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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2024, n. 6288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6288 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IT OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nella persona dell'avv.to Umberto Ciriello, che ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6288 Anno 2024 Presidente: DOVERE OR Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.IT VA ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.95 D.Lgs. 115/2002 in quanto, nell'autocertificazione allegata alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso dì indicare una serie di beni mobili registrati di cui lo stesso e la propria compagna convivente risultavano titolari nell'anno fiscale precedente a quello in cui era stata avanzata la richiesta di ammissione. 2. Quanto a due autovetture che risultavano intestate all'IT il giudice di appello ha escluso che ricorresse l'ipotesi di omissione di indicazione di elementi patrimonialmente rilevanti, in quanto una di esse era stata regolarmente indicata, mentre l'altra non risultava an- cora intestata al ricorrente al momento della dichiarazione di ammis- sione. Riconosceva invece la parziale omissione dolosa con riferimento ad altri due veicoli che risultavano intestati a DI BIASI Tiziana, compa- gna del ricorrente inserita nel suo stato di famiglia, e delle quali il ricorrente non poteva avere ignorato l'esistenza in quanto, prima che venissero sottoposte a fermo amministrativo,l'imputato le aveva utiliz- zate in quanto destinatario di verbali di accertamento di illeciti ammi- nistrativi per contravvenzioni alle regole del codice della strada che lo indicavano quale conducente del mezzo. Né il sopravvenuto fermo am- ministrativo esonerava il ricorrente dall'obbligo di inserirli nell'autocer- tificazione trattandosi di beni che concorrevano a costituire il patrimo- nio del nucleo familiare;
né poteva rilevare l'errore della disciplina extra penale in quanto l'obbligo di autocertificazione penalmente sanzionato, di cui agli art. 76 e 79 D.Lgs.115/2002, concorreva a integrare il pre- cetto penale di talchè non poteva essere invocato l'errore sulla disci- plina amministrativa del bene. 2.1 Escludeva poi il giudice di appello che ricorressero í presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod pen. in ragione della rilevanza delle omissioni, del fatto che da esse era conseguito l'ammissione al beneficio e dell'abitualità nel reato. Ri- conosceva altresì la correttezza del giudizio di bilanciamento di circo- stanze di segno opposto. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. 2 Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata re- sponsabilità in quanto non era stata valutata la ricorrenza dell'elemento soggettivo che doveva abbracciare la consapevolezza di predisporre una dichiarazione falsa,laddove il ricorrente si era limitato ad omettere l'inserimento di elementi patrimoniali il cui inserimento non avrebbe interferito ai fini dell'ammissione al beneficio e comunque ricorrevano elementi di fatto che si erano frapposti ad una corretta valutazione sull'obbligo di autocertificazione in relazione ad essi. Con una seconda articolazione deduce motivazione apparente con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., pur ricorrendone i presupposti dolendosi di motivazione meramente reiterativa della decisione di primo grado e del tutto gene- rica. Con una terza articolazione si duole di difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata circostanza aggravante. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale ribadisce e richiama i motivi di doglianza dedotti con l'impugna- zione principale nonché un'ulteriore memoria difensiva di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che,ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l'ammissione al beneficio del patro- cinio a spese dello Stato concorrono,t tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi compresi i redditi illeciti e i redditi esentati dal com- puto dell'Irpef, nonché le ulteriori componenti patrimoniali, indicate dal richiedente quali manifestazioni di capacità contributiva e in relazione alle quali siano risultate falsità ed omissioni anche parziali (come gli assegni familiari cfr. sez.4, n.39067 del 5/07/2012, PG in proc.Maio- rana, Rv. 253726; n.8302 del 23/11/2021, Colombo, Rv.282716). 2,Va poi evidenziato come sia stato pacificamente acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche par- ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certifica- zione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patroci- nio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza 3 delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez.U, n.40943 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, n.40943 del 18/09/2015, Di Rosa, Rv. 264711). A tale proposito va evidenziato come il ricorrente abbia inserito nell'autocertificazione una serie di beni mobili registrati, ma ha omesso consapevolmente di indicarne altri dei quali pure aveva la disponibilità e il possesso nell'anno di imposta antecedente a quello di presentazione della istanza di ammissione, né ricorrono nella specie i profili dell'errore incolpevole determinato da una falsa rappresenta- zione in ordine alla necessità di inserimento nell'autocertificazione di cespiti patrimoniali di cui sia titolare una persona che, pure non legata al richiedente da un rapporto di coniugio, sia comunque inserita nel nucleo familiare del richiedente in virtù di un rapporto di convivenza (sez.4, n.11629 del 9/02/2015 Palladino, Rv.262959; n.37760 del 11/07/2018, Fiore, Rv. 274354). Invero risulta affermato che è del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non con- tenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichia- razioni mendaci, atteso che l'art.95 è norma incriminatrice penale e richiama l'art.79 nella parte in cui contempla la dichiarazione sostitu- tiva sulle condizioni di reddito, che a sua volta richiama l'art.76 ai fini della determinazione del reddito (in particolare 76 comma III). A tale proposito pertanto la responsabilità penale non deriva dall'essersi il di- chiarante ritenuto consapevole delle conseguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichiarazione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la sanzione pe- nale alla falsità totale e parziale, nonchè alle omissioni della dichiara- zione sostitutiva della certificazione, non potendosi neppure richiamare il principio di buona fede e di assenza di colpa ai sensi dell'art.47 cod.pen., in quanto gli att.76 e 79, che disciplinano la materia dl pa- trocinio a spese dello stato che vengono richiamati dall'art.95 stessa legge non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ri- tenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a re- golare rapporti assolutamente avulsi dalla disciplina penalistica, inse- rendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile dì sanzione penale (Sez.4, n. 14011 del 12/02/2015 Bucca, 263013; sez.6, n.25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.263808). 4 3. Fondata risulta invece il secondo profilo di doglianza in quanto il giudice distrettuale è incorso in motivazione assente ovvero mera- mente apparente in relazione al secondo motivo di appello, pure richia- mato nella premessa della decisione, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., non risultando dal tenore della motivazione alcun argomento idoneo ad a escludere, sia pure implicitamente, l'applicazione della causa di non punibilità in og- getto, in quanto la riconosciuta gravità della condotta, in quanto tesa ad occultare elementi patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del reddito rappresenta L l'essenza stessa del reato contestato, la cui tipologia e il cui trattamento sanzionatorio non precludono, di per sé, l'accesso al beneficio sulla base degli stessi indici indicati nella disposi- zione in esame. L'ulteriore argomento indicato dal giudice di appello, concernente la gravità dell'offesa al bene protetto in quanto l'imputato avrebbe conseguito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, an- che in ragione delle omissioni in cui era incorso nell'autocertificazione, risulta del tutto irrilevante in quanto la circostanza aggravante del de- litto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, "ex se", al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (sez.4, n.n.44900 del 10/03/2023, Pletto, Rv.285292-01), mentre la ricorrenza di precedenti penali a carico dell'imputato non può parimenti rappresentare ele- mento dirimente per negare la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod , erenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezzaJ assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, pro- fessionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (sez.6, n.305 del 3/12/2019, Alberto Elena, Rv.278095), evenienze queste non indicate nella sentenza impugnata. 4. In conclusione va pronunciato l'annullamento della sentenza im- pugnata limitatamente alla statuizione concernente la causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Napoli - diversa sezione - per nuovo esame, con assorbimento del mo- tivo relativo I trattamento sanzionatorio. Il ricorso va per il resto ri- gettato. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'art.131 bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2023 Il consigliere estensore il Presid te
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Lette le conclusioni della difesa dell'imputato, nella persona dell'avv.to Umberto Ciriello, che ha depositato memoria difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 6288 Anno 2024 Presidente: DOVERE OR Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 30/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1.IT VA ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di cui all'art.95 D.Lgs. 115/2002 in quanto, nell'autocertificazione allegata alla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, aveva omesso dì indicare una serie di beni mobili registrati di cui lo stesso e la propria compagna convivente risultavano titolari nell'anno fiscale precedente a quello in cui era stata avanzata la richiesta di ammissione. 2. Quanto a due autovetture che risultavano intestate all'IT il giudice di appello ha escluso che ricorresse l'ipotesi di omissione di indicazione di elementi patrimonialmente rilevanti, in quanto una di esse era stata regolarmente indicata, mentre l'altra non risultava an- cora intestata al ricorrente al momento della dichiarazione di ammis- sione. Riconosceva invece la parziale omissione dolosa con riferimento ad altri due veicoli che risultavano intestati a DI BIASI Tiziana, compa- gna del ricorrente inserita nel suo stato di famiglia, e delle quali il ricorrente non poteva avere ignorato l'esistenza in quanto, prima che venissero sottoposte a fermo amministrativo,l'imputato le aveva utiliz- zate in quanto destinatario di verbali di accertamento di illeciti ammi- nistrativi per contravvenzioni alle regole del codice della strada che lo indicavano quale conducente del mezzo. Né il sopravvenuto fermo am- ministrativo esonerava il ricorrente dall'obbligo di inserirli nell'autocer- tificazione trattandosi di beni che concorrevano a costituire il patrimo- nio del nucleo familiare;
né poteva rilevare l'errore della disciplina extra penale in quanto l'obbligo di autocertificazione penalmente sanzionato, di cui agli art. 76 e 79 D.Lgs.115/2002, concorreva a integrare il pre- cetto penale di talchè non poteva essere invocato l'errore sulla disci- plina amministrativa del bene. 2.1 Escludeva poi il giudice di appello che ricorressero í presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod pen. in ragione della rilevanza delle omissioni, del fatto che da esse era conseguito l'ammissione al beneficio e dell'abitualità nel reato. Ri- conosceva altresì la correttezza del giudizio di bilanciamento di circo- stanze di segno opposto. 3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato la quale ha articolato tre motivi di ricorso. 2 Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione all'affermata re- sponsabilità in quanto non era stata valutata la ricorrenza dell'elemento soggettivo che doveva abbracciare la consapevolezza di predisporre una dichiarazione falsa,laddove il ricorrente si era limitato ad omettere l'inserimento di elementi patrimoniali il cui inserimento non avrebbe interferito ai fini dell'ammissione al beneficio e comunque ricorrevano elementi di fatto che si erano frapposti ad una corretta valutazione sull'obbligo di autocertificazione in relazione ad essi. Con una seconda articolazione deduce motivazione apparente con riferimento alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., pur ricorrendone i presupposti dolendosi di motivazione meramente reiterativa della decisione di primo grado e del tutto gene- rica. Con una terza articolazione si duole di difetto motivazionale con riferimento al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata circostanza aggravante. La difesa dell'imputato ha depositato una memoria difensiva con la quale ribadisce e richiama i motivi di doglianza dedotti con l'impugna- zione principale nonché un'ulteriore memoria difensiva di replica alle conclusioni del Sostituto procuratore Generale. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il primo motivo si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di legittimità in ordine al fatto che,ai fini della individuazione del limite di reddito familiare, che consente l'ammissione al beneficio del patro- cinio a spese dello Stato concorrono,t tutti gli elementi reddituali, anche non continuativi compresi i redditi illeciti e i redditi esentati dal com- puto dell'Irpef, nonché le ulteriori componenti patrimoniali, indicate dal richiedente quali manifestazioni di capacità contributiva e in relazione alle quali siano risultate falsità ed omissioni anche parziali (come gli assegni familiari cfr. sez.4, n.39067 del 5/07/2012, PG in proc.Maio- rana, Rv. 253726; n.8302 del 23/11/2021, Colombo, Rv.282716). 2,Va poi evidenziato come sia stato pacificamente acquisito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema che integrano il delitto di cui all'art.95 D.P.R. 115/2002 le false indicazioni e le omissioni anche par- ziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certifica- zione e in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patroci- nio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza 3 delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (sez.U, n.40943 del 27/11/2008, Infanti, Rv. 242152; sez. 4, n.40943 del 18/09/2015, Di Rosa, Rv. 264711). A tale proposito va evidenziato come il ricorrente abbia inserito nell'autocertificazione una serie di beni mobili registrati, ma ha omesso consapevolmente di indicarne altri dei quali pure aveva la disponibilità e il possesso nell'anno di imposta antecedente a quello di presentazione della istanza di ammissione, né ricorrono nella specie i profili dell'errore incolpevole determinato da una falsa rappresenta- zione in ordine alla necessità di inserimento nell'autocertificazione di cespiti patrimoniali di cui sia titolare una persona che, pure non legata al richiedente da un rapporto di coniugio, sia comunque inserita nel nucleo familiare del richiedente in virtù di un rapporto di convivenza (sez.4, n.11629 del 9/02/2015 Palladino, Rv.262959; n.37760 del 11/07/2018, Fiore, Rv. 274354). Invero risulta affermato che è del tutto irrilevante la circostanza che la dichiarazione sostitutiva non con- tenga alcun richiamo alle sanzioni previste in caso di falsità e di dichia- razioni mendaci, atteso che l'art.95 è norma incriminatrice penale e richiama l'art.79 nella parte in cui contempla la dichiarazione sostitu- tiva sulle condizioni di reddito, che a sua volta richiama l'art.76 ai fini della determinazione del reddito (in particolare 76 comma III). A tale proposito pertanto la responsabilità penale non deriva dall'essersi il di- chiarante ritenuto consapevole delle conseguenze anche penali della falsità eventualmente contenute nella propria dichiarazione, bensì dalla violazione dell'art.95 D.Lgs 115/2002 che fa derivare la sanzione pe- nale alla falsità totale e parziale, nonchè alle omissioni della dichiara- zione sostitutiva della certificazione, non potendosi neppure richiamare il principio di buona fede e di assenza di colpa ai sensi dell'art.47 cod.pen., in quanto gli att.76 e 79, che disciplinano la materia dl pa- trocinio a spese dello stato che vengono richiamati dall'art.95 stessa legge non costituiscono norme extra penali, in quanto non possono ri- tenersi del tutto estranee al settore di appartenenza, o destinate a re- golare rapporti assolutamente avulsi dalla disciplina penalistica, inse- rendosi al contrario nello stesso contesto normativo ove è collocata la norma incriminatrice e segnando appunto il confine delle condizioni di reddito oltre le quali, la manifestazione del richiedente è suscettibile dì sanzione penale (Sez.4, n. 14011 del 12/02/2015 Bucca, 263013; sez.6, n.25941 del 31/03/2015, Ceppaglia, Rv.263808). 4 3. Fondata risulta invece il secondo profilo di doglianza in quanto il giudice distrettuale è incorso in motivazione assente ovvero mera- mente apparente in relazione al secondo motivo di appello, pure richia- mato nella premessa della decisione, in punto di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., non risultando dal tenore della motivazione alcun argomento idoneo ad a escludere, sia pure implicitamente, l'applicazione della causa di non punibilità in og- getto, in quanto la riconosciuta gravità della condotta, in quanto tesa ad occultare elementi patrimoniali rilevanti ai fini della determinazione del reddito rappresenta L l'essenza stessa del reato contestato, la cui tipologia e il cui trattamento sanzionatorio non precludono, di per sé, l'accesso al beneficio sulla base degli stessi indici indicati nella disposi- zione in esame. L'ulteriore argomento indicato dal giudice di appello, concernente la gravità dell'offesa al bene protetto in quanto l'imputato avrebbe conseguito l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, an- che in ragione delle omissioni in cui era incorso nell'autocertificazione, risulta del tutto irrilevante in quanto la circostanza aggravante del de- litto di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per l'avvenuta ammissione al beneficio in mancanza dei requisiti, non osta, "ex se", al riconoscimento della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. (sez.4, n.n.44900 del 10/03/2023, Pletto, Rv.285292-01), mentre la ricorrenza di precedenti penali a carico dell'imputato non può parimenti rappresentare ele- mento dirimente per negare la causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all'art. 131-bis cod , erenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezzaJ assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, pro- fessionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole (sez.6, n.305 del 3/12/2019, Alberto Elena, Rv.278095), evenienze queste non indicate nella sentenza impugnata. 4. In conclusione va pronunciato l'annullamento della sentenza im- pugnata limitatamente alla statuizione concernente la causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. con rinvio alla Corte di Appello di Napoli - diversa sezione - per nuovo esame, con assorbimento del mo- tivo relativo I trattamento sanzionatorio. Il ricorso va per il resto ri- gettato. 5
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativa all'art.131 bis cod.pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2023 Il consigliere estensore il Presid te