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Ordinanza 14 febbraio 2025
Ordinanza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, ordinanza 14/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Cagliari
Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 412-1 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Selis e Alessandro Sini Parte_1
appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Aru Controparte_1
appellata
LA CORTE
Visto il decreto emesso dal Presidente della Sezione civile della Corte d'Appello in data 3.1.2025 con il quale, su istanza della appellante, è stata disposta in via provvisoria la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2367/24 del Tribunale di Cagliari;
- lette le difese di parte appellata;
- rilevato che i presupposti per l'inibitoria, fumus boni iuris e periculum in mora, sono divenuti alternativi nel nuovo testo dell'art. 283 c.p.c., applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 28
febbraio 2023, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 149 del 2022,
come modificato dalla L. n. 197 del 2022, e la parte interessata dovrà dare prova dell'uno o dell'altro presupposto;
- ritenuta la sussistenza, nella specie, del periculum in mora, avuto riguardo alla entità della somma oggetto di condanna, al fatto che, pacificamente, la è inattiva, Controparte_2
pagina 1 di 2 l'amministratore è in pensione e non risultano depositati i bilanci dell'ultimo triennio;
inoltre, detta società, a fronte della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della
[...]
per l'importo di € 101.062,00, è stata ammessa per il ben più modesto Parte_2
importo di € 39.945,00;
- che, pertanto, dall'esecuzione della sentenza può derivare per l'appellante un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito dalla possibile insolvenza della società appellata in caso di accoglimento dell'appello e di condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata;
P.Q.M
La Corte conferma il provvedimento presidenziale del 3.1.2025 di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2367/24 del Tribunale di Cagliari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
pagina 2 di 2
Sezione civile composta dai magistrati:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa iscritta al n. 412-1 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Selis e Alessandro Sini Parte_1
appellante
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Aru Controparte_1
appellata
LA CORTE
Visto il decreto emesso dal Presidente della Sezione civile della Corte d'Appello in data 3.1.2025 con il quale, su istanza della appellante, è stata disposta in via provvisoria la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2367/24 del Tribunale di Cagliari;
- lette le difese di parte appellata;
- rilevato che i presupposti per l'inibitoria, fumus boni iuris e periculum in mora, sono divenuti alternativi nel nuovo testo dell'art. 283 c.p.c., applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 28
febbraio 2023, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 149 del 2022,
come modificato dalla L. n. 197 del 2022, e la parte interessata dovrà dare prova dell'uno o dell'altro presupposto;
- ritenuta la sussistenza, nella specie, del periculum in mora, avuto riguardo alla entità della somma oggetto di condanna, al fatto che, pacificamente, la è inattiva, Controparte_2
pagina 1 di 2 l'amministratore è in pensione e non risultano depositati i bilanci dell'ultimo triennio;
inoltre, detta società, a fronte della domanda di insinuazione al passivo del fallimento della
[...]
per l'importo di € 101.062,00, è stata ammessa per il ben più modesto Parte_2
importo di € 39.945,00;
- che, pertanto, dall'esecuzione della sentenza può derivare per l'appellante un pregiudizio grave ed irreparabile, costituito dalla possibile insolvenza della società appellata in caso di accoglimento dell'appello e di condanna alla restituzione delle somme ricevute in esecuzione della sentenza impugnata;
P.Q.M
La Corte conferma il provvedimento presidenziale del 3.1.2025 di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 2367/24 del Tribunale di Cagliari.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Cagliari il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
pagina 2 di 2