Sentenza 17 aprile 2003
Massime • 2
Il periculum in mora che , ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., legittima il sequestro preventivo e consiste nella necessità di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa provocare l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di esso deve essere attuale, con la conseguenza che, qualora, anche per fatti sopravvenuti, le esigenze di cautela vengano meno, deve farsi luogo alla revoca ex art. 321, comma terzo cod. proc. pen. (Fattispecie relativa alla compravendita di autovettura in cui il primo venditore lamentava la commissione del reato di truffa a suo danno e in cui il terzo acquirente in buona fede non poteva essere considerato titolare a non domino, proprio a seguito dell'intervenuto trasferimento del bene attraverso una serie di passaggi formalmente corretti).
In tema di sequestro preventivo, il periculum in mora previsto dall'art. 321 cod. proc. pen., non può ritenersi sussistente nel caso in cui sia avvenuto il trasferimento del bene ai sensi dell'art. 1376 cod. civ.; infatti, nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di una cosa determinata, la proprietà si acquista con il consenso delle parti; ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1427 cod. civ., il negozio giuridico produce i suoi effetti finché non venga annullato. L'avvenuto legittimo trasferimento della proprietà del bene fa venir meno il "periculum in mora", anche sotto il profilo dell'aggravamento o della protrazione delle conseguenze dannose del reato ascritto all'indagato, anche in considerazione del profitto ormai realizzato da quest'ultimo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/04/2003, n. 25996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25996 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mario Fantacchiotti Presidente
1. Dott. FR De Chiara Consigliere
2. Dott. Nicola Bottalico Consigliere
3. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
4. Dott. NN Diotallevi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS ZI;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bologna in data 8 novembre 2002;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Bottalico;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 8 novembre 2002 il Tribunale di Bologna, in sede di riesame proposto da SS ZI, confermava il decreto di sequestro preventivo di una autovettura emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 13 settembre 2002 nel procedimento penale a carico di OB FR ed altro per il reato di truffa ai danni di QU NN.
Premesso che l'autovettura - oggetto della truffa commessa in danno del QU in data 15/5/2002 - era stata ceduta dall'indagato OB in data 17/5/2002 ad una concessionaria, dalla quale l'aveva acquistata il 25/6/2002 SS ZI, il Tribunale del riesame riteneva sussistenti il "fumus commissi delicti" ed il "periculum in mora" ed infondata la eccepita carenza attuale di interesse del querelante a seguito dell'acquisto del veicolo da parte del SS mediante atto di vendita, atteso che non era ravvisabile l'acquisto "a non domino" in buona fede previsto dall'art. 1153 cod. civ. trattandosi di bene mobile iscritto in pubblico registro.
Avverso l'indicata ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore del SS con due motivi. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto: "Erronea applicazione degli artt. 1153, 1156 e 1161 cod. civ., nonché violazione dell'art. 1376 cod. civ.", assumendo che le conclusioni cui era pervenuto il Tribunale del riesame muovevano da un presupposto, quale quello dei due acquisti a "non domino", infondato in fatto e in diritto. Precisava il ricorrente che il OB aveva, con il contratto di compravendita stipulato con il querelante, acquistato pienamente la proprietà del bene per mezzo del manifestato consenso, a norma dell'art. 1376 cod. civ. e che pertanto, quando il OB aveva ceduto l'autoveicolo alla "Moto In S.r.l." ne era giuridicamente proprietario, così come era divenuta proprietaria la detta concessionaria "Moto In S.r.l." a seguito della vendita da parte del OB ed egli a seguito dell'acquisto dalla sunnominata concessionaria. Aggiungeva il ricorrente che se indubbio appariva il consenso dei contraenti negli ultimi due passaggi del bene, quanto al rapporto tra il AR ed il OB, i raggiri asseritamente posti in essere da quest'ultimo non incidevano sugli elementi essenziali della compravendita, ma solo sulla successiva accettazione da parte del primo di una data modalità di pagamento;
per cui si era in presenza di un contratto valido, ancorché in ipotesi inadempimento.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato "Mancanza di motivazione - violazione dell'art. 321 cod. proc. pen.", sostenendo che la parte motiva dell'impugnata ordinanza era altresì connotata da totale carenze di motivazione, laddove non tenta la benché minima giustificazione in ordine all'affermata natura di acquisti "a non domino" relativamente ai ripetuti trasferimenti che avevano avuto ad oggetto l'autoveicolo in questione;
che inoltre dalla erronea argomentazione del primo giudice era discesa, in violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., la erronea ritenuta sussistenza del "periculum in mora" e dell'interesse al sequestro, con conseguente erronea conferma del provvedimento impugnato.
Il ricorso è fondato.
Invero, a norma dell'art. 1376 cod. civ., nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la proprietà si acquista per effetto del consenso delle parti. Ed anche quando il contratto è affetto da un vizio del consenso quale quello previsto dall'art. 1439 cod. civ. - per rimanere al caso in esame - e pertanto se ne può chiedere l'annullamento a norma dell'art. 1427 stesso codice, il negozio produce i suoi effetti finché non venga annullato.
In applicazione di tali principi deve affermarsi che il OB è divenuto proprietario dell'autovettura acquistata dal QU e tale proprietà si è trasferita prima alla "Moto In S.r.l." e poi a SS ZI per effetto dei relativi contratti di compravendita. Pertanto non si versa nella ipotesi di successivi acquisti "a non domino".
Inoltre il OB con la vendita dell'autovettura alla "Moto In S.r.l." ne ha perduto la disponibilità, per cui è venuto meno il "periculum in mora" costituito - a norma dell'art. 321 cod. proc. pen. - dal pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso;
ne' dopo la vendita dell'autovettura da parte del OB sono ravvisabili un aggravamento o una protrazione delle conseguenze del reato di truffa imputato allo stesso OB, atteso il profitto ormai da costui realizzato.
Ne consegue che l'ordinanza impugnata va annullata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Bologna per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 17 GIUGNO 2003.