Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Alla procedura sanzionatoria di cui agli artt. 43 e 44 D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, sui servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, è applicabile la legge 24 novembre 1981, n. 689, quale "lex generalis" nella materia delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (salvo il necessario coordinamento sia con le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. cit., sia, per quanto attiene alla procedura di contestazione delle violazioni, con la particolare struttura della Consob e con le modalità di contestazione e di accertamento delle violazioni stesse). Ne consegue che sono applicabili i principi secondo cui il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello del processo civile e risponde alle regole, in particolare, della domanda (art. 90 cod. proc. civ.), della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni rimesse esclusivamente all'iniziativa della parte (art. 112 cod. proc. civ.), nonché ai limiti alla modificazione della "causa petendi" (art. 183 cod. proc. civ.) che, in tali giudizi, resta individuata sulla base dei motivi di opposizione. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto affetto da vizio di ultrapetizione il decreto della corte di appello che aveva annullato il provvedimento sanzionatorio per violazione del termine perentorio per la contestazione degli addebiti, senza che tale vizio fosse stato lamentato dall'opponente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/06/2002, n. 9387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9387 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, in persona del Ministro pro tempore, COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA - CONSOB, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
TERCAS SpA - CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO, in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 11, presso l'avvocato ADRIANO ROSSI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
IS IN, CH VI, NA AL, OL US, ON MO, NT AM, ZZ US, IN NI, BB LF, DR AL, ID ZO, DE CI IC, CE CESARE, NI AB, DE FL ER, DI AB VI EMANUELE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA;
- intimati -
avverso il provvedimento della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositato il 17/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2002 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il resistente, l'Avvocato Rossi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. Svolgimento del processo
Proponente la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il Ministro del tesoro, con suo decreto n. 468808, emesso il 18.12.1998, irrogo sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi degli artt. 43 e 44 n. 7 del Decreto legislativo n. 415 del 23.07.1996, alla Cassa di risparmio di Teramo S.p.a. (Tercas) nonché
ai componenti del consiglio di amministrazione, ai sindaci ed ai dirigenti FE de Flaviis e Vittorio Di Sabatino per alcune violazioni di legge accertate dagli organi ispettivi della Cosob medesima.
Avverso il decreto proposero separati reclami, ai sensi dell'art. 44 del suddetto decreto legislativo tanto la Cassa che gli altri destinatari del provvedimento sanzionatorio.
Nel giudizio intervenne il Pubblico Ministero.
Con decreto emesso il 17.09.1999, la Corte di Appello degli Abruzzi, accogliendo i reclami, riuniti in unico procedimento, annullò il decreto impugnato sull'unico rilievo che la contestazione degli addebiti, successiva all'accertamento delle violazioni effettuato dalla Consob tramite i suoi organi ispettivi concluso il 7.3.1997, era avvenuta soltanto il 25-29.9.1997 ossia ben oltre il termine massimo di giorni novanta previsto per gli illeciti amministrativi dall'art. 14 della legge 24.11.1981 n. 689 ritenuto applicabile al procedimento sanzionatorio previsto dall'art. 44 del suddetto decreto legislativo n. 415 del 1996. Sulla base di tale rilievo, la Corte ritenne estinte le pretese sanzionatorie fatte valere dal Ministro (pag. 10 del decreto ora impugnato). Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione il Ministro del Tesoro, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato. Resistono con unico controricorso, illustrato poi con memoria, la Cassa di Risparmio di Teramo S.p.a. nonché gli altri intimati indicati nell'epigrafe.
Motivi della decisione
Il ricorso è articolato in tre motivi, come segue rubricati e svolti.
1^ - violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e 195 del d.lgs. n. 58 del 1998. È denunciato il vizio di ultrapetizione in ordine al rilievo del ritenuto vizio procedimentale di cui all'art. 14 della legge n. 689/1981, rilievo compiuto dalla Corte di merito d'ufficio e senza che - secondo l'assunto - gli opponenti avessero prospettato e fatto valere quale motivo di opposizione, la violazione del termine previsto dalla citata norma della legge n. 689.
2^ - violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. 131 e 135 c.p.c., 195 co.7 del d.lqs. n. 58 del 1998 - Omessa, insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, costituito dalla ritenuta coincidenza dell'accertamento delle violazioni con l'attività ispettiva, in relazione all'affermazione della Corte secondo cui "la Consob aveva esercitato il potere di accertamento delle infrazioni attraverso i propri ispettori".
3^ - violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e degli artt. 1 comma 6 e 2 comma 10^ del d.l. n. 95 del 1974 conv. in l. n. 216 del l974 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 58 del 1998; dell'art. 97 Cost. e dell'art. 2697 cod. civ.. in relazione alla complessità dell'attività di accertamento destinata a concludersi, e ad assumere rilevanza esterna, soltanto attraverso la successiva deliberazione collegiale della Commissione, dalla quale soltanto decorrerebbe il termine di cui all'art. 14 della legge n. 689/81. Il primo motivo è fondato.
Non è dubbia l'applicabilità anche alla procedura sanzionatoria delineata dagli artt. 43 e 44 del D.Lgs. n. 425 del 1996 della legge n. 689 del 1981, quale lex generalis nella materia delle violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro (art. 12 della legge); ne' sussistono quelle ragioni o di incompatibilità (salvo il necessario coordinamento sia curi le disposizioni dettate dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 415 del 1996, sia, per quanto attiene la procedura di contestazione delle violazioni, con la particolare struttura della Consob e con le modalità di constatazione della violazione e di accertamento delle stesse: sul punto vedi le sentenze di questa Corte n. 7143 e n. 8257 del 2001, proprio in ordine alla individuazione del dies a quo del termine per la contestazione) o di specialità di disciplina (che anzi, proprio la norma dell'art. 44 del d.lgs. n. 415 si richiama, sia pure per escludere la possibilità del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16, alla lex generalis) per le quali è fatta riserva nell'art. 12 della legge n. 689 del 1981. E dunque, sia pure diversamente regolato quanto alla tipologia dell'atto introduttivo del giudizio (il reclamo) e alla competenza del giudice (la Corte di Appello in primo ed unico grado di giudizio nel merito) e all'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, il giudizio di opposizione avverso il provvedimento di applicazione della sanzione, di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 415 del 1996, non muta natura ne' disciplina interna rispetto a quello regolato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981. Sono dunque applicabili i principi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 3271 del 1990 (e le successive, ad essa uniformatesi, tra le quali va qui richiamata la sentenza n. 1399 del 1993) secondo i quali il giudizio di opposizione è strutturato in conformità del modello di processo civile e risponde alle regole - quelle che per il caso di specie interessa richiamare - della domanda (art. 90 c.p.c.) e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e del divieto della pronuncia d'ufficio su eccezioni esclusivamente rimesse all'iniziativa della parte (art. 112) e dei limiti alla modificazione della causa petendi (art. 183 c.p.c.) che, in tali giudizi di opposizione, resta individuata sulla base dei motivi.
Ai principi suddetti, segnatamente al divieto di superare i limiti della domanda e di pronunciare d'ufficio su eccezioni rimesse alla disponibilità della parte, non si sottrae il motivo fondato sulla eventuale tardività della contestazione alla quale consegue ex lege, secondo il disposto dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981, 11 estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione, configurandosi tale motivo alla stregua di una eccezione in senso stretto, cosicché la tardività della contestazione e la conseguente estinzione dell'obbligazione non possono essere rilevate E, dichiarate dal giudice d'ufficio.
Nel caso di specie un motivo in tal senso non fu propo2sto dai reclamanti, onde, in relazione al rilievo della Corte di Appello sul punto, sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato dal ricorrente Ministero.
Nessun fondamento può riconoscersi - attesa la specifità di tale eccezione, idonea a costituire un altrettanto specifico motivo di opposizione nonché un'autonoma ragione giuridica di invalidità del procedimento, cui segue ex lege l'estinzione dell'obbligazione - alla tesi, ora sostenuta dai resistenti, che l'eccezione stessa dovesse ritenersi implicitamente ricompresa nelle prospettate ragioni di "illegittimità della contestazione e di nullità della procedura sanzionatoria" in quanto "comprensive di tutti i profili di invalidità della contestazione".
Tali ragioni si riferivano, nel reclamo (pag. 7 e sgg., riportate poi alle pagine 3 e 4 del decreto ora impugnato) a, alla mancata precisazione, ad opera della Consob con l'atto del 25.09.1997, dell'epoca di riferimento delle violazioni;
b, alla mancata specificazione, nel provvedimento sanzionatorio, delle ragioni "che consentivano di riferire le irregolarità al periodo successivo al 1.1.1996; c, alla mancata comunicazione ad essi reclamanti della lettera Cunsob 6.10.1998 n. d/98078501 di accertamento definitivo degli addebiti - ragioni tutte che nel reclamo sostenevano la dedotta ragione di nullità del decreto di irrogazione delle sanzioni perché immotivato rispetto alle deduzioni difensive.
Sostengono ancora i resistenti di aver dedotto la tardività della contestazione all'udienza di discussione del 13.07.1999, e richiamano il decreto ora impugnato per prospettare che da questo, attraverso il riferimento sotteso a controdeduzioni dell'Avvocatura sullo specifico punto, si debba ritenere accettato il contraddittorio. Anche tale assunto non ha fondamento.
Nulla risulta in tal senso dal verbale di causa, al cui esame diretto questa Corte ha il potere di accedere, essendo denunciato un c.d. error in procedendo;
e nulla risulta dagli scritti difensivi delle parti. E ciò è decisivo.
Quanto alla circostanza che il decreto ora impugnato (al quale i resistenti si richiamano, volendo dedurne l'effettività del contraddittorio sul punto), con le espressioni "si è assunto" (a pag. 7) "e gli assunti sopraindicati", contenute nella motivazione, mostri di aver preso in esame le tesi della non applicabilità alla fattispecie della regola generale della contestazione entro il termine di novanta giorni e della irrilevanza, rispetto al decorso del suddetto termine, dell'attività degli ispettori, nemmeno essa può giovare alla prospettazione dei ricorrenti.
È del tutto evidente, infatti, che tale passo della motivazione debba essere inteso come riferibile a tesi esterne al dibattito processuale, della cui disamina la Corte di merito ha ritenuto di farsi carico, piuttosto che ad un effettivo contraddittorio delle parti sul punto.
Accolto il ricorso sulla base del suddetto motivo, gli altri restano assorbiti.
Il decreto va pertanto cassato con rinvio ad altro giudice, che resta designato nella Corte di Appello di Roma.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2002. Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2002