CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Rimini, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rimini |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente
ARDIGO' LUCIO, RE
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00857 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00857 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01037 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01037 2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01038 2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01038 2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01039 2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01039 2024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00860 2024 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 100/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00861 2024 CONTRIBUTI PREV 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: L'Avvocato Difensore_2 chiede dichiararsi cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione delle parti, riservandosi per il deposito dell'accordo di conciliazione.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate di Rimini si associa .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale concerne i ricorsi presentati dalla società Ricorrente_3 S.N.C. DI Ricorrente_1 & C. che gestisce dall'anno 2009 uno stabilimento balneare sito a Riccione alla zona Indirizzo_1 e dai suoi soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 nell'ambito delle cause riunite nn. 79\2025 - 99\2025 -100\2025 avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Rimini n. THU02BU00857/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2018 per complessivi euro 19.482,48 notificato a mezzo pec in data 06/12/2024) n.
THU02BU01037/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2019, per complessivi euro 15.241,56, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) , n. THU02BU01038/2024 (avente ad oggetto
IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2020, per complessivi euro 11.081,92, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) e n. THU02BU01039/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno
2021, per complessivi euro 15.074,48, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) con i quali l'Ufficio ha contestato l'indebito utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti ricevute negli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 da Nominativo_1 esercente l'attività di “installazione impianti elettrici”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini contestando le ragioni delle parti ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si perveniva così all'udienza del 15\12\2025 nella quale si prendeva atto che le parti in data 05\12\2025 avevano sottoscritto un accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lvo 546\1992 e richiesto l'estinzione del giudizio ex art. 46 terzo comma del D. Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese del giudizio.
Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Poiché non si ravvisano profili di soccombenza virtuale , le spese processuali debbono essere compensate come prevede l'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere spese di lite compensate
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RIMINI Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FAZZINI CARLA, Presidente
ARDIGO' LUCIO, RE
GASPERI PIER FRANCESCO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 79/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Rappresentato da Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00857 2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU00857 2024 IRAP 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01037 2024 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01037 2024 IRAP 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01038 2024 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01038 2024 IRAP 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01039 2024 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU02BU01039 2024 IRAP 2021
- sul ricorso n. 91/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00860 2024 IRPEF-ALTRO 2018 - sul ricorso n. 100/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Rappresentante_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Rimini
elettivamente domiciliato presso dp.rimini@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THU01BU00861 2024 CONTRIBUTI PREV 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 258/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: L'Avvocato Difensore_2 chiede dichiararsi cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione delle parti, riservandosi per il deposito dell'accordo di conciliazione.
Resistente: L'Agenzia delle Entrate di Rimini si associa .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente vicenda processuale concerne i ricorsi presentati dalla società Ricorrente_3 S.N.C. DI Ricorrente_1 & C. che gestisce dall'anno 2009 uno stabilimento balneare sito a Riccione alla zona Indirizzo_1 e dai suoi soci Ricorrente_1 e Ricorrente_2 nell'ambito delle cause riunite nn. 79\2025 - 99\2025 -100\2025 avverso gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate,
Direzione Provinciale di Rimini n. THU02BU00857/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2018 per complessivi euro 19.482,48 notificato a mezzo pec in data 06/12/2024) n.
THU02BU01037/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno 2019, per complessivi euro 15.241,56, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) , n. THU02BU01038/2024 (avente ad oggetto
IRAP, IVA, sanzioni e interessi per l'anno 2020, per complessivi euro 11.081,92, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) e n. THU02BU01039/2024 (avente ad oggetto IRAP, IVA, sanzioni e interessi, per l'anno
2021, per complessivi euro 15.074,48, notificato a mezzo pec in data 10/12/2024) con i quali l'Ufficio ha contestato l'indebito utilizzo di fatture ritenute oggettivamente inesistenti ricevute negli anni 2018, 2019,
2020 e 2021 da Nominativo_1 esercente l'attività di “installazione impianti elettrici”.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Rimini contestando le ragioni delle parti ricorrenti e chiedendo il rigetto dei ricorsi riuniti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si perveniva così all'udienza del 15\12\2025 nella quale si prendeva atto che le parti in data 05\12\2025 avevano sottoscritto un accordo di conciliazione giudiziale ex art. 48 D.Lvo 546\1992 e richiesto l'estinzione del giudizio ex art. 46 terzo comma del D. Lgs. n. 546/1992 con compensazione delle spese del giudizio.
Ciò ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Poiché non si ravvisano profili di soccombenza virtuale , le spese processuali debbono essere compensate come prevede l'articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere spese di lite compensate