TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 376
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento del fatto e contraddittorietà

    Il Collegio ritiene che l'attività svolta durante gli spostamenti non sia qualificabile come servizio attivo, ma mero servizio passivo, per cui il compenso per lavoro straordinario è stato indebitamente percepito. Pertanto, l'amministrazione ha agito correttamente.

  • Rigettato
    Illegittimità per applicazione retroattiva dell'art. 911-bis COM e violazione delle linee guida

    Il Collegio ritiene che l'art. 911-bis COM, pur introdotto nel 2019, trovi corretta applicazione nel caso di specie secondo il principio tempus regit actum, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato dopo la sua entrata in vigore e non ha carattere sanzionatorio. L'attività svolta durante gli spostamenti non è servizio attivo.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per ingiustizia manifesta

    Il Collegio afferma che il provvedimento non ha carattere disciplinare ma di mero recupero di benefici indebitamente fruiti. L'eventuale buona fede del ricorrente non ostacola il recupero degli emolumenti non dovuti, ma può incidere sulle modalità di recupero. Nel caso specifico, il recupero è stato effettuato in modo doveroso e non eccessivamente oneroso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/03/2026, n. 376
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 376
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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