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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5072 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel. Dott. Pasquale Cabato Giudice aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 5944/2020 R.G., riservata in decisione in data 12.12.2024 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente TRA
con sede in Porto T'PI (FM) alla Via Umberto I 58/60 (P.IVA Parte_1
, in persona del legale rappresentane pro-tempore P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa congiuntamente e/o C.F._1 disgiuntamente dall'Avv. Luca Pascucci (C.F. e dall'Avv.to C.F._2
Gerardo Pizzirusso (C.F. ), tutti elettivamente domiciliati C.F._3 presso lo studio dell'Avv.to Maria Granillo sito in Roma alla Via Trionfale n. 65, per comunicazioni e notificazioni fax 0773271017 Email_1
appellante E con sede legale in Via Vittorio Alfieri, 1 - Conegliano (TV) e Controparte_1 per essa la procuratrice mandataria società di diritto italiano, con CP_2 sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa dall'Avvocato Roberto Malizia (C.F. ) con domicilio digitale presso la PEC C.F._4 del difensore appellato Email_2
NONCHÉ CONTRO in persona del Curatore pro-tempore Controparte_3
Appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8938/2020 pubblicata in data 22.06.2020 nel procedimento con R.G. 30650/2020 Conclusioni: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato la società di seguito fallita – e il garante in qualità di fideiussore Parte_3 Parte_1 delle obbligazioni contratte con il contratto di leasing immobiliare n. 3064120094
1 concluso il 22.10.2007, ha convenuto in giudizio la oggi Controparte_4
Controparte_1
L'opposizione è stata proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3943/2015 con il quale è stato ingiunto al debitore principale e ai co-fideiussori il pagamento della somma di
€ 110.127,00 per le causali espresse in ricorso, segnatamente per canoni di locazione insoluti e spese, relativi al contratto di leasing intercorso tra le parti. Parte opponente ha esposto nel proprio atto di citazione che, a fronte di particolari difficoltà finanziarie, ha effettuato una richiesta di moratoria sul capitale alla Banca Agrileasing S.p.A., attinente al contratto di locazione finanziaria stipulato nel 2007. La richiesta è stata avanzata nel dicembre del 2012, ma a detta dell'appellante la Banca – in contrasto con il dovere di correttezza e buona fede – ne ha disatteso la risposta, portando avanti una lunga istruttoria a seguito della quale i ratei non pagati, sulla base di fatture non inviate all'opponente, si sono accumulati sino alla richiesta di pagamento in unica soluzione da parte dell'opposta. Parte opponente ha, quindi, dedotto l'insussistenza dell'inadempimento contrattuale per violazione del principio di buona fede, l'inosservanza da parte della Banca dell'accordo sulla moratoria nei confronti delle PMI e risarcimento del danno per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi. Per quanto concerne il contratto di locazione finanziaria, le opponenti hanno lamentato l'avvenuto pagamento di una cifra superiore relativamente all'immobileoggetto del contratto nonché di aver effettuato ulteriori lavori per una somma pari ad € 50.000,00. Oltre a ciò, ha evidenziato che a seguito della risoluzione l'immobile è stato restituito ad e che pertanto il pagamento di somme ulteriori avrebbe comportato un CP_5 ingiustificato arricchimento per la . CP_5
Di conseguenza, ai sensi dell'art. 1526 c.c. la sarebbe stata tenuta a CP_5 restituire tutti i canoni di leasing medio tempore pagati pari ad € 671.500,00. Da ultimo l'opponente ha richiamato la sussistenza dell'art. 1227 c.c., in quanto a seguito dell'omesso pagamento di una sola rata, la che avrebbe potuto CP_5 ottenere la risoluzione del contratto, ha invece tenuto una condotta contraria a buona fede e correttezza reiterando il mantenimento del vincolo, accumulando ratei mensili non pagati per poi effettuare la segnalazione in Centrale dei Rischi. È stata dedotta, infine, la nullità dell'art. 8 del contratto per indeterminatezza dell'oggetto nonché l'usurarietà del contratto per il superamento del tasso-soglia dell'interesse moratorio. Parte opponente hachiesto, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed in via riconvenzionale, accertato il pagamento di interessi non dovuti per la nullità dell'art. 8 del contratto e per il superamento del tasso – soglia, la compensazione tra gli interessi non dovuti e le somme richieste a titolo di canoni di leasing. L'opposta si è costituita contestando tutte le avverse deduzioni e pretese, ribadendo la legittimità dell'azione monitoria e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale. Il giudizio di primo grado è stato interrotto a seguito del fallimento della società
e il processo è stato riassunto dalla la quale ha reiterato le CP_3 Parte_1 domande nei confronti della Banca. Il è rimasto contumace. CP_3
2 La causa è stata istruita documentalmente, a seguito del rigetto delle richieste istruttorie, trattenendo in decisione la causa con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. in data 19 dicembre 2019. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 8938/2020 ha dichiarato infondata l'opposizione ela domanda riconvenzionale, condannando l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore dell'opposta. Avverso la sentenza di primo grado ha interposto appello la Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni “in totale riforma della impugnata sentenza nr. 8938/2020 del Tribunale di Roma, previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in via preliminare accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla in data 22/10/2007 ex art. 1418 c.c. con Parte_1 conseguente rigetto di ogni richiesta di pagamento formulata dalla controparte nel d.i. opposto, nel merito accogliere la domanda di appello proposta con il presente atto dalla e, quindi, accogliere la domanda e/o le domande tutte Parte_1 proposte dalla da considerarsi ivi integralmente trascritte e riportate, Parte_1 nella causa civile nr. 30650/2015 R.G. del Tribunale di Roma. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre Iva e Cap di legge, di entrambi i gradi di giudizio e con distrazione delle spese e dei compensi professionali di causa in favore degli scriventi difensori ex art. 93 c.p.c.” Si è costituita in giudizio la contestando le doglianze Controparte_1 dell'appellante e concludendo in tal senso: “in via preliminare, pronunciare l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., in virtù di tutto quanto esposto e dedotto in narrativa;
- sempre in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza oggi oggetto di gravame richiesta dall'attore appellante, in quanto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
- nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto dalla Pt_1
poiché in toto infondato in fatto ed in diritto per quanto in narrativa motivato;
-
[...] per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Roma n. 8938/2020 pubblicata in data 22.06.2020 nella causa R.G. 30650/2020; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dei motivi di appello proposti dalla controparte:
1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in merito Controparte_1 ad eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito.
- in ogni caso, condannare parte appellante alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio, oltre al rimborso forfetario spese generali ex DM n. 55/14, Iva e Cpa come per legge. All'udienza del12.12.2024 tenutasi nelle forme della trattazione scritta la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di appello l'appellante eccepisce la nullità della fideiussione sottoscritta dalla in data 22.10.2007. Parte_1
Sostiene l'appellante di aver sollevato tempestivamente l'eccezione sopracitata e che il giudice, nel motivare le ragioni della decisione, ne abbia omesso l'esame.
3 Assume, infatti, che l'analisi circa la fondatezza avrebbe dovuto essere espletata, pur essendo stata la nullità eccepita in comparsa conclusionale, posta la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Ha concluso, pertanto, riproponendo la suddetta eccezione evidenziandone la fondatezza nel procedimento odierno. Il motivo è infondato. Parte appellante espone che la lettera di fideiussione è stata depositata in primo grado da controparte il 30.10.2015 e che, pertanto, l'eccezione di nullità pur sollevata nell'atto conclusivo avrebbe dovuto ritenersi tempestiva e idonea ad essere esaminata dal giudice, posta la rilevabilità d'ufficio della nullità in qualsiasi stato e grado. Sul punto occorrono alcune precisazioni. Sebbene l'eccezione astrattamente considerata possa considerarsi ammissibile, essendo volta a far valere la nullità dei contratti di fideiussione o di alcune clausole dello stesso, è pur vero che la stessa deve essere contestualizzata nella fase processuale ove si inserisce. Ed infatti, se è pacifico che la nullità possa essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado, trattandosi di eccezione in senso lato, ugualmente ritiene la Corte che nel caso di specie la stessa non possa costituire oggetto di esame in quanto posta a fondamento di un fatto costitutivo non allegato da parte appellante tempestivamente, sin dal primo grado. Anzitutto, si precisa che la produzione documentale attinente al contratto non è stata effettuata da parte opponente ma da parte opposta e - di conseguenza- l'onere della prova non può neppure considerarsi pienamente ottemperato alla luce delle regole derivanti dall'applicazione dell'art. 2697 c.c. In secondo luogo, la nullità eccepita trova il proprio fondamento –come confermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un. 41994/2021)
– nella circostanza che la fideiussione contenga le tre clausole di cui al modello predisposto dall'ABI nel 2003, oggetto anche del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 che ha ritenuto le stesse contrarie al principio di libera concorrenza. Il provvedimento citato è stato prodotto solo in appello e parte appellata ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sul punto, evidenziando la tardività dell'eccezione e rilevandone l'assoluta novità rispetto alle doglianze emerse sin dal primo grado di giudizio. L'onere della prova in merito al fatto costitutivo della nullità della fideiussione - nella parte in cui riprodurrebbe le clausole conformi allo schema ABI – spetta alla parte che solleva tale eccezione e consiste nella allegazione del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia concernente la conformità delle condizioni generali di contratto predisposte per le fideiussioni e nella produzione del modello ABI del 2003. Tanto precisato, nonostante la quaestio nullitatis posta dalla sia Parte_1 astrattamente proponibile pur essendo maturate le preclusioni, il rispetto del principio del contraddittorio impone che i fatti costitutivi del vizio sostanziale dedotto dall'appellante siano stati tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale (Cass. 20713/23).
4 Se così non fosse sarebbe consentito alle parti di arginare le tempistiche processuali, facendo affidamento sul rilievo officioso quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto (Cass., 27013/2023). Ebbene ritiene la Corte d'appello che nel caso di specie non è ammissibile l'accertamento sulla fondatezza della nullità dedotta dall'appellante, originando da circostanze di fatto che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Trattandosi, infatti, della nullità di una clausola contrattuale che discende dalla conformità del contratto al modello ABI del 2003, contenente le clausole oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, parte appellante avrebbe dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità della rilevazione d'ufficio. Invero, dovendo la rilevabilità d'ufficio della nullità presupporre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, la pronuncia di nullità deve basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un nuovo tema di indagine e di decisione. Sul punto è opportuno specificare che l'allegazione in questione si intende tempestiva quando avviene entro il termine ultimo in relazione al quale si determina il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Si ritiene, alla luce di quanto esposto, che l'eccezione di nullità debba essere dichiarata inammissibile. Con il secondo motivo di appello l'appellante contesta la statuizione del giudice di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 1526 co. 1 c.c. Tale norma stabilisce che in caso di risoluzione per inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre il risarcimento del danno. Stante quanto previsto dalla norma citata dall'appellante, si ritiene che la fattispecie odierna non sia riconducibile a tale previsione e, pertanto, quanto sostenuto non possa trovare accoglimento. Invero, le argomentazioni del Tribunale appaiono esenti da censure poiché correttamente, il contratto di cui è causa – la cui risoluzione è avvenuta anteriormente alla normativa speciale introdotta con L. 124/2017 – è stato sussunto entro la disposizione di cui all'art. 1526 c. 2 c.c. A supporto di tale conclusione milita la clausola contenuta nell'art. 19 del contratto che stabilisce espressamente la facoltà del concedente di trattenere i ratei già pagati, oltre al risarcimento del danno. A tal proposito, è di tutta evidenza che le parti abbiano inteso pattuire la facoltà del concedente di trattenere i canoni già pagati a titolo di penale ex art. 1382 c.c. Anzitutto giova rammentare che ad oggi la materia in questione risulta regolamentata dalla Legge 124/2017, successiva alla risoluzione del contratto di cui è causa. Sul punto le Sezioni Unite con sentenza del 28 gennaio 2021, n. 2061 hanno chiarito che le disposizioni introdotte dalla L. 124/2017 non possiedono efficacia retroattiva:
5 ne deriva che malgrado abbia perso di rilevanza la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo in sede interpretativa, la stessa conserva autorità per tutti i contratti conclusi e risolti per inadempimento prima dell'entrata in vigore della legge. Tanto premesso, la fattispecie in esame non risulta sussumibile entro l'art. 1526 co. I c.c. A tal proposito, la regolamentazione pattizia del risarcimento del danno per inadempimento ben può essere predeterminata da clausola penale, così come è avvenuto con l'art. 19 del contratto sottoscritto dalle parti. Ed invero, parte appellante non ha mai contestato il mancato pagamento dei canoni che – secondo il regolamento contrattuale – avrebbe facoltizzato il concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa e di tutte le conseguenze derivanti dall'inadempimento, che deve considerarsi grave secondo le regole della risoluzione del contratto. Sul punto, pertanto, non è dato ravvisarsi una manifesta eccessività della penale che
– in ossequio alla volontà delle parti –è posta in deroga all'art. 1526 co. 1 che pacificamente non è considerata norma inderogabile secondo i dettami della maggioritaria giurisprudenza di legittimità. Le Sezioni Unite, infatti, hanno ritenuto valida la clausola contrattuale che, in caso di inadempimento dell'utilizzatore, consente al concedente di trattenere le rate già versate e di pretendere quelle a scadere, oltre alla restituzione dell'immobile, previa detrazione da parte del creditore del valore ricavato dalla ricollocazione sul mercato del bene. Secondo la Suprema Corte le parti possono convenire che i canoni scaduti restino acquisiti al concedente, come si ricava dall'art. 1526 co. 2 c.c. La citata disposizione, pur stabilendo che le rate già riscosse rimangano al venditore a titolo di indennità, fa salvo il potere del giudice di ridurre l'indennità convenuta ed inoltre che le rate ancora non scadute siano dovute a titolo di clausola penale. Pertanto, il concedente ha il diritto ad ottenere i canoni scaduti, quelli ancora a scadere, dedotto quanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato. Tale ultima circostanza, peraltro, emerge dalla istanza di mediazione depositata dall'appellante (cfr. all. 3 atto di appello): ed infatti è stata emessa nei confronti del la fattura di penale contrattuale, ex art. 19, dalla quale è Controparte_3 stato detratto l'importo imponibile derivante dalla ricollocazione del bene per € 290.000,00. Nonostante tale precisazione, deve essere considerato che non può essere accertato l'ingiustificato arricchimento della concedente in applicazione della clausola n. 19 delle condizioni generali di contratto in quanto la Banca avrebbe dovuto effettuare in questa sede una richiesta specifica di corresponsione dei canoni a scadere attualizzati e di quanto previsto nel contratto per l'esercizio della facoltà di opzione. Nell'odierno giudizio, invece, la concedente ha concretamente azionato la pretesa ad ottenere l'adempimento dei canoni scaduti, limitandosi a richiamare quanto predisposto dalle condizioni generali di contratto e specificando che ogni eventuale ed ulteriore detrazione dall'importo dovuto sarebbe stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste.
6 Non si rileva, pertanto, alcuna concreta o provata alterazione dell'equilibrio contrattuale con conseguente infondatezza del secondo motivo di impugnazione. Con il terzo motivo l'appellante contesta la nullità della clausola n. 8 del contratto di locazione finanziaria, evidenziandone l'indeterminatezza. Deduce, quindi, il vizio della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che la clausola non fosse assoggettabile ad alcuna censura posta la certezza del parametro Euribor a tre mesi vigente al momento dell'inadempimento, aumentato di 8 punti. Il motivo è fondato. Il contratto di locazione finanziaria di cui è causa è stato stipulato in data 22.10.2007 e prevede testualmente che in caso di ritardo nel pagamento, saranno dovuti gli interessi di mora pattuiti in una misura di 8 punti percentuali oltre il tasso dell'EURIBOR. Parte appellante, a tal proposito, lamenta la omessa indicazione in contratto del divisore 360 o 365. L'Euribor è il tasso di interesse utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui a tasso variabile anche per le locazioni finanziarie. Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6 mesi, 12 mesi), nonché in base al giorno della rilevazione. Differenza ulteriore intercorrente tra i vari Euribor è la base del tasso che può essere o di 360 o di 365, a seconda dei numeri dei giorni presi in considerazione per il calcolo. Posto che tali variabili possono incidere sul valore dell'Euribor esse devono essere indicati nel contratto, al fine di una adeguata determinazione del tasso di interesse. In via generale, con riferimento agli interessi ed ai fini del rispetto della disposizione dell'art. 117 TUB, nonché degli artt. 1346 e 1418 c.c., il tasso di interesse deve essere determinato per iscritto a pena di nullità. Orbene, è pacifico che la condizione possa essere soddisfatta anche nel caso in cui la clausola rinvii a delle specifiche fonti oggettive extracontrattuali da cui è possibile evincere il meccanismo di determinazione del tasso, anche variabile: in questo caso il tasso di interesse sarebbe determinabile in base a criteri oggettivi. Nel caso di specie, invece, la clausola di indicizzazione del tasso di mora variabile in base all'Euribor non delimita con precisione i criteri di rilevazione dell'Euribor. Ed infatti, il contratto non indica né la data di rilevazione né il divisore e cioè il numero di giorni da prendere in considerazione per il calcolo né, tanto meno, quale sia l'Euribor di riferimento (1-3-6-12 mesi), ciò rendendo del tutto indeterminato il tasso. Tanto premesso e nello specifico, la doglianza sollevata dall'appellante deve essere accolta in quanto la clausola contrattuale non è accompagnata dall'indicazione di tutti i criteri e i dati necessari a rendere il rinvio al parametro Euribor idoneo a soddisfare i requisiti di determinatezza del tasso applicato. Sul punto, inoltre, si è pronunciata di recente la Suprema Corte con ordinanza del 25 luglio 2024 n. 29801, la quale ha specificato che nell'ambito dei contratti bancari è necessario che il tasso sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità.
7 Di conseguenza, e in applicazione dell'art. 1346 e 1418 c.c., si deve dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 8 del contratto di locazione finanziaria del 22.10.2007. Dalla declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 8 discende l'assorbimento della doglianza attinente all'usurarietà degli interessi moratori convenzionali previsti in contratto. Ed infatti, non è possibile effettuare il confronto con la soglia usuraria prevista dalla legge in mancanza dell'essenziale elemento del tasso posto che l'indeterminatezza non permette di stabilire l'esatta misura del tasso di interesse moratorio praticato. In conseguenza della nullità della clausola n. 8 del contratto di locazione finanziaria ritiene la Corte che nel caso in esame non siano dovuti alla Banca appellata interessi moratori. Con ultimo motivo, parte appellante contesta l'omesso accoglimento della PMI da parte della Banca deducendo che il Tribunale abbia errato nel ritenere che non vi fosse il diritto di all'accoglimento della domanda di moratoria CP_3 sussistendo, a suo dire, tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'accordo. Il motivo è infondato. Parte appellante nell'argomentare le proprie doglianze richiama l'accordo ABI del 2012 contenente nuove misure per il credito alle piccole e medie imprese. Nello stesso accordo si legge che la Banca “nell'effettuare l'istruttoria si dovrà attenere al principio di sana e prudente gestione, nel rispetto delle proprie procedure. Di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, sarà comunque tenuta a fornire una risposta all'impresa richiedente”. Ebbene, non può condividersi quanto sostenuto dall'appellante in merito a una pretesa violazione del principio di buona fede da parte della Banca con riferimento alla asserita lungaggine dell'istruttoria volta alla valutazione della richiesta di moratoria. Invero, come argomentato dalla difesa della Banca e come non contestato dall'appellante né in primo né in secondo grado, l'istituto di credito ha portato avanti l'istruttoria, non conclusasi positivamente a causa della carenza documentale riscontrata, a seguito dell'inoltro della richiesta da parte dell'utilizzatore. Del tutto arbitrariamente, poi, l'utilizzatore ha ritenuto di sospendere il pagamento delle rate rendendosi, di fatto, inadempiente, non essendo prevista tale facoltà nelle more dell'istruttoria da parte della Banca. Non c'è dubbio, quindi, circa la gravità dell'inadempimento da parte della , CP_3 stante l'arbitraria interruzione dei pagamenti protrattasi dal 01.05.2013 al 01.05.2014 e, di conseguenza, la legittimità della risoluzione di diritto per attivazione da parte della Banca dello strumento della clausola risolutiva espressa prevista nel regolamento contrattuale, sussistendo i presupposti fattuali previsti da detta clausola. Rileva la Corte che la Banca non ha violato il principio di buona fede oggettiva, in relazione alla gravità dell'inadempimento atteso che si è avvalsa della clausola risolutiva all'esito dell'omesso pagamento di 12 canoni, relativi al periodo dal 01.05.2013 al 01.05.2014. Ne deriva che le doglianze dell'appellante conseguenti i danni subiti dalla CP_3 devono essere integralmente respinte, posta la loro l'infondatezza.
8 Da tutto quanto sopra discende il parziale accoglimento dell'appello con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione. Considerato il parziale accoglimento dell'appello, ritiene la Corte di compensare le spese del presente grado nella misura di 1/3, condannando parte appellante al pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'appellata spese Controparte_1 liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2014 con riferimento allo scaglione di cause di valore da € 52.001 ad € 260.000 (valore € 110.127,00).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 avverso la sentenza n. 8938/2020 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 22.06.2020, ed in parziale riforma della stessa così provvede;
- accoglie parzialmente l'appello proposto dalla limitatamente al terzo Parte_1 motivo, con assorbimento del quarto, e per l'effetto dichiara la nullità della clausola n. 8 del contratto di locazione finanziaria del 22.10.2007, relativa alla determinazione del tasso di interesse di mora;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- compensa le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/3, condannando l'appellante l pagamento in favore della appellata Parte_1 Controparte_1 dei restanti 2/3, pari ad € 6.660,67 oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e Cpa come per legge. Roma 1/9/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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