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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 11489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11489 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di PO, nella persona della dott.ssa Renata Palmieri, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al N. 6605/2021 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in deci- sione all'udienza del 15.09.2025, con fissazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c.,
l'ultimo dei quali è scaduto in data 4/12/2025
TRA
(C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e nella qualità di eredi di nato a [...] il [...], CF: Persona_1
ed ivi deceduto in data 16.03.2019,elettivamente domiciliati C.F._4 presso lo studio dell'Avv. MB TR, che li rappresenta e difende in virtù di pro- cura in atti
-ATTORI-
NONCHE'
(CF: , (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (CF: nella qualità C.F._2 Parte_3 C.F._3 di eredi di nato a [...] il [...] (CF: ) Persona_2 C.F._5 deceduto in corso di causa in data 14.05.2023, elett.te dom.ti presso lo studio dell'Avv.
MB TR dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
INTERVENTORI
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in PO, alla via G. Orsini 46, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Esposito Corona, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTA-
1
nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PO, CP_2 C.F._6 alla Via Domenico Morelli 24, presso lo studio dell'Avv. Francesca Paola Rinaldi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
-CONVENUTO-
Oggetto: morte (cod. oggetto 145003).
Conclusioni: come da atti di causa, verbali di udienza e note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , , Persona_2 Parte_1 [...]
e , in proprio ed in qualità di eredi del de cuius Parte_4 Parte_3 Per_1
(rispettivamente genitori e germani dello stesso), hanno convenuto in giudizio
[...]
( nella qualità di proprietario e conducente dell'auto NISSAN Note tg. CP_2
FG769LL) e la , quale compagnia assicuratrice del me- Controparte_1 desimo veicolo Nissan al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza della morte del proprio congiunto avvenuta, a seguito di sinistro stradale, in data 16.03.2019.
In particolare, gli attori hanno addebitato allo una condotta imprudente nella CP_2 guida dell'anzidetta autovettura Nissan imperizia che avrebbe causato l'incidente stra- dale in occasione del quale lo era deceduto. Persona_1
Più precisamente, gli attori hanno dedotto : che, in data 16/03/2019, alle ore 08.15 circa, il era alla guida del mo- Persona_1 toveicolo Kawasaki, tg. DN49214, e percorreva la Via Bagnoli, in PO (quale strada a doppio senso di marcia), con direzione Pozzuoli, allorquando, nei pressi del civico
532, dall'opposto senso di marcia, sopraggiungeva una vettura Nissan Note, tg.
FG769LL, condotta dal che nell'effettuare una repentina svolta a sinistra, CP_2 vietata dalla segnaletica orizzontale della linea continua, senza azionare il dispositivo luminoso direzionale per immettersi in un passo carrabile ubicato sul margine destro della carreggiata rispetto al senso di marcia percorso, ometteva di concedere la dovuta precedenza al motoveicolo condotto dallo , tagliandogli la traiettoria Persona_1 di marcia, invadendo l'opposta corsia sino all'arresto della vettura nella corsia di marcia del motoveicolo in posizione trasversale al senso di percorrenza.
che la descritta condotta di guida di , asseritamente improvvisa ed inaspet- CP_2 tata, in quanto repentina e non preventivamente segnalata, determinava la caduta dello che impattava con la parte anteriore della macchina, riportando lesio- Persona_1
2
ni personali tali da determinarne il trasporto – con ambulanza - presso il presidio Ospe- daliero Cardarelli di PO dove, successivamente, decedeva. che in conseguenza del sinistro, il motoveicolo Kawasaki tg. DN49214, di proprietà del- lo , riportava danni tali da determinarne la rottamazione. Persona_1
che in ragione della rilevanza penale dei fatti oggetto di causa, la Procura della Repub- blica presso il Tribunale di PO apriva un procedimento a carico di per i CP_2 reati di cui all'art. 589 bis c.p., con violazione delle norme sulla circolazione stradale previste dagli artt. 145, comma 2°, e 154, comma 1°, lettera a), comma 2° e comma 3°, lett. b), D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 ;
che gli attori intendevano ottenere, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa della morte del figlio e del fratello
che essi avevano accettato, quale acconto del maggior danno, dalla compagnia di assi- curazione convenuta le somme di euro 90.000,00 per ciascun genitore ed euro 25.000,00 per ciascun fratello;
che specificamente essi richiedevano il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, da quantificarsi in € 331.920,00 per ciascun genitore ed in € 144.130,00 per ciascun fratello, somma da personalizzarsi con maggiorazione ovvero autonomamente sub specie di danno biologico iure proprio, di € 100.000,00 per ciascun genitore e di €
50.000,00 per ciascun fratello, in ragione dell'alterazione psicofisica subita dagli stessi, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
che e , quali genitori, chiedevano , altresì, il risar- Persona_2 Parte_1 cimento del danno emergente, sub specie di spese funerarie sostenute ed asseritamente ammontanti in € 3.000,00, nonché il risarcimento del danno da lucro cessante, per la perdita del contributo economico che lo avrebbe versato mensilmente Persona_1 ai genitori e pari ad € 400,00 per un totale di € 124.800,00 (in considerazione dell'aspettativa di vita IS prevista per l'anno 2019).
che inoltre era richiesto il risarcimento del danno patrimoniale iure hereditatis subito afferente al danneggiamento del motoveicolo Kawasaki tg. DN49214, di proprietà del de cuius , quantificato in € 4.500,00. Persona_1
che in via subordinata, laddove dovesse ritenersi sussistente una corresponsabilità, gli attori chiedevano di accertare e dichiarare, in ragione dell'efficienza causale del com- portamento colposo più grave posto in essere dallo , il maggiore grado di CP_2 responsabilità di quest'ultimo nella determinazione del sinistro, nella misura dell'80%.
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Il tutto con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore costituito per dichia- ratone anticipo.
Le conclusioni di cui in citazione sono le seguenti:
“1 - dichiarare ammissibile e procedibile la domanda;
2 - accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Nissan
Note tg. FG769LL, di proprietà del sig. ed assicurata per la rca con la CP_2
,in persona del legale rapp.te p.t., nella produzione Controparte_1 del sinistro di cui alla premessa, a seguito del quale decedeva il sig. ; Persona_1
3- condannare per l'effetto, le parti resistenti, in solido o alternativamente tra loro chi di ragione, al risarcimento nei confronti degli istanti nella qualità di eredi, dei danni materiali subiti dal motoveicolo Kawasaki tg. DN49214 di proprietà dello Parte_5
a seguito del sinistro in premessa, determinato nella somma di euro 4.500,00 o
[...] nella diversa somma, maggiore o superiore, che il Tribunale riterrà di liquidare secon- do giustizia
4 - condannare per l'effetto, le parti resistenti, in solido o alternativamente tra loro chi di ragione, al risarcimento nei confronti degli istanti del cosiddetto danno parentale, subito dagli istanti per la morte del figlio/fratello che tenuto conto dell'intensità del vin- colo parentale, alla luce del riferimento tabellare adottato dal Tribunale di MI3 si quantifica in € 144.130,00 per ciascun fratello ed euro 331.920,00, per ciascun genitore ed euro;
5 - condannare altresì le parti resistenti, in solido o alternativamente tra loro chi di ra- gione, all'ulteriore risarcimento, in aggiunta al danno parentale così come quantificato come personalizzazione dello stesso, ovvero autonomamente, nei confronti degli istanti del danno biologico iure proprio, quantificato in euro 100.000,00, per ciascun genitore ed euro 50.000,00 per ciascun fratello, in ragione dell'alterazione psicofisica subita dagli stessi, per la perdita del giovane figlio/fratello; il tutto oltre gli interessi c.d. da lucro cessante, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la rivalutazione fun- zione pienamente reintegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di danaro, da individuarsi nella misu- ra di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento, e computarsi, al fine evitare indebi- ti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n. 1712 del 1995; nonché di recente Cass. n. 492 del
2001) sulla predetta somma da devalutare, alla data del sinistro (28/10/2010) e via via
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rivalutata anno per anno sempre sulla base degli indici ISTAT fino alla data di pubbli- cazione della presente sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
6 - condannare per l'effetto, le parti resistenti, in solido o alternativamente tra loro chi di ragione, al risarcimento nei confronti degli sigg.ri e Persona_2 Parte_6 chetta al risarcimento del danno patrimoniale pari ad euro 3.000,00 per le spese fune- rarie affrontate a seguito del decesso del figlio, nonché al risarcimento del danno pa- trimoniale pari ad euro 124.800,00 (ovvero euro 400,00 per 312 mesi, ovvero euro
4800,00 per 26 anni in ragione dell'aspettativa di vita secondo gli indici ISTAT))subito in conseguenza del venir meno, con la morte del figlio, del sostegno economico mensile di euro 400,00 che quest'ultimo corrispondeva ai propri genitori in ragione della di- scontinua impiego occupazionale del padre;
il tutto oltre interessi e rivalutazione, dall'evento al soddisfo;
7 - condannare per l'effetto, le parti resistenti, in solido o alternativamente tra loro chi di ragione, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al procuratore antistatario (…).
Instauratosi il procedimento, si costituiva, in data 10.05.2021, la Controparte_1
ed eccepiva, in via preliminare, la improponibilità ed improcedibilità della
[...] domanda per violazione degli artt. 141, 145 e 148 del Codice delle Assicurazioni non ravvisando nella lettera di messa in mora pervenuta il contenuto prescritto dal legislato- re;
eccepiva, altresì, la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti egli artt. 163
e 164 c.p.c. per carenza degli elementi costitutivi. Nel merito, deduceva l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda.
In particolare, la società ha evidenziato la responsabilità dello nella Persona_1 causazione del sinistro;
ciò in quanto questi percorreva Via Bagnoli, quale strada asseri- tamente costituita da una carreggiata asfaltata mediamente larga m. 10,90, a doppio sen- so di marcia, priva di strisce di margine, con striscia di mezzeria assente poiché comple- tamente e totalmente sbiadita, ad una velocità di 82 km/h a fronte dei prescritti 30 km/h.
Tale condotta, seguendo la ricostruzione di parte convenuta, avrebbe determinato l'interruzione del nesso di causalità tra la condotta tenuta dal e l'evento sinistro- CP_2 so.
Infine, la convenuta compagnia ha dedotto la carenza probatoria della domanda propo- sta da parte attrice con riferimento ai richiesti danni patrimoniali e non patrimoniali.
Dunque, la società convenuta concludeva chiedendo: “1) Dichiarare cessata la materia del contendere a seguito del pagamento effettuato ed ampiamente satisfattorio;
2) Nel
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merito si conclude per il rigetto di ogni domanda così come proposta e per come artico- lata, disconoscendola in fatto ed in diritto, oltre ad essere improponibile ed improcedi- bile;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione al dichiaran- te procuratore per anticipo fattone;
4) In via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda si chiede che la stessi resti contenuta nel giusto ed equo, adeguandosi le spese di lite (…)”.
In data 12.05.2021, si è costituito in giudizio il convenuto che, in via pre- CP_2 liminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 163
e 164 c.p.c.; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, assumendo l'assenza di qual- sivoglia profilo di responsabilità rispetto alla causazione del sinistro.
Più precisamente, evidenziava che – come sarebbe emerso in sede di processo CP_2 penale – al momento dell'impatto la vettura dallo stesso guidata era ferma al centro del- la strada in attesa di poter immettersi nel civico privato posto sulla sinistra della carreg- giata, allorquando sopraggiungeva il motociclo condotto dallo il quale, viag- Per_1 giando – asseritamente - ad una velocità pari ad 82 km/h (laddove vigerebbe un limite massimo di velocità di 30 km/h), ad una distanza di metri 42 effettuava una brusca fre- nata che avrebbe determinato la perdita di controllo del mezzo e, per l'effetto, la caduta del motociclo con conseguente impatto.
Dunque, evidenziata altresì la carenza probatoria in punto di quantum, il convenuto concludeva chiedendo: “1) Dichiarare cessata la materia del contendere per il paga- mento effettuato;
2) Nel merito si conclude per il rigetto di ogni domanda così come proposta, diretta ed indiretta, per come articolate, disconoscendole in fatto ed in diritto, oltre ad essere improponibili ed improcedibili e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa e con attribuzione ai dichiaranti procuratori per anticipo fattone.
All'esito dell'udienza del 29.09.2021 erano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c.
Il GI, all'udienza dell'08.03.2023 sottoponeva alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; la proposta ivi formulata, tuttavia, non produceva lo scopo di bonario componimento della lite cui è destinata (cfr. verbale di udienza del 20.09.2023) in quan- to veniva rifiutata dagli odierni attori.
In data 14.05.2023 decedeva . Persona_2
In data 11.09.2023 , e , si costi- Parte_1 Parte_2 Parte_3 tuivano (con intervento volontario) anche in qualità di eredi del sig. , Persona_2 medio tempore deceduto in data 14.05.2023, per fare valere i propri diritti e riportandosi
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a tutti gli scritti difensivi, domande, richieste e deduzioni articolate (di merito ed istrut- torie) nel procedimento da quest'ultimo, ratificandole e facendole integralmente proprie, insistendo nell'accoglimento delle stesse così come domandato nelle conclusioni di cui agli atti di causa.
Acquisita documentazione, ammessi i mezzi di prova, all'udienza del 20.09.2023 veni- va escusso il teste di parte attrice sig. il quale dichiarava: “Ero amico del Tes_1 defunto , da quando avevo tredici anni. ADR capo 1 della memoria 183 co. Persona_3
Per_ 6 n.2 degli attori del 24.11.2021: E' 'vero, me lo ha detto che lavorava come par- rucchiere”. ADR capo 2) della memoria 183 co. 6 n. 2 degli attori del 24.11.2021:
Per_ Questa confidenza, se ben ricordo, mi venne fatta tra il 2015 e il 2016, prima che partisse per MI”. ADR capo 3) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori del
Per_ 24.11.2021: “Io ho continuato a vedere il papà di dopo la sua morte e mi risulta che abbia abbandonato il lavoro di pasticcere in una pasticceria di Posillipo di cui non ricordo il nome e non abbia più ripreso a lavorare, ma non sono a conoscenza se abbia poi fruito del reddito di cittadinanza di pensioni o altre provvidenze. Posso anche dire
Per_ che ho continuato a frequentare la casa di anche dopo la sua morte e conosco be- ne i suoi genitori e i suoi fratelli”. ADR capo 4) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori
Per_ del 24.11.2021: “E 'vero, mi aveva confidato il suo progetto prima di andare a
MI”. ADR capo 7) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori del 24.11.2021: “E 've- ro, è capitato di incontrarlo quando tornava a PO”. ADR capo 11) della memoria Per_ 183 co. 6 n.2 degli attori del 24.11.2021: “Io continuo a frequentare la famiglia di
e confermo che i genitori hanno lasciato la stanza del figlio come stava prima che mo- risse”. ADR capo 18) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori del 24.11.2021: “Il IG. Per_
, dopo la morte di è andato in Francia, ma ora è tornato a Na- Parte_7 poli. Non so se si rivolge a uno psicologo e se fa uso di medicinali Parte_7 antidepressivi. Preciso che è tornato a PO anche perché, nelle Parte_7 more, è morto il IG. , padre di e ha ritenu- Persona_2 Persona_1 Parte_7 to di tornare vicino alla sua famiglia di origine”. ADR a domanda dell'avvocato Tru- Per_ glio: “Posso confermare sul capo 1 che , quando era in vita, mi ha confidato che ha continuato a contribuire al reddito familiare, con 400.00 euro al mese, anche quan- Per_ do è andato a MI”. ADR dell'avv. Esposito: “ a quanto ricordo è andato a Per_ MI nel 2017, ma non ne posso essere certo al cento per cento. Che io sappia quando è andato a MI tornava frequentemente a PO per venire a trovare la sua famiglia, ma non ha continuato a lavorare anche a PO, dividendo il lavoro tra Na-
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poli e MI”. ADR capi 14) e 15) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori del Per_ Per_ 24.11.2021: “Conosco i nonni di e la cugina dei genitori di . Non conosco la Per_ frequenza degli incontri dei genitori di con i loro amici e parenti prima della mor- te del figlio e quindi non posso deporre sulla eventuale riduzione di frequentazione”.
ADR capo 16) della memoria 183 co. 6 n.2 degli attori del 24.11.2021: “Mi risulta che
dopo la morte del fratello a cui era legata è caduta in uno stato di ma- Parte_3 linconia e malessere. Io frequento la casa e conosco , ci ho parlato, ma Pt_3 Pt_3
è restia a rivolgersi a medici per un sostegno psicologico”. ADR dell'avv. Esposito:
“Attualmente sono disoccupato, ma fino al 7.09.2023 lavoravo come portiere o vigilan- za privata alla dipendenze di una ditta di vigilanza”.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.05.2024.
In tale udienza la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione, con la concessio- ne di termini ex art. 190 c.p.c.
Dopo la rimessione della stessa sul ruolo era espletata CTU medico legale sulla persona di e la causa era introitata in decisione con i termini ex art 190 cpc Parte_1
l'ultimo dei quali è scaduto in data 4/12/2025 .
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In via preliminare, deve ritenersi proponibile la domanda come formulata dalla conve- nuta compagnia assicurativa in quanto regolarmente preceduta, come per legge, dalla procedura di negoziazione assistita (cfr. lettera invito del giugno 2020).
Ancora, in via preliminare in rito, deve essere rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo formulata dagli odierni convenuti. Lo stesso, per come formulato, chiarisce ed evidenzia in maniera esaustiva le ragioni della domanda e l'oggetto del giudizio enu- cleando tutti gli elementi di identificazione del diritto azionato.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di improponibilità della domanda sollevata dalla convenuta compagna assicurativa ai sensi del combinato dispo- sto di cui agli artt. 141, 145 e 148 D. Lgs. 209/2005 in quanto la stessa è stata regolar- mente preceduta dalla fase di composizione stragiudiziale della controversia, risultando agli atti la lettera di messa in mora inviata ad . Controparte_3 CP_4
All'uopo deve osservarsi come l'incompletezza dell'istruttoria assicurativa non sia espressamente prevista dall'art. 145 cod. ass. come causa d'improponibilità della do- manda. Difatti, tale disposizione detta soltanto in capo al danneggiato un onere di osser- vanza in ordine a "modalità e contenuti" previsti dall'art. 148.
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È ben vero che l'art. 148 contiene l'elenco dei dati da comunicare all'assicuratore; tale norma, però, quanto alle modalità, al comma 5 statuisce che in caso di richiesta incom- pleta l'impresa di assicurazione debba richiedere al danneggiato le necessarie integra- zioni, ed in tal caso i termini entro cui l'assicuratore dovrà presentare una proposta, de- correranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Da ciò consegue che il combinato disposto di cui agli art. 145 e 148 cod. ass., ha am- pliato la portata della condizione di proponibilità precedentemente prevista dall'art. 22 della l. n. 990/69, ma non tanto in senso oggettivo, bensì in senso soggettivo, richieden- do una partecipazione attiva dell'assicurazione, il cui comportamento non può essere inerte, dovendo senz'altro conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale ri- levante ex artt. 1337 c.c.
L'assicuratore, cioè, è chiamato dal legislatore a svolgere un ruolo di interlocutore serio e propositivo, all'interno della fase stragiudiziale quale procedimentalizzata dall'art. 148.
Ciò con la conseguenza che l'eventuale (mera) incompletezza della domanda risarcito- ria, potendo essere colmata con l'apporto (doveroso) dell'assicuratore, non può per ciò solo costituire un ostacolo alla azione giudiziaria. Difatti, in base a Cass. n. 32919 del
09/11/2022 “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiu- diziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore non si sia avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione, ai sensi del quinto comma della norma citata”.
Conseguentemente, la condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispetta- ta, in linea generale, ogni qual volta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valu- tazione della richiesta, secondo un giudizio da svolgersi non già formalisticamente ex ante, bensì ex post, alla luce del contegno di entrambe le parti da valutare ex fide bona.
Tale interpretazione è conforme, inoltre, alla ratio ispiratrice della norma che introduce la condizione di proponibilità: consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico, "a condizione che l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste" (cfr. Cassazione civile sez. III 05 maggio
2011 n. 9912).
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A tale esito interpretativo è peraltro pervenuta la più recente giurisprudenza di merito, secondo la quale ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento "è superflua
l'omessa indicazione, nella raccomandata inviata a detta impresa, del codice fiscale e dei redditi, mentre la mancata allegazione della documentazione medica, in caso di danno lieve, non assume valore decisivo in ordine alla possibilità dell'assicurazione di effettuare un'offerta" (cfr. Tribunale Roma 30 marzo 2010).
Alla luce di quanto sopra illustrato, nel caso di specie, la missiva inviata in data
11.06.2020 (cfr. doc. n. 7 produzione di parte attrice) risulta redatta in piena osservanza dei requisiti contenutistici contemplati dal 1° comma dello stesso art. 148 cod. ass. Ed infatti, dalla documentazione prodotta ben può desumersi come la convenuta impresa designata fosse stata posta in condizione di istruire la richiesta di risarcimento dei danni avanzata da parte attrice, con la conseguenza che deve ritenersi che le previsioni con- template dalle disposizioni normative sopra indicate, abbiano raggiunto il loro scopo, mettendo altresì l'assicurazione nella possibilità di valutare le caratteristiche del caso di specie e di formulare – come di fatto avvenuto – proposte transattive.
Né può ritenersi che gli eredi di , in violazione dei principi di corret- Persona_1 tezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbiano im- pedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua of- ferta, ai sensi dell'art. 148 del medesimo Codice delle assicurazioni private (Cass Sen- tenza n. 1829 del 25/01/2018).
Inoltre, è documentato che i sigg. , in data 05.09.2020, hanno sotto- Parte_8 scritto con , una scrittura privata in virtù della quale la compagnia Controparte_5 assicurativa si impegnava a corrispondere agli istanti somme in acconto del maggior avere. La compagnia assicurativa, pertanto, ha ritenuto di formulare una proposta di in- dennizzo . Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione de qua.
Venendo al merito la titolarità attiva degli istanti è comprovata dal certificato di morte e, comunque, non è contestata dai convenuti che hanno ricevuto dalla Compagnia
[...]
e sottoscritto scrittura di accettazione delle somme in conto di mag- Parte_9 giore avere , atto costituente altresì accettazione tacita dell'eredità del de cuius
[...]
. Parte_5
Pacifico è inoltre che (coniuge) , Parte_1 Parte_2 CP_6
[...
siano eredi legittimi di , originario attore deceduto in corso di giu- Persona_2 dizio.
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In punto di titolarità passiva, dalla documentazione prodotta (certificato di proprietà), risulta la titolarità dell'autoveicolo Nissan Note tg. FG769LL coinvolto nel sinistro stradale, per cui è lite, in capo al convenuto . CP_2
Inoltre, è provata (certificato di assicurazione) la copertura assicurativa per la R.C.A. del suindicato veicolo da parte della compagnia assicurativa convenuta (copertura del resto non contestata).
Soccorre sul punto anche il rapporto di Polizia stradale in atti che reca tutti i dati no- minativi ed assicurativi dei veicoli e soggetti coinvolti nel sinistro.
Per quanto attiene al merito, le domande attoree sono parzialmente fondate e vanno ac- colte nei limiti di seguito indicati .
Difatti, l'illecito civile da circolazione stradale si inquadra nella figura normativa de- scritta dall'art. 2043 c.c. e, tuttavia, la regola generale è integrata dall'art. 2054 c.c., che ha provveduto ad introdurre un sistema di presunzione relativa all'accertamento dell'il- lecito.
Ebbene, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione sta- bilita dal secondo comma dell'art. 2054 c.c. non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva quanto, piuttosto, una responsabilità presunta, da cui il medesimo può liberarsi esclusivamente dando prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, da intendersi non nel senso di dover dimostrare l'impossibilità o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un com- portamento esente da colpa conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. ord. n. 4130 del 2017).
Difatti, deve osservarsi che in tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in egual misura a carico dei con- ducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, operando solo quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità. Pe- raltro, la Corte di cassazione – a partire dall'ordinanza n. 13672 del 21.05.2019 -
aggiunge un importante chiarimento al dibattito giurisprudenziale sul carattere sussidia- rio della presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054, II comma c.c. in caso di scontro tra i veicoli. Più precisamente, la Corte ha affermato che nel caso di scontro tra veicoli, solo l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della rego- lare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente re- sponsabilità fissata in via sussidiaria dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma, al contempo, l'ac-
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certamento della colpa, anche se grave, di uno dei due conducenti, non esonera l'altro dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando le norme della circolazione stradale ed i normali precetti della prudenza, al fine di esclude- re la configurazione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. n.
21056/2004; Cass. n. 20814/2004; Cass. n. 15847/2000).
Di recente Cass n. 29927 del 20/11/2024 in un caso simile a quello in esame (decesso di motocilista a seguito di scontro tra veicoli) ha statuito che “ In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida grave- mente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vin- cere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possi- bile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione”.
È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'in- tera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concre- to se l'altro conducente abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisio- ne, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possi- bilità, anche solo in teoria, di evitare la collisione (cfr. da ultimo, Cassazione civile sez.
III, 06/10/2025, n.26775).
È evidente come l'affermazione di un siffatto principio, nella pratica, comporti che, di fronte ad una condotta gravemente colposa del conducente di uno dei due veicoli anta- gonisti, anche accertata in concreto (ad esempio, per circolazione nella corsia riservata ai veicoli procedenti nell'opposto senso di marcia, oppure per violazione delle regole sulla precedenza), si possa pervenire ad attribuire una responsabilità concorsuale in ca- po al soggetto che, pur non avendo commesso la violazione, era onerato dalla particola- re regola di cui all'art. 2054 di tenere una condotta che gli consentisse di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a contrastare l'altrui imprudenza (cfr.
Cass. n. 13271/2016; Cass. n. 9241/2016). Dunque, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma
è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di
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guida corretta (cfr., Cassazione civile sez. III, 19/12/2024, n.33483) e grava in capo all'attore l'onere di provare di aver tenuto un comportamento diligente ed aver fatto tut- to il possibile per evitare il danno, non essendo sufficiente accertare che effettivamente l'evento dannoso ed il danno conseguenza si siano effettivamente verificati ( in tal senso la citata Cass 06/10/2025, n.26775).
Di fondamentale importanza risulta, pertanto, la ricostruzione della dinamica del sini- stro, giacchè, nel caso in cui l'istruttoria compiuta non consenta di pervenire alla rico- struzione piena delle modalità di accadimento del fatto dannoso, ricostruendo sia l'esatta dinamica dell'incidente, che la condotta di guida corretta ed esente da ogni cen- sura del conducente del veicolo ove si trovi il danneggiato, occorre fare applicazione della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054 2° co. c.c. (cfr. Cass. civ. sent. n.
23431 del 2014).
Applicando tali principi di diritto al caso in esame per la ricostruzione della dinamica del sinistro e per l'individuazione della condotta rispettivamente tenuta dalle parti si de- ve tenere conto degli accertamenti svolti nell'immediatezza del sinistro dagli agenti di
P.G. intervenuti sul luogo e delle successive attività di investigazione svolte (informati- ve della Polizia Locale di PO, relazione di consulenza medico-legale, relazione di consulenza chimico-tossicologica, accertamenti in sede di incidente probatorio, verbali di interrogatorio che hanno portato al rinvio a giudizio di per il reato, ex CP_2 art. 589 bis c.p. e artt. 145 comma 2 e 154 comma 1 lettera a), comma 2 e comma 3 let- tera b) Cds ).
Tale materiale probatorio, ancorché acquisito in altro giudizio, costituisce, per costante giurisprudenza, prova atipica che il giudice civile ben può utilizzare come fonte del pro- prio convincimento (cfr. per tutte, peraltro proprio in riferimento alle prove del processo penale, Cass. civ., Sez. III, 06/04/2006, n. 8096, mentre per gli atti delle indagini preli- minari Cass. Civ., Sez. III, 9.8.2007, n. 17477). E' stato affermato infatti che “nel vigen- te ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudi- ce e in assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, questi può porre a fondamento della decisione anche prove atipiche, non espressamente previste dal codice di rito, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze del processo” (Cass. 13229/2015). Ed ancora: “Il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti,
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delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova”
(Cass. 840/2015). In argomento, anche Cass. 11555/2013; Cass. 5009/2009; Cass.
2168/2013 (relativa a sommarie informazioni a P.G.); Cass. 15714/2010 (relativa all'ac- quisizione di perizia svolta nell'ambito di un procedimento penale).
In particolare, il materiale probatorio in atti ha fornito il seguente esito:
a) Il , al momento del sinistro, nel rendere spontanee dichiarazioni agli CP_2 organi di Polizia intervenuti sul luogo, descriveva la dinamica dell'incidente evidenziando che “verso le ore 08:15 circolavo su Via Bagnoli, direzione Piaz- zale Tecchio, ero quasi giunto al mio parcheggio, al civico 506 sempre di Via
Bagnoli, circolavo a bordo della corsia di centro quando all'improvviso è so- praggiunta una moto a fortissima velocità dalla corsia opposta e impattava il mio veicolo nella parte frontale lato guida rovinando al suolo per la forte velo- cità; il mio veicolo si è girato verso destra”. Precisava, altresì, che “la striscia continua di mezzeria non è visibile e che da come si evince dai segni a terra, la moto ha iniziato a frenare da molto lontano e nonostante la frenata non è riusci- to a non prendermi quindi ripeto che correva molto;
e si rileva anche segni di un impatto a terra dopo la frenata” (cfr. pg. 11 e 12 rapporto incidente stradale n.413/IS redatto dalla Polizia);
b) il rapporto di incidente stradale n.413/IS redatto dagli agenti di Polizia interve- nuti sul luogo alle ore 8:41, quindi a brevissima distanza dall'orario di verifica- zione dell'incidente, conferma che il sinistro occorreva su una “carreggiata a doppio senso di circolazione, suddivisa da una striscia longitudinale continua, non leggibile e visibile, marginata da marciapiedi rialzati”, in una giornata ca- ratterizzata da un meteo sereno, con buone condizioni di visibilità e con scarso traffico (cfr ppgg. 13/14 rapporto), e su un fondo stradale “rettilineo”, “asciutto”
e con pavimentazione “asfaltata” (cfr. pg. 35 rapporto);
c) il rapporto di incidente stradale evidenzia altresì che la strada de qua è caratte- rizzata da “segnaletica verticale limite massimo di velocità 30, attraversamento pedonale” (cfr. pg. 14 rapporto);
d) ancora, il rapporto di incidente stradale, a mente della ricognizione dei luoghi, della posizione dei veicoli coinvolti e degli accertamenti eseguiti, ha delineato la dinamica dell'incidente evidenziando che “alle ore 08:15 circa del giorno 16
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del mese di marzo 2019, , a bordo della propria autovettura Nissan CP_2
Note taragata FG769LL, veicolo “A”, proveniva da Piazza Bagnoli direzione
Via Diocleziano percorreva Via Bagnoli. Giunto all'altezza del civico contrad- distinto con il n. 532, effettuava manovra di svolta a sinistra, dopo aver invaso la semicarreggiata della direzione opposta arrestava la marcia. Nel contempo sopraggiungeva in senso opposto il motoveicolo Kawasaki Z750, targato
DN49214 di proprietà e condotta da , veicolo “B”, munito di Persona_1 casco protettivo, circolava al centro della semicareggiata, dalla direzione oppo- sta era diretto verso Piazza Bagnoli. Lo nel vedere la manovra del vei- Per_1 colo “A”, prontamente aziona la leva del freno, ove si rinvenivano tracce di fre- natura lunga metri 10 circa, mentre effettuava manovra di arresto, ne perdeva il controllo, il motociclo rovinava al suolo sul fianco sinistro e strisciava sulla pa- vimentazione ove lasciava tracce discontinue di scalfiture per metri 14 circa, di- rigendosi verso il veicolo “A” dove si riscontrava una macchia ematica, mentre il veicolo “B” adagiato con il fianco sinistro al suolo con le ruote rivolte verso il civico 532 accostato a margine destro della carreggiata, nel trovare quiete, decorticazioni nella parte posteriore laterale sinistra dell'autoveicolo, in sosta regolare, Citroen C1, targata DB898EV, di proprietà Controparte_7 veicolo “C” (cfr., ppgg. 26/27 rapporto di Polizia);
e) i rilievi innanzi evidenziati trovano esatto riscontro nelle foto allegate alla pro- duzione di parte attrice, dalle quali si evincono, da un lato, le condizioni e le ca- ratteristiche della carreggiata, dall'altro la manovra di svolta a sinistra effettuata dall'autovettura nonché la frenata del motoveicolo. In particolare le immagini tratte da telecamere di videosorveglianza presenti in loco evidenziano il mo- mento dell'impatto.
Ebbene, dal complesso degli elementi innanzi indicati si constata che il sinistro si veri- ficava su una strada – quale Via Bagnoli – a doppio senso di marcia ma con linea di mezzo a tal punto sbiadita da non poter essere visibile (dalle foto allegate non è dato in- dividuare la linea continua divisoria delle corsie ma unicamente la segnaletica delle stri- sce pedonali), asfaltata e con fondo asciutto, in orario diurno e con scarso traffico.
Non vi è, dunque, alcun elemento esterno idoneo ad incidere – in termini eziologici – sull'evento sinistroso, essendoci tutte le condizioni favorevoli a che i conducenti rispet- tassero le rigorose prescrizioni imposte dal Codice della strada;
prescrizioni che, di fat-
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to, non sono state attuate tanto dal conducente dell'autovettura Nissan, quanto dal con- ducente della moto Kawasaki.
Invero, dal complesso probatorio si è potuta ricostruire la dinamica del sinistro e consta- tare che la Nissan Note, senza azionare l'indicatore di direzione (fatto pacifico perché non contestato dai convenuti), ha invaso la carreggiata opposta quasi per intero per poi arrestare il suo movimento in corrispondenza di strisce pedonali (sulle quali di fatto l'auto arrestava la sua marcia, cfr. foto allegate alla produzione di parte attrice) e, speci- ficamente, all'altezza di un passo carrabile nel quale doveva verosimilmente accedere.
Si è constato, altresì, che il conducente della moto – resosi evidentemente conto della manovra iniziata e non terminata dall'autovettura - ha attivato i freni a lunga distanza dall'autovettura, lasciando difatti sulla corsia una striscia di colore nero, per poi rovina- re a terra e, in seguito alla caduta, impattare con l'autovettura. Ciò a causa dell'elevata velocità (circostanza pacifica perché non contestata da parte attrice) cui percorreva la suddetta via, caratterizzata da segnaletica verticale che – come evidenziato dalla Polizia intervenuta – indicava quale limite di velocità 30km/h.
Ebbene, dalla dinamica come ricostruita si evince, da un lato, che la condotta imperita ed imprudente del , per quanto tale da essere eziologicamente connessa all'evento CP_2 sinistroso, non è tale da assorbire – in termini di esclusività - la condotta tenuta dallo che, del pari imprudente, ha concorso nella causazione dell'evento nella percen- Per_1 tuale del 50%.
In particolare, con riferimento alla condotta del si evidenzia che è noto che, ai CP_2 sensi dell'art. 154 c.d.a., “i conducenti che intendono cambiare direzione o corsia per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada a) devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare intralcio o pericolo agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi b) devono segnalare con sufficiente anticipo la loro inten- zione”.
Ciò in quanto, secondo la costante giurisprudenza, la manovra di cambio di direzione, con particolare riguardo a quella di svolta a sinistra, determina un'indiscutibile situazio- ne di pericolo che esige da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della cir- colazione. A questo scopo, il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l'obbligo sancito dall'art. 194 CdS di eseguire la prescritta segnalazione preventiva,
e di avvicinarsi gradualmente all'asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla
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comune prudenza, di accertare che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza. (Cassazione penale, sez. IV, 9 giugno 1983).
Per cui il conducente che compia manovra di svolta a sinistra è tenuto a prestare atten- zione agli altri veicoli, non solo prima dell'inizio, ma anche durante tutto il corso di es- sa (Cassazione penale, sez. IV, 19 ottobre 1982).
aveva avviato la manovra di svolta a sinistra in una strada particolarmente CP_2 frequentata e per di più rettilinea in quel tratto e con buona visibilità considerato anche l'orario diurno, tanto da potersi rendere conto del sopraggiungere di veicoli dal senso opposto di marcia. Invece, non ha ben valutato, negligentemente, il sopraggiungere del motociclo e, quindi, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra non lasciando alla moto più altro spazio per passare. Il cambiamento di direzione per svoltare a sinistra ha de- terminato una situazione di pericolo che esigeva da parte del conducente la massima prudenza e l'adozione di tutte le cautele, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza della circolazione. Il convenuto, quindi, avrebbe potuto e dovuto accer- tarsi con ogni mezzo che non sopraggiungessero altri veicoli e tale ispezione doveva proseguire per tutte le fasi della manovra.
Dall'istruttoria svolta, può desumersi che il conducente del veicolo Nissan Note non si fosse per nulla avveduto della presenza del centauro sulla strada e ciò induce a ritenere una condotta di guida caratterizzata da distrazione e negligenza: la prima costituendo una evidente ipotesi di colpa specifica;
la seconda una ipotesi di colpa generica.
In tale contesto probatorio si innesta il provvedimento di applicazione della pena su ri- chiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
In particolare, secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente, se la sentenza di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p. può essere formalmente equiparata ad una sentenza di condanna per ogni aspetto che riguardi l'irrogazione ed esecuzione della pena, lo stesso non può dirsi "quando viene in rilievo sotto il profilo dell'accertamento di responsabili- tà, che è estraneo alla sua struttura" (Cass. pen., Sez. I, 19/12/2000). Ciò “deriva dalla funzione stessa dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, che non
è quella di accertare, con gli effetti propri del giudicato, l'esistenza del reato, bensì quella di risolvere in tempi brevi il procedimento, con l'irrogazione della sanzione deri- vante dall'accordo tra le parti in giudizio, approvato dall'autorità giudicante.” (Cons.
Stato, Sez. IV, 20/09/2000, n. 4937).
Ne consegue che la sentenza di patteggiamento non ha, di per sé, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, c.p.p. efficacia di giudicato nel presente giudizio in ordine all'esistenza
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del fatto-reato ed alla responsabilità dell'imputato. La stessa, però, costituisce nel giudi- zio di responsabilità in sede civile comunque un elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, e vieppiù in presenza di ulteriori elementi come in- nanzi delineati, per la formazione del proprio convincimento dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ra- gioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (ex pluribus, Cass. civ., Sez. lavo- ro, 05/05/2005, n. 9358; Cass. civ., Sez. I, 24/02/2004, n. 3626; Cass. civ., Sez. III,
06/05/2003, n. 6863; Cass. civ., Sez. lavoro, 21/03/2003, n. 4193).
Si rimanda a Cass n. 31010 del 07/11/2023 secondo cui “La sentenza penale di pat- teggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vinco- lo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova;
ad essa, peraltro, va ricono- sciuta la natura di elemento di prova di cui il giudice civile può tener conto, non essen- dogli precluso autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte nel processo penale definito con la sentenza di patteggiamento, nonostante sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in se- de penale”.
A questo punto si ritiene vada vagliata l'incidenza della condotta posta in essere dal danneggiato sotto il profilo della causalità materiale;
condotta, come detto, altrettanto imprudente che, in quanto tale, ha avuto un'efficienza eziologica determinante nella causazione del sinistro.
Invero, laddove lo avesse rispettato il limite di velocità di 30km/h ed avesse Per_1 percorso Via Bagnoli ad un'andatura consona ad una strada in pieno centro cittadino ca- ratterizzata, peraltro, da diversi attraversamenti pedonali (cfr. foto prodotte dall'attore),
l'evento sinistroso si sarebbe – nei termini del più probabile che non - comunque verifi- cato ma in termini di lesività certamente minori.
Vi era, cioè, la possibilità, non solo teorica ma anche pratica, di evitare la collisione o comunque di rendere meno vigoroso l'impatto: la condotta tenuta dallo non gli Per_1 ha consentito di porre in essere le manovre di emergenza necessarie ed opportune a con- trastare l'altrui imprudenza, avendo con la velocità di conduzione del mezzo concorso nella causazione del sinistro.
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Dunque, guardando alle caratteristiche del caso concreto, accertato che non vi è colpa esclusiva del conducente della Nissan Iodice e che parte attrice non ha dimostrato, CP_2
a fronte di una colpa grave del , che lo ha fatto tutto il possibile CP_2 Persona_1 per evitare il danno, non essendosi quest'ultimo – di fatto – attenuto alle norme della circolazione stradale ed agli ordinari precetti della prudenza, deve trovare applicazione l'art. 2054, comma 2, e, in un bilanciamento ponderato, la misura delle rispetti- ve responsabilità dell'evento de quo deve essere ascritta a ciascun conducente dei veico- li interessati, ragguagliata al 50% a carico del conducente l'autovettura ed al 50% a ca- rico del guidatore del motoveicolo.
Difatti, a mente delle coordinate ermeneutiche di cui sopra, ed alla luce delle considera- zioni svolte, è inevitabile applicare la presunzione di pari responsabilità ex a. 2054/2 cc, dal che discende che a ciascun attore il risarcimento spetta solo per la metà del danno di seguito calcolato.
Ciò posto in punto di an, occorre soffermarsi sul quantum.
A) DANNI NON PATRIMONIALI
Ebbene, gli attori hanno domandato in primis , quale danno non patrimoniale il risar- cimento del danno da perdita del rapporto parentale, quale azionato iure proprio, nella qualità, rispettivamente, di genitori e germani del defunto . Persona_1
Tale istanza necessita tuttavia di una verifica preliminare in ordine all'effettiva titolarità attiva;
titolarità riferibile solo ai soggetti che provino – anche in termini presuntivi – esistenza e consistenza dei legami affettivi invocati quali titolo risarcitorio. Ebbene, gli attori erano rispettivamente genitori del nonché fratello e sorella dello Persona_1 stesso;
ciò emerge dalla documentazione anagrafica in atti . Ciò posto, l'azione esperita
è volta a ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, con- sistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impos- sibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (Cass. civ. sez. III n. 28989 dell'11 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza. La giurispru- denza di legittimità ha specificato in merito che la facoltà di provare per presunzioni
“non esonera chi lamenta un danno e ne chiede il risarcimento da darne concreta alle-
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gazione e prova”, in tema di perdita del rapporto parentale, il danno non deve essere considerato in re ipsa; bensì deve essere compiutamente descritto nonché allegato, pro- vato e documentato facendo ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Cosicché la mera titolarità di un rapporto familiare o anche di convivenza non determi- nano automaticamente il diritto al risarcimento del danno, dovendo i congiunti “provare la effettività e la consistenza della relazione parentale” (cfr. Cass. 21230/2016 Cass. n.
21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n. 907/2018 Cass
21230/2016n. 21939/2017, Cass. n. 21939/17, Cass. n. 12470 del 2017 e Cass. n.
907/2018.). Tuttavia, la effettività e consistenza della relazione parentale nel rapporto genitore-figlio, ove compiutamente allegata, può essere acquisita in via presuntiva, e ta- le è il caso in esame.
Invero, in base a Cass. 22397/2022 :” L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno esse- re valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conse- guenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un inci- dente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima).
Inoltre, “ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è neces- saria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento” (Cass. 26140/2023).
In base a Cass n. 21988 del 30/07/2025 “In tema di danno non patrimoniale da perdita
o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risar- cimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipen- de dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nu- cleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano sof- frire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a
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mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo re- quisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indizia- rio)”.
E' così in tema di prova contraria alla presunzione vedasi Cass
n. 21339 del 25/07/2025 secondo cui “Nel caso di morte di un prossimo congiunto (co- niuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presume- re, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano;
in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre
e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame af- fettivo tra vittima e superstite”.
Si può, quindi, presumere, in mancanza di prova contraria, che i genitori ed i fratelli di abbiano subito una sofferenza morale per la prematura scomparsa del- Persona_1 lo stesso e per la perdita del rapporto con il proprio congiunto.
Ciò posto, dovrà essere liquidata un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze, mo- rali ed esistenziali, connesse alla perdita del rapporto parentale.
Invero, la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita (sul piano morale soggettivo) e, quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano elementi essenziali del complesso pregiudizio, che va integralmente, ma unitariamente ristorato.
Vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di con- tenuto economico, la concreta determinazione di tale posta risarcitoria non potrà che avvenire in base a valutazione prettamente equitativa (artt. 1226 e 2056 c.c.), in ragione della sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di denaro assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico.
In riferimento ai criteri di liquidazione del danno parentale, derivante dalla morte di un congiunto, occorre rilevare che, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla per- sona, in quanto tali privi di contenuto economico, il quantum deve essere determinato tenendo conto del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti.
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Si applicano nel caso di specie le tabelle milanesi a punti , e si terrà conto nella liquida- zione finale del concorso di colpa della vittima in conformità a Cass
n. 16413 del 12/06/2024 secondo cui “In materia di responsabilità civile, nell'ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell'evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito "iure proprio" dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest'ultimo a sé stesso, ma ciò non per effetto dell'appli- cazione dell'art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colpo- samente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell'altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che ha liquidato per intero il danno da perdita del rapporto parentale in favore dei congiunti, senza effettuare alcuna decurta- zione per il concorso di colpa della vittima primaria, affermando trattarsi di "soggetti terzi rispetto all'illecito")”.
In particolare, sono stati elaborati cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata la esistenza di una seria relazione affettiva, determinanti per la perce- zione ed elaborazione del lutto da parte dei parenti della vittima, vale a dire:
- il rapporto di parentela esistente tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarci- mento, potendosi presumere che il danno sia maggiore quanto più stretto il rapporto;
- l'età del congiunto, in ragione del fatto che il danno è tanto maggiore quanto minore è
l'età del congiunto superstite;
- l'età della vittima, dovendosi anche in questo caso ragionevolmente ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età della vittima, in considerazione del pro- gressivo avvicinarsi al naturale termine del ciclo della vita;
- la convivenza tra la vittima ed il congiunto superstite, dovendosi presumere che il danno sarà tanto maggiore quanto più costante e assidua è stata la frequentazione tra la vittima ed il superstite;
- la presenza all'interno del nucleo familiare di altri conviventi o di altri familiari non conviventi), atteso che il danno derivante dalla perdita è sicuramente maggiore se il congiunto superstite rimane solo, privo di quell'assistenza morale e materiale che gli de- rivano dal convivere con un'altra persona o dalla presenza di altri familiari, anche se non conviventi.
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Il risarcimento totale, quindi, risulta pari al punteggio dato dalla sommatoria dei punti previsti per ciascuna delle ipotesi ricorrenti nel caso concreto in esame, moltiplicato per il valore del punto determinato alla stregua delle tabelle in questione, fermo restando che sull'importo finale possono essere, poi, applicati dei correttivi per adeguare ulte- riormente il risarcimento alla fattispecie concreta in esame, essendo stato previsto che la circostanza della non convivenza con la vittima possa essere apprezzata con una ridu- zione del punteggio complessivamente conseguito fino ad un terzo, mentre la situazione della inesistenza di altri familiari possa comportare un aumento da un terzo alla metà del punteggio complessivamente conseguito.
Nel caso specifico , inoltre, in aggiunta al danno da lesione da rapporto parentale per la sola (madre della vittima primaria) deve, altresì , accogliersi la do- Parte_1 manda proposta volta ad ottenere il risarcimento per il danno biologico iure proprio eziologicamente connesso all'evento sinistroso;
danno che si è concretizzato nella con- seguenza della sindrome post traumatica da stress che è stata diagnosticata alla Pt_10
[.
proprio in relazione all'evento luttuoso.
Invero, il Collegio peritale composto dal dott. (medico legale) e Persona_4 dal dott. (specialista in psichiatria) ha evidenziato che “gli Persona_5 elementi circostanziali raccolti portano a ritenere che l'exitus del giovane Parte_5
, figlio della IG.ra , si è reso responsabile dell'insorgenza in
[...] Parte_1 quest'ultima di un disturbo post-traumatico da stress, evoluto con il tempo in senso peggiorativo e con cristallizzazione dei sintomi, complicatosi con uno stato depressivo reattivo”. Trattasi, come chiarito dai periti, di un disturbo della sfera psichica che “può ritenersi permanente e stabilizzato, giacché sono trascorsi sei anni dal decesso del gio- vane e la persistenza nel tempo del disturbo non presuppone la possi- Persona_1 bilità concreta di miglioramento, non essendo stato riscontrato nessun atto, volontario
o meno, che possa essere considerato di aiuto nel superamento dell'evento traumatico, avendo fallito anche l'approccio psichiatrico (per quanto limitato), con incidenza sui normali atti della vita quotidiana e con perdita di interesse per tutto ciò che sia edoni- stico”.
Ebbene, sulla scorta del sin qui detto, il Collegio peritale ha ritenuto di quantificare un danno biologico del 10%, con ITT di 15 giorni ed ITP sul 50% di 30 giorni e sul 25% per ulteriori 30 giorni.
Viceversa per il , padre della vittima primaria , deceduto in corso di Persona_6 causa e per i germani della vittima primaria ( e ) i docu- Parte_2 Persona_7
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menti in atti non dimostrano con assoluta certezza che gli stessi abbiano sviluppato una malattia specifica , per la perdita del proprio figlio e fratello;
in particolare mancano documenti medici per (deceduto nel corso di giudizio)e per Persona_6 [...]
; l'assenza di documentazione medica di rilievo porta a ri- Controparte_8 gettare la relativa domanda.
Sulla rilevanza autonoma del danno biologico in aggiunta al danno da lesione del rap- porto parentale si rimanda alla motivazione di Cassazione 28989/2019 secondo cui
“Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da perdita, o le- sione, del rapporto parentale e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre al danno parentale, consistente nel- la perdita del rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, anche un danno biologi- co vero e proprio, in presenza di una effettiva compromissione dello stato di salute fisi- ca o psichica di chi lo invoca, l'uno e l'altro dovendo essere oggetto di separata consi- derazione come elementi del danno non patrimoniale”.
Va poi detto che la prova per testi raccolta si appalesa oltremodo generica e non cor- robora l'esistenza di una malattia per il padre ed i fratelli della vittima primaria .Il te- ste escusso ha riferito molte circostanze a suo dire riferitegli da Persona_8
(quando era in vita) ; si rammenta sul punto che il valore della testimonianza de relato actoris è nullo (cfr Cass n. 4530 del 20/02/2025 “In tema di prova testimoniale, i testi- moni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto
è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva ritenuto provata, ai fini dell'addebito della separazione al coniuge, la libera ac- cessibilità ai rispettivi telefoni da parte di marito e moglie attraverso la disponibilità reciproca delle password, come dichiarato da un'amica della coniuge, per quanto da quest'ultima riferitole, così ritenendo erroneamente utilizzabili delle chat estrapolate
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dal telefono cellulare del marito, dalle quali evincere l'esistenza di una relazione extra- coniugale).
Si passa di seguito alla liquidazione dei danni non patrimoniali riconoscibili a favori degli attori ed allo scomputo degli acconti percepiti.
DANNI NON PATRIMONIALI
Si premette che la domanda iure proprio per il risarcimento della perdita del rapporto parentale, spiegata da , e , in pro- Parte_1 Parte_7 Parte_3 prio ed altresì in qualità di eredi di , è fondata e deve essere accolta con Persona_2
i limiti di seguito indicati in applicazione delle indicazioni delle Tabelle del 2024 quali elaborate dal Tribunale di MI, precisando quanto segue.
In relazione al criterio valutativo della “qualità ed intensità della relazione affettiva” le tabelle milanesi prevedono l'attribuibilità di un massimo di 30 punti, ai fini dei quali te- nere conto sia delle circostanze obbiettive di cui agli altri parametri tabellari e delle con- seguenziali valutazioni presuntive, sia di ulteriori circostanze allegate e provate. .
Sia le prove orali articolate dal ricorrente sia la documentazione depositata non sono in grado di incidere in modo pregnante e decisivo sulla valutazione di cui al capo E) delle
Tabelle di MI 2024 , attesa la genericità della unica deposizione testimoniale rac- colta e considerando che il defunto di 25 anni all'atto del decesso aveva ormai radica- to al propria vita a MI , ove svolgeva attività di parrucchiere (come da fotografie allegate) e frequentando PO e la famiglia di origine solo alcuni giorni al mese .
Ciò posto a (madre) si attribuiscono 73 punti: 24 punti per l'età Parte_1 della vittima primaria al momento del fatto (25 anni), 20 punti per l'età della vittima se- condaria al momento del fatto (48 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vitti- ma, non essendo quest'ultimo convivente con i genitori in quanto viveva e lavorava a
MI (cfr. atto introduttivo nonché testimonianza di all'udienza del Tes_1
20.09.2023), 9 punti per la residualità affettiva, essendo la famiglia all'atto del decesso della vittima primaria composta da madre , padre e 2 figli oltre il danneggiato , conside- randosi che il medesimo punteggio di 9 punti vale pure se si valutano soli tre superstiti , per il decesso del padre nelle more del giudizio, 20 punti, per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, ed atteso che nulla di ulteriormente rilevante ri- spetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D è stato allegato e provato (anche in termini presuntivi).
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Tutto quanto innanzi posto e considerato il valore punto (3.911,00), moltiplicato i 73 punti complessivi il risarcimento spettante è pari ad € 285.503,00
Considerandosi il danno biologico non patrimoniale iure proprio , come stimato dal
Collegio peritale vanno aggiunti gli importi di cui alla allegata tabella
Età del danneggiato alla data del sinistro 48 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 15
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 19.985,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 25.181,00
Invalidità temporanea totale € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.312,50
Totale generale: € 29.493,50
Dunque, in applicazione delle Tabelle di MI 2024 sommando l'importo di euro €
285.503,00, a quello di euro 29.493,50 si determina l'importo di euro di euro
314.996,50 che diviso per metà alla luce del riconosciuto concorso di colpa della vit- tima nel sinistro determina un importo di euro 157.498,25 (per danno non patrimonia- le) da considerarsi all'attualità .
A questo punto va operata in questa sede in modo corretto la detrazione dell'acconto
(euro 90.000/00 disposto con versamento del 14/10/2020) e va stabilito il modo in
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cui procedere al riconoscimento degli interessi compensativi secondo i principi di cui alla Suprema Corte Cassazione .
La Corte di Cassazione (con la sentenza del 18 febbraio 2025 n. 4257) ribadisce alcuni concetti fondamentali in ordine al calcolo degli interessi e della rivalutazione monetaria in tema di crediti risarcitori in una fattispecie similare a quella oggetto della presente causa
(danno da lesione del rapporto parentale per decesso a seguito di incidente stradale con ri- conosciuto concorso colposo della vittima nella causazione del sinistro e pagamento di ac- conti).
Ed invero afferma che: “(…)il credito avente ad oggetto il risarcimento del danno aquilia- no costituisce obbligazione di valore determinata con riferimento ad un bene oggetto di misurazione da parte del giudice mediante la liquidazione per equivalente (quando richie- sta) da effettuare in base all'art. 1223 cod. civ.. Norma, quest'ultima, prevedente che il ri- sarcimento deve comprendere tanto la perdita subita, quanto il mancato guadagno, ricol- locando il creditore sulla stessa curva di indifferenza, in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato. Ciò vale sul piano generale del sistema del risarcimento del danno modellato sul paradigma di quello patrimoniale, mentre il risarcimento del danno non pa- trimoniale assomma una pluralità di funzioni (v. Cass., sez. un., 5 luglio 2017, n. 16601), non limitate al solo profilo compensativo, posto che non esistendo un perfetto surrogato di mercato rispetto alla lesione di beni non patrimoniali, per un soggetto non è pienamente indifferente conservare la relazione parentale (come nel caso in esame) o ricevere un equivalente monetario, frutto di una stima convenzionale in quanto idonea ad attribuire utilità pecuniarie in grado di alleviare la perdita subìta. Come da tempo stabilito da que- sta Corte (v. segnatamente Cass. 24 gennaio 2020, n. 1637; 31 ottobre 2017, n. 25817; 20 aprile 2017, n. 9950. Più di recente Cass. 7 agosto 2023, n. 23927; 18 maggio 2022, n.
16027) “il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debi- tore di: (a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in mo- neta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
(b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di ri- sarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez.
U, Sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995)… Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno actu, sia quando,
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prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti. In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito ri- sarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un.
1712/95… Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbliga- zioni di valore deve, per così dire, “simulare” il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata. È dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore: (a) nel pe- riodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teorica- mente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di in- vestire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto” (v., Cass.
1637/2020 cit.)(…) Con riferimento al caso di pagamento di acconti, è stato altresì ricono- sciuto da questa Corte, che tale pagamento deve essere sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni: “(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto
(devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data del- la liquidazione); (b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa: (c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (c”) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (v., ancora, Cass. 1637/2020 cit)(…)“.
Facendo governo di tali principi occorre in primo luogo rendere omogenee le partite cre- ditorie.
L'acconto di euro 90.000 del 14/10/2020 corrisponde all'attualità ad euro 107.100/00 dovendosi considerare medio tempore la rivalutazione di euro 17.100/00 (Coefficiente di
Rivalutazione: 1,190).
Conseguentemente va pronunciata condanna dei convenuti in solido al pagamento in favo- re di di euro 50.398,25 ( euro 157.498,25- € 107.100). Parte_1
Per il riconoscimento degli interessi compensativi , onde fornire criteri di calcolo liquidi in linea con i dettami della SC di cassazione testè enunciati si considera:
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A) di applicare un saggio di interessi equitativo del 2 % ;
B) che il capitale di euro 157.498,25, devalutato al dì del fatto ( 16/3/2019) corri- sponde ad € 133.023/00 ;
C) Che l'importo di 50.398,25 (somma dovuta all'attualità al netto dell'acconto) de- valutato alla data dell'acconto (14/10/2020) corrisponde ad euro 42.353/00 .
Ne consegue che va pronunciata condanna dei convenuti alla corresponsione degli inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 133.023/00 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 14/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 42.353/00 via via rivalutato anno per anno dal 14/10/2020 all'attualità.
Stante la conversione del debito di valore in debita per effetto della presente sentenza sugli importi come sopra liquidati (capitale di euro 50.398,25 + interessi compensativi di cui sopra) spettano i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per gli attori che hanno spiegato intervento quali eredi di (padre) Persona_2 si attribuiscono 71 punti: 24 punti per l'età della vittima primaria al momento del fatto
(25 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (53 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima, non essendo quest'ultimo convivente con i genitori in quanto viveva e lavorava a MI (cfr. atto introduttivo nonché testimo- nianza di all'udienza del 20.09.2023, 9 punti per la residualità affettiva Tes_1 essendo la famiglia – quando ancora in vita lo - composta da più di tre Persona_2 componenti del nucleo familiare (padre, madre e 2 figli), 20 punti, per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive, ed atteso che nulla di ulteriormente rile- vante rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi
A-D è stato allegato e provato (anche in termini presuntivi).
Tutto quanto innanzi posto e considerato il valore punto (3.911,00), il risarcimento spettante
è pari ad € 277.681 ,00 di cui il 50% imputabile al , e dunque €138.840,50 in CP_2 favore di , e , a titolo di danno Parte_1 Parte_7 Parte_3 non patrimoniale subito dallo e quali eredi di quest'ultimo. Persona_2
L'acconto di euro 90.000 del 13/10/2020 corrisponde all'attualità ad euro 107.100/00 do- vendosi considerare medio tempore la rivalutazione di euro 17.100/00 (Coefficiente di Riva- lutazione: 1,190)
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Conseguentemente va pronunciata condanna dei convenuti in solido al pagamento in favo- re degli attori quali eredi di di euro 31.740,50( euro 138.840,50 - € Persona_2
107.100).
Per il riconoscimento degli interessi compensativi , onde fornire criteri di calcolo liquidi in linea con i dettami della SC di cassazione sopra enunciati si considera:
A) di applicare un saggio di interessi equitativo del 2 % ;
B) che il capitale di euro 138.840,50 devalutato al dì del fatto ( 16/3/2019) corri- sponde ad € 117.264,26 ;
C) Che l'importo di 31.740,50 (somma dovuta all'attualità al netto dell'acconto) deva- lutato alla data dell'acconto (13/10/2020) corrisponde ad euro 26.673/00.
Ne consegue che va pronunciata condanna dei convenuti alla corresponsione degli inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 117.264,26 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 13/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 26.673/00 via via rivalutato anno per anno dal 13/10/2020 all'attualità.
Stante la conversione del debito di valore in debita per effetto della presente sentenza sugli importi come sopra liquidati (capitale di euro 31.740,50+ interessi compensativi di cui sopra) spettano i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per (fratello) si attribuiscono 60 punti: 18 punti per l'età della vit- Parte_2 tima primaria al momento del fatto (25 anni), 18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (21 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima, non es- sendo quest'ultimo convivente con i genitori in quanto viveva e lavorava a MI (cfr. atto introduttivo nonché testimonianza di all'udienza del 20.09.2023), 9 Tes_1 punti per la residualità affettiva essendo la famiglia all'atto del decesso del congiunto composta da quattro componenti del nucleo familiare (madre , padre , 2 figli oltre vitti- ma), 15 punti, per l'intensità della relazione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive , del fatto che la testimonianza raccolta ha dimostrato che il germano che già non conviveva con la vittima primaria che lavorava a MI è andato all'estero (in
Francia)dopo la morte del fratello , per poi ritornare in solo dopo al morte del pa- CP_1 dre .Non è possibile pertanto oltre alle conseguenziali valutazioni presuntive conside-
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rare parametri ulteriormente rilevanti rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui sopra .
Tutto quanto innanzi posto e considerato il valore punto (1.698,00), il risarcimento spettan- te è pari ad € 101.880,0 di cui il 50% imputabile al e, cioè € 50.940,00 in fa- CP_2 vore di . Parte_2
L'acconto di euro 25.000 del 28/10/2020 corrisponde all'attualità ad euro 29.750/00 do- vendosi considerare medio tempore la rivalutazione di euro 4.750/00 (Coefficiente di Ri- valutazione: 1,190).
Conseguentemente va pronunciata condanna dei convenuti in solido al pagamento in favo- re degli attori quali eredi di di euro 21.190,00( euro 50.940/00- € 29.750). Persona_2
Per il riconoscimento degli interessi compensativi , onde fornire criteri di calcolo liquidi in linea con i dettami della SC di cassazione sopra enunciati si considera:
A) di applicare un saggio di interessi equitativo del 2 % ;
B) che il capitale di euro 50.940/00 devalutato al dì del fatto ( 16/3/2019) corri- sponde ad € 43.023,65 ;
C) Che l'importo di 21.190/00(somma dovuta all'attualità al netto dell'acconto) de- valutato alla data dell'acconto (28/10/2020) corrisponde ad euro 17.806,72.
Ne consegue che va pronunciata condanna dei convenuti alla corresponsione degli inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 43.023,65 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 28/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tas- so equitativo del 2 % sull'importo di € 17.806,72 via via rivalutato anno per anno dal
28/10/2020 all'attualità.
Stante la conversione del debito di valore in debita per effetto della presente sentenza sugli importi come sopra liquidati (capitale di euro 50.940/00+ interessi compensativi di cui sopra) spettano i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Per (sorella) si attribuiscono 62 punti: 18 punti per l'età della vittima Parte_3 primaria al momento del fatto (26 anni), 20 punti per l'età della vittima secondaria al momento del fatto (19 anni), 0 punti per lo stato di convivenza con la vittima, non es- sendo quest'ultimo convivente con i genitori in quanto viveva e lavorava a MI (cfr. atto introduttivo nonché testimonianza di all'udienza del 20.09.2023), 9 Tes_1 punti per la residualità affettiva essendo la famiglia composta ad oggi da quattro com- ponenti del nucleo familiare (madre padre e 2 figli), 15 punti, per l'intensità della rela- zione affettiva, tenuto conto delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e
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delle conseguenziali valutazioni presuntive, ed atteso che nulla di ulteriormente rilevan- te rispetto ai fattori presuntivi che fondano l'attribuzione dei punteggi di cui ai capi A-D
è stato allegato e provato (anche in termini presuntivi).
Tutto quanto innanzi posto e considerato il valore punto (1.698,00), il risarcimento spet- tante è pari ad €105.276,00; di cui il 50% imputabile al e dunque CP_2
€52.638,00 in favore di . Parte_3
L'acconto di euro 25.000 del 15/10/2020 corrisponde all'attualità ad euro 29.750/00 do- vendosi considerare medio tempore la rivalutazione di euro 4.750/00 (Coefficiente di Ri- valutazione: 1,190).
Conseguentemente va pronunciata condanna dei convenuti in solido al pagamento in favo- re degli attori quali eredi di di euro 22.888,00( euro 52.638/00- € 29.750). Persona_2
Per il riconoscimento degli interessi compensativi , onde fornire criteri di calcolo liquidi in linea con i dettami della SC di cassazione sopra enunciati si considera:
A) di applicare un saggio di interessi equitativo del 2 % ;
B) che il capitale di euro 52.638/00 devalutato al dì del fatto ( 16/3/2019) corri- sponde ad € 44.458/00;
C) Che l'importo di 22.888/00(somma dovuta all'attualità al netto dell'acconto) de- valutato alla data dell'acconto (15/10/2020) corrisponde ad euro 19.234/00 .
Ne consegue che va pronunciata condanna dei convenuti alla corresponsione degli inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 44.458,00 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 15/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tas- so equitativo del 2 % sull'importo di € 19.234/00 via via rivalutato anno per anno dal
15/10/2020 all'attualità.
Stante la conversione del debito di valore in debita per effetto della presente sentenza sugli importi come sopra liquidati (capitale di euro 52.638/00+ interessi compensativi di cui sopra) spettano i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo ex art. 1282 c.c..
Quanto alla domanda di personalizzazione del danno avanzata da e Parte_1 da e , in proprio nonché quali eredi di Parte_7 Parte_3 Persona_9
[...
, si osserva quanto segue.
Il danno alla salute e quello da perdita del prossimo congiunto costituiscono un danno dinamico-relazionale: se non avessero conseguenze dinamico-relazionali, la lesione del- la salute non sarebbe nemmeno un danno medico-legalmente apprezzabile e giuridica-
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mente risarcibile. Ne deriva, pertanto, che l'incidenza d'una menomazione permanente diretta ovvero di un prossimo congiunto ( ove ne sussista una lesione macro permanente ovvero il decesso) sulle quotidiane attività dinamico-relazionali della vittima non è af- fatto un danno diverso dal danno biologico, restando, però, inteso che, in presenza di una lesione della salute, potranno sì aversi le conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi, ovvero, conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità e conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, costituiscono un danno non patrimoniale, resta inteso che la liquidazione delle prime, tuttavia, presuppone la mera dimostrazione dell'esistenza dell'invalidità ovvero della le- sione del rapporto parentale, laddove la liquidazione delle seconde esige la prova con- creta dell'effettivo (diverso e maggior) pregiudizio sofferto. In questo quadro, pertanto, la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività ovvero di conservare un rapporto parentale, in conseguenza d'una lesione della salute propria o di un congiun- to, non esce dall'alternativa: o è una conseguenza "normale" del danno (cioè indefettibi- le per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico e del danno da perdita parentale;
ov- vero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente au- mentando la stima del danno biologico, attraverso la sua personalizzazione.
Ne consegue, pertanto, che l'operazione di personalizzazione impone al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito pro- cessuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che val- gano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari (così Cass. Sez. 3, sent. 21 settembre
2017, n. 21939, Rv. 645503-01), e ciò in quanto le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualun- que persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcu- na personalizzazione in aumento del risarcimento" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord.
7513 del 2018, cit. e da ultimo Cassazione civile sez. III, 27/05/2019, (ud. 07/11/2018, dep. 27/05/2019), n.14364).
Alla stregua di tali premesse, dunque, la "personalizzazione" del danno lungi dal potersi fondare su di una sorta di automatismo legato all'entità del postumo di invalidità, avreb-
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be richiesto l'individuazione di circostanze specifiche ulteriori rispetto a quelle ordina- rie;
circostanze non allegate né provate in questa sede con riferimento alla Parte_1
allo , allo ed alla .
[...] Persona_2 Parte_7 Parte_3
Difatti, l'unico riferimento sarebbe rappresentato dalle dichiarazioni testimoniali rese dal il quale si limitava a riferire, da un lato, che “continuo a frequentare Tes_1
Per_ la famiglia di e confermo che i genitori hanno lasciato la stanza del figlio come stava prima che morisse”, e, dall'altro, che “mi risulta che dopo la Parte_3 morte del fratello a cui era legata è caduta in uno stato di malinconia e malessere. Io frequento la casa e conosco , ci ho parlato ma è restia a rivolgersi a Pt_3 Pt_3 medici per un sostegno psicologico” e che “il IG. , dopo la morte di Parte_7
Per_
è andato in Francia ma ora è tornato a PO. Non so se si Parte_7 rivolge a uno psicologo e se fa uso di medicinali antidepressivi. Preciso che Parte_7
è tornato a PO anche perché nelle more è morto il IG , pa-
[...] Persona_2 dre di e ha ritenuto di tornare vicino alla sua famiglia di Persona_1 Parte_7 origine”.
Trattasi all'evidenza, di conseguenze che rientrano nell'ordinaria modalità di vivere il dolore per un lutto di tale portata, ma rispetto alle quali deve escludersi l'aumento per- sonalizzato, non ravvisandosi ragioni di eccezionale sofferenza, avendo già la scrivente nelle sue considerazioni tenuto conto delle peculiarità del caso concreto.
A) I DANNI PATRIMONIALI
Con riferimento alla domanda spiegata dalla , in proprio ed in qualità di erede Parte_1 dello , nonché da e da , in qualità di Persona_2 Parte_7 Parte_3 eredi dello , volta ad ottenere il risarcimento del danno emergente per le Persona_2 spese funerarie asseritamente quantificate in € 3.000,00 si osserva quanto segue.
Le spese funerarie, sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, costi- tuiscono una voce di danno ineliminabile risarcibile iure proprio, considerato che si tratti di costi inevitabilmente successivi alla morte del de cuius;
in particolare, la risarci- bilità delle spese funerarie sostenute in occasione del fatto illecito costituisce parte inte- grante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore dello stesso, quale componente del danno patrimoniale e queste possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo, occorrendo, tut- tavia, fornire al giudice i dati dai quali desumere, almeno approssimativamente, i para- metri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle ono-
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ranze funebri della zona in questione (cfr. Cassazione civile sez. III, 06/12/2018,
n.31542).
Le stesse nel caso specifico possono essere riconosciute solo in favore di Parte_1 nella limitata misura di 1.050 /00 , ovvero il 50 % dell'importo di euro
[...]
2.100/00 di cui alla fattura in atti .
Tanto in ragione del riconosciuto concorso di colpa della vittima al 50 % . Pt_1 L'importo di euro 1.050/00 va rivalutato dal 28/3/2019 all'attualità e sullo stesso
[...
riconosciuti interessi legali sulle somme via via rivalutate anno per anno dal
28/3/2019 all'attualità; il calcolo della rivalutazione e degli interessi è pari ad 150/00 per interessi ed euro 200 per rivalutazione , per complessivi 350/00.
Consegue la condanna dei convenuti alla rifusione in favore di Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 1.400/00 (1.050+150+200) oltre successivi interessi le- gali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
Si richiama Cass n. 11601 del 31/05/2005 “Nel caso di sinistro stradale che abbia de- terminato la morte della vittima, le spese funerarie costituiscono un danno fatto valere
"iure proprio" e non già "iure hereditario", atteso che esse sono imprescindibilmente successive alla morte del "de cuius" e Cass Sez. 3, Sentenza n. 4185 del 23/04/1998
Nel caso di fatto illecito che abbia determinato la morte della vittima le spese funerarie costituiscono parte integrante dell'obbligazione risarcitoria gravante sull'autore del fat- to, della quale condividono la natura nel senso che danno luogo anch'esse ad un debito di valore. Pertanto l'attribuzione degli interessi sulla somma erogata per le dette spese deve farsi decorrere non dalla data della domanda, ma, tenuto conto della peculiarità di tale voce di danno, da quella dell'esborso delle stesse”.
Con riferimento poi alla domanda proposta dalla , in proprio ed in qualità di Parte_1 erede dello , nonché da e da , in Persona_2 Parte_7 Parte_3 qualità di eredi dello , volta ad ottenere il risarcimento del danno da lu- Persona_2 cro cessante a fronte del venir meno – con la morte dello – del soste- Persona_1 gno economico asseritamente garantito da quest'ultimo con l'esborso mensile di una somma di € 400.00, si osserva quanto segue.
In via preliminare, occorre evidenziare che il lucro cessante identifica il profitto che il soggetto danneggiato non ha potuto conseguire a causa dell'inadempimento o, come nel caso di specie, del fatto illecito altrui. Più precisamente, l'essenza del lucro cessante ri- siede proprio nel fatto di rappresentare quell'incremento patrimoniale che si sarebbe ve- rificato con alta probabilità, se l'inadempimento o l'illecito non fossero avvenu-
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ti. Dunque, come statuito dai giudici di legittimità, deve essere escluso per quei mancati guadagni che sono meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, quali – ad esempio - quelle legate ad un improbabile fatto del terzo. Ed invero, al fine di otte- nerne il ristoro, occorre che vi sia una ragionevole certezza sul suo verificarsi e che vi sia un fondato collegamento con l'evento che si assume esserne la causa (cfr., Cass. civ., n. 21988/2019; Cass. civ., n. 15737/2018; Cass. civ., n. 11361/2014).
Proprio per le caratteristiche del danno de quo, la risarcibilità dello stesso è subordinata all'ottemperamento di un rigoroso onere probatorio: la Corte di Cassazione, difatti, in- tervenuta in materia di risarcimento del danno e con particolare riferimento alla compo- nente del lucro cessante, ha ribadito che serve una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione pro- babilistica e non in termini di mera possibilità; ciò in quanto il lucro cessante compren- de le somme che la parte avrebbe ragionevolmente conseguito e non il guadagno mera- mente potenziale e ipotetico.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice deduceva che lo contribuiva Persona_1 al menage familiare, versando a favore dei genitori una somma mensile di € 400,00; dunque chiedeva il risarcimento del danno quantificato in € 124.800,00, quale risultato della somma mensile moltiplicata per gli anni a venire dei genitori, a mente dell'età me- dia individuata dall'IS (ovvero euro 400,00 per 312 mesi, ovvero euro 4800,00 per 26 anni).
Ferma la genericità della domanda de qua, non è stato fornito a questo giudice alcun elemento probatorio alla stregua del quale poter individuare un effettivo pregiudizio economico – patrimoniale subito dagli istanti ed in base al quale effettuare una quantifi- cazione potabile di esso.
Unico riscontro probatorio all'uopo fornito da parte attrice si sostanzia nella testimo- nianza – generica oltre che sul punto de relato – fornita dal teste il quale Tes_1
Per_ si limitava a riferire: “Posso confermare sul capo 1 che , quando era in vita, mi ha confidato che ha continuato a contribuire al reddito familiare, con 400.00 euro al mese, anche quando è andato a MI”.
Trattasi di un riscontro che, solo, non è sufficiente a provare né l'esborso in sé, né a ca- denzarne le tempistiche e la frequenza, né a procedere – in termini probabilistici – ad una valutazione pro futuro; non vi sono cioè gli elementi necessari ed indefettibili né per ritenere che – effettivamente – lo contribuiva mensilmente al me- Persona_1 nage familiare né per valutare se ed in che termini, con elevata probabilità, lo Per_1
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avrebbe – sino alla morte della madre nel caso di specie, essendo medio tem- Per_1 pore deceduto il padre – continuato a contribuire.
A nulla rileva all'uopo la documentazione comprovante la professione esercitata dallo stesso né le sue abilità tecniche ovvero il successo che stava riscontrando: sono, questi, elementi che non presentano alcuna attinenza probatoria con la richiesta risarcitoria de qua.
Inoltre nessuna dichiarazione di redditi del defunto (morto appena Persona_1 all'età di 25 anni ) è stata versata in atti;
egli si era trasferito a MI per apprendere la attività di hairdresser, come dichiarato dal testimone escusso in aula E non è credibile che in assenza di un reddito documentato, lo stesso abbia potuto mantenersi da solo a
MI ed in più fornire aiuto economico ai genitori a PO , oltre che acquistare e mantenere assicurativamente un motoveicolo come quello Kawasaki su cui viaggiava alla data del decesso.
Dunque, in applicazione dei consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legitti- mità per cui l'attore ha l'onere di provare sia l'an che il quantum del danno lamentato
(cfr. Cass. SU n. 13533/2001), la domanda de qua, così come formulata, non è merite- vole di accoglimento perché sprovvista di qualsivoglia allegazione e prova.
Infine, gli istanti hanno chiesto , iure hereditatis, il risarcimento dei danni patrimoniali subiti a fronte del danneggiamento del motoveicolo Kawasaki tg. DN49214, di proprietà del de cuius che, in ragione della antieconomicità della riparazione Persona_1 rispetto al valore di mercato insito in euro 4.500,00, è stato rottamato.
Ebbene, la domanda è accolta per quanto di ragione.
In merito occorre osservare che, ove i costi necessari ai fini della riparazione del veicolo siano superiori – come nel caso di specie - al valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, la riparazione deve qualificarsi come antieconomica. Dunque, ove si verifichi la ipotesi de qua il risarcimento del danno deve essere calcolato non sulla base delle riparazioni bensì sulla base del valore al relitto del mezzo (cfr. sent. Cass. n.
11662/2014; sent. Cass. n. 259/2013; sent. Cass. n. 24718/2013; sent. Cass. n.
21012/2010).
Nel caso che qui occupa, parte attrice a prova del valore del motoveicolo si limitava ad allegare un fotogramma estrapolato da un non meglio precisato sito internet dal quale emergerebbe il prezzo di vendita di moto simili – per modello – a quella di proprietà dello , chiedendo un risarcimento di € 4.500,00. Persona_1
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Orbene, la quantificazione del danno proposta dagli istanti è del tutto priva di riscontro probatorio oltre che incongrua;
invero, dal certificato PRA allegato in atti si evince che la moto de qua veniva immatricolata nel 2010 e veniva acquistata nel 2018 (dopo diver- si passaggi di proprietà) dallo per un prezzo pari ad € 2.700,00, dunque di gran Per_1 lunga inferiore all'asserito valore della stessa al momento del sinistro, e cioè nel 2019.
In ogni caso, considerate le condizioni della moto in seguito al sinistro (cfr. foto allegate da parte attrice), a mente delle coordinate ermeneutiche richiamate, valutandosi per ta- bulas anti economica la riparazione del veicolo, preso atto della rottamazione dello stes- so occorsa nel 2019 (cfr. certificato PRA), in applicazione dell'art. 1226 c.c., si quanti- fica il danno patrimoniale in € 2.500,00; somma da corrispondersi nella misura percen- tuale rispondente alla quota di responsabilità accertata a carico del conducente del vei- colo Nissan Note tg. FG769LL e che andrà dunque indennizzata nella misura di €
1.250,00 .
Tale somma , costituente debito di valore va rivalutata dal 16/3/2019 (data del deces- so) all'attualità e vanno riconosciuti interessi sulle somme via rivalutate dal 16/3/2019 ad oggi;
la rivalutazione è pari ad euro 230/00 . e gli interessi sono ad euro 170/00 per un totale di euro 1.650/00 (1.250+230+170) importo per cui è pronunciata condan- na come in dispositivo oltre successivi interessi legali dalla pubblicazione della presen- te sentenza la saldo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, discostandosi dalla nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 e del DM 37/2018 e del Dm 147/2022, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito considerando anche gli aumenti previsti dalla legge per la difesa di più parti. Il valore è commisurato entro l'importo di euro 260.000/00 (decisum)
Tanto secondo il seguente prospetto :
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
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Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
€ Compenso tabellare (valori medi) 14.103,00
AUMENTI ( in % sul compenso tabellare )
Aumento del 90 % per presenza di più parti aventi stessa posizione pro-
€ cessuale (art. 4, comma 2) 12.692,70
€ Compenso maggiorato comprensivo degli aumenti 26.795,70
Le spese di Ctu liquidate come da decreto in atti cadono definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di PO in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nel- la causa promossa come in narrativa, così provvede:
1) Dichiara la pari responsabilità ex art 2054 comma 2 cc dei conducenti dell'autoveicolo tg. FG769LL e del motoveicolo Kawasaki, tg. CP_9
DN49214, nella causazione del sinistro avvenuto in data 16.03.2019 e per l'effetto accoglie parzialmente le domande formulate dagli attori;
2) Dà atto che prima del giudizio agli attori furono pagati gli acconti precisati in motivazione;
3) Condanna i convenuti ed CP_2 Controparte_10
in solido fra loro, a pagare per le causali di cui in motivazione :
[...]
a) all'attrice in proprio la somma di euro 50.398,25 Parte_1
oltre interessi degli interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di €
133.023/00 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 14/10/2020 (epo- ca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 42.353/00 via via rivalutato anno per anno dal 14/10/2020 all'attualità nonché i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presen- te sentenza al saldo come precisato in motivazione;
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b) agli attori , e quali eredi Parte_1 Parte_3 Parte_2 di in proprio a titolo di risarcimento del danno non patri- Persona_2 moniale da perdita del rapporto parentale la somma di € 31.740,50 oltre inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 117.264,26 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 13/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 26.673/00 via via rivaluta- to anno per anno dal 13/10/2020 all'attualità nonché i successivi interessi le- gali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo come precisato in moti- vazione;
c) all'attore a titolo di risarcimento del danno non patri- Parte_2 moniale da perdita del rapporto parentale la somma di euro 21.190,00 oltre interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 43.023,65 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 28/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 17.806,72 via via rivaluta- to anno per anno dal 28/10/2020 all'attualità nonché i successivi interessi le- gali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo come precisato in moti- vazione;
d) all' attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimo- Parte_3 niale da perdita del rapporto parentale la somma di euro 22.888,00 oltre inte- ressi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 44.458,00 via via rivalutato anno per anno dal 16/3/2019 al 15/10/2020 (epoca dell'acconto) e dei successivi interessi al tasso equitativo del 2 % sull'importo di € 19.234/00 via via rivalu- tato anno per anno dal 15/10/2020 all'attualità nonché i successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo come precisato in mo- tivazione;
e) all'attrice a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per Parte_1 spese funerarie l'importo di euro 1.400/00 oltre successivi interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo per le causali di cui in motivazione .
f) agli attori , e in proprio Parte_1 Parte_3 Parte_2
e quali eredi di a titolo di risarcimento del danno patrimoniale Persona_2 per perdita e danneggiamento del motoveicolo Kawasaki tg. DN49214
l'importo di euro 1.650/00 oltre successivi interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo come precisato in motivazione;
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4)Condanna ed al pa- CP_2 Controparte_1 gamento in favore degli attori delle spese di lite che liquida in € 1.750/00 per spese, €
26.795,70 per compensi, oltre rimborso spese generali IVA, CPA ed accessori nella mi- sura di legge con distrazione in favore dell'Avv MB TR anticipatario .
5)Pone le spese CTU liquidate come da decreto in atti a carico dei convenuti, in solido tra loro.
PO 7/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Renata Palmieri
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