
sono state commesse al fine di ottenere l'adempimento delle scritture private del
[...]
22.6.2014 e del 13.7.2014 nonché al fine di indurre i coniugi alla Parte_5 sottoscrizione di ulteriori atti di riconoscimento del debito ma dette condotte non appaiono aver influito sulla libera scelta dei predetti coniugi di sottoscrivere le citate scritture private.
Del resto, quale ulteriore argomento di carattere logico, alcune delle somme oggetto di riconoscimento nelle più volte citate scritture private risultano annotate, a debito, nella contabilità della o espressamente riconosciute dagli stessi odierni Parte_1 opponenti (discutendosi poi della sussistenza di eventuali vincoli di solidarietà).
7.2.Venendo al merito e cercando di semplificare al massimo l'ingarbugliata vicenda economica che coinvolge le parti del presente procedimento deve rilevarsi che:
-nell'ambito del proc. 3356/2022 e 3749/2022 ha azionato le Controparte_1 scritture private più volte citate al fine di ottenere il pagamento della somma di € 185.470,00 dalla da e da Parte_1 Parte_3 Parte_2
- nell'ambito del proc. 993/2023 ha azione le predette scritture private al fine di ottenere dai coniugi il pagamento della somma di € 45.530,00. Parte_5
7.3.In merito al credito oggetto dei proc. 3356/2022 e 3749/2022
Nella scrittura privata del 22.6.2014 i sottoscrittori, che risultano essere Parte_6
e hanno affermato quanto segue: Parte_3
'Alla data odierna riconosciamo quindi i seguenti debiti residui:
Euro 140.000 Parte_1
10 e Euro 30.620 (12.474 + 18.150) Parte_3 Parte_6
…
Siamo comunque riconoscenti per tutto ciò che nel corso degli anni è stato fatto e non possiamo che confermare il senso di gratitudine che fu già dell'epoca. Speriamo, facendo ogni possibile sforzo, di essere in grado al più presto di risolvere la situazione con la restituzione di quanto anticipato, inclusa la parte di
Polizza disinvestita, anche ben oltre la "contabilità" corrente, in modo da poter garantire un plafond sufficiente, ci auguriamo, ad assicurare margini sufficienti per una vita dignitosa e gratificante'.
Nella seconda scrittura, quella del 13.7.2014, sottoscritta da e da Parte_3
in proprio e nella qualità di amministratrice della Parte_2 Parte_1 hanno affermato quanto segue:
11 La predetta scrittura privata appare di univoca interpretazione.
Dalla stessa è dato evincere che:
- l'amministratrice della ha riconosciuto, per conto della società Parte_1 incontestatamente amministrata, il debito di € 144.470,00;
12 - e hanno riconosciuto di essere debitori, in Parte_3 Parte_2 proprio, della somma di € 45.530,00.
7.3.1.Deve a questo punto rilevarsi, risolvendo la prima delle questioni poste, che tra le predette obbligazioni non sussiste alcun vincolo di solidarietà.
Ai sensi dell'art. 1292 c.c. 'l'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri…'
Orbene, nel caso di specie, benché il riconoscimento del debito da parte della di e di sia stato effettuato con Parte_1 Parte_3 Parte_2 un unico documento, le predette parti si sono obbligate (melius: hanno riconosciuto di essere obbligate) a prestazioni differenti: la per l'appunto, al pagamento della Parte_1 somma di € 144.470,00 ed i coniugi al pagamento della somma di € Parte_5
45.530,00.
Solo quest'ultima prestazione può ritenersi oggetto di un'obbligazione solidale assunta dai coniugi essendo, sotto questo punto di vista, modificativa della Parte_5 scrittura del 22.6.2014.
7.3.2.La ha opposto il decreto ingiuntivo n. 718/2022 Parte_1 deducendo che nel documento denominato “mastrino attuale ” la somma Controparte_1 riportata a bilancio quale debito nei confronti del NO , si riduce ad € Controparte_1
130.337,72 grazie ai rimborsi periodici effettuati dalla società nei confronti del creditore.
In altre parole, la società opponente ha eccepito il contrasto tra l'importo del debito oggetto di riconoscimento con la scrittura del 13.7.2014 e quanto risultante dalle scritture contabili della società.
Invero, l'importo riconosciuto dalla alla data del 13.7.2014 è Parte_1 conforme a quanto risultante dalle scritture contabili della società prodotte in allegato all'opposizione del 27.10.2022. Dalla scheda contabile, infatti, risulta alla data del 21.7.2014 un'esposizione debitoria verso pari alla somma di € 144.337,72, Controparte_1 sostanzialmente sovrapponibile a quella indicata come iscritta a bilancio nella scrittura del
13.7.2014.
Detto dato corrobora la piena attendibilità e la volontarietà del riconoscimento del debito di cui alla scrittura privata del 13.7.2014.
Occorre a questo punto chiedersi se i pagamenti successivamente intervenuti, o
13 comunque riportati nella scheda contabile e che portano il debito della Parte_1 verso alla minor somma di € 130.337,72 alla data dell'1.1.2016, possano Controparte_1 ritenersi provati.
Ritiene il giudicante che alla questione debba rispondersi positivamente.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2709 c.c. 'i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore. Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto'.
In altre parole, se è vero che il titolo azionato dal è la scrittura privata del CP_1
13.7.2014, ossia un atto di riconoscimento del debito, è pur vero che, tanto più alla luce delle
(sia pur generiche) contestazioni relative alla validità di detta scrittura, la contabilizzazione del debito nei suoi confronti da parte della costituisce una prova a favore Parte_1 del di estrema importanza, sicché appare doveroso prestar credito anche alle CP_1 rimanenti risultanze delle scritture contabili.
7.4.Deve infine verificarsi se la residua parte del debito riconosciuto, ossia €
50.000,00, possa ritenersi esigibile.
Nella scrittura privata, infatti, esso risulta sottoposto alla condizione sospensiva della
'disponibilità' delle somme in bilancio.
Ritiene il giudicante che qualora l'acquisto di un diritto dipenda, come nel caso di specie, da un evento futuro ed incerto l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante grava su colui che intende far valere quel diritto, in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.
Nel caso di specie, quindi, l'onere della verificazione dell'evento futuro ed incerto costituito dalla sopravvenuta 'disponibilità' della somma di € 50.000,00 nel bilancio della
Villaggio del Pinto s.r.l. era a carico di Controparte_1
Trattasi, del resto, di onere della prova che lo stesso avrebbe potuto facilmente adempiere giacché non è contestato che il bilancio della sia pubblico e Parte_1 che, quindi, il avrebbe potuto produrlo in giudizio. CP_1
Sotto altro punto di vista, deve sottolinearsi che non vi sono ragioni per ritenere limitata l'autonomia negoziale delle parti nella previsione di una clausola quale quella inserita nell'atto di riconoscimento del debito del 13.7.2014. In altre parole, nell'esercizio della sua piena autonomia negoziale, ha scelto di rendere esigibile la parte del Controparte_1 credito vantato, pari ad € 50.000,00, alla condizione che dette somme entrassero nella
14 disponibilità della con la conseguenza che, indimostrata simile Parte_1 disponibilità, la domanda in parte qua non può essere accolta.
7.5. In merito al credito oggetto del proc. 993/2023
La questione da ultimo affrontata si ripropone con riferimento al credito oggetto del decreto ingiuntivo n. 122/2023, a fronte del quale i coniugi hanno Parte_5 presentato l'opposizione dalla quale è stato avviato il procedimento n. 993/2023.
Anche in tal caso, il riconoscimento del debito è sottoposto alla condizione sospensiva della disponibilità dei fondi.
Ritiene tuttavia il giudicante che l'applicazione al caso di specie del principio generale di 'riferibilità o vicinanza della prova' (tra le altre: Cass. n. 1665/2016) imponga una soluzione diversa da quella sopra esposta.
E' del tutto evidente che, mentre la vita e gli affari di una società di capitali sono conoscibili dai terzi attraverso la consultazione dei bilanci pubblicati, l'economia personale delle persone fisiche è normalmente non conoscibile dai terzi.
Imporre ad un soggetto, in questo caso a l'onere della prova della Controparte_1 sopravvenuta disponibilità in capo a ed a della Parte_2 Parte_3 somma da questi riconosciuta come dovuta vorrebbe significare gravarlo di una probatio diabolica, se non impossibile.
Tanto più se con la dicitura 'dai fondi personali, non appena disponibili', contenuta nella scrittura privata del 13.7.2014, volesse intendersi, come deve ritenersi, disponibilità di fondi oltre il necessario per le esigenze quotidiane.
E' incontestato, infatti, che quantomeno il svolgesse attività lavorativa Parte_3 all'epoca di sottoscrizione della scrittura privata del 13.7.2014, sicché riconoscere al percepimento di un qualsiasi reddito la natura di evento verificatosi il quale la condizione sospensiva deve ritenersi soddisfatta determinerebbe la sostanziale inutilità della condizione sospensiva. Il credito, in altre parole, sarebbe stato immediatamente esigibile sin dai giorni immediatamente successivi la sottoscrizione della scrittura privata, in contrasto con la dilazione di pagamento contenuta nel riconoscimento di debito.
Sotto altro punto di vista, l'assunzione dell'impegno di restituzione della somma di €
45.530,00, per non rimanere una generica promessa senza termine, impone sull'assuntore dello stesso di soddisfare l'onere probatorio, alla luce del principio della vicinanza della prova, che la condizione sospensiva non si sia avverata.
15 Nel caso di specie, la prova del mancato avveramento della condizione sospensiva non
è stata offerta in alcun modo sicché il credito deve ritenersi esigibile.
7.5.1.E' appena il caso di precisare che, quanto alle generiche deduzioni di condizionamento psicologico nella sottoscrizione delle scritture private del 22.6.2014 e del
13.7.2014, deve riportarsi a quanto esposto al paragrafo 7.1.
7.5.2.Occorre poi rilevare, quanto all'entità del credito, che risulta incontestato che l'opposto ha ricevuto, dopo la sottoscrizione della scrittura privata del 13.7.2014, la somma di
€ 9.000,00. Detta somma, quindi, deve essere defalcata dalla somma dovuta dagli opponenti risultando incontestato che la stessa è stata pagata anche dal che non ha ruoli di Parte_3 rappresentanza ed amministrazione della La Villaggio del Pino s.r.l.
7.5.3.Di converso non ha pregio la deduzione per la quale l'assegno bancario oggetto del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022 andrebbe defalcato dall'importo dovuto dagli odierni opponenti.
Il predetto assegno non risulta prodotto in atti ma la sentenza prodotta il 13.6.2025, definitoria del procedimento n.r.g.a.c. 636/2022, dà atto che trattasi di assegno rilasciato nel
2006. Se così è, non si comprendono le ragioni per le quali l'importo portato dal predetto assegno dovrebbe essere defalcato da un debito riconosciuto dagli opponenti nel 2014, riconoscimento del debito che, ragionevolmente, è stato effettuato tenuto conto dell'incidenza dell'assegno citato – risalente al 2006 - sui più complessivi rapporti economici intercorsi tra le parti che le scritture private del 2014 hanno inteso consolidare.
8.In definitiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 122/2023 deve essere accolta limitatamente al riconosciuto pagamento di € 9.000,00.
Di converso, il d.i. n. 718/2022 deve essere revocato, con la condanna della sola al pagamento della somma di € 130.337,72, oltre agli interessi legali Parte_1 dalla data della domanda.
9.La soccombenza reciproca di e (questi Parte_2 Parte_3 ultimi nel procedimento n.r.g.a.c. 993/2023), da un lato, e (nel Controparte_1 procedimento n.r.g.a.c. 3749/2022) induce a ritenere sussistenti i presupposti per la compensazione integrale tra dette parti delle spese di lite.
Le spese di lite tra e la seguono la Controparte_1 Parte_1 soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto del valore della controversia tratto dal decisum e dei parametri minimi di cui al d.m. n. 55/2014, alla luce della concreta
16 attività difensiva svolta e della relativa semplicità delle questioni giuridiche affrontate.
P.q.m.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nell'ambito dei procedimenti riuniti di opposizione ai decreti ingiuntivi n. 718/2022 [n.r.g.a.c. 3356/2022 e
3749/2022], proposti rispettivamente da e Parte_1 Parte_2 nonché e n. 122/2023 [n.r.g.a.c. 993/2023], proposto da Parte_3 Parte_2
e nei confronti di , ogni diversa domanda o
[...] Parte_3 Controparte_1 eccezione disattesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 122/2023;
- condanna e al pagamento nei confronti Parte_2 Parte_3 di della somma di € 36.530,00 oltre agli interessi legali dalla data della Controparte_1 domanda sino al soddisfo;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 718/2022;
- condanna la al pagamento nei confronti di Parte_1 CP_1
della somma di € 130.337,72, oltre gli interessi legali dalla data del 13.7.2014 sino al
[...] soddisfo;
- rigetta la domanda avanzata da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
e nell'ambito del procedimento n.r.g.a.c. 3749/2022;
[...] Parte_3
- compensa integralmente le spese di lite sostenute da da un Controparte_1
lato, e e dall'altro nell'ambito dei procedimenti oggi Parte_2 Parte_3 riuniti;
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1
liquidate in € 7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Così deciso in Reggio Calabria il 10.11.2025
Il Giudice Dott. Dionisio Pantano
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