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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2675 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa LA OM
in esito all'udienza del 25 novembre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3676/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Comunale, giusta procura allegata al ricorso. OPPONENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
. OPPOSTA C.F._1
OGGETTO: opposizione a precetto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 8/7/2025 l' spiegava Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato il 23/6/2025, con il quale Controparte_1 esponeva di avere notificato in forma esecutiva il 5/7/2022 la sentenza n. 120/2022,
[...] con la quale, a propria volta, il Tribunale di Messina aveva condannato l' Parte_1
“al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di euro 2.725,80
[...] per il periodo 30.04.2013 fino al 30.04.2018, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi
1 legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda”.
Con l'atto di precetto opposto, in esecuzione della sentenza anzidetta, Controparte_1 intimava all' di pagare, entro 10 giorni, i buoni pasto per ogni turno
[...] Parte_1 lavorativo eccedente le 6 ore a far tempo dalla data della domanda.
L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità del precetto per inidoneità del titolo a procedere ad esecuzione forzata nonché l'inammissibilità dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare ex art. 612 c.p.c.
Chiedeva, preliminarmente, di sospendere ex art 615, 1° comma, c.p.c., l'efficacia esecutiva del titolo e dell'atto di precetto opposto, concorrendo gravi motivi, e, nel merito, di dichiarare nullo e/o illegittimo l'atto di precetto opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite.
2. sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché Controparte_1 ne va dichiarata la contumacia.
3. All'udienza del 25 novembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
4. Con atto di precetto notificato il 23/6/2025 ha intimato Controparte_1 all' “di ottemperare a quanto disposto dalla sentenza n. 120/2022, Parte_1 emessa e pubblicata il 20.01.2022 nel procedimento avente R.G. n. 3745/2018, dal Tribunale di Messina, sez. Lavoro, G.L. Dott.ssa Roberta Rando, e precisamente, di provvedere all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le 6 ore, a far tempo dalla data della domanda”.
La precettante, pertanto, ha richiesto che venisse data esecuzione alla sentenza citata nella parte in cui ha previsto il “riconoscimento in favore del predetto del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda”, e disposto quindi dunque una condanna risarcitoria a carico dell' . Parte_1
La sentenza - costituente il titolo esecutivo sulla cui base è stato notificato l'atto di precetto – non ha determinato l'esatto importo spettante alla sig.ra né Controparte_1 contiene elementi che consentano di determinarlo con un mero calcolo matematico.
Secondo il prevalente e condivisibile orientamento della Suprema Corte l'interpretazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale di cui all'art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c. è
2 ammissibile in base agli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, trattandosi di documento la cui funzione è soltanto quella di esprimere un giudizio (v. Cass. n.
10806/2020, n. 19641/2015).
Dunque, poiché in effetti la menzionata sentenza non permette l'esatta quantificazione del credito, risulta fondata l'eccezione principale di nullità del precetto opposto.
5. Non ricorre peraltro nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 612 c.p.c., non trattandosi di una condanna ad un obbligo di fare fungibile, con modalità di esecuzione da determinarsi, ma di una condanna risarcitoria all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda.
Si osserva infatti che la condanna al pagamento di una somma di denaro, che indichi specifiche modalità di adempimento (nel caso di specie, l'erogazione del c.d. buono pasto), non può in alcun modo essere qualificata come condanna relativa ad un obbligo di fare e, pertanto,
l'esecuzione ad essa relativa può trovare attuazione solo attraverso il procedimento di espropriazione forzata e non invece attraverso il procedimento di cui all'art. 612 c.p.c., che consente soltanto di fissare le modalità di attuazione di una determinata condotta materiale fungibile in sostituzione del debitore (cfr. Cass. civ., sez. VI, 2/10/2018, n.23900).
Come detto, tuttavia, il titolo, non contiene elementi che consentano di determinare il credito con un mero calcolo matematico, né l'opposta ha documentato l'esistenza di elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, tramite cui risalire alla concreta quantificazione delle somme dovute (ovvero la determinazione dei turni superiori alle sei ore per i quali non avrebbe fruito della mensa ed avrebbe maturato il diritto all'erogazione del buono pasto), sicché l'eccezione di parte opponente risulta fondata e l'opposizione va dunque accolta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell' opponente Pt_1 come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia, con applicazione dei valori tariffari minimi, considerate la semplicità delle questioni esaminate e la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dall' Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso depositato in data
[...]
3 8/7/2025 nei confronti di disattesa ogni contraria istanza, Controparte_1 difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia di Controparte_2
- in accoglimento dell'opposizione, annulla il precetto opposto;
- condanna alla rifusione di metà delle spese di lite in Controparte_1 favore dell' opponente, che liquida in € 259,00 per rimborso contributo Pt_1 unificato ed in € 2.694,00 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 25 novembre 2025 Il Giudice del Lavoro
LA OM
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