CA
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/03/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere dott. Marco Bartoli Consigliere relatore
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 985/2023 R.G. rimessa in decisione all'udienza del 22.1.2025 e vertente
TRA con sede in Lussemburgo, 33 rue Sainte Zithe L-2763 e con Parte_1
corrente in Milano, via Torino n. 2, avente causa della Parte_2 [...]
in forza di Trasferimento di portafoglio, in persona della Controparte_1
Dottoressa nata a [...] il [...], domiciliata per la Controparte_2 carica in Milano, Via Torino n. 2, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Acampora del foro di
Milano giusta procura in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Mercurio Galasso ed elettivamente CP_3
domiciliato in Pescara al viale Pindaro n. 27 presso lo studio legale Mercurio GALASSO & Associati, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado
APPELLATO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Pietrolungo Controparte_4
ALTRA APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 1128/2023 del Tribunale di Pescara pubblicata l'1.9.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, a seguito dell'espletamento di ogni attività istruttoria ritenuta necessaria, contrariis reiectis - respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in
1 parziale riforma della sentenza appellata e anche in accoglimento delle conclusioni rassegnate e di quanto dedotto in primo grado, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, anche alla luce della ottenuta sospensione della immediata efficacia esecutiva della sentenza impugnata con riferimento all'importo di € 6.000,00 liquidati a titolo di restituzione di compensi professionali, in parziale riforma della sentenza n. 1128/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, Sezione Civile, Giudice dott.ssa Rossana VILLANI, pubblicata il 01.09.2023 – nel giudizio
R.G. n. 1921/2020:
- in accoglimento del primo motivo di appello rigettare la domanda di manleva proposta dal Dottor con riferimento ad € 6.000,00 liquidati a titolo di restituzione di compensi in favore CP_3
della Signora in quanto totalmente infondata in fatto e diritto per le ragioni esposte in CP_4 narrativa e per l'effetto condannare il Dottor al pagamento del predetto importo in CP_3
favore della Signora CP_4
- in subordine, in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare la tardività della domanda di restituzione dei compensi promossa dalla signora da considerarsi CP_4 domanda nuova e, per l'effetto disporne il rigetto;
- ancora in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande accertare e dichiarare la minor somma dovuta a titolo di restituzione di compensi professionali nella misura di € 2.505,60;
Spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.>>
Appellato CP_3
<< … conclude per il rigetto dell'appello proposto nei suoi confronti, con la conseguente conferma in concreto della sentenza impugnata. Con vittoria di spese ed onorari da liquidarsi in favore del suo difensore e procuratore in giudizio che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi;
e con ogni altra conseguenza di legge.>>
Appellata Controparte_4
<< … conferma dell'impugnata sentenza e per la refusione delle competenze del secondo grado di giudizio oltre accessori di legge tutti e loro distrazione in favore del deducente difensore già dichiaratosi antistatario … >>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Pescara, accogliendo parzialmente la domanda proposta da la quale lamentando l'inadeguatezza del trattamento sanitario eseguito Controparte_4
2 dal dr. , odontoiatra, l'aveva convenuto in giudizio per ottenere il risarcimento di tutti i CP_3
danni patrimoniali e non subiti, condannava al pagamento in favore dell'attrice delle CP_3 somme di: € 4.000,00 per i futuri esborsi, con maggiorazione dal 16.3.2022 di rivalutazione ed interessi;
€ 316,41 a titolo di danno non patrimoniale, con maggiorazione a far data da luglio 2016 di rivalutazione ed interessi fino al soddisfo. Condannava, altresì, il convenuto alla restituzione in favore dell'attrice della somma di euro 6.000,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché al pagamento delle spese di ctu e alla refusione delle spese di lite. Infine, condannava la compagnia di assicurazione chiamata in giudizio dal convenuto, a tenere indenne quest'ultimo delle Parte_1
conseguenze della condanna, detratta la franchigia.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello la terza chiamata in causa Parte_1
(di seguito per brevità, sulla base dei motivi di seguito esposti.
[...] Parte_1
2.1. Il giudice di prime cure, nel condannare la a tenere indenne il convenuto di Parte_1
tutte le conseguenze della condanna del medesimo, non ha fatto altro che recepire superficialmente le conclusioni del convenuto, senza operare alcuna distinzione circa la natura degli importi liquidati,
€ 4.000,00 a titolo risarcitorio ed € 6.000,00 a titolo di restituzione del compenso professionale. Il contratto di assicurazione, all'art. 17, prevede l'obbligo di tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni cagionati a terzi per un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale. Tra i danni, pertanto, non può rientrare la restituzione dell'onorario professionale, riconducibile ai normali effetti restitutori della risoluzione per inadempimento e non oggetto della garanzia assicurativa in quanto non espressamente previsto.
Peraltro, la domanda di restituzione del compenso è stata esplicitata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni da parte dell'attrice, sicché, come eccepito dalla compagnia nella stessa occasione, essa in quanto nuova avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
2.2. Fermo restando quanto esposto in via assorbente, il giudice di prime cure, in ogni caso, ha trascurato che alcuna domanda di restituzione dei compensi era stata avanzata dall'attrice, avendo la stessa nell'atto introduttivo del giudizio chiesto la risoluzione del contratto nonché il risarcimento del danno. L'argomentazione contenuta nella sentenza gravata, secondo cui, laddove sia stata dedotta una domanda di restituzione di compensi a seguito di inadempimento, la declaratoria di risoluzione del contratto può ritenersi implicita in quanto presupposto della stessa domanda di restituzione, trascura il contenuto della domanda attorea travisandolo poiché il petitum attoreo era limitato alla declaratoria di risoluzione del contratto. Dunque, il Tribunale non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda di restituzione dei compensi in quanto tardivamente proposta. La stessa avrebbe, comunque, dovuto essere correttamente calibrata senza accogliere la domanda per l'intero, dal momento che il convenuto
3 aveva tempestivamente argomentato in giudizio, producendo la relativa documentazione, che solo una parte dei compensi percepiti, nello specifico soltanto la quota di € 2.505,60, erano riferibili alle prestazioni effettuate sui denti nn. 35 e 36, rivelatesi poi dannose per l'attrice; gli altri compensi erano stati corrisposti per ulteriori prestazioni professionali prestate da parte del convenuto in favore della parte attrice e, quindi, avrebbero dovuto essere correlati alla avvenuta declaratoria di risoluzione contrattuale e, pertanto, non avrebbero dovuto far sorgere, nemmeno in astratto, il diritto della parte attrice ad ottenere alcuna restituzione degli esborsi sostenuti.
3. Mediante deposito di comparsa di risposta, si è costituito il quale ha resistito CP_3 agli avversi assunti deducendone l'infondatezza.
4. Del pari, con deposito di comparsa di risposta, si è costituita deducendo la Controparte_4
infondatezza dei motivi di appello.
5. Con ordinanza datata 27.3.2024 depositata in pari data, la Corte, accogliendo l'istanza di inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. avanzata dalla parte appellante, ha sospeso l'efficacia esecutiva dell'ultimo capo del dispositivo della sentenza appellata concernente l'obbligo di manleva della limitatamente all'importo di € 6.000,00. Indi sulle conclusioni riportate in Parte_1 epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza del 22.1.2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
6. Il primo motivo di appello è fondato.
6.1. Il contratto di assicurazione stipulato da ha ad oggetto la responsabilità civile CP_3 contro i danni ed, in forza dello stesso, l'assicuratore si è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di danni causati a terzi;
la polizza fa riferimento, infatti, a quanto l'assicurato “sia tenuto a pagare a terzi quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale”
(art. 17, oggetto dell'assicurazione).
6.2. È, allora, evidente che, mentre – come è, tra le parti, pacifico – la è tenuta a Parte_1 manlevare i danni cagionati alla paziente da nell'esercizio della sua Controparte_4 CP_3
attività professionale, la stessa, in assenza di una clausola espressa che lo preveda, non è tenuta anche a manlevarlo dalla restituzione del compenso alla paziente (in tal senso, cfr. il precedente di Corte di
Appello di Roma 9.10.2008 in relazione ad un caso di responsabilità per trattamento odontoiatrico).
Il compenso è dovuto a titolo restitutorio per effetto della risoluzione per inadempimento del contratto e non a titolo di risarcimento del danno;
in questa evenienza, il danno conseguente alla restituzione del compenso è subito dall'assicurato il quale non è terzo ai sensi della polizza – che, come si è detto,
4 copre i danni che il professionista assicurato arreca a soggetti terzi nello svolgimento della propria attività professionale – e, pertanto, non ha diritto ad essere garantito. Peraltro, qualora la polizza professionale rimborsasse il compenso professionale si avrebbe che, a fronte di un'opera professionale inutiliter data, il professionista conseguirebbe un arricchimento ingiustificato.
6.3. Né può sostenersi che il riferimento all'obbligo di manlevare l'assicurato da “ogni somma” che egli sia tenuto a pagare a terzi, consenta di includere nella garanzia assicurativa l'onorario giacché
l'espressione “ogni somma” è univocamente correlata alla successiva: “ … quale responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale esercitata” (di cui le parti appellate non tengono conto), la quale circoscrive, in modo chiaro, l'obbligo di garantire
“ogni somma” al preciso ambito sopra evidenziato.
7. L'esame del secondo motivo di appello resta interamente assorbito.
8. In conclusione, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata che, per il resto, s'intende confermata, dall'obbligo della di manlevare Parte_1 CP_3 va escluso l'importo di € 6.000,00 dovuto a a titolo di restituzione del compenso Controparte_4
professionale ed, in tal senso, va riformulato il terzo ed ultimo capo di condanna della menzionata sentenza.
9. L'accoglimento dell'appello e la riforma parziale della sentenza gravata rendono necessaria la nuova regolazione delle spese di lite sulla base dell'esito complessivo della lite (v., ex multis, Cass. ord. 6259/2014).
9.1. Con la sentenza impugnata non si è provveduto alle spese nel rapporto tra convenuto e terza chiamata in causa e nessuna delle due parti ha formulato, sul punto, doglianze.
9.2. Ciò posto, malgrado la parte soccombente sia la chiamata in causa essendo stata accolta la
(contestata) domanda di manleva del convenuto, le spese processuali di entrambi gradi del giudizio devono essere compensate in via integrale. In tal senso, depone sia il limitato accoglimento, sotto il profilo del quantum, sia il comportamento processuale del convenuto il quale, malgrado i documentati inviti a evitare il gravame e il prosieguo del giudizio di secondo grado, ha continuato a insistere nelle proprie difese manifestamente infondate, circostanze che, unitamente all'esito presente grado del giudizio, costituiscono “le altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” di cui alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
9.3. Non avendo la parte appellante svolto alcuna domanda nei confronti dell'appellata CP_4
le spese di costituzione vanno ritenute inutili e/o superflue, con esclusione del diritto alla
[...] loro ripetizione. In ogni caso, l'esito del giudizio, favorevole all'appellante, ne imporrebbe l'integrale compensazione.
5
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando ed in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) Condanna la terza chiamata a tenere indenne il convenuto Parte_1 CP_3
di quanto il medesimo è tenuto a pagare in favore di a titolo di risarcimento del Controparte_4
danno per futuri esborsi e danno non patrimoniale ed accessori, come riportato nel primo capo del dispositivo, e per rimborso delle spese di c.t.u. e di lite, come riportato nel terzo capo del dispositivo, detratta la franchigia contrattuale prevista.
2) Compensa integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio nel rapporto tra l'appellante ed
. CP_3
3) Nulla per le spese nel rapporto tra l'appellante e Controparte_4
Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
6