TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/07/2025, n. 1863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1863 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. 2473/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2473/2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica e della struttura sanitaria
TRA
, elettivamente domiciliata in San Valentino Torio, alla via I° Mezzana Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'avvocato Laura Giudice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via E. Fermi n. 4, presso Controparte_1 lo studio dell'avvocato Francesco Romano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
1 CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento del danno da responsabilità medica. Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 22-04-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e evocavano in Parte_1 Controparte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 12-02-
2015, e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, in favore di , di Parte_1 euro 35.189,00, oltre spese mediche documentate, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa della condotta colposa del personale sanitario, nonché all'ulteriore somma dovuta in favore di , per i danni riflessi subiti a causa delle condizioni di Controparte_1 salute di . Parte_1
A tal fine premetteva che: , già sottoposta ad asportazione di cistoma Parte_1 ovarico nel corso del 1990 e tre interventi di taglio cesareo, in data 11-02-2015, si ricoverava presso la per sottoporsi ad un pianificato intervento di CP_2 miomectomia, come da cartella clinica n. 1335/15. Immediatamente dopo l'intervento emergeva la presenza di ematuria nella sacca del catetere, pertanto, in data 16-02-2015, veniva effettuata una laparotomia esplorativa per identificare la fonte del sanguinamento. Nel corso dell'intervento risultava la presenza di breccia chirurgica iatrogena a livello della parete laterale della cupola vescicale che veniva quindi suturata.
La sig.ra veniva dimessa in data 26-02-15, con terapia farmaceutica e medica;
Pt_1 tuttavia, nel periodo immediatamente successivo era costretta a svariate indagini diagnostiche e visite cliniche per costanti difficoltà alla minzione, dolore, pollachiuria ed ematuria. All'esito di tali visite le veniva diagnosticato un danno iatrogeno alla vescica riportato in seguito all'intervento di miomectomia, dovuto ad un'ipotesi di malpractice medica dei chirurghi che avevano effettuato l'operazione in data 12-02-2015. Pertanto, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 25-11-2020, veniva costituita in mora la per il ristoro dei danni patrimoniali, e non, patiti da Controparte_2 [...]
in conseguenza della condotta colposa dei sanitari che la ebbero in cura presso Pt_1 la . Controparte_3
Introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria, in data 13-03-2021, lo stesso si concludeva con esito negativo all'incontro del 01-04-2021 (cfr. documentazione depositata in atti).
Tutto ciò premesso, emergeva un ulteriore profilo di responsabilità nei riguardi di che interveniva nella presente procedura in qualità di convivente di Controparte_1 [...]
[..
[...] , per richiedere il risarcimento dei danni riflessi derivanti dalla malpratice Pt_2 medico-sanitaria, essendosi a suo dire riverberati in negativo sul rapporto di coppia.
Per queste ragioni, gli attori chiedevano accertare e dichiarare il verificarsi dell'evento lesivo descritto in premessa, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno riportato da e la condotta dei sanitari della Cinica Stabia s.p.a., e, per Parte_1
l'effetto, condannare la struttura sanitaria, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante, e quantificati in euro 35.189,00, oltre spese mediche documentate;
gli attori chiedevano, inoltre, accertare il nocumento subito da , con condanna della Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni da lui sofferti nella misura quantificata dal CP_2
Tribunale. Gli istanti chiedevano, infine, riconoscere gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento, dalla data dell'evento alla data di effettivo soddisfo, nonché condannare la controparte al rimborso delle spese sostenute per il tentativo di mediazione, e alla refusione delle spese legali, comprese spese di CTU e di CTP, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Romano.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea poiché connotata da estrema genericità, tale da non permettere l'identificazione della portata e dell'entità del pregiudizio ascritto alla sig.ra In Pt_1 subordine, allegava la consulenza tecnica di parte dalla quale emergeva che la lesione vescicale riportata dalla paziente rappresentava una complicanza inevitabile, puntualmente riportata nel consenso informato preoperatorio sottoscritto dalla stessa, e dunque non ascrivibile ad un comportamento negligente del sanitario. Rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da la struttura sanitaria replicava Controparte_1 sottolineando l'assenza di un rapporto negoziale intercorrente con lo stesso e dunque la mancanza di una richiesta formale avanzata in termini di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.; sul punto, la clinica segnalava, altresì, la propria impossibilità di contestare le cause dei danni descritti dall'istante poiché non afferenti al proprio ambito di conoscenza. Pertanto, chiedeva rigettare la domanda proposta da Parte_1 poiché priva di allegazioni in ordine al danno sofferto, ed in via gradata ridurre il quantum richiesto dalla stessa, nonché respingere la domanda avanzata da , con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di causa in attribuzione.
Il giudice, letti gli atti di causa, all'udienza del 07-10-2021 mutava il rito sommario in ordinario fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 09-12-2021; concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con decorrenza dal 20-12-2021), svolta l'istruttoria, all'udienza del
22-04-2025, riservava la causa in decisone con i termini previsti dalla legge.
2. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata da e Parte_1
non appare meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito evidenziati Controparte_1
3 A riguardo, anzitutto devono essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale:
Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari, si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Una volta inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico o di altro operatore sanitario nel rapporto con il paziente, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio vanno individuati nei criteri fissati in materia contrattuale, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 13533 del 30.10.2001 dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Conseguentemente, grava sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, l'onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché di allegare un inadempimento del debitore;
compete, invece, al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non può configurarsi nella fattispecie come causa del danno.
Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico o dell'operatore sanitario, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha costantemente ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità fra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Civ. 18392/17; Cass. Civ. 12362/06; Cass. Civ. 22894/05).
4 Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume invero lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Nel caso concreto, risulta incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra
[...]
e la struttura sanitaria, nonché la presenza di conseguenze lesive riportate da Pt_1 quest'ultima in seguito all'intervento medico-chirurgico per cui è causa;
risulta, invece, controversa l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e le lesioni riportate dall'istante.
Va premesso che questo giudice, nel corso del giudizio, ha disposto con decreto n.6152/2023 del 05-10-2023 la rinnovazione delle operazioni peritali, in accoglimento delle doglianze avanzate dalle parti e riguardanti il contenuto della consulenza tecnica depositata il 19-04-2023, e disposta dal ricedente istruttore.
5 Tutto ciò premesso, per quanto concerne la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, tenuta nel corso dell'intervento medico chirurgico di miomectomia, e le lesioni riportate da questo giudice condivide le Parte_1 conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale, in quanto congruamente e logicamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici, nella parte in cui ritiene, in sostanza, non sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso ovvero.
In particolare, sul punto, vanno esplicitamente richiamati alcuni passi dell'elaborato peritale a firma dei dott.ri e in primo luogo, invero, il Collegio precisa Per_1 Per_2 che, se è vero che “ la lesione vescicale si è verificata nel corso dell'adesiolisi pelvica per l'asportazione e sbrigliamento dei miomi uterini”, nondimeno “ la lesione vescicale in corso di intervento chirurgico reiterato risulta comunque difficile da diagnosticare anche per la presenza, in sede, di catetere che fa confluire l'urina nel sacco, al di fuori delle pelvi”.
Infatti, precisano i ccttu, “ l'intervento in questione era un intervento molto complesso per la storia chirurgica del paziente ( tre cesarei pregressi, un intervento per cisti ovarica in paziente obeso, BMI 33 al momento dell'intervento)”, di tal che concludono nel senso che “ i disturbi e i problemi lamentati successivamente dalla signora possono essere considerati conseguenza della lesione vescicale di natura Pt_1 iatrogena, del cateterismo a lungo termine e delle infezioni del tratto urinario, che con molta probabilità si sarebbero verificati anche se la diagnosi di lesione vescicale fosse stata posta nel corso dell'intervento di miomectomia”.
Conclusione, questa, a ben vedere sposata già del Collegio peritale nominato dal primo istruttore, il quale precisava che, nel caso di specie, “ di certo c'era una condizione di preesistenza che aumentava ed esaltava un rischio operatorio che era individuabile nei marcati fenomeni aderenziali dei tre pregressi parti cesarei con aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali”; esso Collegio peritale, ad ogni modo, aveva già evidenziato come ” necessario era la comprensione e la oggettivazione del reale terreno biologico della lamentata lesione/menomazione della quale non ci sarà mai contezza se non con una indagine invasiva che è stata rifiutata da parte istante ad un benevolo invito a sottoporsi ad cistografia esplorativa”.
È evidente, allora, come, nel caso di specie, in ragione delle inequivoche risultanze della ctu medico-legale, sia rimasta esclusa la prova di un sicuro nesso di causalità tra l'asserita condotta imprudente dei sanitari ( che operavano presso la struttura convenuta) e le lesioni occorse alla queste ultime, a ben vedere, causate da una Pt_1 lesione vescicale iatrogena, da un cateterismo a lungo termine e dalla sussistenza di infezioni del tratto urinario, il tutto, peraltro, nell'ambito di un intervento chirurgico non affatto routinario.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, e ad esclusione di un contegno dei sanitari della struttura convenuta contrastante le invocate leges artis, il Collegio peritale chiarisce che, “riguardo l'uso della cistoscopia intraoperatoria, la letteratura scientifica non è assolutamente concorde nell'affermare la necessità del ricorso routinario alla cistoscopia 6 e alla introduzione di colorante in vescica in tutti gli interventi chirurgici pelvici, e in particolare in quelli ginecologici”, aggiungendo, infine, che, in ogni caso, deve ritenersi “ altresì comunque diligente e risolutiva la condotta medica nei giorni successivi al ricovero ospedaliero post-intervento”.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, non è stata accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni riportati da e la condotta dei medici che hanno svolto Parte_1
l'intervento medico chirurgico, di tal che non è possibile rinvenire in capo a questi ultimi, per le ragioni appena esposte, un profilo di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Ne discende che va, in questa sede, rigettata altresì la domanda spiegata da CP_1
per i danni riflessi allo stesso asseritamente occorsi.
[...]
3. Le spese di lite, comprese quelle delle due ccttu espletate, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano a loro carico, in solido, come da dispositivo che segue;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione della materia trattata e del pregio delle difese, vanno determinati nella misura dei valori medi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, in ragione delle risultanze della ctu e del principio del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo
Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta la domanda attorea;
B. Condanna e al pagamento, in solido fra loro, in Parte_1 Controparte_1 favore della , in pers. del legale rapp.te p.t, delle spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
C. Pone definitivamente a carico degli attori, in solido, le spese delle due ccttu già liquidate.
Così deciso in Torre Annunziata, il 25.7.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott. Angelo Scarpati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2473/2021 R.G., avente ad oggetto: responsabilità medica e della struttura sanitaria
TRA
, elettivamente domiciliata in San Valentino Torio, alla via I° Mezzana Parte_1
n. 5, presso lo studio dell'avvocato Laura Giudice, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
, elettivamente domiciliato in Scafati, alla via E. Fermi n. 4, presso Controparte_1 lo studio dell'avvocato Francesco Romano, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
Nonché
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_2 domiciliata in Castellammare di Stabia, alla Piazza Unità d'Italia n. 4, presso lo studio degli avvocati Vincenzo Ruggiero e Giuseppe Pepe, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di costituzione e risposta
1 CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento del danno da responsabilità medica. Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del 22-04-2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e evocavano in Parte_1 Controparte_1 giudizio innanzi a questo Tribunale, la in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., per sentirne dichiarare la responsabilità in ordine alla causazione dell'evento lesivo verificatosi in occasione dell'intervento medico-chirurgico del 12-02-
2015, e, per l'effetto, sentirla condannare al pagamento, in favore di , di Parte_1 euro 35.189,00, oltre spese mediche documentate, a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa della condotta colposa del personale sanitario, nonché all'ulteriore somma dovuta in favore di , per i danni riflessi subiti a causa delle condizioni di Controparte_1 salute di . Parte_1
A tal fine premetteva che: , già sottoposta ad asportazione di cistoma Parte_1 ovarico nel corso del 1990 e tre interventi di taglio cesareo, in data 11-02-2015, si ricoverava presso la per sottoporsi ad un pianificato intervento di CP_2 miomectomia, come da cartella clinica n. 1335/15. Immediatamente dopo l'intervento emergeva la presenza di ematuria nella sacca del catetere, pertanto, in data 16-02-2015, veniva effettuata una laparotomia esplorativa per identificare la fonte del sanguinamento. Nel corso dell'intervento risultava la presenza di breccia chirurgica iatrogena a livello della parete laterale della cupola vescicale che veniva quindi suturata.
La sig.ra veniva dimessa in data 26-02-15, con terapia farmaceutica e medica;
Pt_1 tuttavia, nel periodo immediatamente successivo era costretta a svariate indagini diagnostiche e visite cliniche per costanti difficoltà alla minzione, dolore, pollachiuria ed ematuria. All'esito di tali visite le veniva diagnosticato un danno iatrogeno alla vescica riportato in seguito all'intervento di miomectomia, dovuto ad un'ipotesi di malpractice medica dei chirurghi che avevano effettuato l'operazione in data 12-02-2015. Pertanto, con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata del 25-11-2020, veniva costituita in mora la per il ristoro dei danni patrimoniali, e non, patiti da Controparte_2 [...]
in conseguenza della condotta colposa dei sanitari che la ebbero in cura presso Pt_1 la . Controparte_3
Introdotto il procedimento di mediazione obbligatoria, in data 13-03-2021, lo stesso si concludeva con esito negativo all'incontro del 01-04-2021 (cfr. documentazione depositata in atti).
Tutto ciò premesso, emergeva un ulteriore profilo di responsabilità nei riguardi di che interveniva nella presente procedura in qualità di convivente di Controparte_1 [...]
[..
[...] , per richiedere il risarcimento dei danni riflessi derivanti dalla malpratice Pt_2 medico-sanitaria, essendosi a suo dire riverberati in negativo sul rapporto di coppia.
Per queste ragioni, gli attori chiedevano accertare e dichiarare il verificarsi dell'evento lesivo descritto in premessa, nonché l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno riportato da e la condotta dei sanitari della Cinica Stabia s.p.a., e, per Parte_1
l'effetto, condannare la struttura sanitaria, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dall'istante, e quantificati in euro 35.189,00, oltre spese mediche documentate;
gli attori chiedevano, inoltre, accertare il nocumento subito da , con condanna della Controparte_1 [...] al risarcimento dei danni da lui sofferti nella misura quantificata dal CP_2
Tribunale. Gli istanti chiedevano, infine, riconoscere gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria sulla somma oggetto di risarcimento, dalla data dell'evento alla data di effettivo soddisfo, nonché condannare la controparte al rimborso delle spese sostenute per il tentativo di mediazione, e alla refusione delle spese legali, comprese spese di CTU e di CTP, con distrazione in favore dell'avvocato Francesco Romano.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva regolarmente in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo il rigetto della Controparte_2 domanda attorea poiché connotata da estrema genericità, tale da non permettere l'identificazione della portata e dell'entità del pregiudizio ascritto alla sig.ra In Pt_1 subordine, allegava la consulenza tecnica di parte dalla quale emergeva che la lesione vescicale riportata dalla paziente rappresentava una complicanza inevitabile, puntualmente riportata nel consenso informato preoperatorio sottoscritto dalla stessa, e dunque non ascrivibile ad un comportamento negligente del sanitario. Rispetto alla domanda risarcitoria avanzata da la struttura sanitaria replicava Controparte_1 sottolineando l'assenza di un rapporto negoziale intercorrente con lo stesso e dunque la mancanza di una richiesta formale avanzata in termini di responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c.; sul punto, la clinica segnalava, altresì, la propria impossibilità di contestare le cause dei danni descritti dall'istante poiché non afferenti al proprio ambito di conoscenza. Pertanto, chiedeva rigettare la domanda proposta da Parte_1 poiché priva di allegazioni in ordine al danno sofferto, ed in via gradata ridurre il quantum richiesto dalla stessa, nonché respingere la domanda avanzata da , con Controparte_1 vittoria di spese e compensi di causa in attribuzione.
Il giudice, letti gli atti di causa, all'udienza del 07-10-2021 mutava il rito sommario in ordinario fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. del 09-12-2021; concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (con decorrenza dal 20-12-2021), svolta l'istruttoria, all'udienza del
22-04-2025, riservava la causa in decisone con i termini previsti dalla legge.
2. Nel merito, la domanda di risarcimento danni spiegata da e Parte_1
non appare meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito evidenziati Controparte_1
3 A riguardo, anzitutto devono essere richiamati gli approdi della giurisprudenza di legittimità in punto di responsabilità professionale sanitaria, secondo cui la responsabilità dell'ente ospedaliero (o casa di cura) nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., oltre che all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, anche, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ. (disposizione con cui è stata estesa nell'ambito contrattuale la disciplina contenuta negli art. 2048 e 2049 cod. civ.: Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2001, n. 6756), all'inadempimento della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario (e ciò anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale:
Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2004, n. 13066).
Conseguentemente, la responsabilità dell'ente per il fatto dei propri medici ausiliari, si fonda sulla previsione dell'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Una volta inquadrata nell'ambito contrattuale la responsabilità della struttura sanitaria e del medico o di altro operatore sanitario nel rapporto con il paziente, i criteri di ripartizione dell'onere probatorio vanno individuati nei criteri fissati in materia contrattuale, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 13533 del 30.10.2001 dalle
Sezioni Unite della Corte di cassazione in tema di onere della prova dell'inadempimento e dell'inesatto adempimento.
Conseguentemente, grava sul creditore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento, l'onere di provare il contratto relativo alla prestazione sanitaria ed il danno, nonché di allegare un inadempimento del debitore;
compete, invece, al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur essendovi stato, non può configurarsi nella fattispecie come causa del danno.
Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico o dell'operatore sanitario, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha costantemente ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità fra l'azione o omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (Cass. Civ. 18392/17; Cass. Civ. 12362/06; Cass. Civ. 22894/05).
4 Con la precisazione, altresì, che, pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore (Cass. civ., sez. III, 19 maggio 2004, n. 9471).
Quanto precede, dunque, consente di ricostruire la fattispecie concreta sottoposta al vaglio del Tribunale.
Ciò posto in punto di fatto, occorre ora stabilire: a) se vi è nesso causale tra le eventuali azioni od omissioni della convenuta e l'evento lesivo;
b) se la condotta della convenuta è stata conforme alle leges artis ed alla diligenza dell'homo eiusdem generis et condicionis.
L'accertamento del nesso causale è passaggio logicamente e cronologicamente precedente all'accertamento della colpa, in quanto solamente qualora sia dimostrato che la condotta attiva od omissiva del sanitario sia stata causa dell'evento lesivo subito dal paziente, è possibile procedere ad accertare se questa condotta sia contraria alle leges artis.
Particolare rilievo, in tema di responsabilità medica, assume invero lo studio e l'analisi della sussistenza o meno, nel caso di specie, del nesso di causalità tra condotta ( attiva od omissiva) ed evento.
In primo luogo, infatti, va precisato che, secondo un recentissimo orientamento della
Suprema Corte, il nesso causale in materia di responsabilità civile è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cp, per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché del criterio cd. della causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o “ del più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “ oltre il ragionevole dubbio” ( v. Cass. n. 16123 del 8.7.2010).
Nel caso concreto, risulta incontestata l'esistenza del rapporto contrattuale tra
[...]
e la struttura sanitaria, nonché la presenza di conseguenze lesive riportate da Pt_1 quest'ultima in seguito all'intervento medico-chirurgico per cui è causa;
risulta, invece, controversa l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e le lesioni riportate dall'istante.
Va premesso che questo giudice, nel corso del giudizio, ha disposto con decreto n.6152/2023 del 05-10-2023 la rinnovazione delle operazioni peritali, in accoglimento delle doglianze avanzate dalle parti e riguardanti il contenuto della consulenza tecnica depositata il 19-04-2023, e disposta dal ricedente istruttore.
5 Tutto ciò premesso, per quanto concerne la prova dell'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari, tenuta nel corso dell'intervento medico chirurgico di miomectomia, e le lesioni riportate da questo giudice condivide le Parte_1 conclusioni a cui è pervenuto il collegio peritale, in quanto congruamente e logicamente motivate ed immuni da vizi logico-giuridici, nella parte in cui ritiene, in sostanza, non sussistente il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'evento dannoso ovvero.
In particolare, sul punto, vanno esplicitamente richiamati alcuni passi dell'elaborato peritale a firma dei dott.ri e in primo luogo, invero, il Collegio precisa Per_1 Per_2 che, se è vero che “ la lesione vescicale si è verificata nel corso dell'adesiolisi pelvica per l'asportazione e sbrigliamento dei miomi uterini”, nondimeno “ la lesione vescicale in corso di intervento chirurgico reiterato risulta comunque difficile da diagnosticare anche per la presenza, in sede, di catetere che fa confluire l'urina nel sacco, al di fuori delle pelvi”.
Infatti, precisano i ccttu, “ l'intervento in questione era un intervento molto complesso per la storia chirurgica del paziente ( tre cesarei pregressi, un intervento per cisti ovarica in paziente obeso, BMI 33 al momento dell'intervento)”, di tal che concludono nel senso che “ i disturbi e i problemi lamentati successivamente dalla signora possono essere considerati conseguenza della lesione vescicale di natura Pt_1 iatrogena, del cateterismo a lungo termine e delle infezioni del tratto urinario, che con molta probabilità si sarebbero verificati anche se la diagnosi di lesione vescicale fosse stata posta nel corso dell'intervento di miomectomia”.
Conclusione, questa, a ben vedere sposata già del Collegio peritale nominato dal primo istruttore, il quale precisava che, nel caso di specie, “ di certo c'era una condizione di preesistenza che aumentava ed esaltava un rischio operatorio che era individuabile nei marcati fenomeni aderenziali dei tre pregressi parti cesarei con aderenze viscero-viscerali e viscero-parietali”; esso Collegio peritale, ad ogni modo, aveva già evidenziato come ” necessario era la comprensione e la oggettivazione del reale terreno biologico della lamentata lesione/menomazione della quale non ci sarà mai contezza se non con una indagine invasiva che è stata rifiutata da parte istante ad un benevolo invito a sottoporsi ad cistografia esplorativa”.
È evidente, allora, come, nel caso di specie, in ragione delle inequivoche risultanze della ctu medico-legale, sia rimasta esclusa la prova di un sicuro nesso di causalità tra l'asserita condotta imprudente dei sanitari ( che operavano presso la struttura convenuta) e le lesioni occorse alla queste ultime, a ben vedere, causate da una Pt_1 lesione vescicale iatrogena, da un cateterismo a lungo termine e dalla sussistenza di infezioni del tratto urinario, il tutto, peraltro, nell'ambito di un intervento chirurgico non affatto routinario.
Ad ulteriore conferma di quanto detto, e ad esclusione di un contegno dei sanitari della struttura convenuta contrastante le invocate leges artis, il Collegio peritale chiarisce che, “riguardo l'uso della cistoscopia intraoperatoria, la letteratura scientifica non è assolutamente concorde nell'affermare la necessità del ricorso routinario alla cistoscopia 6 e alla introduzione di colorante in vescica in tutti gli interventi chirurgici pelvici, e in particolare in quelli ginecologici”, aggiungendo, infine, che, in ogni caso, deve ritenersi “ altresì comunque diligente e risolutiva la condotta medica nei giorni successivi al ricovero ospedaliero post-intervento”.
Pertanto, ad avviso di chi scrive, non è stata accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni riportati da e la condotta dei medici che hanno svolto Parte_1
l'intervento medico chirurgico, di tal che non è possibile rinvenire in capo a questi ultimi, per le ragioni appena esposte, un profilo di responsabilità nella causazione dell'evento lesivo.
Ne discende che va, in questa sede, rigettata altresì la domanda spiegata da CP_1
per i danni riflessi allo stesso asseritamente occorsi.
[...]
3. Le spese di lite, comprese quelle delle due ccttu espletate, seguono la soccombenza degli attori e si liquidano a loro carico, in solido, come da dispositivo che segue;
va precisato che, quanto ai compensi, essi, in ragione della materia trattata e del pregio delle difese, vanno determinati nella misura dei valori medi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00, in ragione delle risultanze della ctu e del principio del disputatum).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Sez. II, in persona del Giudice monocratico, dott. Angelo
Scarpati, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
A. Rigetta la domanda attorea;
B. Condanna e al pagamento, in solido fra loro, in Parte_1 Controparte_1 favore della , in pers. del legale rapp.te p.t, delle spese di lite, che Controparte_2 si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 5.077,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa, con attribuzione;
C. Pone definitivamente a carico degli attori, in solido, le spese delle due ccttu già liquidate.
Così deciso in Torre Annunziata, il 25.7.2025
Il giudice monocratico dott. Angelo Scarpati
7