TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.20359/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20359/2022 promossa da:
P.IVA con sede in Lugo (RA), via Fiumazzo Controparte_1 P.IVA_1
n. 3/1, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Alessandra Morello (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Ravenna, Via Cavour n. 51/F presso il suo studio;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con sede in Torino, piazza San Carlo Controparte_3 P.IVA_2
n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. , Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Domenico Iodice (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Torino, via Pietro Palmieri n. 36 presso il suo studio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 6.131/2022 ( R.G. n. Controparte_1
14.117/2022) emesso in data 19 agosto 2022 dal Tribunale di Torino per l'importo di Euro
13.1293,85 e notificato in data 12 settembre 2022, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente in favore di in forza di detto Controparte_3 provvedimento, conseguentemente annullando e/o dichiarando nullo o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo N.6.131/2022. In accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da
Voglia altresì condannare al pagamento in Controparte_1 Controparte_3 favore dell'odierna attrice opponente, nonché attrice in via riconvenzionale, della somma di
Euro 200.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale della banca a motivo della mancata, tempestiva erogazione in favore dell'odierna attrice opponente dell'importo di Euro 56.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso da Codesto
Tribunale e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio medesimo, al netto dei versamenti ricevuti nelle more del presente giudizio, per il minor importo di complessivi euro
95.294,05 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge,
a far tempo dall'1/7/2022.
- Respingere le domande tutte formulate, anche in via riconvenzionale da parte opponente.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare tenuta e condannare la società della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Lugo (RA) - Controparte_2
48022, via Fiumazzo n. 3/1, P.I. , a pagare, in favore di le P.IVA_1 Controparte_3 seguenti somme:
-€ 35.294,05 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge,
a far tempo dall'1/7/2022;
- € 60.000,00 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge, a far tempo dall'1/7/2022, nonché le spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per spese, accessori di legge e spese successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in Controparte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6131/2022 Controparte_3 emesso il 19.8.2022 dal Tribunale di Torino, contestualmente formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per € 200.000 causati all'opponente dalla condotta tenuta dalla convenuta.
si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree con Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna di parte attrice al pagamento di € 95.294,05, oltre interessi, e delle spese di lite.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c. e delle note scritte di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data
9.7.2025.
2. Parte attrice in opposizione ha dedotto:
- di aver sottoscritto con la il 1°.12.2020, il contratto di conto corrente n. CP_5
66979/1000/00002531, il contratto quadro di affidamento di breve termine n.
00003/9000/00332755, nonché l'atto integrativo in forza del quale l'istituto di credito concedeva alla cliente l'affidamento continuativo per anticipi su fatture, con contestuale cessione del credito pro solvendo, fino all'importo massimo di € 125.000 a valere sul predetto conto corrente;
- che, dopo un primo anticipo correttamente concesso con contestuale cessione del credito derivante dalla fattura n. 16/2020 emessa nei confronti di CI s.p.a., ha Controparte_3 anticipato solo parzialmente, nella misura di € 35.000, la successiva fattura n. 17/2020 emessa per € 91.500 nei confronti di ER RC s.r.l.;
- che la mancata anticipazione delle somme anzidette ha causato un grave danno alla società opponente, che, data l'improvvisa crisi di liquidità, non ha potuto procedere al pagamento dei dipendenti e dei propri fornitori;
- di aver ottenuto dal Tribunale di Forlì decreto ingiuntivo nei confronti della dichiarato CP_5 provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 56.500 relativi alla fattura n. 17/2020 non anticipati;
- che entrambe le opposizioni ex art. 615 c.p.c. presentate dall'istituto di credito avverso il precetto sono state respinte con condanna al pagamento delle spese in favore di CP_1
[...]
- che, nonostante l'accettazione da parte delle società debitrici di di tutte le cessioni, CP_1
non ha proceduto alla preventiva escussione del debitore principale, cosicché non CP_3 potrebbe adesso agire direttamente nei confronti dell'attrice cedente.
Per i predetti motivi, l'attrice chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il pagamento della somma di € 200.000 a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di al contratto di anticipazione fatture e comprensivo delle spese legali affrontate Controparte_3 nel corso delle procedure monitorie incardinate presso il Tribunale di Forlì.
3. La convenuta ha contestato le allegazioni di parte attrice deducendo che gli importi richiesti con il provvedimento monitorio opposto scaturiscono dalla somma di € 35.294,05, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, dovuti a titolo di scoperto del conto corrente n.
66979/1000/00002531, e a quanto rimasto insoluto per anticipi sulle fatture n. 16/2020 e n.
17/2020, concessi a seguito di cessioni pro solvendo, a seguito del pagamento parziale da parte delle debitrici principali avvenuto in corso di causa, allegando la non obbligatorietà della preventiva escussione del debitore ceduto in conformità a quanto previsto dagli art.
6.1 e 6.9 del contratto per anticipi su fatture.
contesta l'estraneità alla presente causa del giudizio promosso davanti al Controparte_3
Tribunale di Forlì e, allegando la genericità delle contestazioni dell'opponente e la non sussistenza dell'inadempimento contrattuale addebitatole, chiede il rigetto delle domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo n. 6131/2022 del Tribunale di Torino e, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento delle somme richieste.
4. Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall'attrice in merito alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata da . Controparte_3
Con ordinanza del 30.11.2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie e delle note scritte in sostituzione di udienza a decorrere dallo stesso giorno, che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. non dev'essere computato nel calcolo. Così, il termine per il deposito della prima memoria è scaduto sabato 30.12.2023 da prorogare al primo giorno successivo non festivo, ossia il 2.1.2024 e, di conseguenza, il termine per il deposito della seconda memoria è scaduto l'1.2.2024 e quello per il deposito della terza memoria il 21.2.2024.
Tutte le memorie istruttorie depositate da sono state pertanto tempestivamente Controparte_3 depositate.
5. Il decreto ingiuntivo opposto in questa sede si fonda su due contratti stipulati dall'attrice opponente con la convenuta, in particolare il contratto di conto corrente n.
66979/1000/00002531 (doc. 2 conv. opp.) e il contratto quadro di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00332755 come integrato dal successivo “atto integrativo” (doc. 6 conv. opp.) a valere sul conto corrente menzionato.
Per quanto d'interesse, gli artt.
6.1 primo periodo, 6.3 e 6.9 del Capitolo II – Norme Particolari del contratto quadro di affidamento di breve termine recitano rispettivamente: «La CP_5 consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell'importo dell'apertura di credito concessa, a condizione che presenti le fatture emesse a carico di sua clientela, e solo dopo aver ceduto pro solvendo alla i crediti derivanti dalle fatture CP_5 presentate», «Salvo quanto previsto al successivo art.
6.5 di questa Sezione 1, la e il CP_5
Cliente convengono sin d'ora che la cessione pro-solvendo in favore della dei crediti CP_5 rinvenienti nelle fatture, che verranno via via presentate dal Cliente, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla delle fatture con le modalità CP_5 concordate» e «Se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la CP_5 può esperire qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti».
Così ricostruito il quadro generale dei rapporti tra le parti, ha agito in via Controparte_3 monitoria per il pagamento dello scoperto di conto corrente e di quanto rimasto insoluto relativamente agli importi anticipati all'opponente per le fatture n. 16/2020, n. 17/2020 e n.
4/2021, mentre ha formulato opposizione sulla base dell'esistenza di altro Controparte_1 giudizio, oggi definito, in cui è stato accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_3 per la mancata corresponsione della somma di € 56.000 oltre interessi a titolo di parziale anticipo della fattura n. 17/2020, della non debenza degli importi richiesti in ragione dell'anticipazione di quanto portato delle fatture n. 16/2020 (per il residuo di € 24.000) e n.
17/2020 (per € 35.000 corrispondenti a quanto anticipato), dell'errata indicazione dello scoperto di conto corrente e ha poi formulato domanda riconvenzionale per un controcredito pari ad €
200.000 a titolo di risarcimento del danno causato dal comportamento inadempiente della
CP_5
6. In primo luogo, con riguardo al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Forlì e definito con sentenza n. 52/2025 prodotta in questa sede sub doc. 36 dall'attrice si osserva brevemente che esso non incide su quanto oggetto di controversia in questo giudizio.
Il Tribunale di Forlì nel procedimento citato ha accertato l'inadempimento dell'istituto di credito all'obbligo contrattualmente previsto di erogazione dell'importo corrispondente alla fattura presentata in virtù dell'avvenuto perfezionamento della cessione al momento della sua presentazione, in conformità all'art.
6.3 del contratto quadro di anticipazioni di breve termine.
Per questo motivo, la non erogando l'intero importo di € 91.000 di cui alla fattura n. CP_5
17/2020, ha violato quanto stabilito dall'accordo.
In questa sede, invece, la questione assume carattere differente e investe, in sintesi, il diverso profilo della possibilità di recupero diretto della cessionaria nei confronti della cedente CP_5 degli importi anticipati in assenza di previa escussione del debitore ceduto.
7. La cessione del credito, disciplinata dall'art. 1267 c.c., è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario che realizza una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, consentendo la circolazione del diritto di credito;
qualora tale cessione avvenga pro soluto l'effetto è la liberazione del cedente, cosicché unico a restare obbligato nei confronti del cessionario del credito è il debitore ceduto, mentre nel caso in cui la cessione avvenga pro solvendo il creditore cedente garantisce la solvenza del debitore, cosicché l'effetto che si realizza è cumulativo e restano obbligati nei confronti del cessionario sia il debitore ceduto che il cedente.
L'accettazione da parte del debitore della cessione del credito non rende il contratto trilaterale e, differentemente da quanto affermato dall'attrice opponente («Trattasi, in tutte e tre i casi, di anticipi su fatture a fronte di cessioni di crediti pro-solvendo accettate dalle debitrici cedute ai sensi del disposto dell'art. 1264 c.c.; ab initio questa difesa ha eccepito come Controparte_3 avrebbe dovuto escutere preventivamente nei confronti delle tre suddette società,
[...] divenute prime debitrici nei confronti dell'odierna convenuta opposta proprio in forza delle accettate cessioni dei crediti, anziché procedere nei confronti dell'odierna attrice opponente,
In subordine, avrebbe potuto e dovuto chiamare le stesse a partecipare al presente prcedimento» v. comparsa conclusionale Welding, p. 5)., non comporta nessun altro effetto se non che il debitore ceduto che abbia accettato la cessione non è liberato in caso di pagamento al creditore cedente anziché al cessionario.
In virtù del contratto quadro stipulato dalle parti, come visto, la cessione si perfeziona al momento della presentazione della fattura da parte della cedente, di tal che Controparte_1
ha l'obbligo di procedere all'erogazione dell'importo indicato in fattura Controparte_3 diventando contestualmente creditrice del soggetto nei confronti del quale la fattura è stata emessa.
8. Nel caso di specie, alla presentazione delle fatture nn. 16/2020, 17/2020 e 4/2021 è seguita l'erogazione di € 30.000, € 35.000 (erra quando allega di aver erogato € 36.000, come si CP_3 evince dall'estratto conto prodotto dalla stessa convenuta sub doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione, p. 3 alla data 10.12.2020-11.12.2020) e € 29.999,80. Dei predetti importi l'opposta ha recuperato, in corso di causa, € 6.000 relativamente alla fattura n. 16/2020 e l'intera somma relativamente alla fattura n. 4/2021.
Gli importi che possono essere, quindi, richiesti dalla sono € 24.000 anticipati a CP_5 CP_1
e non pagati dalla debitrice CI s.p.a. ed € 35.000 anticipati a e non restituiti dalla CP_1 debitrice ER RC s.r.l.
Risulta dagli atti e dai documenti di causa che ha ricevuto da CI la Controparte_3 comunicazione, prodotta sub doc. 9, contenente l'affermazione di inesistenza di rapporti tra essa e di non debenza dell'importo richiesto, salvo poi aver ricevuto da parte della CP_1 stessa il pagamento di parte della fattura, nello specifico di € 6.000, che rende nella sostanza irrilevante tale comunicazione, potendo il pagamento parziale costituire riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. o, comunque, essere idoneo almeno a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio intercorso tra e la stessa CI s.p.a. CP_1
L'istituto di credito allega di aver proceduto alla richiesta di pagamento degli importi ai debitori ceduti, CI e ER RC, che, tuttavia, è rimasta inevasa, con la conseguenza che ciò sarebbe sufficiente a legittimare l'odierna ingiunzione di pagamento nei confronti di , CP_1 creditrice cedente.
In caso di cessione del credito, il cedente deve garantire l'esistenza del credito e, qualora ne abbia assunto la garanzia, anche la solvenza del debitore (cessione pro solvendo o cessione solutoria).
L'art. 1267, comma 2, c.c. prevede la cessazione della garanzia del cedente nel caso in cui la mancata realizzazione del credito dipenda da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore, cosicché il cedente è liberato nei confronti del cessionario nell'eventualità in cui l'impossibilità di recupero delle somme sia a lui imputabile.
La giurisprudenza di legittimità interpreta la norma in questione nel senso che, sebbene il creditore cedente non sia immediatamente liberato nei confronti del cessionario suo creditore,
«[…] finchè non è esigibile il credito ceduto pro solvendo, non potrà essere esigibile neppure il credito originario. Una volta che tale credito ceduto sia divenuto esigibile, non per questo diviene immediatamente esigibile anche il credito originario del cedente, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, quale è stato individuato nel rinvio operato dall'art. 1198 c.c., comma 2, all'art. 1267 c.c., comma 2. Proprio perchè nella fattispecie, così come costruita dalla norma, non vi è estinzione del debito originario, con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto, ma rimangono in vita entrambi i debiti, con l'impossibilità giuridica di chiedere l'adempimento del debito originario al debitore che ha effettuato la cessio pro solvendo, se prima non sia stato escusso infruttuosamente il debitore ceduto, è solo da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del debito ceduto. Infatti, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratterà della prescrizione propria di tale debito originario, che non è influenzata da quella del debito ceduto (come conseguenza del fatto che si tratta di due obbligazioni autonome e non di una obbligazione principale e di una sussidiaria). Così ricostruita la fattispecie dell'esigibilità del debito originario da parte del creditore cessionario, a norma dell'art. 1198 c.c., in ipotesi, di cessio pro solvendo, quale è quella in esame, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, provare l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, e cioè che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e contemporaneamente la circostanza che la mancata realizzazione del credito per insolvenza (totale o parziale) del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto. Mutuando quanto la dottrina afferma in tema di garanzia di solvenza a norma dell'art. 1267 c.c., comma 2, il cessionario è tenuto al comportamento diligente immediatamente (secondo alcuni anche anteriormente alla stessa esigibilità del credito ceduto, con richiesta di provvedimenti cautelari
e conservativi), non potendo sostenersi che il solo fatto che il cessionario non sia incorso in decadenze o prescrizioni, escluda una sua negligenza rilevante a norma dell'art. 1267 c.c., comma 2, poichè essa è relazionata non alla sola estinzione - non satisfattiva - del debito ceduto
o alla perdita dell'azione, ma all'insolvenza del debitore» (Cass. civ., n. 3469/2007 in motivazione;
Cass. civ., n. 15223/2010; Cass. civ., n. 15677/2009; Cass. civ., n. 6558/2005)
afferma che la disciplina del contratto di anticipazione fatture risiederebbe Controparte_3 negli artt.
6.1 e 6.9 del Capitolo II – Norme Particolari, che a sua volta prevederebbe una deroga all'art. 1267 c.c. nel senso che il cedente resterebbe obbligato insieme al debitore ceduto e la
Banca potrebbe, sostanzialmente, indifferentemente agire contro l'uno o l'altro.
Tuttavia, una deroga in tal senso non si rinviene. Dal tenore letterale della disposizione (art. 6.9) non è evincibile una disciplina diversa da quella prevista dal Codice civile, poiché
l'inserimento del verbo “può” («[…] la Banca può esperire qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti») si limita a confermare quanto già previsto dalla legge, cioè che il cessionario del credito ha la titolarità per agire direttamente nei confronti del debitore ceduto al fine di ottenere il pagamento del debito. Non si può attribuire alla previsione contrattuale il senso di sollevare il cessionario dall'onere di escutere il debitore ceduto prima di potersi rivolgere al cedente se non forzandone il significato;
se le parti avessero voluto prevedere una deroga all'art. 1267 c.c. avrebbero dovuto farlo espressamente o perlomeno prevedere una forma di garanzia che alleggerisse gli obblighi della ma ciò non è CP_5 accaduto.
Le comunicazioni di a ER RC (non c'è evidenza di quelle inviate a CI) si CP_3 limitano al sollecito di cui all'all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2021, e non è dimostrato che successivamente la Banca abbia agito contro i debitori o che abbia almeno coltivato diligentemente le proprie istanze nei loro confronti.
Per questo motivo, la pretesa relativa alla restituzione delle somme anticipate azionata in via monitoria non può, per il relativo importo, essere accolta.
9. Con riguardo, invece, all'importo di € 35.294,05, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, dovuti a titolo di scoperto del conto corrente n. 66979/1000/00002531, l'attrice opponente si limita a una contestazione del tutto generica (v. atto di citazione: «Quanto al conto corrente n. 66979/1000/00002531, infine, pare opportuno segnalare che l'apertura di credito convenuta tra le parti ammontava ad Euro 20.000,00 e che alla data del 31 dicembre 2020 il saldo passivo era pari ad Euro 20.093,06; è dunque lecito chiedersi come si sia poi pervenuti, anche attraverso l'applicazione di interessi evidentemente non dovuti alla luce di quanto sopra, al più rilevante importo di Euro 35.294,05, in toto contestato» e comparsa conclusionale, p. 8:
«Controparte richiede la condanna al pagamento di una somma complessiva senza neppure distinguere quanto per capitale e quanto per interessi, così che la domanda risulta in toto generica. Pare qui opportuno evidenziare nuovamente che l'apertura di credito sul conto corrente n. 66979/1000/00002531 era fissata in Euro 20.000,00 e che alla data del 31 dicembre
2020 il saldo passivo era pari ad Euro 20.093,06; è dunque lecito chiedersi come si sia poi pervenuti, anche attraverso l'applicazione di interessi evidentemente non dovuti al più rilevante importo di Euro 35.294,05, in toto contestato») salvo poi ritenerlo imputabile al precedente inadempimento di alle proprie obbligazioni. Controparte_3
La convenuta opposta ha prodotto sub doc. 4 gli estratti conto scalari dall'apertura del conto corrente al settembre 2022 che, in assenza di specifica contestazione, sono idonei a provare la sussistenza del credito della Banca nella misura di quanto richiesto e cioè la somma di €
35.294,05 oltre interessi al tasso del 20,2125% (cfr. p. 2 doc. 2, “Contratto di servizi bancari”, conv. opp. alla voce “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido
(fino a 1.500 euro)” cui rimanda la voce relativa al tasso di mora applicato di cui a p. 6, doc. 2).
10. La domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente non può invece trovare accoglimento.
L'attrice allega una serie di importi a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, nello specifico Controparte_3 all'anticipazione di € 56.500 di cui alla fattura n. 17/2020, accertato in altra sede.
L'asserito danno dovuto all'inadempimento della deriverebbe dalla crisi di liquidità cui CP_5 la società è andata incontro in ragione della mancata corresponsione dell'importo indicato, e avrebbe poi riguardato, in sintesi, l'impossibilità di retribuire i dipendenti, l'impossibilità di provvedere al pagamento dei fornitori e le spese legali sostenute per i giudizi promossi contro e incardinati presso il Tribunale di Forlì, per la somma complessiva quantificata in € CP_3
200.000.
Parte attrice, tuttavia, si limita ad allegare genericamente il danno senza provarne né l'esistenza né l'ammontare, salvo che per gli importi elencati in comparsa conclusionale nei paragrafi da
1) a 6) (pp. 9 e 10) che, tuttavia, costituiscono spese dovute al difensore che eccedono quanto liquidato nei diversi provvedimenti dal Tribunale, peraltro pacificamente pagato da , e CP_3 che restano, pertanto, a carico dell'assistita.
Non si evince da alcunché l'abbandono della società da parte dei dipendenti in ragione dell'inadempimento della convenuta né sono prodotte fatture di fornitori rimaste impagate a causa della condotta inadempiente della stessa.
Non può perciò essere riconosciuta la somma di € 200.000 richiesta da a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno.
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso dal Tribunale di Torino dev'essere revocato e la parte attrice condannata al pagamento di € 35.294,05 oltre interessi al tasso del 20,2125% in restituzione dello scoperto di conto corrente n. 66979/1000/00002531.
La domanda svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente dev'essere rigettata integralmente e la stessa condannata a rifondere alla convenuta le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, € 26.001 – € 52.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: revoca il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 22.8.2022; accoglie parzialmente la domanda svolta in via subordinata da e Controparte_3 condanna a pagare alla convenuta opposta la somma di € 35.294,05 oltre Controparte_1 interessi al tasso contrattualmente pattuito dall'1/7/2022; rigetta la domanda svolta da parte attrice in via riconvenzionale;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_3 liquidano in € 6.700 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 29 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Comune
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 20359/2022 promossa da:
P.IVA con sede in Lugo (RA), via Fiumazzo Controparte_1 P.IVA_1
n. 3/1, in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio Controparte_2 dell'avv. Alessandra Morello (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._1
Ravenna, Via Cavour n. 51/F presso il suo studio;
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), con sede in Torino, piazza San Carlo Controparte_3 P.IVA_2
n. 156, in persona del legale rappresentante pro tempore e per esso del dott. , Controparte_4 con il patrocinio dell'avv. Domenico Iodice (C.F. ), elettivamente C.F._2 domiciliata in Torino, via Pietro Palmieri n. 36 presso il suo studio;
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino adito, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione promossa da avverso il decreto ingiuntivo n. 6.131/2022 ( R.G. n. Controparte_1
14.117/2022) emesso in data 19 agosto 2022 dal Tribunale di Torino per l'importo di Euro
13.1293,85 e notificato in data 12 settembre 2022, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierna attrice opponente in favore di in forza di detto Controparte_3 provvedimento, conseguentemente annullando e/o dichiarando nullo o, comunque, inefficace il decreto ingiuntivo N.6.131/2022. In accoglimento della domanda riconvenzionale promossa da
Voglia altresì condannare al pagamento in Controparte_1 Controparte_3 favore dell'odierna attrice opponente, nonché attrice in via riconvenzionale, della somma di
Euro 200.000,00 o di quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà di giustizia al termine della espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento del danno per l'inadempimento contrattuale della banca a motivo della mancata, tempestiva erogazione in favore dell'odierna attrice opponente dell'importo di Euro 56.500,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.
Per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
IN VIA PRINCIPALE
- Respingere l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso da Codesto
Tribunale e per l'effetto confermare il provvedimento monitorio medesimo, al netto dei versamenti ricevuti nelle more del presente giudizio, per il minor importo di complessivi euro
95.294,05 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge,
a far tempo dall'1/7/2022.
- Respingere le domande tutte formulate, anche in via riconvenzionale da parte opponente.
IN VIA SUBORDINATA
Dichiarare tenuta e condannare la società della società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore , con sede in Lugo (RA) - Controparte_2
48022, via Fiumazzo n. 3/1, P.I. , a pagare, in favore di le P.IVA_1 Controparte_3 seguenti somme:
-€ 35.294,05 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge,
a far tempo dall'1/7/2022;
- € 60.000,00 oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito e comunque entro i limiti di legge, a far tempo dall'1/7/2022, nonché le spese di procedura liquidate in € 2.135,00 per compensi, € 406,50 per spese, accessori di legge e spese successive occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto in Controparte_1 giudizio proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 6131/2022 Controparte_3 emesso il 19.8.2022 dal Tribunale di Torino, contestualmente formulando domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per € 200.000 causati all'opponente dalla condotta tenuta dalla convenuta.
si è regolarmente costituita chiedendo il rigetto delle domande attoree con Controparte_3 conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la condanna di parte attrice al pagamento di € 95.294,05, oltre interessi, e delle spese di lite.
La causa è stata istruita a mezzo documenti e, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183
c.p.c. e delle note scritte di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione in data
9.7.2025.
2. Parte attrice in opposizione ha dedotto:
- di aver sottoscritto con la il 1°.12.2020, il contratto di conto corrente n. CP_5
66979/1000/00002531, il contratto quadro di affidamento di breve termine n.
00003/9000/00332755, nonché l'atto integrativo in forza del quale l'istituto di credito concedeva alla cliente l'affidamento continuativo per anticipi su fatture, con contestuale cessione del credito pro solvendo, fino all'importo massimo di € 125.000 a valere sul predetto conto corrente;
- che, dopo un primo anticipo correttamente concesso con contestuale cessione del credito derivante dalla fattura n. 16/2020 emessa nei confronti di CI s.p.a., ha Controparte_3 anticipato solo parzialmente, nella misura di € 35.000, la successiva fattura n. 17/2020 emessa per € 91.500 nei confronti di ER RC s.r.l.;
- che la mancata anticipazione delle somme anzidette ha causato un grave danno alla società opponente, che, data l'improvvisa crisi di liquidità, non ha potuto procedere al pagamento dei dipendenti e dei propri fornitori;
- di aver ottenuto dal Tribunale di Forlì decreto ingiuntivo nei confronti della dichiarato CP_5 provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di € 56.500 relativi alla fattura n. 17/2020 non anticipati;
- che entrambe le opposizioni ex art. 615 c.p.c. presentate dall'istituto di credito avverso il precetto sono state respinte con condanna al pagamento delle spese in favore di CP_1
[...]
- che, nonostante l'accettazione da parte delle società debitrici di di tutte le cessioni, CP_1
non ha proceduto alla preventiva escussione del debitore principale, cosicché non CP_3 potrebbe adesso agire direttamente nei confronti dell'attrice cedente.
Per i predetti motivi, l'attrice chiede la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il pagamento della somma di € 200.000 a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di al contratto di anticipazione fatture e comprensivo delle spese legali affrontate Controparte_3 nel corso delle procedure monitorie incardinate presso il Tribunale di Forlì.
3. La convenuta ha contestato le allegazioni di parte attrice deducendo che gli importi richiesti con il provvedimento monitorio opposto scaturiscono dalla somma di € 35.294,05, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, dovuti a titolo di scoperto del conto corrente n.
66979/1000/00002531, e a quanto rimasto insoluto per anticipi sulle fatture n. 16/2020 e n.
17/2020, concessi a seguito di cessioni pro solvendo, a seguito del pagamento parziale da parte delle debitrici principali avvenuto in corso di causa, allegando la non obbligatorietà della preventiva escussione del debitore ceduto in conformità a quanto previsto dagli art.
6.1 e 6.9 del contratto per anticipi su fatture.
contesta l'estraneità alla presente causa del giudizio promosso davanti al Controparte_3
Tribunale di Forlì e, allegando la genericità delle contestazioni dell'opponente e la non sussistenza dell'inadempimento contrattuale addebitatole, chiede il rigetto delle domande attoree con conferma del decreto ingiuntivo n. 6131/2022 del Tribunale di Torino e, in subordine, la condanna dell'attrice al pagamento delle somme richieste.
4. Preliminarmente dev'essere rigettata l'eccezione di tardività sollevata dall'attrice in merito alla seconda memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. depositata da . Controparte_3
Con ordinanza del 30.11.2023 sono stati assegnati i termini per il deposito delle memorie istruttorie e delle note scritte in sostituzione di udienza a decorrere dallo stesso giorno, che, ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c. non dev'essere computato nel calcolo. Così, il termine per il deposito della prima memoria è scaduto sabato 30.12.2023 da prorogare al primo giorno successivo non festivo, ossia il 2.1.2024 e, di conseguenza, il termine per il deposito della seconda memoria è scaduto l'1.2.2024 e quello per il deposito della terza memoria il 21.2.2024.
Tutte le memorie istruttorie depositate da sono state pertanto tempestivamente Controparte_3 depositate.
5. Il decreto ingiuntivo opposto in questa sede si fonda su due contratti stipulati dall'attrice opponente con la convenuta, in particolare il contratto di conto corrente n.
66979/1000/00002531 (doc. 2 conv. opp.) e il contratto quadro di affidamento di breve termine n. 00003/9000/00332755 come integrato dal successivo “atto integrativo” (doc. 6 conv. opp.) a valere sul conto corrente menzionato.
Per quanto d'interesse, gli artt.
6.1 primo periodo, 6.3 e 6.9 del Capitolo II – Norme Particolari del contratto quadro di affidamento di breve termine recitano rispettivamente: «La CP_5 consente al Cliente di effettuare utilizzi sul conto corrente entro il limite dell'importo dell'apertura di credito concessa, a condizione che presenti le fatture emesse a carico di sua clientela, e solo dopo aver ceduto pro solvendo alla i crediti derivanti dalle fatture CP_5 presentate», «Salvo quanto previsto al successivo art.
6.5 di questa Sezione 1, la e il CP_5
Cliente convengono sin d'ora che la cessione pro-solvendo in favore della dei crediti CP_5 rinvenienti nelle fatture, che verranno via via presentate dal Cliente, deve intendersi tra di loro perfezionata per effetto della semplice presentazione alla delle fatture con le modalità CP_5 concordate» e «Se le fatture non sono pagate in tutto o in parte alla relativa scadenza, la CP_5 può esperire qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti».
Così ricostruito il quadro generale dei rapporti tra le parti, ha agito in via Controparte_3 monitoria per il pagamento dello scoperto di conto corrente e di quanto rimasto insoluto relativamente agli importi anticipati all'opponente per le fatture n. 16/2020, n. 17/2020 e n.
4/2021, mentre ha formulato opposizione sulla base dell'esistenza di altro Controparte_1 giudizio, oggi definito, in cui è stato accertato l'inadempimento contrattuale di Controparte_3 per la mancata corresponsione della somma di € 56.000 oltre interessi a titolo di parziale anticipo della fattura n. 17/2020, della non debenza degli importi richiesti in ragione dell'anticipazione di quanto portato delle fatture n. 16/2020 (per il residuo di € 24.000) e n.
17/2020 (per € 35.000 corrispondenti a quanto anticipato), dell'errata indicazione dello scoperto di conto corrente e ha poi formulato domanda riconvenzionale per un controcredito pari ad €
200.000 a titolo di risarcimento del danno causato dal comportamento inadempiente della
CP_5
6. In primo luogo, con riguardo al giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Forlì e definito con sentenza n. 52/2025 prodotta in questa sede sub doc. 36 dall'attrice si osserva brevemente che esso non incide su quanto oggetto di controversia in questo giudizio.
Il Tribunale di Forlì nel procedimento citato ha accertato l'inadempimento dell'istituto di credito all'obbligo contrattualmente previsto di erogazione dell'importo corrispondente alla fattura presentata in virtù dell'avvenuto perfezionamento della cessione al momento della sua presentazione, in conformità all'art.
6.3 del contratto quadro di anticipazioni di breve termine.
Per questo motivo, la non erogando l'intero importo di € 91.000 di cui alla fattura n. CP_5
17/2020, ha violato quanto stabilito dall'accordo.
In questa sede, invece, la questione assume carattere differente e investe, in sintesi, il diverso profilo della possibilità di recupero diretto della cessionaria nei confronti della cedente CP_5 degli importi anticipati in assenza di previa escussione del debitore ceduto.
7. La cessione del credito, disciplinata dall'art. 1267 c.c., è un contratto bilaterale tra cedente e cessionario che realizza una modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio dal lato attivo, consentendo la circolazione del diritto di credito;
qualora tale cessione avvenga pro soluto l'effetto è la liberazione del cedente, cosicché unico a restare obbligato nei confronti del cessionario del credito è il debitore ceduto, mentre nel caso in cui la cessione avvenga pro solvendo il creditore cedente garantisce la solvenza del debitore, cosicché l'effetto che si realizza è cumulativo e restano obbligati nei confronti del cessionario sia il debitore ceduto che il cedente.
L'accettazione da parte del debitore della cessione del credito non rende il contratto trilaterale e, differentemente da quanto affermato dall'attrice opponente («Trattasi, in tutte e tre i casi, di anticipi su fatture a fronte di cessioni di crediti pro-solvendo accettate dalle debitrici cedute ai sensi del disposto dell'art. 1264 c.c.; ab initio questa difesa ha eccepito come Controparte_3 avrebbe dovuto escutere preventivamente nei confronti delle tre suddette società,
[...] divenute prime debitrici nei confronti dell'odierna convenuta opposta proprio in forza delle accettate cessioni dei crediti, anziché procedere nei confronti dell'odierna attrice opponente,
In subordine, avrebbe potuto e dovuto chiamare le stesse a partecipare al presente prcedimento» v. comparsa conclusionale Welding, p. 5)., non comporta nessun altro effetto se non che il debitore ceduto che abbia accettato la cessione non è liberato in caso di pagamento al creditore cedente anziché al cessionario.
In virtù del contratto quadro stipulato dalle parti, come visto, la cessione si perfeziona al momento della presentazione della fattura da parte della cedente, di tal che Controparte_1
ha l'obbligo di procedere all'erogazione dell'importo indicato in fattura Controparte_3 diventando contestualmente creditrice del soggetto nei confronti del quale la fattura è stata emessa.
8. Nel caso di specie, alla presentazione delle fatture nn. 16/2020, 17/2020 e 4/2021 è seguita l'erogazione di € 30.000, € 35.000 (erra quando allega di aver erogato € 36.000, come si CP_3 evince dall'estratto conto prodotto dalla stessa convenuta sub doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione, p. 3 alla data 10.12.2020-11.12.2020) e € 29.999,80. Dei predetti importi l'opposta ha recuperato, in corso di causa, € 6.000 relativamente alla fattura n. 16/2020 e l'intera somma relativamente alla fattura n. 4/2021.
Gli importi che possono essere, quindi, richiesti dalla sono € 24.000 anticipati a CP_5 CP_1
e non pagati dalla debitrice CI s.p.a. ed € 35.000 anticipati a e non restituiti dalla CP_1 debitrice ER RC s.r.l.
Risulta dagli atti e dai documenti di causa che ha ricevuto da CI la Controparte_3 comunicazione, prodotta sub doc. 9, contenente l'affermazione di inesistenza di rapporti tra essa e di non debenza dell'importo richiesto, salvo poi aver ricevuto da parte della CP_1 stessa il pagamento di parte della fattura, nello specifico di € 6.000, che rende nella sostanza irrilevante tale comunicazione, potendo il pagamento parziale costituire riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. o, comunque, essere idoneo almeno a provare l'esistenza del rapporto obbligatorio intercorso tra e la stessa CI s.p.a. CP_1
L'istituto di credito allega di aver proceduto alla richiesta di pagamento degli importi ai debitori ceduti, CI e ER RC, che, tuttavia, è rimasta inevasa, con la conseguenza che ciò sarebbe sufficiente a legittimare l'odierna ingiunzione di pagamento nei confronti di , CP_1 creditrice cedente.
In caso di cessione del credito, il cedente deve garantire l'esistenza del credito e, qualora ne abbia assunto la garanzia, anche la solvenza del debitore (cessione pro solvendo o cessione solutoria).
L'art. 1267, comma 2, c.c. prevede la cessazione della garanzia del cedente nel caso in cui la mancata realizzazione del credito dipenda da negligenza del cessionario nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore, cosicché il cedente è liberato nei confronti del cessionario nell'eventualità in cui l'impossibilità di recupero delle somme sia a lui imputabile.
La giurisprudenza di legittimità interpreta la norma in questione nel senso che, sebbene il creditore cedente non sia immediatamente liberato nei confronti del cessionario suo creditore,
«[…] finchè non è esigibile il credito ceduto pro solvendo, non potrà essere esigibile neppure il credito originario. Una volta che tale credito ceduto sia divenuto esigibile, non per questo diviene immediatamente esigibile anche il credito originario del cedente, atteso l'onere della preventiva escussione (da parte del cessionario) del debitore ceduto, quale è stato individuato nel rinvio operato dall'art. 1198 c.c., comma 2, all'art. 1267 c.c., comma 2. Proprio perchè nella fattispecie, così come costruita dalla norma, non vi è estinzione del debito originario, con trasformazione novativa in obbligazione accessoria di garanzia del debito ceduto, ma rimangono in vita entrambi i debiti, con l'impossibilità giuridica di chiedere l'adempimento del debito originario al debitore che ha effettuato la cessio pro solvendo, se prima non sia stato escusso infruttuosamente il debitore ceduto, è solo da tale momento che inizia a decorrere la prescrizione del debito ceduto. Infatti, a norma dell'art. 2935 c.c., la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Si tratterà della prescrizione propria di tale debito originario, che non è influenzata da quella del debito ceduto (come conseguenza del fatto che si tratta di due obbligazioni autonome e non di una obbligazione principale e di una sussidiaria). Così ricostruita la fattispecie dell'esigibilità del debito originario da parte del creditore cessionario, a norma dell'art. 1198 c.c., in ipotesi, di cessio pro solvendo, quale è quella in esame, grava sul cessionario che agisce nei confronti del cedente, provare l'esigibilità del credito e l'insolvenza del debitore ceduto, e cioè che vi è stata escussione infruttuosa di quest'ultimo, e contemporaneamente la circostanza che la mancata realizzazione del credito per insolvenza (totale o parziale) del debitore ceduto non è dipesa da sua negligenza nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore ceduto. Mutuando quanto la dottrina afferma in tema di garanzia di solvenza a norma dell'art. 1267 c.c., comma 2, il cessionario è tenuto al comportamento diligente immediatamente (secondo alcuni anche anteriormente alla stessa esigibilità del credito ceduto, con richiesta di provvedimenti cautelari
e conservativi), non potendo sostenersi che il solo fatto che il cessionario non sia incorso in decadenze o prescrizioni, escluda una sua negligenza rilevante a norma dell'art. 1267 c.c., comma 2, poichè essa è relazionata non alla sola estinzione - non satisfattiva - del debito ceduto
o alla perdita dell'azione, ma all'insolvenza del debitore» (Cass. civ., n. 3469/2007 in motivazione;
Cass. civ., n. 15223/2010; Cass. civ., n. 15677/2009; Cass. civ., n. 6558/2005)
afferma che la disciplina del contratto di anticipazione fatture risiederebbe Controparte_3 negli artt.
6.1 e 6.9 del Capitolo II – Norme Particolari, che a sua volta prevederebbe una deroga all'art. 1267 c.c. nel senso che il cedente resterebbe obbligato insieme al debitore ceduto e la
Banca potrebbe, sostanzialmente, indifferentemente agire contro l'uno o l'altro.
Tuttavia, una deroga in tal senso non si rinviene. Dal tenore letterale della disposizione (art. 6.9) non è evincibile una disciplina diversa da quella prevista dal Codice civile, poiché
l'inserimento del verbo “può” («[…] la Banca può esperire qualsiasi azione, giudiziale o stragiudiziale, contro i debitori ceduti») si limita a confermare quanto già previsto dalla legge, cioè che il cessionario del credito ha la titolarità per agire direttamente nei confronti del debitore ceduto al fine di ottenere il pagamento del debito. Non si può attribuire alla previsione contrattuale il senso di sollevare il cessionario dall'onere di escutere il debitore ceduto prima di potersi rivolgere al cedente se non forzandone il significato;
se le parti avessero voluto prevedere una deroga all'art. 1267 c.c. avrebbero dovuto farlo espressamente o perlomeno prevedere una forma di garanzia che alleggerisse gli obblighi della ma ciò non è CP_5 accaduto.
Le comunicazioni di a ER RC (non c'è evidenza di quelle inviate a CI) si CP_3 limitano al sollecito di cui all'all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta del 29.10.2021, e non è dimostrato che successivamente la Banca abbia agito contro i debitori o che abbia almeno coltivato diligentemente le proprie istanze nei loro confronti.
Per questo motivo, la pretesa relativa alla restituzione delle somme anticipate azionata in via monitoria non può, per il relativo importo, essere accolta.
9. Con riguardo, invece, all'importo di € 35.294,05, oltre interessi al tasso contrattualmente pattuito, dovuti a titolo di scoperto del conto corrente n. 66979/1000/00002531, l'attrice opponente si limita a una contestazione del tutto generica (v. atto di citazione: «Quanto al conto corrente n. 66979/1000/00002531, infine, pare opportuno segnalare che l'apertura di credito convenuta tra le parti ammontava ad Euro 20.000,00 e che alla data del 31 dicembre 2020 il saldo passivo era pari ad Euro 20.093,06; è dunque lecito chiedersi come si sia poi pervenuti, anche attraverso l'applicazione di interessi evidentemente non dovuti alla luce di quanto sopra, al più rilevante importo di Euro 35.294,05, in toto contestato» e comparsa conclusionale, p. 8:
«Controparte richiede la condanna al pagamento di una somma complessiva senza neppure distinguere quanto per capitale e quanto per interessi, così che la domanda risulta in toto generica. Pare qui opportuno evidenziare nuovamente che l'apertura di credito sul conto corrente n. 66979/1000/00002531 era fissata in Euro 20.000,00 e che alla data del 31 dicembre
2020 il saldo passivo era pari ad Euro 20.093,06; è dunque lecito chiedersi come si sia poi pervenuti, anche attraverso l'applicazione di interessi evidentemente non dovuti al più rilevante importo di Euro 35.294,05, in toto contestato») salvo poi ritenerlo imputabile al precedente inadempimento di alle proprie obbligazioni. Controparte_3
La convenuta opposta ha prodotto sub doc. 4 gli estratti conto scalari dall'apertura del conto corrente al settembre 2022 che, in assenza di specifica contestazione, sono idonei a provare la sussistenza del credito della Banca nella misura di quanto richiesto e cioè la somma di €
35.294,05 oltre interessi al tasso del 20,2125% (cfr. p. 2 doc. 2, “Contratto di servizi bancari”, conv. opp. alla voce “Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido
(fino a 1.500 euro)” cui rimanda la voce relativa al tasso di mora applicato di cui a p. 6, doc. 2).
10. La domanda svolta in via riconvenzionale dall'opponente non può invece trovare accoglimento.
L'attrice allega una serie di importi a titolo di risarcimento del danno causato dall'inadempimento di alle proprie obbligazioni contrattuali, nello specifico Controparte_3 all'anticipazione di € 56.500 di cui alla fattura n. 17/2020, accertato in altra sede.
L'asserito danno dovuto all'inadempimento della deriverebbe dalla crisi di liquidità cui CP_5 la società è andata incontro in ragione della mancata corresponsione dell'importo indicato, e avrebbe poi riguardato, in sintesi, l'impossibilità di retribuire i dipendenti, l'impossibilità di provvedere al pagamento dei fornitori e le spese legali sostenute per i giudizi promossi contro e incardinati presso il Tribunale di Forlì, per la somma complessiva quantificata in € CP_3
200.000.
Parte attrice, tuttavia, si limita ad allegare genericamente il danno senza provarne né l'esistenza né l'ammontare, salvo che per gli importi elencati in comparsa conclusionale nei paragrafi da
1) a 6) (pp. 9 e 10) che, tuttavia, costituiscono spese dovute al difensore che eccedono quanto liquidato nei diversi provvedimenti dal Tribunale, peraltro pacificamente pagato da , e CP_3 che restano, pertanto, a carico dell'assistita.
Non si evince da alcunché l'abbandono della società da parte dei dipendenti in ragione dell'inadempimento della convenuta né sono prodotte fatture di fornitori rimaste impagate a causa della condotta inadempiente della stessa.
Non può perciò essere riconosciuta la somma di € 200.000 richiesta da a Controparte_1 titolo di risarcimento del danno.
11. In conclusione, il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso dal Tribunale di Torino dev'essere revocato e la parte attrice condannata al pagamento di € 35.294,05 oltre interessi al tasso del 20,2125% in restituzione dello scoperto di conto corrente n. 66979/1000/00002531.
La domanda svolta in via riconvenzionale dall'attrice opponente dev'essere rigettata integralmente e la stessa condannata a rifondere alla convenuta le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento, € 26.001 – € 52.000, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e nei parametri minimi per la fase di trattazione, in cui non vi è stata attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe: revoca il decreto ingiuntivo n. 6131/2022 emesso dal Tribunale di Torino il 22.8.2022; accoglie parzialmente la domanda svolta in via subordinata da e Controparte_3 condanna a pagare alla convenuta opposta la somma di € 35.294,05 oltre Controparte_1 interessi al tasso contrattualmente pattuito dall'1/7/2022; rigetta la domanda svolta da parte attrice in via riconvenzionale;
condanna a rifondere a le spese di lite, che si Controparte_1 Controparte_3 liquidano in € 6.700 oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 29 novembre 2025.
La Giudice
Chiara Comune