TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/07/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2608/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta all'istanza di CP_1 trasformazione in separazione consensuale del 19.06.2025;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del marito l'assegno di CP_1 mantenimento della moglie di euro 200,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Alatri (FR), il
27.06.1982; la casa coniugale, di proprietà del marito, era sita in Alatri (FR), via Campo Le Fraschette;
i figli nati dal matrimonio sono ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
il marito era lavoratore subordinato e percettore di stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00, la moglie, al contrario, era disoccupata. si è costituito in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. CP_1
All'udienza di comparizione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, il Difensore ha chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., c. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, N. 38);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2608/2024 ed instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Gatta, per procura congiunta all'istanza di CP_1 trasformazione in separazione consensuale del 19.06.2025;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: separazione giudiziale.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 5.12.2024, ha adito questo Tribunale, domandando di Parte_1 pronunciare la separazione personale dal coniuge, e di porre a carico del marito l'assegno di CP_1 mantenimento della moglie di euro 200,00 mensili.
A tal fine la ricorrente ha esposto che: i coniugi contraevano matrimonio concordatario, in Alatri (FR), il
27.06.1982; la casa coniugale, di proprietà del marito, era sita in Alatri (FR), via Campo Le Fraschette;
i figli nati dal matrimonio sono ormai tutti maggiorenni ed economicamente indipendenti;
l'affectio coniugalis veniva meno a causa di incompatibilità caratteriali;
il marito era lavoratore subordinato e percettore di stipendio mensile pari a circa euro 1.500,00, la moglie, al contrario, era disoccupata. si è costituito in giudizio, dando atto del raggiungimento di un accordo tra le parti. CP_1
All'udienza di comparizione, celebrata con la modalità della trattazione scritta, il Difensore ha chiesto la decisione della causa secondo le condizioni concordate. Ne è seguita la rimessione in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., c. 4, c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro omologata la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni da essi concordate, essendo stati rispettati i requisiti stabiliti dagli artt. 151 c.c. e 473-bis.51, co. 2, c.p.c., e non risultando sussistente alcuna ragione ostativa all'omologa della separazione consensuale dei coniugi.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000.
4. Considerata la definizione concordata e la natura costitutivo-necessaria del giudizio, compensa le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
− omologa la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui all'accordo;
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Alatri (FR) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, co. 1, lett. d), D.P.R. 396/2000 e le ulteriori incombenze di legge (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1982, Parte 2, Serie A, N. 38);
− conferma il regime stabilito nell'accordo delle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione con le note in sostituzione dell'udienza dell'8.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema