Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2003, n. 25996
CASS
Sentenza 17 aprile 2003

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Il periculum in mora che , ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso deve essere attuale, con la conseguenza che, qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla compravendita di autovettura in cui il primo venditore lamentava la commissione del reato di truffa a suo danno e in cui il terzo acquirente in buona fede non poteva essere considerato titolare a non domino, proprio a seguito dell'intervenuto trasferimento del bene attraverso una serie di passaggi formalmente corretti).

In tema di sequestro preventivo, il periculum in mora previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.; infatti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, la proprietà si acquista con il consenso delle parti; ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1427 cod. civ., il negozio giuridico produce i suoi effetti finché non venga annullato. L'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene fa venir meno il "periculum in mora", anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato ascritto all'indagato, anche in considerazione del profitto ormai realizzato da quest'ultimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2003, n. 25996
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25996
    Data del deposito : 17 aprile 2003

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