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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/10/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
498 /2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 498/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, il signor nato il 18 ottobre Persona_1
1963 e deceduto il 14 aprile 2006, affetto sin dalla nascita da emofilia grave, nel corso degli anni '90 contraeva il virus dell'epatite cronica HCV a seguito di somministrazione di emoderivati mediante politrasfusioni e successivamente, a partire dal 2001, gli veniva riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n.210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (cfr. documento 1 di parte convenuta);
1 rilevato che negli anni successivi all'insorgere della malattia il signor veniva più Per_1
volte sottoposto a controlli e ricoveri per esami diagnostico-curativi ed in data 14 aprile
2006, a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute decedeva per
“epatocarcinoma con trombosi portale – cirrosi epatica CHILD – encefalopatia portosistemica –
varici esofagee e gastriche – deficit congenito di fattore VIII – intercorrente broncopolmonite basale
sinistra” (cfr. documento 3 di parte attrice);
rilevato che con sentenza definitiva n. 2770/2017 (cfr. documenti 1 e 2 di parte attrice) la
Corte d'Appello di Roma, rigettando l'appello principale presentato dal Controparte_1
nei confronti della sentenza n.18523/2005 del Tribunale di Roma, accertava la
[...]
sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta dal signor nonché la responsabilità dello stesso Per_1 Controparte_1
per i danni da questi patiti in vita, riconoscendo agli eredi (signori , Parte_1
, e ) il diritto al risarcimento dei danni;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
rilevato che pertanto la signora madre del de cuius, e i di lui fratelli Persona_4
Per_
, e con raccomandata A/R ricevuta in data 3 febbraio 2016 Pt_1 Persona_3
(cfr. documento 8 di parte attrice) chiedevano in via stragiudiziale al Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni da essi patiti jure proprio e jure hereditario, deducendo la responsabilità del non solo per l'insorgere della malattia patita dal defunto CP_1
signor ma anche per il successivo evento morte, avvenuto in conseguenza della Per_1
dedotta patologia;
rilevato che successivamente, a fronte dell'inerzia del , i signori CP_1 Persona_4
e citavano in giudizio avanti questo Parte_1 Persona_2 Persona_3
2 Tribunale il domandando che, sulla scorta della sentenza n. Controparte_1
2770/2017 della Corte d'Appello di Roma che ne aveva accertato la responsabilità per l'insorgere della malattia, il fosse condannato a risarcire ad essi attori jure CP_1
hereditatis la somma di euro 950.000,00 per i danni biologici e morali subiti dal de cuius in vita, con interessi e rivalutazioni dalla data di contrazione della patologia sino al saldo effettivo, nonché il danno jure proprio da perdita parentale da essi subito da quantificarsi nelle somme rispettivamente di euro 273.586,00 a favore della madre signora
[...]
euro 160.378,00 a favore del fratello euro 160.378,00 a favore del Per_4 Parte_1
fratello ed euro 169.812,00 a favore del fratello oltre alla Persona_2 Persona_3
somma di euro 50.000,00 pro capite a titolo di risarcimento del danno morale;
rilevato che si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare Controparte_1
la prescrizione ex articolo 2947 cc del diritto al risarcimento azionato dagli attori sia jure
hereditatis che jure proprio e chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata non essendo provata la responsabilità del rispetto alla contrazione CP_1
della malattia ed alla successiva morte del signor e contestando altresì il Persona_1
quantum delle pretese risarcitorie, deducendo la non cumulabilità tra l'eventuale risarcimento del danno e l'indennizzo già percepito dal defunto ai sensi della legge n.210/1992 ed ammontante ad euro 30.456,00 (ossia lire 58.972,300) relativamente alle somme erogate tra il 1 luglio 1997 e il 31 ottobre 2001, euro 31.582,00 per le somme erogate tra il 1 novembre 2001 e il 14 aprile 2006 (data del decesso del signor , nonché Per_1
euro 77.468,53 erogate a titolo di liquidazione una tantum;
3 rilevato che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e successivamente con sentenza n.890/2023 del 18-19 aprile 2023 rigettava le eccezioni di prescrizione formulate dal e condannava quest'ultimo al risarcimento del danno spettante agli Controparte_1
attori jure proprio per la perdita parentale, rimettendo per il resto la causa istruzione per la determinazione del risarcimento spettante agli attori jure hereditario, disponendo a riguardo CTU medico-legale al fine di accertare le condizioni in vita del signor Per_1
in seguito all'epatite cronica HCV, determinare la durata dell'invalidità
[...]
temporanea totale e parziale nonché il grado percentuale di quella permanente sino alla data del decesso avvenuto in data14 aprile 2006;
rilevato altresì che nelle more avverso la sopracitata sentenza del Tribunale di Brescia
proponeva appello il e l'adita Corte d'Appello di Brescia si Controparte_1
pronunciava con la sentenza n.159/2024 riformando parzialmente la sentenza di primo grado e disponendo che dall'ammontare complessivo del risarcimento del danno liquidato agli attori jure proprio dovesse essere detratta la somma di euro 77.468,53 già versata dal agli eredi del signor ai sensi della legge n.210/1992 a titolo di CP_1 Per_1
liquidazione una tantum, confermando per il resto;
rilevato infine che, fatte nuovamente precisare le conclusioni, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va precisato innanzitutto che il presente giudizio verte unicamente sulla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale chiesto jure hereditatis dagli attori, atteso che la sentenza n.2770/2017 della Corte d'Appello di Roma, passata in
4 giudicato, ha già provveduto ad accertare definitivamente la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta dal signor Per_1
nonché la responsabilità del per i danni da esso patiti e che con le Controparte_1
sopra citate sentenze del Tribunale di Brescia e della Corte d'Appello di Brescia è stato liquidato agli attori il risarcimento del danno jure proprio per la perdita parentale, per cui
thema decidendum del presente giudizio è solo il risarcimento del danno jure hereditatis;
ritenuto a questo riguardo che la causa può essere decisa sulla base delle conclusioni di cui alla relazione medico-legale del CTU dottoressa datata 29 gennaio Persona_5
2024/21 febbraio 2024, che appare congrua, esaustiva e ben motivata ed è quindi fatta propria da questo giudice;
rilevato innanzitutto che nella CTU si legge che, pur ritenendo che, attesa l'assenza di idonea documentazione agli atti, “non è in alcun modo possibile determinare con criterio
scientifico oggettivo il periodo in cui il signor abbia contratto il virus dell'HCV a Persona_1
causa della somministrazione di emoderivati infetti” (cfr. relazione CTU dr.ssa Per_5
pag.86), pur tuttavia è certo che “il Sig. contraeva, a seguito di trasfusioni con Per_1
emoderivati per emofilia grave di tipo A congenita, un'infezione da virus dell'epatite C la quale
causava un'epatite cronica che evolveva in cirrosi epatica. A sua volta, la cirrosi progrediva in
patologia neoplastica (complicata da ipertensione portale, trombosi portale, splenomegalia, varici
esofagee e gastriche, encefalopatia porto-sistemica, scompenso ascitogeno), che richiedeva diversi
ricoveri ospedalieri e che determinava l'exitus del paziente” (cfr. relazione CTU cit. pag.90);
rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il signor ha Persona_1
ricevuto l'indennizzo previsto dalla legge n.210/1992 a decorrere dall'anno 1997, per cui
5 avendo senz'altro contratto il virus dell'HCV a causa della somministrazione di emoderivati in un periodo precedente, in mancanza di altri dati, si può legittimamente presumere, con un criterio estremamente prudenziale, che il contagio risalga perlomeno all'anno prima e quindi, risalendo il decesso al 2006, il periodo da prendere in considerazione sia quello del decennio 1996/2006;
rilevato poi che la CTU riportava che “si deve sottolineare come in atti si disponga unicamente
di materiale documentale relativo alla degenza del paziente nel periodo 29.03.2006 - 14.04.2006
presso il presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia per le complicanze di epatocarcinoma HCV
correlato”, specificando che “in atti, la parte attrice abbia riportato come il Sig. sia stato Per_1
ricoverato in ambiente nosocomiale pubblico per problematiche HCV correlate nei periodi
10.11.2005 - 24.11.2005 e 09.01.2006 - 13.01.2006 (assente documentazione sanitaria in atti)”, per cui, in assenza della relativa documentazione sanitaria che comprovi i precedenti ricoveri del signor si ritiene che il periodo di invalidità temporanea al 100% vada limitato Per_1
ai 17 giorni per cui è stata prodotta la relativa documentazione sanitaria, come del resto implicitamente riconosce la stessa CTU, la quale specifica che solo “qualora detti ricoveri
fossero da correlarsi effettivamente alla patologia da HCV, andrebbe ragionevolmente riconosciuto
un periodo di danno biologico temporaneo assoluto pari a 37 giorni” (cfr. relazione CTU cit.
pag.91);
rilevato poi che la CTU, in accordo con i CTP, concludeva come “la patologia HCV correlata
presentata dal Sig. -causa mortis dello stesso- configurasse un danno a carattere Per_1
permanente valutabile complessivamente nella misura del 95% (novantacinque per cento), calcolato
dalla differenza tra la percentuale relativa al danno complessivo esitato (100% - cento per cento) e la
6 quota di danno pre-esistente (quantificabile nella misura del 5% - cinque percento)” (cfr. relazione
CTU cit. pag.92);
ritenuto dunque, sulla base delle conclusioni della CTU che questo giudice fa proprie,
tenuto conto che al signor veniva riconosciuta un'invalidità permanente Persona_1
nella misura del 95% ma che tuttavia esso decedeva immediatamente dopo il raggiungimento dell'apice del processo clinico, consistente in una cirrosi sfociata in patologia neoplastica, che il risarcimento del danno non patrimoniale (comprensivo del c.d. danno biologico e del danno morale) da esso subito può essere determinato partendo dall'importo di euro 1.176.000,00, individuato in base ai parametri indicati nella Tabella
Unica di cui al DPR n.12/2025, applicabile anche in questo caso al fine di garantire il doveroso rispetto del fondamentale articolo 3 della Costituzione, già comprensivo del danno morale subito, per poi parametrarlo alla prevedibile aspettativa di vita media che il signor avrebbe avuto in assenza di cirrosi epatica (83 anni) e quindi suddiviso per Per_1
il numero di anni (40) che avrebbe ancora potuto verosimilmente vivere, ricavando così il valore annuo di euro 29.400,00, da moltiplicarsi per i 10 anni effettivamente vissuti dal signor dalla data presumibile di contrazione del virus dell'HCV a causa della Per_1
somministrazione di emoderivati, sino al decesso;
ritenuto perciò che il risarcimento per il danno non patrimoniale da invalidità permanente,
calcolato con riferimento alla durata effettiva della vita del de cuius ammonta ad euro
294.000,00, cui va aggiunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo l'importo di euro 1.362,00, ricavato sempre in applicazione dei parametri
7 della Tabella Unica di cui al DPR n.12/2025, per un importo complessivo quindi ammontante ad oggi, data della liquidazione, di euro 295.362,00;
ritenuto poi quanto all'invocato danno tanatologico che è condivisibile l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte che esclude la risarcibilità di detto danno, come sostenuto da ultimo con sentenza n.35998/2023, secondo cui “in ragione
dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a
quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra
un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)”,
per cui la richiesta di risarcimento per tale voce di danno invocato iure hereditatis va rigettata;
ritenuto altresì che dall'importo sopra individuata devono essere dedotte le somme già
percepite in vita dal signor a titolo di indennizzo ex legge n.210/1992, Persona_1
secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, qui condiviso, secondo cui
“nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1
da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992
dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della compensatio
lucri cum damno" (cfr. Cass. n.2840/2024);
ritenuto dunque che dall'importo complessivo di euro 295.362,00 vanno detratti gli importi già corrisposti a titolo di indennizzo di euro 30.456,65 (nel periodo tra il 1° luglio
1997 e il 31 ottobre 2001) e di euro 31.582,82 (nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 14
aprile 2006 (cfr. docc. 2 e 3 di parte convenuta), somme che rivalutate ad oggi con gli interessi ammontano rispettivamente ad euro 69.244,98 e ad euro 61.378,41, per cui,
8 detratti tali importi, il risarcimento complessivo ammonta conclusivamente alla somma residua di euro 164.738,61;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che il va Controparte_1
condannato a corrispondere iure hereditatis agli attori, signori , Parte_1 Per_2
, e , quali eredi del signor pro quota
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_1
ereditaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva residua di euro 164.738,61, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto il Controparte_1
va condannato a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano come in
[...]
dispositivo tenuto conto della pluralità di parti rappresentate e del valore di causa come accertato in sentenza, nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del giudice istruttore in data 27 febbraio 2024, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna il a corrispondere iure hereditatis agli attori, signori Controparte_1
, , e , quali eredi del Parte_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
signor pro quota ereditaria, a titolo di risarcimento del danno Persona_1
non patrimoniale la somma complessiva residua di euro 164.738,61, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il a rimborsare agli attori, signori Controparte_1 Parte_1
, , e , le spese di causa che si
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
9 liquidano in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con decreto 27 febbraio 2024, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brescia, il 22 ottobre 2025
Il giudice
AN NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore
nella causa n. 498/2018 R.G., all'esito della discussione, ha emesso ai sensi dell'art. 281sexies cpc la seguente
s e n t e n z a
viste le conclusioni delle parti come da verbale di causa;
visti ed esaminati gli atti;
rilevato che, secondo le deduzioni attoree, il signor nato il 18 ottobre Persona_1
1963 e deceduto il 14 aprile 2006, affetto sin dalla nascita da emofilia grave, nel corso degli anni '90 contraeva il virus dell'epatite cronica HCV a seguito di somministrazione di emoderivati mediante politrasfusioni e successivamente, a partire dal 2001, gli veniva riconosciuto l'indennizzo di cui alla legge n.210/1992 a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (cfr. documento 1 di parte convenuta);
1 rilevato che negli anni successivi all'insorgere della malattia il signor veniva più Per_1
volte sottoposto a controlli e ricoveri per esami diagnostico-curativi ed in data 14 aprile
2006, a seguito di un aggravamento delle sue condizioni di salute decedeva per
“epatocarcinoma con trombosi portale – cirrosi epatica CHILD – encefalopatia portosistemica –
varici esofagee e gastriche – deficit congenito di fattore VIII – intercorrente broncopolmonite basale
sinistra” (cfr. documento 3 di parte attrice);
rilevato che con sentenza definitiva n. 2770/2017 (cfr. documenti 1 e 2 di parte attrice) la
Corte d'Appello di Roma, rigettando l'appello principale presentato dal Controparte_1
nei confronti della sentenza n.18523/2005 del Tribunale di Roma, accertava la
[...]
sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta dal signor nonché la responsabilità dello stesso Per_1 Controparte_1
per i danni da questi patiti in vita, riconoscendo agli eredi (signori , Parte_1
, e ) il diritto al risarcimento dei danni;
Persona_2 Persona_3 Persona_4
rilevato che pertanto la signora madre del de cuius, e i di lui fratelli Persona_4
Per_
, e con raccomandata A/R ricevuta in data 3 febbraio 2016 Pt_1 Persona_3
(cfr. documento 8 di parte attrice) chiedevano in via stragiudiziale al Controparte_1
il risarcimento di tutti i danni da essi patiti jure proprio e jure hereditario, deducendo la responsabilità del non solo per l'insorgere della malattia patita dal defunto CP_1
signor ma anche per il successivo evento morte, avvenuto in conseguenza della Per_1
dedotta patologia;
rilevato che successivamente, a fronte dell'inerzia del , i signori CP_1 Persona_4
e citavano in giudizio avanti questo Parte_1 Persona_2 Persona_3
2 Tribunale il domandando che, sulla scorta della sentenza n. Controparte_1
2770/2017 della Corte d'Appello di Roma che ne aveva accertato la responsabilità per l'insorgere della malattia, il fosse condannato a risarcire ad essi attori jure CP_1
hereditatis la somma di euro 950.000,00 per i danni biologici e morali subiti dal de cuius in vita, con interessi e rivalutazioni dalla data di contrazione della patologia sino al saldo effettivo, nonché il danno jure proprio da perdita parentale da essi subito da quantificarsi nelle somme rispettivamente di euro 273.586,00 a favore della madre signora
[...]
euro 160.378,00 a favore del fratello euro 160.378,00 a favore del Per_4 Parte_1
fratello ed euro 169.812,00 a favore del fratello oltre alla Persona_2 Persona_3
somma di euro 50.000,00 pro capite a titolo di risarcimento del danno morale;
rilevato che si costituiva in giudizio il , eccependo in via preliminare Controparte_1
la prescrizione ex articolo 2947 cc del diritto al risarcimento azionato dagli attori sia jure
hereditatis che jure proprio e chiedendo nel merito il rigetto della pretesa attorea in quanto infondata non essendo provata la responsabilità del rispetto alla contrazione CP_1
della malattia ed alla successiva morte del signor e contestando altresì il Persona_1
quantum delle pretese risarcitorie, deducendo la non cumulabilità tra l'eventuale risarcimento del danno e l'indennizzo già percepito dal defunto ai sensi della legge n.210/1992 ed ammontante ad euro 30.456,00 (ossia lire 58.972,300) relativamente alle somme erogate tra il 1 luglio 1997 e il 31 ottobre 2001, euro 31.582,00 per le somme erogate tra il 1 novembre 2001 e il 14 aprile 2006 (data del decesso del signor , nonché Per_1
euro 77.468,53 erogate a titolo di liquidazione una tantum;
3 rilevato che il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività
istruttoria, invitava le parti a precisare le conclusioni e successivamente con sentenza n.890/2023 del 18-19 aprile 2023 rigettava le eccezioni di prescrizione formulate dal e condannava quest'ultimo al risarcimento del danno spettante agli Controparte_1
attori jure proprio per la perdita parentale, rimettendo per il resto la causa istruzione per la determinazione del risarcimento spettante agli attori jure hereditario, disponendo a riguardo CTU medico-legale al fine di accertare le condizioni in vita del signor Per_1
in seguito all'epatite cronica HCV, determinare la durata dell'invalidità
[...]
temporanea totale e parziale nonché il grado percentuale di quella permanente sino alla data del decesso avvenuto in data14 aprile 2006;
rilevato altresì che nelle more avverso la sopracitata sentenza del Tribunale di Brescia
proponeva appello il e l'adita Corte d'Appello di Brescia si Controparte_1
pronunciava con la sentenza n.159/2024 riformando parzialmente la sentenza di primo grado e disponendo che dall'ammontare complessivo del risarcimento del danno liquidato agli attori jure proprio dovesse essere detratta la somma di euro 77.468,53 già versata dal agli eredi del signor ai sensi della legge n.210/1992 a titolo di CP_1 Per_1
liquidazione una tantum, confermando per il resto;
rilevato infine che, fatte nuovamente precisare le conclusioni, all'esito della discussione, il giudice tratteneva la causa in decisione;
ciò premesso, va precisato innanzitutto che il presente giudizio verte unicamente sulla quantificazione del risarcimento del danno non patrimoniale chiesto jure hereditatis dagli attori, atteso che la sentenza n.2770/2017 della Corte d'Appello di Roma, passata in
4 giudicato, ha già provveduto ad accertare definitivamente la sussistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di emoderivati e la patologia contratta dal signor Per_1
nonché la responsabilità del per i danni da esso patiti e che con le Controparte_1
sopra citate sentenze del Tribunale di Brescia e della Corte d'Appello di Brescia è stato liquidato agli attori il risarcimento del danno jure proprio per la perdita parentale, per cui
thema decidendum del presente giudizio è solo il risarcimento del danno jure hereditatis;
ritenuto a questo riguardo che la causa può essere decisa sulla base delle conclusioni di cui alla relazione medico-legale del CTU dottoressa datata 29 gennaio Persona_5
2024/21 febbraio 2024, che appare congrua, esaustiva e ben motivata ed è quindi fatta propria da questo giudice;
rilevato innanzitutto che nella CTU si legge che, pur ritenendo che, attesa l'assenza di idonea documentazione agli atti, “non è in alcun modo possibile determinare con criterio
scientifico oggettivo il periodo in cui il signor abbia contratto il virus dell'HCV a Persona_1
causa della somministrazione di emoderivati infetti” (cfr. relazione CTU dr.ssa Per_5
pag.86), pur tuttavia è certo che “il Sig. contraeva, a seguito di trasfusioni con Per_1
emoderivati per emofilia grave di tipo A congenita, un'infezione da virus dell'epatite C la quale
causava un'epatite cronica che evolveva in cirrosi epatica. A sua volta, la cirrosi progrediva in
patologia neoplastica (complicata da ipertensione portale, trombosi portale, splenomegalia, varici
esofagee e gastriche, encefalopatia porto-sistemica, scompenso ascitogeno), che richiedeva diversi
ricoveri ospedalieri e che determinava l'exitus del paziente” (cfr. relazione CTU cit. pag.90);
rilevato che dalla documentazione in atti risulta che il signor ha Persona_1
ricevuto l'indennizzo previsto dalla legge n.210/1992 a decorrere dall'anno 1997, per cui
5 avendo senz'altro contratto il virus dell'HCV a causa della somministrazione di emoderivati in un periodo precedente, in mancanza di altri dati, si può legittimamente presumere, con un criterio estremamente prudenziale, che il contagio risalga perlomeno all'anno prima e quindi, risalendo il decesso al 2006, il periodo da prendere in considerazione sia quello del decennio 1996/2006;
rilevato poi che la CTU riportava che “si deve sottolineare come in atti si disponga unicamente
di materiale documentale relativo alla degenza del paziente nel periodo 29.03.2006 - 14.04.2006
presso il presidio ospedaliero di Gardone Val Trompia per le complicanze di epatocarcinoma HCV
correlato”, specificando che “in atti, la parte attrice abbia riportato come il Sig. sia stato Per_1
ricoverato in ambiente nosocomiale pubblico per problematiche HCV correlate nei periodi
10.11.2005 - 24.11.2005 e 09.01.2006 - 13.01.2006 (assente documentazione sanitaria in atti)”, per cui, in assenza della relativa documentazione sanitaria che comprovi i precedenti ricoveri del signor si ritiene che il periodo di invalidità temporanea al 100% vada limitato Per_1
ai 17 giorni per cui è stata prodotta la relativa documentazione sanitaria, come del resto implicitamente riconosce la stessa CTU, la quale specifica che solo “qualora detti ricoveri
fossero da correlarsi effettivamente alla patologia da HCV, andrebbe ragionevolmente riconosciuto
un periodo di danno biologico temporaneo assoluto pari a 37 giorni” (cfr. relazione CTU cit.
pag.91);
rilevato poi che la CTU, in accordo con i CTP, concludeva come “la patologia HCV correlata
presentata dal Sig. -causa mortis dello stesso- configurasse un danno a carattere Per_1
permanente valutabile complessivamente nella misura del 95% (novantacinque per cento), calcolato
dalla differenza tra la percentuale relativa al danno complessivo esitato (100% - cento per cento) e la
6 quota di danno pre-esistente (quantificabile nella misura del 5% - cinque percento)” (cfr. relazione
CTU cit. pag.92);
ritenuto dunque, sulla base delle conclusioni della CTU che questo giudice fa proprie,
tenuto conto che al signor veniva riconosciuta un'invalidità permanente Persona_1
nella misura del 95% ma che tuttavia esso decedeva immediatamente dopo il raggiungimento dell'apice del processo clinico, consistente in una cirrosi sfociata in patologia neoplastica, che il risarcimento del danno non patrimoniale (comprensivo del c.d. danno biologico e del danno morale) da esso subito può essere determinato partendo dall'importo di euro 1.176.000,00, individuato in base ai parametri indicati nella Tabella
Unica di cui al DPR n.12/2025, applicabile anche in questo caso al fine di garantire il doveroso rispetto del fondamentale articolo 3 della Costituzione, già comprensivo del danno morale subito, per poi parametrarlo alla prevedibile aspettativa di vita media che il signor avrebbe avuto in assenza di cirrosi epatica (83 anni) e quindi suddiviso per Per_1
il numero di anni (40) che avrebbe ancora potuto verosimilmente vivere, ricavando così il valore annuo di euro 29.400,00, da moltiplicarsi per i 10 anni effettivamente vissuti dal signor dalla data presumibile di contrazione del virus dell'HCV a causa della Per_1
somministrazione di emoderivati, sino al decesso;
ritenuto perciò che il risarcimento per il danno non patrimoniale da invalidità permanente,
calcolato con riferimento alla durata effettiva della vita del de cuius ammonta ad euro
294.000,00, cui va aggiunto, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale temporaneo l'importo di euro 1.362,00, ricavato sempre in applicazione dei parametri
7 della Tabella Unica di cui al DPR n.12/2025, per un importo complessivo quindi ammontante ad oggi, data della liquidazione, di euro 295.362,00;
ritenuto poi quanto all'invocato danno tanatologico che è condivisibile l'orientamento assolutamente maggioritario della Suprema Corte che esclude la risarcibilità di detto danno, come sostenuto da ultimo con sentenza n.35998/2023, secondo cui “in ragione
dell'inconfigurabilità di un danno tanatologico, la perdita della vita anticipatamente rispetto a
quando si sarebbe verificata per causa non imputabile al responsabile non integra
un danno risarcibile per colui che la subisce (invocabile, dunque, iure successionis dai suoi eredi)”,
per cui la richiesta di risarcimento per tale voce di danno invocato iure hereditatis va rigettata;
ritenuto altresì che dall'importo sopra individuata devono essere dedotte le somme già
percepite in vita dal signor a titolo di indennizzo ex legge n.210/1992, Persona_1
secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, qui condiviso, secondo cui
“nel giudizio promosso nei confronti del per il risarcimento dei danni Controparte_1
da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dalla l. n. 210 del 1992
dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della compensatio
lucri cum damno" (cfr. Cass. n.2840/2024);
ritenuto dunque che dall'importo complessivo di euro 295.362,00 vanno detratti gli importi già corrisposti a titolo di indennizzo di euro 30.456,65 (nel periodo tra il 1° luglio
1997 e il 31 ottobre 2001) e di euro 31.582,82 (nel periodo tra il 1° novembre 2001 e il 14
aprile 2006 (cfr. docc. 2 e 3 di parte convenuta), somme che rivalutate ad oggi con gli interessi ammontano rispettivamente ad euro 69.244,98 e ad euro 61.378,41, per cui,
8 detratti tali importi, il risarcimento complessivo ammonta conclusivamente alla somma residua di euro 164.738,61;
ritenuto dunque, per tutti i motivi sopra esposti, che il va Controparte_1
condannato a corrispondere iure hereditatis agli attori, signori , Parte_1 Per_2
, e , quali eredi del signor pro quota
[...] Persona_3 Persona_4 Persona_1
ereditaria, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma complessiva residua di euro 164.738,61, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
ritenuto quanto alle spese che esse seguono la soccombenza e pertanto il Controparte_1
va condannato a rimborsare agli attori le spese di lite, che si liquidano come in
[...]
dispositivo tenuto conto della pluralità di parti rappresentate e del valore di causa come accertato in sentenza, nonché le spese di CTU, come da decreto di liquidazione del giudice istruttore in data 27 febbraio 2024, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
P.Q.M.
il Tribunale, rigettata ogni altra contraria domanda e/o eccezione, così giudica:
a) condanna il a corrispondere iure hereditatis agli attori, signori Controparte_1
, , e , quali eredi del Parte_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4
signor pro quota ereditaria, a titolo di risarcimento del danno Persona_1
non patrimoniale la somma complessiva residua di euro 164.738,61, con gli interessi legali da oggi, data della liquidazione, sino al saldo effettivo;
b) condanna il a rimborsare agli attori, signori Controparte_1 Parte_1
, , e , le spese di causa che si
[...] Persona_2 Persona_3 Persona_4
9 liquidano in euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di CTU come già liquidate dal giudice istruttore con decreto 27 febbraio 2024, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Brescia, il 22 ottobre 2025
Il giudice
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