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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 22/01/2026, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 262/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale - Palazz. Serv. 74123 Taranto
TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1118/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 06/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11326 DOGANE DAZI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, alla Indirizzo_2, in Bari, come da mandato in atti, con ricorso depositato il 14.11.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto per l'annullamento dell'ingiunzione prot. 2018-11326/RU del 12.7.2018.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1118 del 29.4.2019, depositata il 6.6.2019, così statuiva: “La Commissione respinge il ricorso perché infondato e, per l'effetto, conferma la validità e la legittimità dell'atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta. La Commissione, considerata la complessità della questione trattata, liquida le spese di giudizio in euro 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, da pagarsi in favore della resistente Agenzia dogane monopoli direzione interregionale per la
Puglia, il Molise e la Basilicata ufficio delle Dogane di Taranto.”
Il sig. Ricorrente_1 come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato giusta procura in atti, con ricorso in appello ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto il 7.1.2020 e depositato il 24.1.2020 impugna la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. n. 1118 del 29.4.2019, depositata il 6.6.2019, per la riforma integrale, per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi doganali;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme prescrizionali in ambito tributario, mancata valutazione delle stesse ammissioni della P.A. resistente e ultrapetitum.
3. errata valutazione dei fatti ed inversione dell'onere della prova.
Conclude per la riforma integrale della sentenza impugnata e:
1. in via preliminarmente sospendere, in attesa della definizione del presente giudizio, l'esecutività del provvedimento di riscossione in contestazione;
2. nel merito, annullare l'atto di ingiunzione prot. 2018-11326/RU datato 12 luglio 2018 e pervenuto in data
27 luglio 2018, perché infondato in fatto ed in diritto;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi gradi di giudizio.
In via istruttoria, chiede inoltre che la Commissione Tributaria adita, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del Codice del Processo Tributario, voglia acquisire dall' Agenzia Dogane e Monopoli dati e informazioni circa le procedure giudiziarie in corso ovvero eseguite nei confronti dei coobbligati Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9, nonché le somme incassate dall'Erario.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto, in persona del Direttore pro tempore, si è costituita ritualmente in giudizio con controdeduzioni depositate il 27.2.2020 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Conclude per il rigetto dell'appello, per la conferma della sentenza impugnata e con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
In data 9.7.2020 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli -Ufficio delle Dogane di Taranto- ha depositato note di trattazione scritta chiedendo il rigetto, per mancanza dei presupposti di legge, dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di riscossione in contestazione. All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene che la fattispecie rientri nella propria giurisdizione.
Osserva che la controversia in esame è riferita all'impugnazione da parte dell'appellante di una ingiunzione di pagamento (prot. 2018-11326/RU del 12.7.2018) emessa dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio delle dogane di Taranto, per la riscossione della somma complessiva di €. 4.064.322,22 di cui €. 3.419.770,09 per dazio e €. 644.552,13 per interessi.
L'ingiunzione di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto, II sez. penale,
n. 2598 emessa il 17.11.2008 di condanna, del sig. Ricorrente_1, in solido con altri soggetti, nell'ambito di un procedimento penale, per il reato di contrabbando, statuizione sul punto confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Lecce, sezione penale distaccata di Taranto, n. 1001/2009 del 16.1.2014 e, in via definitiva, dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. V, n. 39196 del dì 8.5.5.2015.
Orbene in conseguenza del definitivo accertamento in sede penale del reato di contrabbando a carico del sig. Ricorrente_1, trovano applicazione l'art. 338 D.P.R. n. 43/1973 in virtù del quale: “Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.
A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.” nonché
l'art. 201, par. 3 del Regolamento (CEE) n. 2913/ 92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 “Codice doganale comunitario”, applicabile ratione temporis, che testualmente recita: “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.”.
La norma, quindi, prevede una obbligazione di pagamento, autonoma rispetto a quella configurata nella previsione di cui all'art. 38 del medesimo T.U., che deriva dalla circostanza che il mancato pagamento dell' imposta è da ricondursi, in questo caso, alla commissione di una delle condotte illecite descritte nelle precedenti norme sanzionatorie. La circostanza che la norma in esame colleghi l'obbligo del pagamento dei diritti doganali all'autore del contrabbando, peraltro, comporta l'estensione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione del fatto di reato, quindi anche nei confronti di chi, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ha preso parte alla commissione della condotta illecita.
Ciò trova il suo riscontro nella generale previsione di cui all'art. 36, comma 4, del T.U. n. 43/1973, secondo cui costituisce presupposto dell'obbligazione tributaria, oltre che la regolare destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, anche il caso in cui l'immissione in consumo della merce avviene a causa dell'indebita sottrazione ai vincoli doganali o comunque della mancata presentazione alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti di mancato rinvenimento all'atto delle operazioni predette. Il richiamo fatto dalla previsione in esame all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 338, comma 1, T.U., implica la volontà del legislatore di configurare il presupposto dell' imposta, nei casi di specificamente indicati dell'art. 36 cit., comma 4, anche in relazione all' ipotesi in cui l'immissione in consumo della merce avvenga in modo illecito, aggiungendo, rispetto a quanto previsto nell'art. 38 cit., una ulteriore soggettività passiva dell'obbligazione tributaria nel caso di condotta illecita (Cass. civ., sez. 1, 9 febbraio 1989, n. 802).
Sul punto è stato, altresì, osservato che: “La previsione di cui del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 338, comma 1, implica la volontà del legislatore di configurare il presupposto dell'imposta, nei casi di specificamente indicati dell'art. 36 cit., comma 4, anche in relazione all'ipotesi in cui l'immissione in consumo della merce avvenga in modo illecito, aggiungendo, rispetto a quanto previsto nell'art. 38 cit., una ulteriore soggettività passiva dell'obbligazione tributaria nel caso di condotta illecita” (Cass. n. 26183/2018).
Da ciò ne consegue che sussistendo nella fattispecie una obbligazione tributaria in capo al sig. Ricorrente_1
la controversia è attratta alla giurisdizione di questa Corte. Con il primo motivo di appello relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi, doganali;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali, l'appellante sostiene che sin dal principio è stato ribadito di non avere la competenza sufficiente e necessaria a conoscere la natura dell'attività e soprattutto l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito temporaneamente assegnatogli.
La sentenza opposta, ritiene che non tenga in alcuna considerazione che i fatti penalmente contestati sono frutto dell'esecuzione degli ordini di servizio note prot. n. 5005 del 07.04.1997 e n. 8839 del 12.06.1997 del
IR Salinari (condannato per ben altri reati, più gravi, e, sul cui carico, gravano prove di indebiti arricchimenti o giovamenti), circostanza fondamentale proprio in relazione agli articoli gli artt. 201, 202 e
203 del Reg (CEE) n. 2913/1992 (poi recepiti negli artt. 77 e 79 del Regolamento UE n. 952/2013).
Ritiene, inoltre, che la condanna penale non sia sufficiente di per sé a poterlo considerare consapevole e dunque coobbligato alla corresponsione del dazio evaso.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene che in conseguenza del definitivo accertamento in sede penale del reato di contrabbando a carico del sig. Ricorrente_1 lo stesso sia soggetto passivo dell'obbligazione tributaria riportata nell'ingiunzione impugnata, come già innanzi illustrato nel motivare, per la fattispecie, la giurisdizione di questa Corte, motivazioni che si hanno qui per trascritte ma non ripotate per ragioni di economia di scrittura.
Il secondo motivo di appello è riferito alla violazione e falsa applicazione delle norme prescrizionali in ambito tributario, mancata valutazione delle stesse ammissioni della P.A. resistente e ultrapetitum.
Sostiene l'appellante che l'art. 84 DPR 43/73, prima di disporre che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui i provvedimenti penali sono divenuti irrevocabili, in caso di dazi derivanti dalla commissione di un fatto-reato, dispone altresì che detto termine decorre “dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili”.
Questa iniziale locuzione ha il suo senso, non distaccato dal resto della norma, in quanto ne delinea chiaramente la ratio. Il diritto doganale sorge nel momento in cui il soggetto che lo rivendica ne conosce entità e natura, ma soprattutto legittimazione all'azione di riscossione. E' chiaro, dunque, che anche la seconda parte, letta in combinato disposto con la prima, assume un senso ben diverso da quello che la
Agenzia, come il Giudice di prime cure, tenta di attribuirle. E il senso originale di questa precisazione è legato al fatto che spesso, apertosi un giudizio di tipo penale, la parte offesa/interessata, non sempre ne viene
“tempestivamente” a conoscenza né ha gli strumenti adatti per evitare di veder dissolversi un diritto, che, fino al momento della eventuale comunicazione, non ritiene di dover tutelare. Diversamente dal caso di specie, ove sia la Commissione che l'Ente fanno riferimento (anche citando giurisprudenza della Suprema
Corte, sent. 9773/2010) alla notitia criminis avutasi con il sequestro penale del 22.05.2002.
Pertanto, ammesso e non concesso che tale tesi sia ammissibile, il termine triennale sarebbe comunque, spirato. Dunque, attesa la data del 22.05.2002 (richiamata dal Giudicante e da parte resistente) è indubbio che sia il termine quinquennale che quello decennale siano inutilmente spirati e dunque il presunto credito non sia riscuotibile.
Sostiene, invece, l'Agenzia appellata che l'art. 221, par. 3, prima frase, del codice doganale comunitario
(Reg. CE n. 2913/1992), qui applicabile introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
L'art. 221, par. 3, seconda frase, del medesimo codice doganale stabilisce inoltre che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221 par. 4 del codice doganale comunitario dispone che “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti” le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”.
Come noto l'art. 221 par. 4 C.D.C. di per sé non prevede né alcun termine di prescrizione, né le cause di sospensione o di interruzione della prescrizione applicabile limitandosi ad operare un riferimento alle
“condizioni previste dalle disposizioni vigenti”. A tali effetti la norma opera, pertanto, un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.
In tal senso costante è l'interpretazione sia della giurisprudenza unionale sia di quella della Suprema Corte nel ritenere che “non prevedendo il diritto dell'Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto perseguibile penalmente" (così Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 09/02/2015) 15-04-2015, n. 7561.
Nello stesso senso cfr., C. Giust. 16.10.2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C- 201/04,
Mo-lenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, Agra s.r.l.).
Per quanto concerne il diritto italiano, il rinvio previsto dall'art. 221 par. 4 C.D.C. è completato dall'art. 84 del DPR n. 43/73 per il quale l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione non può essere avviata, in via di principio, dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale;
nondimeno la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo tale termine triennale che è, nel caso, interrotto. Tale evenienza è prevista dalla norma in argomento nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.
Evidenzia che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, la menzionata proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola (tre anni) e non dopo la scadenza, sia formalmente emersa la notitia criminis quale primo atto esterno configurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato a essere sciolto all'esito del giudizio penale.
Rappresenta che tale fondamentale passaggio è stato espressamente evidenziato nel corpo dell'ingiunzione di pagamento impugnata a mezzo del richiamo alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
9773/2010, secondo cui la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale - che è pertanto in tali casi prorogato -, allorché la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente (artt. 220 e 221 del detto codice doganale comunitario, come interpretato dal regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all'uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale”, e la notizia, si è detto, nella specie è intervenuta, “Sebbene il Codice Doganale
Comunitario non richieda, ai fini della decorrenza della prescrizione, la definizione del procedimento penale instaurato, ma soltanto l'individuazione, da parte della Autorità Doganale, del fatto-reato, la legislazione interna ha finora ritenuto che l'azione per il recupero dei tributi evasi decorra dalla definizione del procedimento penale, non potendosi in precedenza avere certezza della debenza dei tributi stessi (Cass.
8146/2003; 20513/2006 cit.)…”.
Evidenzia che di segno opposto, invece, e palesemente errata l'interpretazione proposta da controparte, nel proprio ricorso in appello, circa l'applicazione dell'art. 84 del DPR n. 43/1973 nel caso di specie: secondo l'appellante, infatti, l'Ufficio era legittimato ad esercitare l'azione di riscossione già dal momento in cui è emersa la notitia criminis, realizzatasi con il sequestro penale del 22.05.2002, perché già da quel momento avrebbe conosciuto l'entità e la natura dell'obbligazione doganale.
Anche le ulteriori argomentazioni di controparte circa una presunta efficacia retroattiva dell'art. 103 del nuovo
C.D.U. risultano non argomentate e totalmente prive di fondamento. È evidente che se mai il legislatore unionale avesse voluto prevedere una qualche specifica efficacia retroattiva della norma richiamata dall'odierno ricorrente (art. 103 del nuovo CDU) lo avrebbe dovuto espressamente stabilire. Circostanza che non si è verificata.
Tra l'altro, l'articolazione temporale dell'entrata in vigore del nuovo codice, se realmente questa fosse stata l'intenzione e l'urgenza del legislatore unionale, l'art. 103 CDU avrebbe potuto e dovuto sicuramente far parte di quel novero di norme per il quale l'art. 288 dello stesso CDU ha espressamente previsto l'anticipata entrata in vigore al 30 ottobre 2013. Circostanza, anche questa, che non ha trovato alcun riscontro.
Il motivo è infondato. Osserva la Corte che l'art. 221, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario dispone: “La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'art. 243, e per la durata del relativo procedimento”.
Il medesimo articolo al successivo paragrafo 4, prevede che “qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali disposizioni vanno lette ritenendosi che l'azione di recupero possa essere esercitata dopo la scadenza del termine triennale, qualora le autorità competenti non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile penalmente (Corte GUE, 11 luglio 2019, C-304/18, punto 67; Corte GUE, 19 ottobre 2017, A, C-522/16, punto 61).
Conformemente a tale interpretazione, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria, entro la scadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la notitia criminis (Cass.,
Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 17 maggio 2019, n. 13356; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019,
n. 22745).
La trasmissione della notitia criminis, in qualità di “primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale”
(già in tal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass.,
Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 e successive), costituisce condizione - ove intervenga nel corso del termine di decadenza e non dopo la sua scadenza -affinché l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere a una azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momento dell'inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione della notizia di reato.
Nella fattispecie i termini decadenziali triennali alla data della notitia criminis del 22.5.2002, data questa del sequestro penale di una “partita di alluminio informa integra” (Cfr. pag. 74 della sentenza del Tribunale di
Taranto, II sez. penale, n. 2598 emessa il 17.11.2008) non erano ancora spirati, in quanto il recupero dei dazi erano riferiti alle bollette doganali emesse dal 23.5.2019 al 31.12.2002 e i cui termini di decadenza scadevano rispettivamente il 23.5.2002, il 31 dicembre 2002, il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004. Da ciò ne discende che l'Amministrazione finanziaria legittimamente ha proceduto all'azione di recupero a posteriori dei dazi con l'ingiunzione impugnata notificata il 27.7.2017 che ha trovato fondamento nella fattispecie delittuosa a carico dell'appellante, accertata con sentenza definitiva della Cassazione Penale,
Sez. V, n. 39196 del dì 8.5.5.2015, depositata il 28 settembre 2015 e nei termini decadenziali triennali decorrenti dalla sua definitività.
Il terzo motivo di appello è riferito all'errata valutazione dei fatti ed inversione dell'onere della prova.
Sostiene l'appellante che con riguardo alla circostanza di assenza di motivazione, è del tutto errato che l'atto ingiuntivo della Agenzia delle Dogane riporti le somme “già introitate dall'erario”, come sostiene l'autorità giudiziaria. Ed è proprio questo il punto. I coobbligati sono tanti, e nulla esclude che la P.A. abbia agito nei confronti di ciascuno di loro ed abbia già recuperato tutto ciò che le spettava relativamente alla richiesta effettuata nei confronti del ricorrente.
L'Agenzia appellata evidenzia che l'appellante ritiene del tutto errato il fatto, accertato anche in primo grado, che l'atto ingiuntivo dell'Ufficio indichi le somme “già introitate dall'erario”, insistendo sulla indeterminatezza del credito e sulla omessa indicazione delle somme già percepite dall'Amministrazione finanziaria. Evidenzia che l'ingiunzione di pagamento impugnata non può essere confusa con la provvisionale di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2598/08.
Risultano di conseguenza del tutto inconferenti in questa sede le lagnanze circa lo stato delle azioni esecutive eventualmente avviate nei confronti degli altri soggetti coobbligati atteso che è dirimente la considerazione che gli eventuali pagamenti ricevuti dall'Ufficio relativi alla provvisionale non possono essere considerati come pagamento dei dazi e, a differenza di quanto confusamente sostenuto da controparte, risultano del tutto estranei alla vicenda che ci occupa.
E' invece vero che l'Ufficio ha espressamente indicato nell'atto impugnato tutti i presupposti di fatto e di diritto per i quali deve considerarsi sorta l'obbligazione tributaria in qualità di soggetto passivo solidale in capo al Ricorrente_1. Si è già detto che l'importo totale dei dazi evasi dall'importatore in primis, Società_3 S.p.A., e dei coobbligati in solido più volte citati da controparte, ciascuno per la quota parte è stata calcolata come nel caso di specie, sugli importi rinvenienti dai falsi verbali di rottamazione relativi a ciascuna singola bolletta di importazione per come espressamente indicato negli allegati integrati nell'atto impugnato.
In questo contesto del tutto pretestuose appaiono le lagnanze dell'appellante e in tal senso si rileva ulteriormente che l'odierno ricorrente, assistito dal proprio difensore, in data 05.06.2018, in sede di comparizione, a seguito di richiesta di accesso agli atti, aveva già acquisito in fase endoprocedimentale, insieme agli atti inerenti l'attività di revisione dell'accertamento effettuati dall'Ufficio e relativi agli anni 1999
(dal 23.05.1999 in poi), 2000, 2001 e 2002 , anche la polizza assicurazioni Generali n. 997210433 e le risultanze contabili relative alla riscossione coattiva esercitata nei confronti di Società_3 S.p.A.. La polizza indica chiaramente il periodo di validità ed efficacia della stessa fissata dal 26.07.1999 al
24.02.2000. Anche sotto questo aspetto, pertanto, il ricorrente era in possesso di tutti gli elementi che permettono di stabilire che i 2.685.575,88 di euro di copertura assicurativa fissati dalla polizza Generali sono stati riscossi dall'Ufficio con escussione della stessa a parziale copertura degli importi complessivamente dovuti nel periodo ora indicato.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che l'ingiunzione impugnata è completa in tutti i suoi elementi che consentono al debitore di conoscere concretamente la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria;
tanto è vero che lo stesso contribuente ha impugnato l'atto con articolati ricorsi.
Infatti, l'ingiunzione riporta specificatamente, tra l'altro:
- tutti i presupposti di fatto con specifico rinvio alle sentenze del giudizio penale ben note all'appellante;
- il riferimento al nesso causale fra le condotte (redazione di decine di falsi verbali di rottamazione relativi ad altrettante bollette doganali punite in via definitiva anche a titolo di contrabbando) e l'insorgenza delle obbligazioni tributarie a carico dell'appellante;
- l'esplicitazione delle fonti normative e giurisprudenziali da cui, per le condotte dell'appellante è derivata l'insorgenza dell'obbligazione tributaria in ragione della condanna in via definitiva per contrabbando;
- l'escussione, con riscossione dell'importo da parte dell'ufficio, della polizza Generali della società Società_3 S.p.A. a parziale copertura, per euro 2.685.575,88, degli importi complessivamente dovuti nel periodo di validità ed efficacia della stessa fissata dal 26.07.1999 al 24.02.2000.
Osserva, altresì, la Corte che in materia tributaria, l'onere della prova dei fatti estintivi della pretesa fiscale, come il pagamento da parte di coobbligati, grava sul contribuente che li allega. L'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al contribuente dimostrare fatti modificativi o estintivi, inclusa l'estinzione per pagamento altrui. Tale regola deriva dall'art. 2697 c.c., applicabile al processo tributario.
Pertanto, in assenza di prova documentale sul punto da parte dell'appellante e di una richiesta formale all'Agenzia delle Dogane circa le eventuali riscossioni avvenute a carico di altri coobbligati successive alla data 5.6.2018, data questa di comparizione presso l'Agenzia a seguito di richiesta di accesso agli atti (Cfr. all.7 fascicolo di primo grado), né discende l'infondatezza del motivo e il rigetto della richiesta istruttoria di acquisizione dall'Agenzia Dogane e Monopoli di dati e informazioni circa le procedure giudiziarie in corso ovvero eseguite nei confronti dei coobbligati Nominativo_1 , Nominativo_2 , Nominativo_3 , Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9, nonché delle somme eventualmente incassate dall'Erario. Va, inoltre, evidenziato che all'odierna udienza su esplicita richiesta della Corte il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane ha testualmente dichiarato a verbale: “ ... non risultano pagamenti effettuati dagli altri coobbligati.”.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
L'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di riscossione impugnato è assorbita dalla decisione di merito, stante il lungo tempo trascorso dalla sua proposizione (Cass. n. 8510 del 2010; Cass.
n. 32904/2024;Cass. 4907/2025).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92, poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio delle dogane di Taranto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
1. rigetta la richiesta istruttoria;
2. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna il sig. Ricorrente_1, appellante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata,
Ufficio delle dogane di Taranto, liquidate nell'importo di euro 12.204,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
22/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, RE
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 260/2020 depositato il 24/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Puglia 5 - Sede Taranto - Molo Polisettoriale - Palazz. Serv. 74123 Taranto
TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1118/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 2 e pubblicata il 06/06/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11326 DOGANE DAZI 2001
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 nato a [...] il [...] e residente a [...], rappresentato e difeso dal prof. avv. Difensore_1 e dall'avv. Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, alla Indirizzo_2, in Bari, come da mandato in atti, con ricorso depositato il 14.11.2018 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto per l'annullamento dell'ingiunzione prot. 2018-11326/RU del 12.7.2018.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. II, con sentenza n. 1118 del 29.4.2019, depositata il 6.6.2019, così statuiva: “La Commissione respinge il ricorso perché infondato e, per l'effetto, conferma la validità e la legittimità dell'atto opposto e della pretesa fiscale in esso contenuta. La Commissione, considerata la complessità della questione trattata, liquida le spese di giudizio in euro 10.000,00 oltre accessori di legge se dovuti, da pagarsi in favore della resistente Agenzia dogane monopoli direzione interregionale per la
Puglia, il Molise e la Basilicata ufficio delle Dogane di Taranto.”
Il sig. Ricorrente_1 come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato giusta procura in atti, con ricorso in appello ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto il 7.1.2020 e depositato il 24.1.2020 impugna la sentenza della CTP di Taranto, sez. II, n. n. 1118 del 29.4.2019, depositata il 6.6.2019, per la riforma integrale, per i seguenti motivi:
1. violazione e falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi doganali;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali.
2. Violazione e falsa applicazione delle norme prescrizionali in ambito tributario, mancata valutazione delle stesse ammissioni della P.A. resistente e ultrapetitum.
3. errata valutazione dei fatti ed inversione dell'onere della prova.
Conclude per la riforma integrale della sentenza impugnata e:
1. in via preliminarmente sospendere, in attesa della definizione del presente giudizio, l'esecutività del provvedimento di riscossione in contestazione;
2. nel merito, annullare l'atto di ingiunzione prot. 2018-11326/RU datato 12 luglio 2018 e pervenuto in data
27 luglio 2018, perché infondato in fatto ed in diritto;
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi gradi di giudizio.
In via istruttoria, chiede inoltre che la Commissione Tributaria adita, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 7 del Codice del Processo Tributario, voglia acquisire dall' Agenzia Dogane e Monopoli dati e informazioni circa le procedure giudiziarie in corso ovvero eseguite nei confronti dei coobbligati Nominativo_1, Nominativo_2, Nominativo_3, Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9, nonché le somme incassate dall'Erario.
L'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, ufficio delle dogane di Taranto, in persona del Direttore pro tempore, si è costituita ritualmente in giudizio con controdeduzioni depositate il 27.2.2020 contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Conclude per il rigetto dell'appello, per la conferma della sentenza impugnata e con condanna della parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
In data 9.7.2020 l'Agenzia delle Dogane e Monopoli -Ufficio delle Dogane di Taranto- ha depositato note di trattazione scritta chiedendo il rigetto, per mancanza dei presupposti di legge, dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di riscossione in contestazione. All'udienza odierna, in camera di consiglio, la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte ritiene che la fattispecie rientri nella propria giurisdizione.
Osserva che la controversia in esame è riferita all'impugnazione da parte dell'appellante di una ingiunzione di pagamento (prot. 2018-11326/RU del 12.7.2018) emessa dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio delle dogane di Taranto, per la riscossione della somma complessiva di €. 4.064.322,22 di cui €. 3.419.770,09 per dazio e €. 644.552,13 per interessi.
L'ingiunzione di pagamento impugnata trae origine dalla sentenza del Tribunale di Taranto, II sez. penale,
n. 2598 emessa il 17.11.2008 di condanna, del sig. Ricorrente_1, in solido con altri soggetti, nell'ambito di un procedimento penale, per il reato di contrabbando, statuizione sul punto confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Lecce, sezione penale distaccata di Taranto, n. 1001/2009 del 16.1.2014 e, in via definitiva, dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sez. V, n. 39196 del dì 8.5.5.2015.
Orbene in conseguenza del definitivo accertamento in sede penale del reato di contrabbando a carico del sig. Ricorrente_1, trovano applicazione l'art. 338 D.P.R. n. 43/1973 in virtù del quale: “Il pagamento della multa o dell'ammenda non esime dall'obbligo del pagamento dei diritti doganali, salvo il caso in cui la merce oggetto del contrabbando sia stata sequestrata.
A tale pagamento è obbligato, solidalmente con il colpevole del contrabbando, anche il ricettatore.” nonché
l'art. 201, par. 3 del Regolamento (CEE) n. 2913/ 92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 “Codice doganale comunitario”, applicabile ratione temporis, che testualmente recita: “Quando una dichiarazione in dogana per uno dei regimi di cui al paragrafo 1 è redatta in base a dati che determinano la mancata riscossione, totale o parziale, dei dazi dovuti per legge, le persone che hanno fornito detti dati necessari alla stesura della dichiarazione, e che erano o avrebbero dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità, possono parimenti essere considerate debitori conformemente alle vigenti disposizioni nazionali.”.
La norma, quindi, prevede una obbligazione di pagamento, autonoma rispetto a quella configurata nella previsione di cui all'art. 38 del medesimo T.U., che deriva dalla circostanza che il mancato pagamento dell' imposta è da ricondursi, in questo caso, alla commissione di una delle condotte illecite descritte nelle precedenti norme sanzionatorie. La circostanza che la norma in esame colleghi l'obbligo del pagamento dei diritti doganali all'autore del contrabbando, peraltro, comporta l'estensione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti coloro che hanno concorso alla realizzazione del fatto di reato, quindi anche nei confronti di chi, con il proprio comportamento attivo o omissivo, ha preso parte alla commissione della condotta illecita.
Ciò trova il suo riscontro nella generale previsione di cui all'art. 36, comma 4, del T.U. n. 43/1973, secondo cui costituisce presupposto dell'obbligazione tributaria, oltre che la regolare destinazione delle merci al consumo entro il territorio doganale, anche il caso in cui l'immissione in consumo della merce avviene a causa dell'indebita sottrazione ai vincoli doganali o comunque della mancata presentazione alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti di mancato rinvenimento all'atto delle operazioni predette. Il richiamo fatto dalla previsione in esame all'ipotesi derogatoria di cui all'art. 338, comma 1, T.U., implica la volontà del legislatore di configurare il presupposto dell' imposta, nei casi di specificamente indicati dell'art. 36 cit., comma 4, anche in relazione all' ipotesi in cui l'immissione in consumo della merce avvenga in modo illecito, aggiungendo, rispetto a quanto previsto nell'art. 38 cit., una ulteriore soggettività passiva dell'obbligazione tributaria nel caso di condotta illecita (Cass. civ., sez. 1, 9 febbraio 1989, n. 802).
Sul punto è stato, altresì, osservato che: “La previsione di cui del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 338, comma 1, implica la volontà del legislatore di configurare il presupposto dell'imposta, nei casi di specificamente indicati dell'art. 36 cit., comma 4, anche in relazione all'ipotesi in cui l'immissione in consumo della merce avvenga in modo illecito, aggiungendo, rispetto a quanto previsto nell'art. 38 cit., una ulteriore soggettività passiva dell'obbligazione tributaria nel caso di condotta illecita” (Cass. n. 26183/2018).
Da ciò ne consegue che sussistendo nella fattispecie una obbligazione tributaria in capo al sig. Ricorrente_1
la controversia è attratta alla giurisdizione di questa Corte. Con il primo motivo di appello relativo alla violazione e falsa applicazione delle norme tributarie relative all'evasione dei dazi, doganali;
errata valutazione dei fatti e delle circostanze penali, l'appellante sostiene che sin dal principio è stato ribadito di non avere la competenza sufficiente e necessaria a conoscere la natura dell'attività e soprattutto l'eventuale illiceità del comportamento posto in essere, avendo, per qualifica professionale e precedenti mansioni, una conoscenza limitata del compito temporaneamente assegnatogli.
La sentenza opposta, ritiene che non tenga in alcuna considerazione che i fatti penalmente contestati sono frutto dell'esecuzione degli ordini di servizio note prot. n. 5005 del 07.04.1997 e n. 8839 del 12.06.1997 del
IR Salinari (condannato per ben altri reati, più gravi, e, sul cui carico, gravano prove di indebiti arricchimenti o giovamenti), circostanza fondamentale proprio in relazione agli articoli gli artt. 201, 202 e
203 del Reg (CEE) n. 2913/1992 (poi recepiti negli artt. 77 e 79 del Regolamento UE n. 952/2013).
Ritiene, inoltre, che la condanna penale non sia sufficiente di per sé a poterlo considerare consapevole e dunque coobbligato alla corresponsione del dazio evaso.
Il motivo è infondato.
La Corte ritiene che in conseguenza del definitivo accertamento in sede penale del reato di contrabbando a carico del sig. Ricorrente_1 lo stesso sia soggetto passivo dell'obbligazione tributaria riportata nell'ingiunzione impugnata, come già innanzi illustrato nel motivare, per la fattispecie, la giurisdizione di questa Corte, motivazioni che si hanno qui per trascritte ma non ripotate per ragioni di economia di scrittura.
Il secondo motivo di appello è riferito alla violazione e falsa applicazione delle norme prescrizionali in ambito tributario, mancata valutazione delle stesse ammissioni della P.A. resistente e ultrapetitum.
Sostiene l'appellante che l'art. 84 DPR 43/73, prima di disporre che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui i provvedimenti penali sono divenuti irrevocabili, in caso di dazi derivanti dalla commissione di un fatto-reato, dispone altresì che detto termine decorre “dalla data in cui i diritti sono divenuti esigibili”.
Questa iniziale locuzione ha il suo senso, non distaccato dal resto della norma, in quanto ne delinea chiaramente la ratio. Il diritto doganale sorge nel momento in cui il soggetto che lo rivendica ne conosce entità e natura, ma soprattutto legittimazione all'azione di riscossione. E' chiaro, dunque, che anche la seconda parte, letta in combinato disposto con la prima, assume un senso ben diverso da quello che la
Agenzia, come il Giudice di prime cure, tenta di attribuirle. E il senso originale di questa precisazione è legato al fatto che spesso, apertosi un giudizio di tipo penale, la parte offesa/interessata, non sempre ne viene
“tempestivamente” a conoscenza né ha gli strumenti adatti per evitare di veder dissolversi un diritto, che, fino al momento della eventuale comunicazione, non ritiene di dover tutelare. Diversamente dal caso di specie, ove sia la Commissione che l'Ente fanno riferimento (anche citando giurisprudenza della Suprema
Corte, sent. 9773/2010) alla notitia criminis avutasi con il sequestro penale del 22.05.2002.
Pertanto, ammesso e non concesso che tale tesi sia ammissibile, il termine triennale sarebbe comunque, spirato. Dunque, attesa la data del 22.05.2002 (richiamata dal Giudicante e da parte resistente) è indubbio che sia il termine quinquennale che quello decennale siano inutilmente spirati e dunque il presunto credito non sia riscuotibile.
Sostiene, invece, l'Agenzia appellata che l'art. 221, par. 3, prima frase, del codice doganale comunitario
(Reg. CE n. 2913/1992), qui applicabile introduce una regola di prescrizione in base alla quale, in via di principio, la comunicazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da pagare non può essere effettuata dopo la scadenza del termine di tre anni a decorrere dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.
L'art. 221, par. 3, seconda frase, del medesimo codice doganale stabilisce inoltre che detto termine di prescrizione è sospeso a seguito della presentazione di un ricorso e per la durata del relativo procedimento.
A titolo di eccezione rispetto alla regola summenzionata, tuttavia, l'art. 221 par. 4 del codice doganale comunitario dispone che “alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti” le autorità doganali possano procedere a tale comunicazione dopo la scadenza del termine di cui sopra, qualora dette autorità non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto “perseguibile penalmente”.
Come noto l'art. 221 par. 4 C.D.C. di per sé non prevede né alcun termine di prescrizione, né le cause di sospensione o di interruzione della prescrizione applicabile limitandosi ad operare un riferimento alle
“condizioni previste dalle disposizioni vigenti”. A tali effetti la norma opera, pertanto, un rinvio al diritto nazionale per il regime della prescrizione dell'obbligazione doganale, qualora tale obbligazione sorga a seguito di un atto che era, nel momento in cui è stato commesso, perseguibile penalmente.
In tal senso costante è l'interpretazione sia della giurisprudenza unionale sia di quella della Suprema Corte nel ritenere che “non prevedendo il diritto dell'Unione regole comuni in materia, spetta ad ogni Stato membro determinare il regime della prescrizione delle obbligazioni doganali che è stato possibile accertare a causa di un fatto perseguibile penalmente" (così Cass. civ. Sez. V, Sent., (ud. 09/02/2015) 15-04-2015, n. 7561.
Nello stesso senso cfr., C. Giust. 16.10.2003, C- 91/02, Hannl-Hofstetter; C. Giust. 23.2.2006, C- 201/04,
Mo-lenbergnatie; C. Giust. 17.6.2010, C- 75/09, Agra s.r.l.).
Per quanto concerne il diritto italiano, il rinvio previsto dall'art. 221 par. 4 C.D.C. è completato dall'art. 84 del DPR n. 43/73 per il quale l'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione o all'esportazione non può essere avviata, in via di principio, dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto o, se questa non ha avuto luogo, dalla data di insorgenza del debito doganale;
nondimeno la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può avvenire anche dopo tale termine triennale che è, nel caso, interrotto. Tale evenienza è prevista dalla norma in argomento nella sola ipotesi in cui la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto costituente reato.
Evidenzia che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione, la menzionata proroga del termine di prescrizione richiede pur sempre che, nel corso del termine in parola (tre anni) e non dopo la scadenza, sia formalmente emersa la notitia criminis quale primo atto esterno configurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta, destinato a essere sciolto all'esito del giudizio penale.
Rappresenta che tale fondamentale passaggio è stato espressamente evidenziato nel corpo dell'ingiunzione di pagamento impugnata a mezzo del richiamo alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.
9773/2010, secondo cui la comunicazione al debitore dell'importo dovuto può tuttavia avvenire anche dopo tale termine triennale - che è pertanto in tali casi prorogato -, allorché la mancata determinazione del dazio sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente (artt. 220 e 221 del detto codice doganale comunitario, come interpretato dal regolamento CEE n. 2700 del 16 novembre 2000), occorrendo, all'uopo, la formulazione di una ipotesi che sia quanto meno alla base di una “notitia criminis”, primo atto esterno prefigurante il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale”, e la notizia, si è detto, nella specie è intervenuta, “Sebbene il Codice Doganale
Comunitario non richieda, ai fini della decorrenza della prescrizione, la definizione del procedimento penale instaurato, ma soltanto l'individuazione, da parte della Autorità Doganale, del fatto-reato, la legislazione interna ha finora ritenuto che l'azione per il recupero dei tributi evasi decorra dalla definizione del procedimento penale, non potendosi in precedenza avere certezza della debenza dei tributi stessi (Cass.
8146/2003; 20513/2006 cit.)…”.
Evidenzia che di segno opposto, invece, e palesemente errata l'interpretazione proposta da controparte, nel proprio ricorso in appello, circa l'applicazione dell'art. 84 del DPR n. 43/1973 nel caso di specie: secondo l'appellante, infatti, l'Ufficio era legittimato ad esercitare l'azione di riscossione già dal momento in cui è emersa la notitia criminis, realizzatasi con il sequestro penale del 22.05.2002, perché già da quel momento avrebbe conosciuto l'entità e la natura dell'obbligazione doganale.
Anche le ulteriori argomentazioni di controparte circa una presunta efficacia retroattiva dell'art. 103 del nuovo
C.D.U. risultano non argomentate e totalmente prive di fondamento. È evidente che se mai il legislatore unionale avesse voluto prevedere una qualche specifica efficacia retroattiva della norma richiamata dall'odierno ricorrente (art. 103 del nuovo CDU) lo avrebbe dovuto espressamente stabilire. Circostanza che non si è verificata.
Tra l'altro, l'articolazione temporale dell'entrata in vigore del nuovo codice, se realmente questa fosse stata l'intenzione e l'urgenza del legislatore unionale, l'art. 103 CDU avrebbe potuto e dovuto sicuramente far parte di quel novero di norme per il quale l'art. 288 dello stesso CDU ha espressamente previsto l'anticipata entrata in vigore al 30 ottobre 2013. Circostanza, anche questa, che non ha trovato alcun riscontro.
Il motivo è infondato. Osserva la Corte che l'art. 221, par. 3, del Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il Codice Doganale Comunitario dispone: “La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale. Detto termine è sospeso a partire dal momento in cui è presentato un ricorso a norma dell'art. 243, e per la durata del relativo procedimento”.
Il medesimo articolo al successivo paragrafo 4, prevede che “qualora l'obbligazione doganale sorga a seguito di un atto che era nel momento in cui è stato commesso perseguibile penalmente, la comunicazione al debitore può essere effettuata, alle condizioni previste dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 3”.
Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali disposizioni vanno lette ritenendosi che l'azione di recupero possa essere esercitata dopo la scadenza del termine triennale, qualora le autorità competenti non abbiano potuto determinare l'importo esatto dei dazi legalmente dovuti a causa di un atto perseguibile penalmente (Corte GUE, 11 luglio 2019, C-304/18, punto 67; Corte GUE, 19 ottobre 2017, A, C-522/16, punto 61).
Conformemente a tale interpretazione, la giurisprudenza della Suprema Corte ha ritenuto che l'azione di recupero a posteriori di dazi doganali può essere avviata dopo la scadenza del termine di tre anni dalla data di contabilizzazione dell'importo originariamente richiesto ove la mancata contabilizzazione sia avvenuta a causa di un atto perseguibile penalmente, ma alla sola condizione che sia trasmessa all'Autorità Giudiziaria, entro la scadenza del termine di prescrizione (e non anche dopo la sua scadenza) la notitia criminis (Cass.,
Sez. V, 4 aprile 2012, n. 5384; Cass., Sez. V, 17 maggio 2019, n. 13356; Cass., Sez. V, 12 settembre 2019,
n. 22745).
La trasmissione della notitia criminis, in qualità di “primo atto esterno rivolto a prefigurare il nodo di commistione tra fatto reato e presupposto di imposta destinato ad essere sciolto all'esito del giudizio penale”
(già in tal senso Cass., Sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22014; Cass., Sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773; Cass.,
Sez. V, 7 maggio 2010, n. 11181; Cass., n. 5384/2012 e successive), costituisce condizione - ove intervenga nel corso del termine di decadenza e non dopo la sua scadenza -affinché l'Amministrazione finanziaria possa legittimamente procedere a una azione di recupero a posteriori dei dazi che trovi fondamento astrattamente in una fattispecie delittuosa. Ove il termine prescrizionale, invero, risulti elasso al momento dell'inoltro della notitia criminis, il recupero a posteriori non può fondarsi sugli esiti di una successiva attività di indagine in cui siano oggetto di accertamento operazioni doganali anteriori di oltre un triennio alla trasmissione della notizia di reato.
Nella fattispecie i termini decadenziali triennali alla data della notitia criminis del 22.5.2002, data questa del sequestro penale di una “partita di alluminio informa integra” (Cfr. pag. 74 della sentenza del Tribunale di
Taranto, II sez. penale, n. 2598 emessa il 17.11.2008) non erano ancora spirati, in quanto il recupero dei dazi erano riferiti alle bollette doganali emesse dal 23.5.2019 al 31.12.2002 e i cui termini di decadenza scadevano rispettivamente il 23.5.2002, il 31 dicembre 2002, il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2004. Da ciò ne discende che l'Amministrazione finanziaria legittimamente ha proceduto all'azione di recupero a posteriori dei dazi con l'ingiunzione impugnata notificata il 27.7.2017 che ha trovato fondamento nella fattispecie delittuosa a carico dell'appellante, accertata con sentenza definitiva della Cassazione Penale,
Sez. V, n. 39196 del dì 8.5.5.2015, depositata il 28 settembre 2015 e nei termini decadenziali triennali decorrenti dalla sua definitività.
Il terzo motivo di appello è riferito all'errata valutazione dei fatti ed inversione dell'onere della prova.
Sostiene l'appellante che con riguardo alla circostanza di assenza di motivazione, è del tutto errato che l'atto ingiuntivo della Agenzia delle Dogane riporti le somme “già introitate dall'erario”, come sostiene l'autorità giudiziaria. Ed è proprio questo il punto. I coobbligati sono tanti, e nulla esclude che la P.A. abbia agito nei confronti di ciascuno di loro ed abbia già recuperato tutto ciò che le spettava relativamente alla richiesta effettuata nei confronti del ricorrente.
L'Agenzia appellata evidenzia che l'appellante ritiene del tutto errato il fatto, accertato anche in primo grado, che l'atto ingiuntivo dell'Ufficio indichi le somme “già introitate dall'erario”, insistendo sulla indeterminatezza del credito e sulla omessa indicazione delle somme già percepite dall'Amministrazione finanziaria. Evidenzia che l'ingiunzione di pagamento impugnata non può essere confusa con la provvisionale di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2598/08.
Risultano di conseguenza del tutto inconferenti in questa sede le lagnanze circa lo stato delle azioni esecutive eventualmente avviate nei confronti degli altri soggetti coobbligati atteso che è dirimente la considerazione che gli eventuali pagamenti ricevuti dall'Ufficio relativi alla provvisionale non possono essere considerati come pagamento dei dazi e, a differenza di quanto confusamente sostenuto da controparte, risultano del tutto estranei alla vicenda che ci occupa.
E' invece vero che l'Ufficio ha espressamente indicato nell'atto impugnato tutti i presupposti di fatto e di diritto per i quali deve considerarsi sorta l'obbligazione tributaria in qualità di soggetto passivo solidale in capo al Ricorrente_1. Si è già detto che l'importo totale dei dazi evasi dall'importatore in primis, Società_3 S.p.A., e dei coobbligati in solido più volte citati da controparte, ciascuno per la quota parte è stata calcolata come nel caso di specie, sugli importi rinvenienti dai falsi verbali di rottamazione relativi a ciascuna singola bolletta di importazione per come espressamente indicato negli allegati integrati nell'atto impugnato.
In questo contesto del tutto pretestuose appaiono le lagnanze dell'appellante e in tal senso si rileva ulteriormente che l'odierno ricorrente, assistito dal proprio difensore, in data 05.06.2018, in sede di comparizione, a seguito di richiesta di accesso agli atti, aveva già acquisito in fase endoprocedimentale, insieme agli atti inerenti l'attività di revisione dell'accertamento effettuati dall'Ufficio e relativi agli anni 1999
(dal 23.05.1999 in poi), 2000, 2001 e 2002 , anche la polizza assicurazioni Generali n. 997210433 e le risultanze contabili relative alla riscossione coattiva esercitata nei confronti di Società_3 S.p.A.. La polizza indica chiaramente il periodo di validità ed efficacia della stessa fissata dal 26.07.1999 al
24.02.2000. Anche sotto questo aspetto, pertanto, il ricorrente era in possesso di tutti gli elementi che permettono di stabilire che i 2.685.575,88 di euro di copertura assicurativa fissati dalla polizza Generali sono stati riscossi dall'Ufficio con escussione della stessa a parziale copertura degli importi complessivamente dovuti nel periodo ora indicato.
Il motivo è infondato.
Rileva la Corte che l'ingiunzione impugnata è completa in tutti i suoi elementi che consentono al debitore di conoscere concretamente la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria;
tanto è vero che lo stesso contribuente ha impugnato l'atto con articolati ricorsi.
Infatti, l'ingiunzione riporta specificatamente, tra l'altro:
- tutti i presupposti di fatto con specifico rinvio alle sentenze del giudizio penale ben note all'appellante;
- il riferimento al nesso causale fra le condotte (redazione di decine di falsi verbali di rottamazione relativi ad altrettante bollette doganali punite in via definitiva anche a titolo di contrabbando) e l'insorgenza delle obbligazioni tributarie a carico dell'appellante;
- l'esplicitazione delle fonti normative e giurisprudenziali da cui, per le condotte dell'appellante è derivata l'insorgenza dell'obbligazione tributaria in ragione della condanna in via definitiva per contrabbando;
- l'escussione, con riscossione dell'importo da parte dell'ufficio, della polizza Generali della società Società_3 S.p.A. a parziale copertura, per euro 2.685.575,88, degli importi complessivamente dovuti nel periodo di validità ed efficacia della stessa fissata dal 26.07.1999 al 24.02.2000.
Osserva, altresì, la Corte che in materia tributaria, l'onere della prova dei fatti estintivi della pretesa fiscale, come il pagamento da parte di coobbligati, grava sul contribuente che li allega. L'amministrazione deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa, mentre spetta al contribuente dimostrare fatti modificativi o estintivi, inclusa l'estinzione per pagamento altrui. Tale regola deriva dall'art. 2697 c.c., applicabile al processo tributario.
Pertanto, in assenza di prova documentale sul punto da parte dell'appellante e di una richiesta formale all'Agenzia delle Dogane circa le eventuali riscossioni avvenute a carico di altri coobbligati successive alla data 5.6.2018, data questa di comparizione presso l'Agenzia a seguito di richiesta di accesso agli atti (Cfr. all.7 fascicolo di primo grado), né discende l'infondatezza del motivo e il rigetto della richiesta istruttoria di acquisizione dall'Agenzia Dogane e Monopoli di dati e informazioni circa le procedure giudiziarie in corso ovvero eseguite nei confronti dei coobbligati Nominativo_1 , Nominativo_2 , Nominativo_3 , Nominativo_4, Nominativo_5, Nominativo_6, Nominativo_7, Nominativo_8 e Nominativo_9, nonché delle somme eventualmente incassate dall'Erario. Va, inoltre, evidenziato che all'odierna udienza su esplicita richiesta della Corte il rappresentante dell'Agenzia delle Dogane ha testualmente dichiarato a verbale: “ ... non risultano pagamenti effettuati dagli altri coobbligati.”.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dal sig. Ricorrente_1 è infondato e va rigettato con conferma della sentenza impugnata.
L'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di riscossione impugnato è assorbita dalla decisione di merito, stante il lungo tempo trascorso dalla sua proposizione (Cass. n. 8510 del 2010; Cass.
n. 32904/2024;Cass. 4907/2025).
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto e del 20% prevista dall'art. 15 comma 2 sexies D. Lgs. n. 546/92, poiché la difesa erariale è stata assicurata da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione Interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata, Ufficio delle dogane di Taranto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
1. rigetta la richiesta istruttoria;
2. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
3. condanna il sig. Ricorrente_1, appellante, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, Direzione interregionale per la Puglia, il Molise e la Basilicata,
Ufficio delle dogane di Taranto, liquidate nell'importo di euro 12.204,00 oltre accessori di legge se dovuti.