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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 14/10/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AM ON - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10179/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CALIENNO ALESSANDRO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 18/09/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 69/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/01/2025 e pubblicata il 31/01/2025, nel procedimento n.
1 10179/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-dato atto che la sentenza è passata in giudicato il 25/09/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 16/01/2025);
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 09/04/2016), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
17/08/2016 in UD (UD), tra , nata a [...] il Parte_1
14/07/1976, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) assegna l'abitazione familiare, con tutti i mobili e gli accessori che la compongono, sita a Bressa di Campoformido in via Quattro Novembre nr.
57, alla sig.ra . Pt_1
2) Dà atto che dal punto di vista economico i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno alle proprie necessità.
3) Dispone che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori, che si impegnano a cooperare, come già fanno, per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La collocazione prevalente sarà presso la madre. Dispone che Per_1
2 stia indicativamente con il padre un pomeriggio alla settimana e durante i week end. Dà atto che, poiché l'ambiente familiare è assai sereno e non vi sono attriti tra i genitori di alcun tipo, vi sarà la massima collaborazione per modificare di volta in volta, secondo gli impegni lavorativi di ciascuno
(come indicato nel ricorso, i genitori sono liberi professionisti) le giornate da trascorrere con da parte di entrambi. Dispone che durante le Per_1
vacanze estive trascorra almeno 15 giorni con il padre, che Per_1
comunicherà il periodo esatto alla madre con congruo anticipo. Festività e ricorrenze sempre alternati così come meglio specificato nel piano genitoriale allegato al ricorso e sottoscritto dalle parti.
4) Dispone che il sig. , a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_2
versi alla sig.ra la cifra di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di Pt_1
ciascun mese, cifra soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate entro 15 giorni dall'esborso al genitore che le ha anticipate, secondo quanto disciplinato dal protocollo redatto dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia di
Udine, sottoscritto dalle parti e allegato al ricorso.
5) Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
6) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UD (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 115, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 09/10/2025
3 Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AM ON
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa AM ON - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 10179/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 18/09/2024 da e , Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. CALIENNO ALESSANDRO, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 18/09/2024, i signori e hanno presentato, ai sensi Parte_1 Parte_2
degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che con sentenza 69/2025, emessa dal Tribunale di Udine in data 20/01/2025 e pubblicata il 31/01/2025, nel procedimento n.
1 10179/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri e;
Parte_1 Parte_2
-dato atto che la sentenza è passata in giudicato il 25/09/2025;
- dato atto della ritualità della domanda di scioglimento del matrimonio e della sussistenza dei presupposti di legge, ivi compreso il requisito di sei mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 16/01/2025);
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 09/04/2016), Per_1
minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
17/08/2016 in UD (UD), tra , nata a [...] il Parte_1
14/07/1976, e , nato a [...] il [...], alle Parte_2
seguenti condizioni:
1) assegna l'abitazione familiare, con tutti i mobili e gli accessori che la compongono, sita a Bressa di Campoformido in via Quattro Novembre nr.
57, alla sig.ra . Pt_1
2) Dà atto che dal punto di vista economico i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e in grado di provvedere ciascuno alle proprie necessità.
3) Dispone che il figlio minore rimanga affidato congiuntamente a Per_1
entrambi i genitori, che si impegnano a cooperare, come già fanno, per la sua equilibrata crescita psico-fisica, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
La collocazione prevalente sarà presso la madre. Dispone che Per_1
2 stia indicativamente con il padre un pomeriggio alla settimana e durante i week end. Dà atto che, poiché l'ambiente familiare è assai sereno e non vi sono attriti tra i genitori di alcun tipo, vi sarà la massima collaborazione per modificare di volta in volta, secondo gli impegni lavorativi di ciascuno
(come indicato nel ricorso, i genitori sono liberi professionisti) le giornate da trascorrere con da parte di entrambi. Dispone che durante le Per_1
vacanze estive trascorra almeno 15 giorni con il padre, che Per_1
comunicherà il periodo esatto alla madre con congruo anticipo. Festività e ricorrenze sempre alternati così come meglio specificato nel piano genitoriale allegato al ricorso e sottoscritto dalle parti.
4) Dispone che il sig. , a titolo di mantenimento del figlio minore, Parte_2
versi alla sig.ra la cifra di euro 200,00 mensili entro il giorno 15 di Pt_1
ciascun mese, cifra soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT. Le spese straordinarie sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e saranno rimborsate entro 15 giorni dall'esborso al genitore che le ha anticipate, secondo quanto disciplinato dal protocollo redatto dall'osservatorio nazionale sul diritto di famiglia di
Udine, sottoscritto dalle parti e allegato al ricorso.
5) Dà atto che i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o della carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per il figlio minore.
6) Nulla sulle spese.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UD (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 115, parte 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2016.
Udine, li 09/10/2025
3 Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa AM ON
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