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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/03/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di liquidatore pro tempore della fallita Parte_1 C.F._1
. .F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Pepe, CP_1 Pt_2 Parte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Senato n. 12
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_2
Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di rettifica di accertamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 19.4.2023 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per conseguire l'annullamento della rettifica di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso
CP_ versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), protocollo n°
4901.22/12/2022.0349173, per omessa notifica di tutti gli atti presupposti riferibili alla fallita CP_
, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di e Controparte_3
conseguente prescrizione anche delle relative sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha rilevato che le sanzioni irrogate afferiscono a contributi non versati in relazione all'anno 2010 dalla e per i quali Controparte_3 CP_ l'ente previdenziale asserisce di aver richiesto il pagamento con atto prot. n.
4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017 ed invero mai notificatogli, tanto più che egli era stato legale rappresentante di in qualità di liquidatore dal 22.10.2012 al Controparte_3
9.10.2013, quando poi era sopravvenuto il fallimento della predetta Parte_4
Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno
2010 è stata notificata in un momento in cui il correlativo diritto alla riscossione era prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995. Ha altresì evidenziato che, in ogni caso, devono ritenersi prescritti anche le sanzioni irrogate
Ha infine contestato le modalità di determinazione delle sanzioni irrogate, poiché eccessive, illogica, sproporzionata e vessatoria.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree, deducendo di aver a suo tempo notificato diffide e avviso di addebito con i quali aveva richiesto il pagamento dei contributi omessi e contestando l'eccezione di intervenuta prescrizione in ragione dell'avvenuta segnalazione delle omissioni contributive alla Procura della Repubblica e alla seguente restituzione degli atti in seguito alla depenalizzazione della fattispecie di reato;
al contempo l'ente previdenziale ha dato atto di aver tempestivamente notificato gli atti presupposti rispetto all'avviso di rettifica gravato.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'odierna udienza il giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta documentalmente ed è in ogni caso pacifico tra le parti che l'emissione dell'avviso di rettifica gravato consegue alla precedente notificazione dell'accertamento di CP_ violazione prot. 4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017 e notificato al ricorrente in data
10.5.2017 e con il quale l'ente previdenziale ha rimproverato al ricorrente stesso, già legale rappresentante di l'omesso versamento dell'importo di € 1.490,00 quali contributi Parte_4
CP_ trattenuti dalle buste paga dei lavoratori e non versati in favore di in relazione al periodo di agosto 2010 ed ha richiesto il pagamento, entro il termine di tre mesi, di tale importo prevedendo – nella ipotesi di inadempimento – l'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento della somma di € 16.66,67 “entro il termine di 60 giorni successivi alla CP_ scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto” (docc. 2, 3 e 9 fasc. .
Pagina 2 di 5 Risulta altresì documentalmente che la predetta omissione contributiva fu in precedenza contestata al ricorrente nel 2011 mediante l'invio di apposita diffida prot. CP_ CP_ 4901.30.12.2010.0149271, notificata il 14.1.2011 (cfr. docc. 5 e 6 fasc. .
Sempre sul piano fattuale deve infine rilevarsi che il ricorrente non ha elevato alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito (omesso versamento dei contributi trattenuti dalle buste paga dei lavoratori) limitandosi ad eccepire da un lato la propria carenza di legittimazione al pagamento in ragione del fatto che dal 9.10.2013 era stata Parte_4
sottoposta a procedura concorsuale, dall'altro l'intervenuta prescrizione dei contributi stessi e, comunque, delle sanzioni rettificate con il provvedimento gravato.
Tanto premesso sul piano fattuale, è fondata l'eccezione attorea di sopravvenuta prescrizione delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento dei contributi dovuti da Pt_4
in relazione al mese di agosto 2010.
[...]
Secondo le risultanze della visura camerale, il ricorrente nell'anno 2010 è stato legale rappresentante della (doc. 2 fasc. ric.) e, a fronte dell'omesso versamento dei Parte_4
CP_ contribuiti assistenziali e previdenziali (dato incontestato nel merito), nel 2011 notificò una diffida relativa alla mensilità per la quale i contributi non erano stati versati (cfr. docc. 5 e
CP_ 6 fasc. .
CP_ Non avendo ottemperato a tale richiesta, effettuò la segnalazione alla competente
Procura della Repubblica.
Il d.lgs. n. 8/2016, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
tra queste, per quanto di specifico interesse in questa sede, vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro per gli importi fino ad € 10.000,00 di cui all'art. 2, comma 1bis,
d.l. n. 463/1983, convertito con modifiche in L. n. 638/1983, sostituito dall'art. 3, comma 6,
d.lgs. n. 8/2016. CP_ La Procura pertanto restituì all gli atti della segnalazione ai sensi dell'art. 9 del citato d.lgs.
n. 8/2016.
Tale disposizione disciplina, infatti, le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Si applica in questi casi “il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le
Pagina 3 di 5 somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)” (Cass. n. 19897/2018).
La circostanza che il principio espresso riguardi le sanzioni amministrative non incide sulla legittimità delle ordinane ingiunzioni gravate, poiché la ricevibilità del pagamento nel caso di specie è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983, che esclude il decorso del termine prescrizionale, giacché ai commi 1ter e 1quater prevede espressamente
“
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Applicando tale principio al caso di specie, la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative non era certamente decorsa al momento della notificazione, in data 10.5.2017,
CP_ dell'avviso prot. n. 4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017, poiché – sebbene dagli atti non risulti quando la competente Procura della Repubblica ha restituito gli atti all'ente previdenziale per effetto dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato, il d.lgs. n.
8/2016 è entrato in vigore il 6.2.2016 e gli atti di accertamento relativi alla richiesta di versamento dei contributi omessi sono stati notificati nel maggio 2017; quindi, considerato che la trasmissione da parte della Procura della Repubblica non avrebbe potuto essere effettuata prima del 6.2.2016 (non essendo in precedenza in vigore la relativa disposizione normativa), in ogni caso tra la data di entrata in vigore della novella legislativa e la notifica degli atti di accertamento suddetti non è affatto spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Risulta invece fondata e deve pertanto essere accolta l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione delle sanzioni stesse per essere decorso il termine quinquennale tra la notifica degli atti di accertamento (effettuata il 10.5.2017) e la notifica dell'avviso di rettifica gravato, che – secondo le concordi allegazioni delle parti processuali – è stato notificato il
25.3.2023.
Sebbene ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica del provvedimento di rettifica delle sanzioni operi sia la sospensione per il periodo corrispondente
Pagina 4 di 5 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1quater del D.L. n. 463/1983 sia l'ulteriore termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto per l'estinzione del procedimento sanzionatorio, sia la sospensione dal 23.02.2020 al 31.05.2020 disposta dall'art. 103, comma 6bis, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, il lasso di tempo intercorso CP_ tra la notifica in data 10.5.2017 dell'avviso prot. n. 4901.02/05/2017.0067196 del
2.5.2017 e la notifica in data 25.3.2023 dell'avviso di rettifica oggetto del giudizio è superiore complessivamente al termine quinquennale computato in considerazione dei sopradetti termini di sospensione: a fronte della notifica effettuata il 10.5.2017, infatti, il termine di prescrizione quinquennale – considerati i periodi di sospensione sopradetti – è scaduto il
16.1.2023, laddove appunto l'avviso di rettifica è stato consegnato solo il 25.3.2023.
Non sfugge al Tribunale che, verosimilmente, l'avviso di rettifica sopradetto consegue alla notificazione di una precedente ordinanza ingiunzione, ma della esistenza e della eventuale rituale notificazione di essa non hanno dato conto né fornito prova né il ricorrente, né – CP_ soprattutto – sulla quale incombeva il relativo onere.
Nel caso di specie, dunque, le sanzioni richieste in pagamento con l'avviso di rettifica oggetto del giudizio risultano prescritte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (per come accertato in giudizio) e della definizione della controversia su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la pretesa sanzionatoria contenuta CP_ nell'avviso di rettifica prot. n. 4901.22/12/2022.0349173 notificato il 25.3.2023; CP_
- Condanna a le spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € Parte_1
1.900,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Monza, 20 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
Pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 754/2023 promossa da:
(C.F. , in qualità di liquidatore pro tempore della fallita Parte_1 C.F._1
. .F. ), con il patrocinio dell'avv. Massimo Pepe, CP_1 Pt_2 Parte_3 P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Senato n. 12
RICORRENTE contro
CP_ (C.F. ), in persona del direttore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Clara P.IVA_2
Tommaselli, domiciliata presso l'Avvocatura Inps in Monza, via Morandi n. 1
CONVENUTO
Oggetto: opposizione ad avviso di rettifica di accertamento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 19.4.2023 e ritualmente CP_ notificato, ha agito in giudizio nei confronti di innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di giudice del lavoro, per conseguire l'annullamento della rettifica di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1bis, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso
CP_ versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), protocollo n°
4901.22/12/2022.0349173, per omessa notifica di tutti gli atti presupposti riferibili alla fallita CP_
, per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi di e Controparte_3
conseguente prescrizione anche delle relative sanzioni, con vittoria delle spese di lite.
Pagina 1 di 5 A sostegno della propria domanda il ricorrente ha rilevato che le sanzioni irrogate afferiscono a contributi non versati in relazione all'anno 2010 dalla e per i quali Controparte_3 CP_ l'ente previdenziale asserisce di aver richiesto il pagamento con atto prot. n.
4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017 ed invero mai notificatogli, tanto più che egli era stato legale rappresentante di in qualità di liquidatore dal 22.10.2012 al Controparte_3
9.10.2013, quando poi era sopravvenuto il fallimento della predetta Parte_4
Ha inoltre dedotto che, in ogni caso, la richiesta di pagamento dei contributi relativi all'anno
2010 è stata notificata in un momento in cui il correlativo diritto alla riscossione era prescritto per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. 335/1995. Ha altresì evidenziato che, in ogni caso, devono ritenersi prescritti anche le sanzioni irrogate
Ha infine contestato le modalità di determinazione delle sanzioni irrogate, poiché eccessive, illogica, sproporzionata e vessatoria.
CP_ Ritualmente costituitosi in giudizio, ha contestato le domande attoree, deducendo di aver a suo tempo notificato diffide e avviso di addebito con i quali aveva richiesto il pagamento dei contributi omessi e contestando l'eccezione di intervenuta prescrizione in ragione dell'avvenuta segnalazione delle omissioni contributive alla Procura della Repubblica e alla seguente restituzione degli atti in seguito alla depenalizzazione della fattispecie di reato;
al contempo l'ente previdenziale ha dato atto di aver tempestivamente notificato gli atti presupposti rispetto all'avviso di rettifica gravato.
Istruita la causa su base meramente documentale, all'odierna udienza il giudice ha invitato le parti alla discussione e, all'esito della camera di consiglio, ha deciso la causa dando lettura del dispositivo e delle contestuali motivazioni.
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Risulta documentalmente ed è in ogni caso pacifico tra le parti che l'emissione dell'avviso di rettifica gravato consegue alla precedente notificazione dell'accertamento di CP_ violazione prot. 4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017 e notificato al ricorrente in data
10.5.2017 e con il quale l'ente previdenziale ha rimproverato al ricorrente stesso, già legale rappresentante di l'omesso versamento dell'importo di € 1.490,00 quali contributi Parte_4
CP_ trattenuti dalle buste paga dei lavoratori e non versati in favore di in relazione al periodo di agosto 2010 ed ha richiesto il pagamento, entro il termine di tre mesi, di tale importo prevedendo – nella ipotesi di inadempimento – l'estinzione del procedimento sanzionatorio con il pagamento della somma di € 16.66,67 “entro il termine di 60 giorni successivi alla CP_ scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto” (docc. 2, 3 e 9 fasc. .
Pagina 2 di 5 Risulta altresì documentalmente che la predetta omissione contributiva fu in precedenza contestata al ricorrente nel 2011 mediante l'invio di apposita diffida prot. CP_ CP_ 4901.30.12.2010.0149271, notificata il 14.1.2011 (cfr. docc. 5 e 6 fasc. .
Sempre sul piano fattuale deve infine rilevarsi che il ricorrente non ha elevato alcuna contestazione in ordine alla fondatezza dell'addebito (omesso versamento dei contributi trattenuti dalle buste paga dei lavoratori) limitandosi ad eccepire da un lato la propria carenza di legittimazione al pagamento in ragione del fatto che dal 9.10.2013 era stata Parte_4
sottoposta a procedura concorsuale, dall'altro l'intervenuta prescrizione dei contributi stessi e, comunque, delle sanzioni rettificate con il provvedimento gravato.
Tanto premesso sul piano fattuale, è fondata l'eccezione attorea di sopravvenuta prescrizione delle sanzioni irrogate per l'omesso versamento dei contributi dovuti da Pt_4
in relazione al mese di agosto 2010.
[...]
Secondo le risultanze della visura camerale, il ricorrente nell'anno 2010 è stato legale rappresentante della (doc. 2 fasc. ric.) e, a fronte dell'omesso versamento dei Parte_4
CP_ contribuiti assistenziali e previdenziali (dato incontestato nel merito), nel 2011 notificò una diffida relativa alla mensilità per la quale i contributi non erano stati versati (cfr. docc. 5 e
CP_ 6 fasc. .
CP_ Non avendo ottemperato a tale richiesta, effettuò la segnalazione alla competente
Procura della Repubblica.
Il d.lgs. n. 8/2016, recante “disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6.2.2016, ha previsto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi;
tra queste, per quanto di specifico interesse in questa sede, vi è l'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro per gli importi fino ad € 10.000,00 di cui all'art. 2, comma 1bis,
d.l. n. 463/1983, convertito con modifiche in L. n. 638/1983, sostituito dall'art. 3, comma 6,
d.lgs. n. 8/2016. CP_ La Procura pertanto restituì all gli atti della segnalazione ai sensi dell'art. 9 del citato d.lgs.
n. 8/2016.
Tale disposizione disciplina, infatti, le modalità di trasmissione degli atti dall'autorità giudiziaria all'autorità amministrativa, stabilendo al comma 1 che l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data. Si applica in questi casi “il principio secondo cui la prescrizione del diritto a riscuotere le
Pagina 3 di 5 somme dovute a titolo di sanzione amministrativa comincia a decorrere dal momento in cui tale diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), tale momento, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e successivamente depenalizzati, non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa, bensì con quello nel quale gli atti relativi pervengono alla competente autorità amministrativa, cui sono trasmessi dall'autorità giudiziaria a norma dell'art. 411. 24 novembre 1981 n. 689. Infatti solo dopo tale ricevimento l'amministrazione è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa (cfr. Cass. n. 19529 del 2003)” (Cass. n. 19897/2018).
La circostanza che il principio espresso riguardi le sanzioni amministrative non incide sulla legittimità delle ordinane ingiunzioni gravate, poiché la ricevibilità del pagamento nel caso di specie è espressamente prevista dall'art. 2, comma 1bis, D.L. n. 463/1983, che esclude il decorso del termine prescrizionale, giacché ai commi 1ter e 1quater prevede espressamente
“
1-ter. La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata
l'attestazione delle somme eventualmente versate.
1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso”.
Applicando tale principio al caso di specie, la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative non era certamente decorsa al momento della notificazione, in data 10.5.2017,
CP_ dell'avviso prot. n. 4901.02/05/2017.0067196 del 2.5.2017, poiché – sebbene dagli atti non risulti quando la competente Procura della Repubblica ha restituito gli atti all'ente previdenziale per effetto dell'avvenuta depenalizzazione della fattispecie di reato, il d.lgs. n.
8/2016 è entrato in vigore il 6.2.2016 e gli atti di accertamento relativi alla richiesta di versamento dei contributi omessi sono stati notificati nel maggio 2017; quindi, considerato che la trasmissione da parte della Procura della Repubblica non avrebbe potuto essere effettuata prima del 6.2.2016 (non essendo in precedenza in vigore la relativa disposizione normativa), in ogni caso tra la data di entrata in vigore della novella legislativa e la notifica degli atti di accertamento suddetti non è affatto spirato il termine quinquennale di prescrizione.
Risulta invece fondata e deve pertanto essere accolta l'eccezione relativa alla intervenuta prescrizione delle sanzioni stesse per essere decorso il termine quinquennale tra la notifica degli atti di accertamento (effettuata il 10.5.2017) e la notifica dell'avviso di rettifica gravato, che – secondo le concordi allegazioni delle parti processuali – è stato notificato il
25.3.2023.
Sebbene ai fini poi del computo del termine di cinque anni per l'emissione e notifica del provvedimento di rettifica delle sanzioni operi sia la sospensione per il periodo corrispondente
Pagina 4 di 5 al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica) di cui all'art. 2 comma 1quater del D.L. n. 463/1983 sia l'ulteriore termine di 60 giorni successivi alla scadenza del termine di tre mesi dalla notifica del presente atto per l'estinzione del procedimento sanzionatorio, sia la sospensione dal 23.02.2020 al 31.05.2020 disposta dall'art. 103, comma 6bis, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, il lasso di tempo intercorso CP_ tra la notifica in data 10.5.2017 dell'avviso prot. n. 4901.02/05/2017.0067196 del
2.5.2017 e la notifica in data 25.3.2023 dell'avviso di rettifica oggetto del giudizio è superiore complessivamente al termine quinquennale computato in considerazione dei sopradetti termini di sospensione: a fronte della notifica effettuata il 10.5.2017, infatti, il termine di prescrizione quinquennale – considerati i periodi di sospensione sopradetti – è scaduto il
16.1.2023, laddove appunto l'avviso di rettifica è stato consegnato solo il 25.3.2023.
Non sfugge al Tribunale che, verosimilmente, l'avviso di rettifica sopradetto consegue alla notificazione di una precedente ordinanza ingiunzione, ma della esistenza e della eventuale rituale notificazione di essa non hanno dato conto né fornito prova né il ricorrente, né – CP_ soprattutto – sulla quale incombeva il relativo onere.
Nel caso di specie, dunque, le sanzioni richieste in pagamento con l'avviso di rettifica oggetto del giudizio risultano prescritte.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono determinate secondo la misura indicata in dispositivo, in considerazione del valore della controversia (per come accertato in giudizio) e della definizione della controversia su mera base documentale, senza svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la pretesa sanzionatoria contenuta CP_ nell'avviso di rettifica prot. n. 4901.22/12/2022.0349173 notificato il 25.3.2023; CP_
- Condanna a le spese di lite, liquidate in misura già ridotta in € Parte_1
1.900,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
Monza, 20 marzo 2025
Il Giudice
Elena Greco
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