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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/10/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1340/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1340/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
L. Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Francescopaolo D'Angelosante n. 6 presso lo studio dell'Avv. ROSSI DANIELA SAVINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.08.2017 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. in Pescara, Parte_1 CP_1 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune al n. 68,
p. I, Uff. 1, anno 2017, unione dalla quale nasceva la figlia minore , il 18.11.2017. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni di cui all'accordo omologato con sentenza n. 388/2024 del 12.09.2024.
3. Con ricorso del 22 aprile 2024 proponeva nei confronti dell'ex coniuge la seguente Parte_1 domanda: “IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 473-bis.40 c.p.c.
e segg. che il Tribunale di Pescara Voglia con provvedimento inaudita altera parte, disporre con
Decreto un Ordine di protezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.69 e 473-bis-70 c.p.c. quale ordine di cessazione della condotta e di divieto di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della ricorrente, della figlia minore, e dei suoi familiari da attuarsi immediatamente nei confronti di
, come sopra generalizzato ed allo scopo di impedire e prevenire condotte Controparte_1 antigiuridiche in ambito familiare a danno della ricorrente e della figlia minore, atteso che gli episodi di violenza inducono a far temere il verificarsi di fatti più gravi. Si chiede che l'On. le Tribunale adito
Voglia rimettere gli atti alla Procura competente, unitamente alle prove fornite in giudizio, anche sul mancato contributo al mantenimento della figlia minore , con ogni conseguente pronunzia Per_1 valutabile dal Tribunale anche ex officio, e riservando ogni e più opportuna azione anche per il risarcimento dei danni subiti e Voglia richiedere alla medesima la produzione nel presente Pt_2 giudizio degli atti relativi ai procedimenti pendenti a carico di CHIEDE NEL Controparte_1
MERITO che il Tribunale di Pescara Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con le modalità indicate dalle norme di riferimento invocate artt. 473-bis.40 e segg c.p.c., dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra e in Pescara in data Parte_1 Controparte_1
21.08.2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescara al n. 68, P.1, Uff. 1, anno 2017. Voglia disporre ogni e più opportuno provvedimento anche ex officio, affidando la figlia minore della coppia in via super esclusiva alla madre con diritto della stessa a percepire integralmente l'A.U. Voglia assegnare la casa familiare sita in Montesilvano alla Via Finlandia 7 alla signora unitamente a tutti i beni ivi contenuti. Voglia, altresì, disporre un contributo Parte_1 economico a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 di almeno € 300,00 mensili, rivalutabili ex lege, oltre spese straordinarie come da Protocollo del pagina 2 di 6 Tribunale di Pescara che si deposita (doc. 015 Protocollo Famiglia). Voglia disporre che, ove richiesto dal padre un diritto di visita, lo stesso si effettui esclusivamente con modalità protette a cura ed onere dei Servizi Sociali competenti per territorio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta, anche istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
4. Il resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale chiede di non disporre alcun ordine di protezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 69 e 473 bis 70 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti. In ordine all'affidamento della minore si chiede di confermare Per_1 quanto già statuito nell'omologa di separazione e dunque disporre l'affidamento della minore in modalità congiunta, con collocamento presso l'abitazione della casa materna sita in Montesilvano alla
Via Finlandia 7. In ordine al mantenimento: Il padre verserà per la figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 e entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Il padre contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Pescara. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre. Nessun importo verrà statuito in capo alla Sig.ra inteso come assegno di mantenimento personale. Parte_1
In ordine al diritto di visita: compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e Controparte_1 con gli impegni scolastici della minore quest'ultima potrà stare con il padre due pomeriggi Per_1 alla settimana, scelte di volta in volta, dalle ore 16:00 alle ore 20.30 cena inclusa. Il padre terrà con sé la figlia minore, inoltre, due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, intendendo tali fine settimana compresi tra il pomeriggio del sabato dalle ore 16:00 circa alla sera della domenica ore
20:30 circa cena inclusa. Sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor CP_1
con l'esigenza della minore quest'ultima durante l'estate potrà trascorrere col padre
[...] Per_1 sette giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto di ogni ogni anno. Tali periodi verranno concordati fra i genitori con congruo anticipo, in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.
In relazione alle feste di precetto, la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 28 dicembre e con il padre successivo periodo dal 29 dicembre al 2 gennaio e via via invertendo per gli anni a seguire. La giornata del 6 gennaio verrà trascorsa ad anni alterni tra i genitori. A decorrere dalle prossime vacanze pasquali, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di
Pasquetta con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire. Resta inteso, che, se la minore trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con il quale nello stesso anno non aveva trascorso il giorno di Pasqua. La minore trascorrerà con il padre la giornata della festa del papà e del compleanno di questo, e con la madre la giornata della festa della mamma e del compleanno di pagina 3 di 6 quest'ultima, mentre i compleanni di verranno trascorsi con la madre con il padre anni Per_1 alterni con entrambi i genitori se questi lo vorranno e lo concorderanno”.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine al diritto di visita paterno;
la causa veniva così rinviata all'udienza del 1° ottobre 2025 per la definizione delle ulteriori questioni.
6. All'udienza del 1° ottobre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale pronunciata con sentenza n. 388/
2024 del 12.09.2024.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra Parte_1
e in Pescara in data 21.08.2017, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Pescara al n. 68, P. 1, Uff. 1, anno 2017, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Sulla responsabilità genitoriale. Affidare la minore , in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, con collocamento prevalente di presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano alla Via Finlandia n.
7. Per_1
3. Tempi di permanenza. Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sè la minore Controparte_1 secondo il seguente calendario di visita: A) il papà potrà chiamare ogni giorno alle ore 20.00 Per_1 telefonicamente;
B) il papà potrà prendere da scuola il lunedì e il venerdì e la Per_1 riaccompagnerà dalla mamma alle ore 20.00 già cenata nella settimana in cui non ha il week-end;
pagina 4 di 6 nella settimana in cui il papà avrà con sé nel weekend dal venerdì all'uscita da scuola fino a Per_1 lunedì mattina successivo, potrà comunque tenere sempre il lunedì dalle 16 all'uscita da Per_1 scuola alle 20.00. Il padre curerà di riaccompagnare la figlia a casa dalla madre, salvo diversi accordi. C) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 28 dicembre e con il padre il successivo periodo dal 29 dicembre al 2 gennaio per l'anno 2025 e così in alternanza per gli anni a seguire;
la giornata del 6 gennaio verrà trascorsa ad anni alterni fra i genitori. D) Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre a far data dall'anno 2026 e quello di Pasquetta con la madre e così ogni anno alternativamente. E) Durante
l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, sarà in vigore il medesimo calendario così come disciplinato. Inoltre il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le esigenze della minore , potrà trascorrere con lei 7 giorni consecutivi sia nel Per_1 mese di luglio che nel mese di agosto di ogni anno. Tali periodi verranno concordati tra i genitori con congruo anticipo, ed in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento della minore a carico del Sig. Persona_2 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di , sino al suo raggiungimento
[...] Per_1 dell'autosufficienza economica, versando alla , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 300,00 euro, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT. Spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e che si deposita in allegato sotto la lettera A). L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre e il sig.
dichiara espressamente di rinunciare alla sua quota del 50%. Controparte_2
5. Spese legali compensate.
11. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
12. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
22 aprile 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 21.08.2017, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n.
68, parte 1, anno 2017 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sula minore , Persona_3 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Luigi Cirillo Presidente dott. Carmine Di Fulvio Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1340/2025 r.g. promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara al Viale Parte_1 C.F._1
L. Muzii n. 100 presso lo studio dell'Avv. DI BENEDETTO FEDERICA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Pescara alla Controparte_1 C.F._2
Piazza Francescopaolo D'Angelosante n. 6 presso lo studio dell'Avv. ROSSI DANIELA SAVINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
INTERVENTORE NECESSARIO
pagina 1 di 6 OGGETTO: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In data 21.08.2017 la sig.ra contraeva matrimonio con il sig. in Pescara, Parte_1 CP_1 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli Atti di matrimonio del medesimo comune al n. 68,
p. I, Uff. 1, anno 2017, unione dalla quale nasceva la figlia minore , il 18.11.2017. Per_1
2. I coniugi si separavano consensualmente innanzi il Tribunale di Pescara alle condizioni di cui all'accordo omologato con sentenza n. 388/2024 del 12.09.2024.
3. Con ricorso del 22 aprile 2024 proponeva nei confronti dell'ex coniuge la seguente Parte_1 domanda: “IN VIA PRELIMINARE E D'URGENZA ai sensi e per gli effetti degli artt. 473-bis.40 c.p.c.
e segg. che il Tribunale di Pescara Voglia con provvedimento inaudita altera parte, disporre con
Decreto un Ordine di protezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.69 e 473-bis-70 c.p.c. quale ordine di cessazione della condotta e di divieto di avvicinamento ai luoghi di frequentazione della ricorrente, della figlia minore, e dei suoi familiari da attuarsi immediatamente nei confronti di
, come sopra generalizzato ed allo scopo di impedire e prevenire condotte Controparte_1 antigiuridiche in ambito familiare a danno della ricorrente e della figlia minore, atteso che gli episodi di violenza inducono a far temere il verificarsi di fatti più gravi. Si chiede che l'On. le Tribunale adito
Voglia rimettere gli atti alla Procura competente, unitamente alle prove fornite in giudizio, anche sul mancato contributo al mantenimento della figlia minore , con ogni conseguente pronunzia Per_1 valutabile dal Tribunale anche ex officio, e riservando ogni e più opportuna azione anche per il risarcimento dei danni subiti e Voglia richiedere alla medesima la produzione nel presente Pt_2 giudizio degli atti relativi ai procedimenti pendenti a carico di CHIEDE NEL Controparte_1
MERITO che il Tribunale di Pescara Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con le modalità indicate dalle norme di riferimento invocate artt. 473-bis.40 e segg c.p.c., dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra e in Pescara in data Parte_1 Controparte_1
21.08.2017, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Pescara al n. 68, P.1, Uff. 1, anno 2017. Voglia disporre ogni e più opportuno provvedimento anche ex officio, affidando la figlia minore della coppia in via super esclusiva alla madre con diritto della stessa a percepire integralmente l'A.U. Voglia assegnare la casa familiare sita in Montesilvano alla Via Finlandia 7 alla signora unitamente a tutti i beni ivi contenuti. Voglia, altresì, disporre un contributo Parte_1 economico a carico del a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore CP_1 Per_1 di almeno € 300,00 mensili, rivalutabili ex lege, oltre spese straordinarie come da Protocollo del pagina 2 di 6 Tribunale di Pescara che si deposita (doc. 015 Protocollo Famiglia). Voglia disporre che, ove richiesto dal padre un diritto di visita, lo stesso si effettui esclusivamente con modalità protette a cura ed onere dei Servizi Sociali competenti per territorio. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione e richiesta, anche istruttoria, anche in ragione delle difese di controparte”.
4. Il resistente, costituitasi in giudizio, aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via principale chiede di non disporre alcun ordine di protezione ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis. 69 e 473 bis 70 c.p.c. per tutti i motivi sopra esposti. In ordine all'affidamento della minore si chiede di confermare Per_1 quanto già statuito nell'omologa di separazione e dunque disporre l'affidamento della minore in modalità congiunta, con collocamento presso l'abitazione della casa materna sita in Montesilvano alla
Via Finlandia 7. In ordine al mantenimento: Il padre verserà per la figlia un assegno di mantenimento pari ad euro 300,00 e entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. Il padre contribuirà alle spese straordinarie nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Pescara. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla madre. Nessun importo verrà statuito in capo alla Sig.ra inteso come assegno di mantenimento personale. Parte_1
In ordine al diritto di visita: compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor e Controparte_1 con gli impegni scolastici della minore quest'ultima potrà stare con il padre due pomeriggi Per_1 alla settimana, scelte di volta in volta, dalle ore 16:00 alle ore 20.30 cena inclusa. Il padre terrà con sé la figlia minore, inoltre, due fine settimana al mese, in alternanza con la madre, intendendo tali fine settimana compresi tra il pomeriggio del sabato dalle ore 16:00 circa alla sera della domenica ore
20:30 circa cena inclusa. Sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del signor CP_1
con l'esigenza della minore quest'ultima durante l'estate potrà trascorrere col padre
[...] Per_1 sette giorni consecutivi sia nel mese di luglio che nel mese di agosto di ogni ogni anno. Tali periodi verranno concordati fra i genitori con congruo anticipo, in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.
In relazione alle feste di precetto, la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 28 dicembre e con il padre successivo periodo dal 29 dicembre al 2 gennaio e via via invertendo per gli anni a seguire. La giornata del 6 gennaio verrà trascorsa ad anni alterni tra i genitori. A decorrere dalle prossime vacanze pasquali, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre e quello di
Pasquetta con la madre, e via via invertendo per gli anni a venire. Resta inteso, che, se la minore trascorrerà il giorno di Natale con il genitore con il quale nello stesso anno non aveva trascorso il giorno di Pasqua. La minore trascorrerà con il padre la giornata della festa del papà e del compleanno di questo, e con la madre la giornata della festa della mamma e del compleanno di pagina 3 di 6 quest'ultima, mentre i compleanni di verranno trascorsi con la madre con il padre anni Per_1 alterni con entrambi i genitori se questi lo vorranno e lo concorderanno”.
5. All'udienza del 25 giugno 2025 le parti raggiungevano un accordo in ordine al diritto di visita paterno;
la causa veniva così rinviata all'udienza del 1° ottobre 2025 per la definizione delle ulteriori questioni.
6. All'udienza del 1° ottobre 2025 le parti dichiaravano di essere addivenute ad un accordo a definizione dell'intera controversia;
pertanto, il GI assegnava termine alle parti utile per depositare il raggiunto accordo.
7. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve certamente essere accolta, sussistendo lo "spatium temporis" desumibile dalla data di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale di Pescara per la separazione consensuale pronunciata con sentenza n. 388/
2024 del 12.09.2024.
8. Da tale prolungato e comprovato stato deriva, al tempo stesso, la prova della impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
9. Di qui la chiesta pronuncia, con le statuizioni conseguenti circa gli atti dello stato civile.
10. Quanto alle ulteriori statuizioni, si è detto che le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di seguito riportate:
1. Pronunzia sullo status. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio intervenuto tra Parte_1
e in Pescara in data 21.08.2017, trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Controparte_1
Comune di Pescara al n. 68, P. 1, Uff. 1, anno 2017, ordinando agli Ufficiali dello stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
2. Sulla responsabilità genitoriale. Affidare la minore , in via condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si troverà al momento dell'assunzione della decisione, con collocamento prevalente di presso la madre nell'abitazione sita in Montesilvano alla Via Finlandia n.
7. Per_1
3. Tempi di permanenza. Disporre che il Sig. possa vedere e tenere con sè la minore Controparte_1 secondo il seguente calendario di visita: A) il papà potrà chiamare ogni giorno alle ore 20.00 Per_1 telefonicamente;
B) il papà potrà prendere da scuola il lunedì e il venerdì e la Per_1 riaccompagnerà dalla mamma alle ore 20.00 già cenata nella settimana in cui non ha il week-end;
pagina 4 di 6 nella settimana in cui il papà avrà con sé nel weekend dal venerdì all'uscita da scuola fino a Per_1 lunedì mattina successivo, potrà comunque tenere sempre il lunedì dalle 16 all'uscita da Per_1 scuola alle 20.00. Il padre curerà di riaccompagnare la figlia a casa dalla madre, salvo diversi accordi. C) Durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con la madre il periodo dal 24 al 28 dicembre e con il padre il successivo periodo dal 29 dicembre al 2 gennaio per l'anno 2025 e così in alternanza per gli anni a seguire;
la giornata del 6 gennaio verrà trascorsa ad anni alterni fra i genitori. D) Durante le vacanze pasquali, la minore trascorrerà il giorno di Pasqua con il padre a far data dall'anno 2026 e quello di Pasquetta con la madre e così ogni anno alternativamente. E) Durante
l'estate, con ciò intendendosi il periodo compreso tra il giorno successivo alla chiusura della scuola e il giorno antecedente l'inizio delle lezioni scolastiche nell'anno scolastico successivo, sarà in vigore il medesimo calendario così come disciplinato. Inoltre il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi e con le esigenze della minore , potrà trascorrere con lei 7 giorni consecutivi sia nel Per_1 mese di luglio che nel mese di agosto di ogni anno. Tali periodi verranno concordati tra i genitori con congruo anticipo, ed in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento della minore a carico del Sig. Persona_2 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento di , sino al suo raggiungimento
[...] Per_1 dell'autosufficienza economica, versando alla , nella sua qualità di genitore collocatario Parte_1 prevalente, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese l'importo mensile di euro 300,00 euro, importo sottoposto a rivalutazione monetaria annuale ex indici ISTAT. Spese straordinarie al 50% come da protocollo del Tribunale di Pescara che le parti dichiarano di conoscere e che si deposita in allegato sotto la lettera A). L'assegno Unico verrà percepito interamente dalla madre e il sig.
dichiara espressamente di rinunciare alla sua quota del 50%. Controparte_2
5. Spese legali compensate.
11. Il Tribunale prende atto dell'accordo, avendo le parti concordato condizioni non in contrasto con le leggi ed i principi dell'ordinamento e conformi all'interesse delle stesse e della figlia minore.
12. Spese compensate, così come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data
22 aprile 2025, da nei confronti di , con l'intervento necessario del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 5 di 6 a) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e in Parte_1 Controparte_1
Pescara il 21.08.2017, trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune – Ufficio 1 – all'Atto n.
68, parte 1, anno 2017 alle condizioni concordate tra le parti e riportate in motivazione b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pescara di procedere alla annotazione della presente sentenza nonché agli ulteriori incombenti di legge;
c) disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale delle parti sula minore , Persona_3 conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
d) spese integralmente compensate.
Così deciso in Pescara, il 28 ottobre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa L. Tiziana Marganella Dott. Luigi Cirillo
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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