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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8383/2018 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALAMITA LUCA (C.F. Parte_1 P.IVA_1
; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SEPE GIAN Controparte_1 C.F._2
TO (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.12.2025
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. La con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 5371/2018, pubblicata in data 09.11.2018, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio recante R.G. 717/2017, ha accolto la domanda spiegata da al Controparte_1 fine di conseguire il risarcimento dei danni a persona subiti in data 09.01.2015, alle ore 21:00 circa in
Nola (NA), alla via San Paolo Belsito, quando, secondo la prospettazione attorea, l'auto Fiat 500 Tg.
DL343XH, di proprietà di assicurata per la con la , in un CP_2 CP_3 Parte_1 tentativo di sorpasso, aveva urtato la bicicletta sulla quale si trovava l'attore nella parte posteriore, causando la caduta del ciclista sul lato destro, e quindi le lesioni di cui lo stesso chiedeva il ristoro.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello deducendo l'erronea valutazione della prova del fatto storico, per avere il Giudice di prime cure vagliato le dichiarazioni del testimone escusso in maniera atomistica, senza tener conto delle risultanze di cui alla produzione documentale depositate dalla compagnia, da cui emerge che, per il medesimo sinistro, era stato costituito in mora e poi citato in giudizio un diverso responsabile civile ( ), proprietario di un veicolo modello Opel Controparte_4
Corsa, nei cui confronti, a seguito della denuncia – querela sporta da quest'ultimo, il CP_1 aveva rinunciato all'azione sostenendo l'erronea indicazione del numero di targa.
3.1. si è costituito nel presente grado di giudizio, insistendo per il rigetto del Controparte_1 gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
3.2. Seppure ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la responsabile civile, e CP_2 ne va dichiarata la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa pervenuta alla scrivente a far data dal 15.09.2025 veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito dell'udienza, svolta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dell'11.12.2025.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 5. Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, notificato in data 10.12.2018, proposto nei termini dell'art. 327 c.p.c., essendo la sentenza appellata stata depositata in data 09.11.2018 e non notificata, ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo in data 18.12.2018.
L'appello è ammissibile in quanto sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c. in quanto la “specificità” dei motivi d'impugnazione deve essere valutata tenendo conto dell'esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici o giuridici che hanno portato il
Giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata, in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr.
Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
6. Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento, essendo la domanda risarcitoria spiegata dal in prime cure del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio. CP_1
Ed infatti, parte appellante lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente vagliato le dichiarazioni del teste escusso senza metterle in correlazione con le ulteriori risultanze istruttorie, in particolare con la produzione documentale depositata dalla compagnia.
Ha, infatti, dedotto la falsità dei fatti allegati in citazione alla luce del pregresso comportamento delle parti e della lacunosità della prova orale.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, all'esito delle rivalutazione del compendio istruttorio in atti, deve concludersi per l'inattendibilità del teste escusso, anche alla luce dell'esame della documentazione prodotta dalla Compagnia e della plurisinistrosità delle parti coinvolte.
Va premesso che, quanto alle risultanze delle schede della Banca dati IVASS, da cui si evince l'esistenza di numerose denunce sia a carico del danneggiato che del responsabile civile, la sussistenza di plurimi sinistri impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultane istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo che non può essere ignorato.
Tuttavia, ricorrono nella fattispecie in esame molteplici elementi che minano alla radice la credibilità della prospettazione attorea e che portano al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal . CP_1
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Il testimone , sentito all'udienza del 09.10.2017, ha riferito che nelle circostanze di Testimone_1 tempo e luogo di cui all'atto di citazione avrebbe visto una FIAT 500 il cui conducente, nel tentativo di effettuare un sorpasso ad una bicicletta, l'avrebbe urtata determinando la caduta della stessa e del suo conducente. Ora, non può che evidenziarsi che il teste non ha fornito alcuna descrizione del veicolo investitore, non riferendo né il colore, né di alcun ulteriore elemento idoneo ad identificare il veicolo, limitandosi a riferire di aver visto “una vettura Fiat 500 che a causa di distrazione, nell'azzardato tentativo di superare la bicicletta la urtava facendola rovinare in terra insieme al suo conducente sul lato destro”.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . In considerazione di quanto prodotto dalla compagnia appellata e delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta in primo grado in merito all'effettiva realizzazione del sinistro (cfr. comparsa di costituzione in prime cure), la testimonianza del teste avrebbe dovuto essere molto più circostanziata, soprattutto circa la corretta e specifica identificazione del veicolo investitore.
Infatti, non può essere ignorata la circostanza per cui il ha richiesto alla società CP_1 CP_5 con lettera di messa in mora del 29.05.2015 il risarcimento dei danni alla persona
[...] rappresentando che “il giorno 9 gennaio 2015, verso le ore 21.00 circa, in Nola (NA), il sig. Controparte_1 percorreva Via San Paolo Bel Sito, nel tratto a senso unico di circolazione, in direzione San Paolo Bel Sito in sella alla sua bicicletta, allorquando l'autovettura Opel Corsa tg. BN285069, nei pressi del negozio di abbigliamento colà presente, a causa di distrazione, nell'azzardato tentativo di sorpasso a danno della stessa, urtava la parte posteriore della ridetta bicicletta causandone la caduta in terra insieme al suo conducente sul lato destro”. Risulta altrettanto documentato (cfr. produzione di I grado di parte appellante) che proprietario del Controparte_4 veicolo Opel Corsa, ha sporto denuncia querela in merito al suddetto sinistro (Prot. Verbale
NACS072015VD900233), a seguito del quale ha rinunciato all'azione nei confronti Controparte_1 dell' e della relativa compagnia (cfr. lettera del 19.08.2015), rappresentandosi di aver CP_4 erroneamente trascritto il numero di targa nonché il modello dell'autoveicolo.
Tanto premesso, rilevato che il ha in origine intentato l'azione nei confronti di un CP_1 soggetto del tutto diverso, ciò che mina alla radice l'attendibilità della deposizione testimoniale concerne, in primo luogo, l'estrema genericità in merito al veicolo responsabile del sinistro, ma altresì la circostanza per la quale il conducente del veicolo Fiat 500 sarebbe sceso dall'auto e avrebbe ammesso la propria responsabilità e che il testimone avrebbe rilasciato nell'immediatezza del sinistro i propri dati, non risultando a maggior ragione in alcun modo né comprensibile né spiegabile l'errore in cui sarebbe incorso il indicando un altro veicolo, di un modello del tutto diverso, con CP_1 altro numero di targa ed un altro responsabile civile.
Ne consegue che, alla luce di quanto precede, tenuto conto peraltro che il teste ha ripetuto specificamente quanto dedotto nell'atto di citazione, non aggiungendo alcun dettaglio specifico che possa far ritenere che il sinistro sia realmente accaduto e con le modalità descritte in citazione, non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova dell'evento e men che meno del nesso di causalità rispetto alle lesioni lamentate, specie alla luce delle emergenze documentali da cui è emerso che la responsabile civile risulta essere stata coinvolta a diverso titolo e/o ruolo in almeno CP_2 ventotto sinistri, di cui nove tra il 2013 ed il 2016, di cui cinque con il coinvolgimento di pedoni.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Dall'esame della documentazione in atti e dalla lacunosità e genericità della testimonianza, in accoglimento dell'appello proposto, la domanda di deve essere rigettata in quanto Controparte_1 non provata ed ogni questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, in assenza di nota spese, con Parte_1 applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. Nulla per le spese nei rapporti tra , soccombente, e attesa la contumacia Controparte_1 CP_2 di quest'ultima.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico di , le spese sostenute Controparte_1 per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. Parte_1
5371/2018, pubblicata in data 09.11.2018, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1
c) nulla per le spese in favore di CP_2
d) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore della pari ad 2.090,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso Parte_1 forfetario al 15%, come per legge;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali per il presente grado di giudizio che si liquidano in 370,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
f) pone le spese della CTU svolta in primo grado definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Nola, il 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
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I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 8383/2018 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CALAMITA LUCA (C.F. Parte_1 P.IVA_1
; C.F._1
APPELLANTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SEPE GIAN Controparte_1 C.F._2
TO (C.F. ); C.F._3
APPELLATO
NONCHE'
(C.F. , CP_2 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. con scadenza all'11.12.2025
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. La con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 5371/2018, pubblicata in data 09.11.2018, con la quale il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio recante R.G. 717/2017, ha accolto la domanda spiegata da al Controparte_1 fine di conseguire il risarcimento dei danni a persona subiti in data 09.01.2015, alle ore 21:00 circa in
Nola (NA), alla via San Paolo Belsito, quando, secondo la prospettazione attorea, l'auto Fiat 500 Tg.
DL343XH, di proprietà di assicurata per la con la , in un CP_2 CP_3 Parte_1 tentativo di sorpasso, aveva urtato la bicicletta sulla quale si trovava l'attore nella parte posteriore, causando la caduta del ciclista sul lato destro, e quindi le lesioni di cui lo stesso chiedeva il ristoro.
L'appellante ha chiesto l'accoglimento dell'appello deducendo l'erronea valutazione della prova del fatto storico, per avere il Giudice di prime cure vagliato le dichiarazioni del testimone escusso in maniera atomistica, senza tener conto delle risultanze di cui alla produzione documentale depositate dalla compagnia, da cui emerge che, per il medesimo sinistro, era stato costituito in mora e poi citato in giudizio un diverso responsabile civile ( ), proprietario di un veicolo modello Opel Controparte_4
Corsa, nei cui confronti, a seguito della denuncia – querela sporta da quest'ultimo, il CP_1 aveva rinunciato all'azione sostenendo l'erronea indicazione del numero di targa.
3.1. si è costituito nel presente grado di giudizio, insistendo per il rigetto del Controparte_1 gravame, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese.
3.2. Seppure ritualmente citata, non si è costituita in giudizio la responsabile civile, e CP_2 ne va dichiarata la contumacia.
4. Acquisito il fascicolo di prime cure, la causa pervenuta alla scrivente a far data dal 15.09.2025 veniva decisa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. all'esito dell'udienza, svolta mediante scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., dell'11.12.2025.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . 5. Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'appello, notificato in data 10.12.2018, proposto nei termini dell'art. 327 c.p.c., essendo la sentenza appellata stata depositata in data 09.11.2018 e non notificata, ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c., in quanto iscritto a ruolo in data 18.12.2018.
L'appello è ammissibile in quanto sorretto da motivi compiutamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c. in quanto la “specificità” dei motivi d'impugnazione deve essere valutata tenendo conto dell'esposizione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza impugnata, con particolare riferimento agli errori logici o giuridici che hanno portato il
Giudice di primo grado a non decidere una questione o a prendere una decisione diversa da quella auspicata, in piena adesione all'interpretazione fornita dalla Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), con la precisazione, nella motivazione, che l'appello non deve essere strutturato come una sentenza ovvero contenere un progetto alternativo di decisione e che la maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze contenute nell'appello è una diretta conseguenza della motivazione formulata dal giudice di primo grado (cfr.
Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 27199 del 16.11.2017; conforme Cass. Civ., Sez. 6 – 3, Ordinanza n.
13535 del 30.05.2018).
Il novellato art. 342 c.p.c. esige invece dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, nonché gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (sostanzialmente in questo senso si è già pronunciata la Cass.
Sez. lav., n. 18411/2016, secondo cui il nuovo art. 342 c.p.c. “non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono
e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”; sostanzialmente nello stesso senso, Cass. Sez. 1 n. 18932/2016).
Nel caso oggetto del presente giudizio di gravame, dunque, va in definitiva affermato che parte appellante ha esposto con un sufficiente grado di specificità il tema d'indagine del giudizio di secondo grado con la contemporanea individuazione delle questioni oggetto di censura e i relativi motivi (v. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 21999; Cass. civ., Sez. II, 29 ottobre 2010, n. 22193).
6. Nel merito l'appello è fondato e merita accoglimento, essendo la domanda risarcitoria spiegata dal in prime cure del tutto sfornita di adeguato supporto probatorio. CP_1
Ed infatti, parte appellante lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente vagliato le dichiarazioni del teste escusso senza metterle in correlazione con le ulteriori risultanze istruttorie, in particolare con la produzione documentale depositata dalla compagnia.
Ha, infatti, dedotto la falsità dei fatti allegati in citazione alla luce del pregresso comportamento delle parti e della lacunosità della prova orale.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui “l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014)”.
Nella fattispecie in esame, in riforma della sentenza oggetto di impugnazione, all'esito delle rivalutazione del compendio istruttorio in atti, deve concludersi per l'inattendibilità del teste escusso, anche alla luce dell'esame della documentazione prodotta dalla Compagnia e della plurisinistrosità delle parti coinvolte.
Va premesso che, quanto alle risultanze delle schede della Banca dati IVASS, da cui si evince l'esistenza di numerose denunce sia a carico del danneggiato che del responsabile civile, la sussistenza di plurimi sinistri impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultane istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo che non può essere ignorato.
Tuttavia, ricorrono nella fattispecie in esame molteplici elementi che minano alla radice la credibilità della prospettazione attorea e che portano al rigetto della pretesa risarcitoria avanzata dal . CP_1
Quanto alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali rese dall'unico teste escusso, la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Il testimone , sentito all'udienza del 09.10.2017, ha riferito che nelle circostanze di Testimone_1 tempo e luogo di cui all'atto di citazione avrebbe visto una FIAT 500 il cui conducente, nel tentativo di effettuare un sorpasso ad una bicicletta, l'avrebbe urtata determinando la caduta della stessa e del suo conducente. Ora, non può che evidenziarsi che il teste non ha fornito alcuna descrizione del veicolo investitore, non riferendo né il colore, né di alcun ulteriore elemento idoneo ad identificare il veicolo, limitandosi a riferire di aver visto “una vettura Fiat 500 che a causa di distrazione, nell'azzardato tentativo di superare la bicicletta la urtava facendola rovinare in terra insieme al suo conducente sul lato destro”.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . In considerazione di quanto prodotto dalla compagnia appellata e delle specifiche contestazioni mosse dalla convenuta in primo grado in merito all'effettiva realizzazione del sinistro (cfr. comparsa di costituzione in prime cure), la testimonianza del teste avrebbe dovuto essere molto più circostanziata, soprattutto circa la corretta e specifica identificazione del veicolo investitore.
Infatti, non può essere ignorata la circostanza per cui il ha richiesto alla società CP_1 CP_5 con lettera di messa in mora del 29.05.2015 il risarcimento dei danni alla persona
[...] rappresentando che “il giorno 9 gennaio 2015, verso le ore 21.00 circa, in Nola (NA), il sig. Controparte_1 percorreva Via San Paolo Bel Sito, nel tratto a senso unico di circolazione, in direzione San Paolo Bel Sito in sella alla sua bicicletta, allorquando l'autovettura Opel Corsa tg. BN285069, nei pressi del negozio di abbigliamento colà presente, a causa di distrazione, nell'azzardato tentativo di sorpasso a danno della stessa, urtava la parte posteriore della ridetta bicicletta causandone la caduta in terra insieme al suo conducente sul lato destro”. Risulta altrettanto documentato (cfr. produzione di I grado di parte appellante) che proprietario del Controparte_4 veicolo Opel Corsa, ha sporto denuncia querela in merito al suddetto sinistro (Prot. Verbale
NACS072015VD900233), a seguito del quale ha rinunciato all'azione nei confronti Controparte_1 dell' e della relativa compagnia (cfr. lettera del 19.08.2015), rappresentandosi di aver CP_4 erroneamente trascritto il numero di targa nonché il modello dell'autoveicolo.
Tanto premesso, rilevato che il ha in origine intentato l'azione nei confronti di un CP_1 soggetto del tutto diverso, ciò che mina alla radice l'attendibilità della deposizione testimoniale concerne, in primo luogo, l'estrema genericità in merito al veicolo responsabile del sinistro, ma altresì la circostanza per la quale il conducente del veicolo Fiat 500 sarebbe sceso dall'auto e avrebbe ammesso la propria responsabilità e che il testimone avrebbe rilasciato nell'immediatezza del sinistro i propri dati, non risultando a maggior ragione in alcun modo né comprensibile né spiegabile l'errore in cui sarebbe incorso il indicando un altro veicolo, di un modello del tutto diverso, con CP_1 altro numero di targa ed un altro responsabile civile.
Ne consegue che, alla luce di quanto precede, tenuto conto peraltro che il teste ha ripetuto specificamente quanto dedotto nell'atto di citazione, non aggiungendo alcun dettaglio specifico che possa far ritenere che il sinistro sia realmente accaduto e con le modalità descritte in citazione, non può in alcun modo ritenersi raggiunta la prova dell'evento e men che meno del nesso di causalità rispetto alle lesioni lamentate, specie alla luce delle emergenze documentali da cui è emerso che la responsabile civile risulta essere stata coinvolta a diverso titolo e/o ruolo in almeno CP_2 ventotto sinistri, di cui nove tra il 2013 ed il 2016, di cui cinque con il coinvolgimento di pedoni.
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . Dall'esame della documentazione in atti e dalla lacunosità e genericità della testimonianza, in accoglimento dell'appello proposto, la domanda di deve essere rigettata in quanto Controparte_1 non provata ed ogni questione, pur proposta dalle parti, deve ritenersi assorbita dalla presente decisione
7. La totale riforma della sentenza di prime cure implica, di conseguenza, anche la riforma sulla decisione sul regolamento delle spese processuali di primo grado.
Del resto, in base all'art. 336 c.p.c., per cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata in virtù del cd. effetto espansivo interno, la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese ed il relativo dovere da parte del giudice dell'impugnazione di provvedere d'ufficio al nuovo regolamento delle spese di lite
(ex plurimis, Cass. civ., Sez. II, 01.06.2025 n. 14728, per cui “il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”).
Ora, il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., onde determinare l'onere delle spese processuali, va riferito all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche fase o grado.
Nel caso in esame, le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore della come da dispositivo, in assenza di nota spese, con Parte_1 applicazione dei parametri introdotti da D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022. Nulla per le spese nei rapporti tra , soccombente, e attesa la contumacia Controparte_1 CP_2 di quest'ultima.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico di , le spese sostenute Controparte_1 per la redazione della consulenza tecnica di ufficio disposta nel primo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nola n. Parte_1
5371/2018, pubblicata in data 09.11.2018, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G . a) dichiara la contumacia di CP_2
b) accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta da;
Controparte_1
c) nulla per le spese in favore di CP_2
d) condanna al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio in Controparte_1 favore della pari ad 2.090,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso Parte_1 forfetario al 15%, come per legge;
e) condanna al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 processuali per il presente grado di giudizio che si liquidano in 370,00 per spese ed € 1.700,00 per compensi, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
f) pone le spese della CTU svolta in primo grado definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Nola, il 11.12.2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 8383/2018 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 8 | P A G .