Articolo 123 del Codice ambientale
Articolo 133Articolo 117
Versione
29 aprile 2006
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Versione
16 settembre 2010
Art. 123. (trasmissione delle informazioni e delle relazioni) 1. Contestualmente alla pubblicazione dei Piani di tutela le regioni trasmettono copia di detti piani e di tutti gli aggiornamenti successivi al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) al fine del successivo inoltro alla Commissione europea.
2. Le regioni trasmettono al medesimo Ministero per il successivo inoltro alla Commissione europea, anche sulla base delle informazioni dettate, in materia di modalita' di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualita' dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque, dal ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) con apposito decreto, relazioni sintetiche concernenti:
a) l'attivita' conoscitiva di cui all'articolo 118 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. I successivi aggiornamenti sono trasmessi ogni sei anni a partire dal febbraio 2010;
b) i programmi di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 120 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto e successivamente con cadenza annuale.
3. Entro tre anni dalla pubblicazione di ciascun Piano di tutela o dall'aggiornamento di cui all'articolo 121, le regioni trasmettono al ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione delle misure di base o supplementari di cui all'articolo 116.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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