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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 10/12/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 984/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DUFFINI ALBERTO
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n.2, lett.b) della L.01.12.1970 n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione, Voglia PRONUNCIARE
1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roncoferraro (MN), in data 17.06.2017, tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune di
[...] Roncoferraro ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI
1) I Sig.ri e vivranno separati, nel reciproco rispetto e Parte_1 CP_1 ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) I Sig.ri e rinunciano all'assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 17/06/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, va pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
05/12/2024.
2 Il Presidente
Massimo De Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 984/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 28/02/2024
DA
) rappresentata e difesa, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. DUFFINI ALBERTO
E
( ) rappresentato e difeso, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TONIATO LAURA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili del matrimonio concordatario)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
CHIEDONO che il Tribunale adito, decorso il termine previsto dall'art. 3, n.2, lett.b) della L.01.12.1970 n.898 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei coniugi di non volersi riconciliare a seguito della separazione, Voglia PRONUNCIARE
1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Roncoferraro (MN), in data 17.06.2017, tra i sigg.ri e Parte_1 CP_1
regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune di
[...] Roncoferraro ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del menzionato Comune di procedere alle annotazioni di legge, alle seguenti CONDIZIONI
1) I Sig.ri e vivranno separati, nel reciproco rispetto e Parte_1 CP_1 ciascuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno.
2) I Sig.ri e rinunciano all'assegno di mantenimento Parte_1 CP_1 dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3) Spese legali integralmente compensate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato alla cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in RONCOFERRARO (MN) in data 17/06/2017 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2017) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti e il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, va pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RONCOFERRARO di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il
05/12/2024.
2 Il Presidente
Massimo De Luca
3