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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/02/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 18/2/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 10900/2024 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. GRASSI ENRICO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, in giudizio tramite proprio funzionario
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento e handicap grave
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 15.3.2024, Parte_1 ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo espletarsi accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dell'handicap grave. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- in data 22.11.2022, ella ha presentato domande amministrative dirette al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap in situazione di gravità;
1 - ciò nonostante, non è stata convocata a visita medico-legale. Ciò esposto e considerato, la ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria. Instaurato ritualmente il contradditorio, l' si è costituito in giudizio CP_2 resistendo assai genericamente alla domanda. È stata disposta ed espletata CTU medico-legale. Con atto depositato in data 25.11.2024, il procuratore di parte ricorrente ha rappresentato la circostanza che, nelle more dell'accertamento peritale, la propria assistita è stata convocata a visita medico-legale dall' , il 18.11.2024 e, all'esito, riconosciuta soggetto CP_2
“INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita” a decorrere dalla data della domanda amministrativa nonché soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; quindi, il procuratore della parte ha chiesto dichiararsi “cessata la materia del contendere con condanna al pagamento delle spese legali dell' considerato, oltre al rilevante CP_2 lasso di tempo trascorso, il riconoscimento dei diritti della ricorrente a far data dalla domanda amministrativa ed anche successivamente al deposito ed alla notifica del ricorso giudiziale per il noto principio della soccombenza virtuale”. Il Tribunale, allora, con provvedimento del 26.11.2024, ha disposto
“sospendersi le operazioni peritali” ed ha fissato udienza di comparizione delle parti per il giorno “14.1.2025, h 12:30, anche al fine di verificare se l'assistibile sia stata sottoposta a visita peritale”. All'udienza poi differita al 15.1.2025, il procuratore dell' si è CP_2 associato alla richiesta della parte ricorrente chiedendo, tuttavia, la compensazione delle spese di giudizio e il Tribunale ha disposto mutarsi il rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c.. Quindi, la causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
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Da quanto dichiarato dalla parte ricorrente oltreché documentato (vd. i verbali della Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità e della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, datati 18.11.2024, da cui risulta, rispettivamente, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 22.11.2022 e dell'handicap grave, depositati dalla parte ricorrente in data 25.11.2024), emerge con ogni evidenza la cessazione della materia del contendere. Ai fini delle spese di giudizio, si osserva quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 698/1994, le Commissioni mediche allora competenti, istituite presso le unità sanitarie locali, fissavano entro
2 3 mesi dalla data di presentazione della domanda la data della visita medica e che, “Trascorso inutilmente tale termine”, l'interessato poteva presentare una diffida a provvedere all'assessorato alla sanità della regione territorialmente competente che avrebbe fissato la data della visita
“da effettuarsi…, entro il termine complessivo di nove mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero, se la diffida sia presentata oltre il sesto mese dalla data della domanda, non oltre novanta giorni dalla sua presentazione, dandone formale comunicazione all'interessato”. Avverso la mancata convocazione a visita era ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 3, comma 5, D.P.R. cit.; in altri termini, decorsi nove mesi dalla data di presentazione della domanda e formatosi il silenzio-rigetto, questo poteva essere impugnato direttamente a mezzo di ricorso giurisdizionale. Il quadro normativo è da allora, tuttavia, mutato. Il termine di nove mesi dalla presentazione della domanda previsto per la conclusione del procedimento relativo all'accertamento sanitario (art. 1, comma 3, del D.P.R. cit.) deve ritenersi non più compatibile con la disciplina dettata dal D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009, la quale, all'art. 20, ha stabilito che, a decorrere dal 1.1.2010, le domande dirette ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità sono presentate all' CP_2 secondo modalità stabilite dall'ente medesimo (prima le funzioni in materia erano distribuite tra diversi enti e, in particolare, tra unità sanitarie locali, prefetture e Ministero del tesoro). La principale finalità perseguita dal legislatore è stata quella di contenere la durata del procedimento amministrativo entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 7 L. 533/1973 in ogni caso di domanda del privato finalizzata ad ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali. In coerenza con la giustiziabilità in via diretta dell'omessa convocazione a visita già prevista, tenuto conto della natura del giudizio introdotto ai sensi dell'art. 445bis c.p.c., finalizzato alla verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la concessione della provvidenza, si rileva che dalla data di presentazione della domanda, il 22.11.2022, sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 7 L. 533/1973 prima che la ricorrente adisse l'autorità giudiziaria depositando ricorso in data 15.3.2024. Ciò puntualizzato, risulta poi evidente che la ricorrente sia stata convocata a visita solo in corso di giudizio, il 18.11.2024; ciò dimostra, in modo inequivocabile, che l' abbia dato causa, con il proprio CP_2 comportamento, alla lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 al pagamento, in favore di , delle spese di lite, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, con distrazione, nonché al pagamento delle competenze di CTU, liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Roma il 18/2/2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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