CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
Commentario • 1
- 1. Coppia di fatto: spetta il risarcimento del danno parentale?Nicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 21 aprile 2023
I legami affettivi more uxorio, in sostanza ciò che lega due persone in una comunione di vita, sia pure non sancita dal matrimonio o dall'unione civile, non possono essere minimizzati in fase di risarcimento. Sembra un concetto ovvio, eppure per rendere giustizia alla compagna di un uomo deceduto in un incidente stradale è dovuta intervenire per ben due volte la Cassazione “cassando” altrettante sentenze dei giudici di merito che invece non avevano accolto la sua legittima richiesta risarcitoria. Con l'ordinanza 8801/23 pubblicata il 28 marzo 2023 la Suprema Corte ribadisce con forza come il forte rapporto tra due conviventi, seppur non uniti dalle nozze, sia a tutti gli effetti un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8801 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 04/05/2022, nei confronti della Corte di appello di Milano, nel procedimento a carico di: SE ST PP nato Lecco il 16/04/1972; visti gli atti e l'ordinanza con la quale è stato sollevato il conflitto;
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, ha concluso per la competenza della Corte di appello di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8801 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano - ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere, in merito alla liquidazione del compenso spettante al difensore (avvocato Claudio Rea) di imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato (RI GI LS), in relazione ad attività professionale svolta dinanzi ad esso in una procedura ex art. 310 cod. proc. pen. - ha sollevato conflitto negativo nei confronti della Corte di appello della stessa sede, organo giudiziario che aveva pronunciato il provvedimento appellato, in precedenza a sua volta dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 conflitto, ammissibile in rito in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza defensionale consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente. 2. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è assolutamente costante nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, in ordine ai procedimenti incidentali de libertate, spetti al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (Sez. 1, n. 13588 del 07/10/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Chirumbolo;
Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, confl. comp. in proc. D'Ambra, Rv. 261128; Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008, confl. comp. in proc. c. ignoti, Rv. 242203; Sez. 1, n. 21605 del 22/04/2004, conti. comp. in proc. Bova, Rv. 228214; Sez. 1, Sentenza n. 40869 del 17/09/2003, confl. comp. in proc. Szekeres, Rv. 226834). Il principio si fonda sul rilievo, d'indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato dal d.P.R. n. 115 del 2002, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che è quello competente a deliberare sull'ammissione al relativo patrocinio. 3. A diversa conclusione non induce la sopravvenienza normativa, rappresentata dal comma 3-bis dell'art. 83 d.P.R. n. 115 citato, aggiunto dall'art. 2 1, comma 783, legge n. 208 del 2015, a mente del quale «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta». Tale disposizione d'ordine generale, che attiene unicamente al «tempo» della liquidazione, muove esattamente dal corollario implicito nel presupposto già evidenziato - quello della tendenziale concentrazione di attribuzioni tra il giudice che definisce il procedimento, in cui si è registrata l'ammissione al patrocinio, e il giudice che liquida i conseguenti compensi - e riveste al riguardo carattere acceleratorio. Il suo scopo è quello di abbreviare, in tale normale evenienza, la durata del sub-procedimento di liquidazione. La disposizione non incide, di per sé, sull'individuazione del giudice designato in ordine a quest'ultimo. Né l'anzidetto criterio finalistico autorizza, di di per sé, un'esegesi volta ad immutare la diversa regola di competenza, rispetto al grado di legittimità, o alle fasi incidentali del riesame e dell'appello cautelare, che il sistema intesta al giudice autore del provvedimento impugnato;
esito che avrebbe richiesto una volontà legislativa a ciò univocamente diretta ed esplicitamente manifestata, che non è dato riscontrare. 4. Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza della Corte di appello di Milano, cui gli atti debbono, quindi, essere rimessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso l'11 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, ha concluso per la competenza della Corte di appello di Milano. Penale Sent. Sez. 1 Num. 8801 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 11/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano - ritenendosi funzionalmente incompetente a decidere, in merito alla liquidazione del compenso spettante al difensore (avvocato Claudio Rea) di imputato già ammesso al patrocinio a spese dello Stato (RI GI LS), in relazione ad attività professionale svolta dinanzi ad esso in una procedura ex art. 310 cod. proc. pen. - ha sollevato conflitto negativo nei confronti della Corte di appello della stessa sede, organo giudiziario che aveva pronunciato il provvedimento appellato, in precedenza a sua volta dichiaratasi incompetente a provvedere, e ha quindi rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 conflitto, ammissibile in rito in quanto al rifiuto dei due giudici di provvedere sull'istanza defensionale consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte, deve essere risolto nel senso prospettato dal giudice rimettente. 2. Al riguardo si rileva che la giurisprudenza di questa Corte di legittimità è assolutamente costante nell'affermare che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore, in ordine ai procedimenti incidentali de libertate, spetti al giudice della fase o del grado del processo principale in cui è stata svolta l'attività difensiva da remunerare (Sez. 1, n. 13588 del 07/10/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Chirumbolo;
Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, confl. comp. in proc. D'Ambra, Rv. 261128; Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008, confl. comp. in proc. c. ignoti, Rv. 242203; Sez. 1, n. 21605 del 22/04/2004, conti. comp. in proc. Bova, Rv. 228214; Sez. 1, Sentenza n. 40869 del 17/09/2003, confl. comp. in proc. Szekeres, Rv. 226834). Il principio si fonda sul rilievo, d'indubbio fondamento sistematico, della coincidenza, nell'ordito normativo disegnato dal d.P.R. n. 115 del 2002, tra il giudice incaricato della liquidazione dei compensi al difensore remunerato dallo Stato e quello della fase o del grado principale di merito, che è quello competente a deliberare sull'ammissione al relativo patrocinio. 3. A diversa conclusione non induce la sopravvenienza normativa, rappresentata dal comma 3-bis dell'art. 83 d.P.R. n. 115 citato, aggiunto dall'art. 2 1, comma 783, legge n. 208 del 2015, a mente del quale «Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta». Tale disposizione d'ordine generale, che attiene unicamente al «tempo» della liquidazione, muove esattamente dal corollario implicito nel presupposto già evidenziato - quello della tendenziale concentrazione di attribuzioni tra il giudice che definisce il procedimento, in cui si è registrata l'ammissione al patrocinio, e il giudice che liquida i conseguenti compensi - e riveste al riguardo carattere acceleratorio. Il suo scopo è quello di abbreviare, in tale normale evenienza, la durata del sub-procedimento di liquidazione. La disposizione non incide, di per sé, sull'individuazione del giudice designato in ordine a quest'ultimo. Né l'anzidetto criterio finalistico autorizza, di di per sé, un'esegesi volta ad immutare la diversa regola di competenza, rispetto al grado di legittimità, o alle fasi incidentali del riesame e dell'appello cautelare, che il sistema intesta al giudice autore del provvedimento impugnato;
esito che avrebbe richiesto una volontà legislativa a ciò univocamente diretta ed esplicitamente manifestata, che non è dato riscontrare. 4. Per le considerazioni esposte deve essere affermata la competenza della Corte di appello di Milano, cui gli atti debbono, quindi, essere rimessi.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza della Corte di appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso l'11 novembre 2022.