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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/01/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11246/2022 R. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Gabriella Parte_1
Caldarola;
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Luigi Liberti;
Controparte_1
- CONVENUTA–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 18/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note scritte datate 13/12/2024.
Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 20/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2022, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bari il Controparte_1
31/10/2009, dalla cui unione erano nati i figli il 30/05/2009 e il 13/10/2015, emettendo Per_1 Per_2
i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con accordo di negoziazione assistita del
21.03.2018 era stata disciplinata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, porre a suo carico un assegno mensile di complessivi € 400,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei minori, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del
Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché la ripartizione al 50% dell'A.U.U.
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 23/12/2022 e, pur non opponendosi Controparte_1
alla declaratoria di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, porre a carico del un assegno mensile di complessivi € 700,00 a titolo di Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei minori, oltre ISTAT ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U.
All'esito dell'udienza presidenziale del 30.01.2023, il Presidente con ordinanza del 09.02.2023 confermava le statuizioni concordate in sede separativa, fatta eccezione per la previsione della percezione dell'AUU interamente a favore della genitrice.
Con ordinanza del 24.02.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Con nota depositata in data 03/12/2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta nella medesima data.
Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata per la decisione all'udienza figurata del 18.02.2024; il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 20/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia dell'accordo di negoziazione assistita emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del
03/12/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2022 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a Bari il 31.10.2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Bari al n. 224, parte I, anno 2009;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 03/12/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. GUARAGNELLA dott.ssa Valeria - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 11246/2022 R. G.
T R A
rappresentato e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Gabriella Parte_1
Caldarola;
- ATTORE –
E
rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dall'Avv.to Luigi Liberti;
Controparte_1
- CONVENUTA–
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 18/12/2024 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note scritte datate 13/12/2024.
Il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 20/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2022, chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con in Bari il Controparte_1
31/10/2009, dalla cui unione erano nati i figli il 30/05/2009 e il 13/10/2015, emettendo Per_1 Per_2
i consequenziali provvedimenti di giustizia. A fondamento della domanda l'attore deduceva che con accordo di negoziazione assistita del
21.03.2018 era stata disciplinata la loro separazione;
poiché erano decorsi ormai i termini di legge dall'udienza presidenziale e non vi era stata tra i coniugi alcuna riconciliazione, era impossibile ricostruire fra di loro la comunione materiale e spirituale tipica del matrimonio.
Chiedeva, in particolare, confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre, assegnataria della casa familiare, la regolamentazione del diritto di visita paterno, porre a suo carico un assegno mensile di complessivi € 400,00 a titolo di contributo paterno al mantenimento dei minori, oltre ISTAT ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del
Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché la ripartizione al 50% dell'A.U.U.
Si costituiva in giudizio la convenuta in data 23/12/2022 e, pur non opponendosi Controparte_1
alla declaratoria di scioglimento del matrimonio richiesta ex adverso, chiedeva confermarsi l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, porre a carico del un assegno mensile di complessivi € 700,00 a titolo di Pt_1
contributo paterno al mantenimento dei minori, oltre ISTAT ed al 60% delle spese straordinarie da individuarsi in forza del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il suo diritto a percepire integralmente l'A.U.U.
All'esito dell'udienza presidenziale del 30.01.2023, il Presidente con ordinanza del 09.02.2023 confermava le statuizioni concordate in sede separativa, fatta eccezione per la previsione della percezione dell'AUU interamente a favore della genitrice.
Con ordinanza del 24.02.2024 venivano rigettate dal G.I. le richieste istruttorie e veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Con nota depositata in data 03/12/2024 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del loro matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta nella medesima data.
Il rito veniva trasformato da giudiziale in consensuale e la causa veniva riservata per la decisione all'udienza figurata del 18.02.2024; il P.M. esprimeva parere favorevole con nota del 20/12/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche.
Invero, dalla copia dell'accordo di negoziazione assistita emerge non solo che i coniugi sono separati consensualmente ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi nel procedimento separativo a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D.
P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni di cui alla convenzione del
03/12/2024, da loro sottoscritta e depositata telematicamente, sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso iscritto a ruolo il 04/10/2022 e presentato da nei confronti di così Parte_1 Controparte_1
provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP_1
a Bari il 31.10.2009 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
[...]
Bari al n. 224, parte I, anno 2009;
2. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
3. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
4. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo le conclusioni congiunte rassegnate nella convenzione divorzile del 03/12/2024;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, il 28/01/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera