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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 14/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2239/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2239/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Glenda Gandolfi e Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CP_1
Belli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 9 settembre 2024: “
1. Rigettare le domande avversarie in quanto infondate, illegittime, non provate per tutte le ragioni esposte in atti;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
3. Affidare il figlio minore Persona_1 in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale sita in FI (PR) Fraz. Ponte Ghiara, n. 60, così come arredata e corredata, alla ricorrente affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
5. Disciplinare il diritto di vista del padre così come disposto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e precisamente: Prima settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER
20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:30, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. provvederà CP_1 all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati ER dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Seconda CP_2 Pt_1 settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:00, dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. rovvederà all'accompagnamento del figlio alle CP_1 ER sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati dalla;
la sig.ra CP_2 Pt_1 provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01.1 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30 se necessario per alcuni pernottamenti); con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive. Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori.
6. Accertata la reale consistenza patrimoniale e reddituale del signor disporre in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 CP_1 ordinario dei figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili per ognuno dei tre figli fino all'autosufficienza economica, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie come da disciplinare del CNF del 2017. 7. Disporre in favore della ricorrente, stante la sua situazione di non autosufficienza economica e il suo impegno con il figlio minore, un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad € 600,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
8. Disporre che l'assegno unico venga assegnato nella misura del 100% alla IG .
9. Con vittoria di spese ed Pt_1 onorario”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 10 settembre 2024: “- disporre la separazione personale dei coniugi , i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio il 24.4.2000 in FI (PR) – iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di FI al N. 4, P. 2, Serie A anno 2000; - dichiarare l'addebito della separazione in capo alla SI.ra per le ragioni meglio esposte negli atti di parte del SI. - disporre Pt_1 CP_1
l'affidamento condiviso del minore ai SI.ri e;
- disporre il collocamento
ER CP_1 Pt_1 prevalente di presso la SI.ra , con assegnazione integrale alla stessa della casa
ER Pt_1 coniugale;
- disporre che il SI. possa vedere e tenere (il calendario è impostato su
CP_1 ER base bi-settimanale): 1) prima settimana: salvo diversi accordi, il SI. potrà avere con sé il
CP_1 figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00 e giovedì dalle 16:30 alle 21:00,
ER prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la
ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad
CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare; 2) seconda settimana: salvo diversi Pt_1 accordi, il SI. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00,
CP_1 ER giovedì dalle 16:30 alle 21:00 e dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 21:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare; 3) salvo diversi accordi, durante le Pt_1 vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); il minore starà poi con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30, se necessario per alcuni pernottamenti); successivamente starà ER nuovamente con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; infine, il minore starà con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01; 4) salvo diversi accordi, nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta con i genitori: qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
5) durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, salvo diversi accordi, continuerà ad applicarsi il calendario di visite esposto ai punti 1) e 2), e, in ogni caso, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e prendere gli accordi conseguenti, qualora necessario, entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
in ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive;
6) nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione di cui ai punti 1) e 2), salvo diversi accordi fra i genitori;
7) i genitori si impegnano a concordare periodi di recupero nel caso non riesca ad attenersi al calendario;
- disporre che le somme ricevute da ER
a titolo d'indennità di accompagnamento possano essere usate dai genitori
ER esclusivamente per le maggiori spese causate dalla patologia di;
- disporre che entrambi i
ER genitori collaborino con i professionisti del Servizio di NPIA dell'ASL di Parma (Distretto di FI) e seguano le indicazioni sia sanitarie, sia relative ad iniziative che favoriscano il miglior inserimento possibile del minore nella realtà sociale e formativa offerta dal territorio di residenza;
-
ER dichiarare l'autosufficienza di e che non abbia diritto ad alcun contributo al PE mantenimento;
- disporre che, a titolo di contributo al mantenimento di e di
ER ER
, il SI. corrisponda alla SI.ra € 500,00 totali (€ 250,00 per ogni figlio) entro
[...] CP_1 Pt_1 il giorno 25 di ogni mese ed il 50% delle spese straordinarie, da intendersi quali imprevedibili, imponderabili, di rilevante entità (superiore ciascuna ad € 100,00) e da concordarsi o, in subordine, le spese straordinarie previste dalle linee guida del CNF del 29.11.2017; - tutte tali spese straordinarie dovranno essere documentate in modo idoneo dal genitore che le avrà sostenute/dovrà sostenere;
- dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla SI.ra ; - fatto salvo quanto sopra detto con riferimento all'indennità di accompagnamento INPS Pt_1 per , l'assegno unico sarà destinato e/o percepito integralmente dalla SI.ra , ER Pt_1 mentre ogni altro beneficio fiscale correlato ai minori spetterà al 50% ai genitori;
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA di legge, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c., in virtù delle omesse produzioni di controparte”; la stessa parte ha insistito, in quanto non ammesse, per le istanze d'indagini di polizia tributaria, di ordine di esibizione e di prova testimoniale già formulate in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 giugno 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in FI (PR), il 24 aprile 2020, e che dalla loro CP_1 unione sono nati i figli (il 28 marzo 2001), (il 9 novembre 2003) e PE Persona_3 ER
(il 20 gennaio 2011).
Allegava, ancora, di avere cessato ogni attività lavorativa nell'anno 2001 e di essersi costantemente occupata dell'accudimento dei figli, in particolare , in quanto affetto da ER una grave forma di autismo.
Affermava che la crisi coniugale era divenuta irreversibile nell'anno 2022 e che, nel settembre dello stesso anno, il marito aveva deciso di revocarle la delega ad operare sul suo conto corrente, iniziando a versarle il solo importo settimanale di Euro 150,00 e così determinando gravi difficoltà economiche anche per la prole.
Deducendo mancanze paterne nella cura dei figli, sostenendo una condizione di dipendenza economica anche dei maggiorenni e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, affidarsi il minorenne in via condivisa ad ER entrambi i genitori, disporsi la sua collocazione preferenziale materna con regolare calendario di frequentazioni paterne, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, porsi a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 900,00 (Euro 300,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno di mantenimento, ex art. 156 comma 1 c.c., pari all'ammontare di Euro 600,00 al mese (con ripartizione al 50% dell'assegno unico universale per i figli).
Mediante comparsa depositata il 15 settembre 2023 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio fornendo una diversa spiegazione della crisi coniugale. CP_1
Allegava, al riguardo, di essere stato contattato dal gestore del proprio conto corrente bancario nel corso dell'autunno del 2022 e di essere stato avvisato in tale frangente che il saldo era prossimo allo zero, pur avendo egli accreditato nel 2018 un ammontare monetario derivante da t.f.r. pari ad oltre Euro 65.000,00. Dalla copia degli estratti conto relativi agli ultimi anni aveva pertanto constatato che la moglie, delegata ad operare sul conto, aveva prelevato e speso decine di migliaia di Euro destinandole a finalità esulanti dalle necessità quotidiane (sostenute con pagamenti tracciabili). Per altro verso, egli aveva verificato che, anche sul conto corrente intestato al figlio (destinatario delle provvidenze corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di ER accompagnamento), la moglie aveva eseguito dal 2017 prelievi di contante per oltre Euro 30.000,00 e aveva altresì sostenuto talune spese specifiche per interessi non riconducibili al figlio.
Aderendo alla domanda di separazione giudiziale formulata in ricorso, ne chiedeva pertanto l'addebito a controparte.
Sotto altro profilo, assumeva di essersi sempre prestato e di adoperarsi continuativamente nella cura e nell'accudimento dei figli, in particolare , rispetto al quale conveniva per ER
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
al fine di poter garantire costanza e quotidianità delle visite e allegando la frazionabilità dell'immobile destinato a casa familiare, chiedeva di poter conservare il godimento di una parte del bene.
Quanto alle contribuzioni economiche, deduceva la sopravvenuta indipendenza del figlio e l'assenza dei requisiti legali eventualmente fondanti il diritto del coniuge all'assegno di PE mantenimento, ad un tempo proponendo di contribuire al fabbisogno di e di Persona_3
mediante il versamento di un importo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni ER figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (e con pari ripartizione dell'assegno unico universale per i figli).
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, segnatamente, parte ricorrente deduceva l'infondatezza della domanda avversaria intesa all'addebito della separazione), all'udienza di comparizione tenuta il 17 ottobre 2023 erano sentite le parti personalmente e all'esito, fallito il tentativo di conciliazione, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (con ordinanza depositata il 25 ottobre 2023).
Rigettate le istanze d'istruttoria orale e d'indagini mediante accertamenti di polizia tributaria, era disposta CTU con formulazione di quesiti di natura psicodiagnostica.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, erano respinte (il 10 aprile 2024) le domande, anche di natura risarcitoria, proposte da parte convenuta ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. sul presupposto di un utilizzo improprio, da parte della madre, delle disponibilità monetarie presenti sul conto corrente intestato al figlio anche nel corso del procedimento. ER
Senza ulteriori incombenti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, depositate comparse conclusionali e memoria di replica (il solo resistente), la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del giorno 8 ottobre 2024.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata da entrambe le parti e intesa alla declaratoria di separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata affermata sia dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, sia dal resistente il quale, fin dalla sua costituzione in giudizio, ne ha attribuito la causa al comportamento di controparte violativo dei doveri matrimoniali.
Anche all'esito dell'udienza di comparizione non sono emerse possibilità conciliative.
Le superiori circostanze e la stessa interruzione del legame di coabitazione danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti, va anzitutto presa in disamina quella, formulata da , finalizzata ad addebitare alla moglie la CP_1 responsabilità della separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, il convenuto ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla fortuita scoperta (originata dalla comunicazione proveniente dall'Istituto di credito), dell'autunno 2022, di un progressivo azzeramento delle disponibilità monetarie per opera della moglie, sia con riguardo al proprio conto corrente bancario personale, sia con riguardo al conto corrente intestato al figlio . ER Per la precisione, ha allegato e documentato di avere versato sul proprio conto CP_1
(con delega ad operare già conferita al coniuge) l'importo di Euro 65.464,22 nel corso dell'anno 2018 e di avere appreso che, al 30 giugno 2022, il saldo attivo residuo era pari a soli Euro 1.343,89, e ciò in derivazione degli inopinati prelievi in denaro contante praticati nel frattempo da
[...]
per un totale di Euro 95.560,00 (senza computare in tale ambito, appunto, le spese Parte_1 quotidiane sostenute con mezzi tracciabili).
Per altro verso, il medesimo resistente ha dedotto che anche il conto corrente intestato a
, alimentato mensilmente con indennità pubbliche per oltre Euro 500,00 e utilizzato fino ER al 2016 per pagare i costi all'epoca dovuti alla Fondazione Bambini e Autismo, era stato depauperato dalla ricorrente la quale, dal 2017 al 2022, aveva eseguito prelievi in denaro contante per Euro 30.070,00, oltre ad avere eseguito transazioni monetarie esulanti dalle esigenze del figlio (la stessa parte ha indicato il pagamento di Euro 79,00 eseguito presso Servizio Casa il 13 luglio 2020, il pagamento di Euro 79,00 eseguito presso la gioielleria Shopping 2003 il 21 luglio 2020, il pagamento di Euro 154,00 eseguito presso The Cube hotel di FI il 6 dicembre 2021, il pagamento di Euro 90,00 eseguito presso l'autoscuola Quadrifogli il 29 gennaio 2019, il pagamento di Euro 464,00 eseguito tramite modello F24 il 15 luglio 2019 e il pagamento di Euro 370,00 eseguito presso Ford FI il 6 marzo 2020).
ha controdedotto, quanto alla genesi della crisi coniugale, di essersi determinata Parte_1
a procedere alla separazione per avere rinvenuto nell'autovettura del marito prove della sua infedeltà nell'anno 2019 e non, invece, per esserle stata revocata la delega ad operare sul conto corrente bancario altrui.
Con riferimento all'accusa di avere sperperato denaro, poi, ha allegato che, in realtà, le uscite dal conto corrente del marito erano state sempre funzionali ai bisogni familiari (sotto tale profilo evocando le spese sostenute per l'acquisto di due automobili, per l'esecuzione di migliorie nella casa comune, per la riparazione dell'automobile in seguito a sinistro stradale, per la partecipazione del figlio maggiore a due concorsi pubblici e per l'iscrizione dei maggiorenni a scuola guida) e a sopportare altri costi personali inevitabili (acquisto della parrucca, interventi odontoiatrici) o agli interessi dei figli (acquisto di oggetti da collezione).
Ai fini in questione, ha osservato che i prelevamenti in denaro tacciati da controparte di esorbitanza distrattiva per scopi suoi individuali, pari a circa Euro 1.700,00 al mese, erano stati invece strumentali alle esigenze dei cinque componenti della famiglia, senza che ciò avesse mai suscitato censure da parte del coniuge, ben al corrente e, anzi, anche promotore delle spese.
Con particolare riferimento all'utilizzo del conto corrente intestato al figlio , la ricorrente ER ha parimenti affermato di avere dovuto sostenere ingenti spese (per rifornimenti di carburante, terapie farmacologiche, abbigliamento, generi alimentari dedicati, telefonini, terapia aggiuntiva) rese necessarie dalle particolari condizioni di salute del minore il quale ha tra l'altro manifestato nel tempo bisogni peculiari correlati, ad esempio, all'iperselettività alimentare e all'irrequietezza motoria.
In relazione alle transazioni di denaro puntualmente individuate dal convenuto, ha spiegato che presso Servizio Casa era stata acquistata una trapunta per bambini, che presso gioielleria Shopping 2003 era stato acquistato un orologio per e che presso The Cube hotel di FI era PE stata prenotata l'ospitalità in favore della IG , residente in [...], ai fini di Parte_3 una valutazione ottica su . ER
Così ricostruiti i termini controversi, è incontestato tra le parti che la crisi matrimoniale ha avuto la sua manifestazione di irreversibilità nel corso dell'anno 2022. E' altrettanto pacifico che, nel settembre dell'anno 2022, aveva revocato la delega CP_1 ad operare sul suo conto corrente precedentemente conferita alla moglie.
Secondo la ricorrente, invero, tale determinazione di controparte avrebbe fatto seguito alla propria comunicazione al marito di voler procedere alla separazione.
Secondo il resistente, invece, la revoca della delega avrebbe fatto seguito alla scoperta dell'ingente numero dei prelievi in denaro eseguiti da parte di per finalità sue Parte_1 proprie individuali, in modo tale da avere sostanzialmente azzerato il conto corrente successivamente a quel versamento del t.f.r. nell'anno 2018.
Ebbene, senza la necessità di dover preferire l'uno o l'altro assunto e a prescindere dalla plausibilità del fatto che abbia potuto conoscere solo fortuitamente e per effetto di CP_1 una comunicazione della banca l'avvenuta erosione delle sue liquidità (quando in particolare, nel gennaio 2022, egli aveva chiesto allo stesso Istituto di credito un finanziamento da Euro 11.000,00 destinato a sostenere l'attività imprenditoriale della moglie), così come dalla incerta versione riguardante un suo l'ipotetico contegno infedele dell'anno 2019, va infatti rimarcato come lo stesso convenuto non abbia provato, né offerto di provare, che i prelievi in denaro registrati sul suo rapporto di conto corrente dal versamento del t.f.r. in poi (cfr. accredito di Euro 65.464,22 del 9 marzo 2018) sono stati eventualmente compiuti dalla moglie per fini voluttuari personali, anziché per bisogni della famiglia (ossia, in termini che più direttamente rilevano, non ha provato l'eventuale fruizione per finalità non consentite della delega fiduciaria ad operare sul conto corrente).
In primo luogo, si rileva che non sono state indicate specificamente in atti operazioni di prelievo né spendite di denaro per finalità egoistiche di controparte.
In secondo luogo, poi, difetta anche la prova per presunzioni dell'assunto in oggetto secondo cui dovrebbe desumersi dalla realtà del periodo pregresso (in cui la famiglia viveva con il solo reddito di e, in ogni caso, l'andamento del suo conto era rimasto bilanciato) la circostanza CP_1 che, a far tempo dal suddetto versamento del t.f.r., avrebbe iniziato e Parte_1 continuato poi ininterrottamente ad eseguire prelevamenti di denaro anomali per soddisfare suoi desideri personali e voluttuari.
Tanto risulta indimostrato e, anzi, smentito documentalmente.
Dalle movimentazioni del rapporto di conto corrente relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2018, ossia le uniche afferenti a tempi precedenti l'accredito in questione e rimaste, appunto, esenti da censura alcuna di parte, si evince invero che, con l'alternativo impiego di due carte (non è dato conoscere a quale dei coniugi fosse in uso l'una o l'altra), erano stati prelevati in denaro contante, rispettivamente, Euro 2.700,00 ed Euro 3.150,00, ossia importi ben superiori a quelli medi che sarebbero stati ritirati nel periodo successivo e fino all'anno 2022 (quantificati nell'ammontare mensile di Euro 1.700,00)
Rispetto all'uso del conto corrente intestato al figlio e alimentato mediante la ER corresponsione d'indennità di accompagnamento mensili per oltre Euro 500,00, d'altra parte, possono valere considerazioni omologhe a quelle già illustrate nel provvedimento del 9-10 aprile 2024.
Le uscite monetarie documentate, nella sostanziale generalità coincidenti con prelievi di denaro e, comunque, alquanto generiche nella relativa destinazione finale, non sono riconducibili con adeguata certezza a costi eventualmente avulsi da quelli latamente imposti dalla patologia sofferta da , né, comunque, a finalità estranee ai bisogni dello stesso minorenne. ER Ai fini d'interesse, si è già evidenziato che il minore, cui è stato diagnosticato uno stato d'invalidità per disturbo dello spettro autistico, ha tra l'altro manifestato difficoltà peculiari quali l'iperselettività alimentare e l'irrequietezza motoria, da cui anche la sua scolarizzazione soltanto parziale.
Si può pertanto fondatamente ritenere che non soltanto i costi per i trattamenti sanitari e per le cure farmacologiche (che, peraltro, risulterebbero ora a carico del Servizio Sanitario Nazionale) siano destinati ad essere sostenuti con le provvidenze da indennità di accompagnamento, ma così anche, ad intuitivo esempio, i costi necessari ai frequenti trasporti dell'interessato, alla sua peculiare alimentazione, alla sua socializzazione anche alternativa alla piena frequentazione scolastica e all'avviamento in preziose pratiche ricreative.
Con riguardo alle singole operazioni tacciate d'infedeltà da , ancora, la ricorrente ha CP_1 fornito allegazioni a giustificazione (della rispondenza agli interessi del figlio) rispetto al pagamento di Euro 79,00 eseguito presso Servizio Casa il 13 luglio 2020 e al pagamento di Euro 154,00 eseguito presso The Cube hotel di FI il 6 dicembre 2021-.
Nessuna spiegazione ha invece offerto, né, con ogni verosimiglianza, avrebbe potuto offrire, in relazione al pagamento di Euro 90,00 eseguito presso l'autoscuola Quadrifogli il 29 gennaio 2019, al pagamento di Euro 464,00 eseguito tramite modello F24 il 15 luglio 2019 e al pagamento di Euro 370,00 eseguito presso Ford FI il 6 marzo 2020; lo stesso pagamento di Euro 79,00 eseguito presso la gioielleria Shopping 2003 il 21 luglio 2020 è stato indicato come finalizzato all'acquisto di un orologio per e non, invece, per . PE ER
Trattasi, tuttavia, di quattro fattispecie soltanto in circa sei anni e per un ammontare globale di nemmeno 1.000,00 Euro che, senza dimostrare un sistemico utilizzo per fini egoistici o extrafamiliari delle provviste di titolarità del minore, finiscono unicamente per denotare una eccessiva disinvoltura e promiscuità, da parte della madre , nelle operazioni sul Parte_1 conto del figlio.
Tanto non può costituire serio motivo di addebito, né può avere ragionevolmente causato, di per sé, l'irreversibile crisi coniugale.
Se va pertanto respinta la corrispondente domanda formulata da parte resistente, va invece accolta incidentalmente la domanda, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c., intesa alla prescrizione che le provvidenze a titolo d'indennità di accompagnamento di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a siano utilizzate esclusivamente per far fronte ER alle maggiori spese causate o, comunque, correlate alla diagnosticata patologia di cui soffre il medesimo minorenne.
Proprio con riferimento ai superiori interessi del minorenne , poi, a seguito dei Persona_1 provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati il 17-25 ottobre 2023 e degli incontroversi esiti della CTU, non v'è contenzioso in ordine al regime di affidamento e di collocazione preferenziale da disporre nel caso di specie.
Tenuto conto delle riscontrate capacità genitoriali delle parti, tali da superare risolutivamente le loro difficoltà comunicative, anzitutto, il minore va affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
Egli deve poi conservare la collocazione preferenziale presso la madre con la Parte_1 quale ha sempre convissuto (e ciò anche in ragione degli impegni lavorativi del padre).
Conseguentemente, e senza attuale contesa tra le parti, va attribuito a il Parte_1 godimento dell'intera casa familiare sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, compreso il sottotetto, le parti comuni e le aree pertinenziali. In relazione al diritto di visita del genitore non collocatario (appunto, ) e alle CP_1 frequentazioni genitoriali nei periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive, si ritiene dover provvedere in conformità con le indicazioni fornite dal CTU, rimaste sostanzialmente esenti da contestazioni tra le parti.
Resta salva la previsione che i tempi stabiliti nel calendario, così come riportati nella seguente parte dispositiva, possano essere modificati di volta in volta su accordo delle parti, ovvero in attuazione delle indicazioni che verranno formulate dalla competente Unità Operativa di NPIA (Distretto di FI) una volta concluso il percorso abilitativo di presso la Fondazione ER
Bambini e Autismo ONLUS.
In relazione alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, possono essere riproposte in questa sede, sebbene parzialmente integrate e corrette, talune argomentazioni e conclusioni illustrate nell'ordinanza del 17-25 ottobre 2023.
Con riferimento specifico al mantenimento dei figli e , valgono le PE Persona_3 ER seguenti considerazioni.
, di anni 21, e sono pacificamente privi di indipendenza economica. Persona_3 ER
Con riguardo ad di anni 23, è stata ravvisata una sua ancora imperfetta condizione di PE indipendenza economica con i provvedimenti dell'ottobre 2023; egli, diplomato geometra, era al tempo occupato a termine in attività di lavoro senz'altro precaria e non conforme alla sua formazione di studi e professionale (contratto in essere fino al 31 ottobre 2023 alle dipendenze di con mansioni di operaio in un locale all'insegna McDonald). CP_3
Orbene, rilevato incidentalmente che, in forza del suddetto contratto, il maggiorenne ha percepito circa Euro 1.000,00 netti al mese dal 13 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 e che, già in precedenza, era stato assunto per alcuni mesi con contratto di apprendistato presso la società GTC di Cadeo (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo) ricevendo compensi pari ad Euro 450,00 al mese, va in primo luogo rimarcato che, dalla incontroversa documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. n. 38), egli è risultato essere ancora impiegato in attività lavorativa al 19 febbraio 2024.
In ogni caso, giova ricordare in secondo luogo che, nella materia in esame, può farsi generale riferimento al principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Applicando i superiori canoni di giudizio alla fattispecie in esame, va allora evidenziato che
[...]
anche laddove non ancora del tutto indipendente sotto il profilo reddituale (requisito Pt_4 questo che la ricorrente avrebbe dovuto comunque provare in aggiornamento, nel corso del giudizio, a fronte della produzione avversaria), non risulta essersi adoperato fattivamente nel reperire uno stabile impegno lavorativo conforme al suo percorso di studi e al suo titolo professionale.
Tale condizione di protratta inerzia – né, per vero, è stato provato un diverso contegno diligente della parte interessata – giustifica dunque risolutivamente, a decorrere dalla presente sentenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento del maggiorenne da parte dei genitori, così ovviamente compreso lo stesso . CP_1
Conviene poi precisare nuovamente, quanto a , come egli, per quanto percettore ER dell'indennità di accompagnamento (secondo ultimi ratei documentati per Euro 525,17), sia da considerare soggetto privo di reddito.
Per quanto condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte, infatti, l'indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana, non essendo invece diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., n. 36565 del 14 dicembre 2022; Cass. n. 35709 del 19 novembre 2021); essa, pertanto, non rappresenta una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura (in termini, Cass. sez., ord. n. 10423 del 19 aprile 2023).
E, appunto, proprio nei limiti di tali maggiori esborsi dovranno essere spese le provvidenze di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a . ER
Tenuto conto dei parametri commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., poi, è pacifico che non trascorre nemmeno parte residuale del suo tempo con il padre e ciò a differenza Persona_3 di , bisognoso di ben altre attenzioni, rispetto al quale, come già verificato, vigono da ER tempo regolari e costanti frequentazioni paterne.
Con riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, può dirsi accertato su base documentale che
, socio e amministratore unico della s.r.l.s. “Visiva Incoming Emilia” (iscritta al Parte_1 registro delle imprese il 4 febbraio 2022), non ha dichiarato redditi per gli ultimi anni d'imposta, non è titolare di beni immobili, ha acceso un conto corrente recante un saldo attivo irrisorio e non risulta titolare di investimenti finanziari.
La suddetta società ha registrato una perdita di esercizio nel corso dell'anno 2022 eppure, dalle movimentazioni del suddetto conto corrente intestato alla ricorrente e riferite all'anno 2023, risultano taluni versamenti in suo favore (per Euro 1.550,00 complessivamente dal giugno al settembre 2023) a titolo di compenso spese amministrative.
Dal bilancio depositato relativo all'anno 2023, e, in particolare, dalla voce attestante una riduzione dei debiti verso soci (per finanziamenti) da Euro 9.910,42 ad Euro 500,00, poi, si ha puntuale conferma che la ricorrente, in quanto unico socio, deve avere beneficiato nel corso del 2023 di erogazioni monetarie complessive per Euro 9.410,42.
, a sua volta, ha dichiarato redditi netti per l'anno 2020 pari ad Euro 32.153,00 (Euro CP_1
2.679,42 mensili), per l'anno 2021 pari ad Euro 31.911,00 (Euro 2.659,25 mensili), per l'anno 2022 pari ad Euro 31.591,00 (Euro 2.632,58 mensili) e, per l'anno 2023, pari ad Euro 32.400,00 (pari ad Euro 2.700,00 per dodici mensilità).
Egli, ancora, è proprietario dell'intero immobile destinato a casa familiare e ha contenute disponibilità monetarie di conto corrente. Lo stesso è gravato dalla restituzione rateale del prestito pacificamente erogato al coniuge CP_1 per la costituzione e l'avviamento della sua attività di impresa (per Euro 234,83 al mese), da una connessa polizza assicurativa con premi pari ad Euro 87,18 al mese e dal riscatto rateale del corso di laurea ai fini pensionistici (per Euro 181,38 mensili).
Risulta dunque una sua disponibilità di spesa mensile per circa Euro 2.200,00, dalla quale vanno ulteriormente detratti i costi abitativi (non documentati) correlati alla sua attuale sistemazione d'alloggio.
Tenuto conto dei superiori presupposti di fatto e valorizzati i diversi tempi di permanenza con i genitori, dunque, pare congruo – a decorrere dal provvedimento con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata assegnata a la casa familiare – porre a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Persona_3
mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 350,00 per ER
ed Euro 150,00 per ), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, Persona_3 ER oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
Anche alla luce della disponibilità manifestata negli atti introduttivi e ribadita infine nelle conclusioni, si stima peraltro congruo che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente dalla madre, collocataria in via privilegiata di e stabilmente convivente con ER
. Persona_3
In relazione alla domanda della ricorrente volta alla percezione in proprio dell'assegno di mantenimento, ancora, è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , infatti, è dirimente valorizzare gli Parte_1 esigui introiti da costei percepiti in virtù della sua attività d'impresa e, per converso, la sperequazione, per quanto contenuta, delle risorse economiche delle parti.
Analogamente a quanto già stimato nel corso del procedimento, si ritiene allora congruo (a tale riguardo non potendosi ignorare, anche per quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione all'interessata della casa familiare) che, sempre con decorrenza dai provvedimenti temporanei e urgenti, sia obbligato a contribuire al mantenimento della moglie mediante la CP_1 corresponsione di importi monetari mensili pari ad Euro 150,00, sempre soggetti a rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con riferimento alle regolamentazione delle spese di lite, d'altra parte, occorre dare conto di una soccombenza prevalente del convenuto che induce a una compensazione, nella misura della metà, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione, in CP_1 favore di controparte, della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto del 10 aprile 2024 (trattandosi di incombente istruttorio disposto nel comune interesse del figlio minorenne).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio il 24 aprile 2000 in FI (PR); matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di FI al n. 4, p. II, s. A, anno 2000.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida il minorenne (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori;
3) dispone che il suddetto minorenne abbia collocazione preferenziale presso la madre
[...]
; Parte_1
4) assegna a l'intera casa familiare sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, Parte_1 compreso il sottotetto, le parti comuni e le aree pertinenziali;
5) salve le eventuali modifiche che potranno essere di volta in volta apportate su accordo delle parti, ovvero in attuazione delle indicazioni che verranno formulate dall'Unità Operativa di NPIA (Distretto di FI) una volta concluso il percorso abilitativo di presso la Fondazione ER
Bambini e Autismo ONLUS, dispone che il diritto di visita del padre e le frequentazioni genitoriali nei periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive abbiano luogo nei seguenti termini:
- Prima settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 CP_1 ER alle 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:30, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. CP_1 provvederà all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli ER orari indicati dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle CP_2 Pt_1 sedute;
- Seconda settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle CP_1 ER
16:30 alle 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:00, dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. provvederà CP_1 all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati ER dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute;
CP_2 Pt_1
- Nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01.1 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30 se necessario per alcuni pernottamenti); con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
- Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvi diversi accordi fra i genitori;
- In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive;
- Prescrive ad entrambi i genitori di collaborare con i professionisti del Servizio di NPIA dell'ASL di Parma (Distretto di FI) e di seguirne le indicazioni sia in relazione ai tempi delle frequentazioni genitoriali eventualmente difformi rispetto al presente calendario, sia in relazione alle iniziative volte a favorire il miglior inserimento possibile del minore nella realtà ER sociale e formativa offerta dal territorio di residenza;
6) ferme restando le determinazioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti, a decorrere dalla presente sentenza dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento del maggiorenne a carico del padre;
PE CP_1
7) a decorrere dai provvedimenti temporanei e urgenti, pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante la Persona_3 ER corresponsione alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile Parte_1 pari ad Euro 500,00 (Euro 350,00 per ed Euro 150,00 per ), soggetto a Persona_3 ER rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
- spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purché debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore a € 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitter in caso di impegni lavorativi della madre o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. nonni); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
- spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria;
8) a decorrere dai provvedimenti temporanei e urgenti, pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando in suo favore, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 150,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
10) prescrive che le provvidenze a titolo d'indennità di accompagnamento di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a siano utilizzate esclusivamente per far fronte ER alle maggiori spese causate o, comunque, correlate alla diagnosticata patologia di cui soffre il medesimo minorenne;
11) respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
12) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della restante metà, liquidata in Euro
[...] Parte_1
1.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
13) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2239/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1
Glenda Gandolfi e Raffaele Busani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso i medesimi difensori
RICORRENTE nei confronti di
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Michele CP_1
Belli del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Parma
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 9 settembre 2024: “
1. Rigettare le domande avversarie in quanto infondate, illegittime, non provate per tutte le ragioni esposte in atti;
2. Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
3. Affidare il figlio minore Persona_1 in via condivisa ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso la madre;
4. Assegnare la casa coniugale sita in FI (PR) Fraz. Ponte Ghiara, n. 60, così come arredata e corredata, alla ricorrente affinché la stessa possa viverci insieme alla prole;
5. Disciplinare il diritto di vista del padre così come disposto nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio e precisamente: Prima settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER
20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:30, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. provvederà CP_1 all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati ER dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Seconda CP_2 Pt_1 settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle CP_1 ER 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:00, dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. rovvederà all'accompagnamento del figlio alle CP_1 ER sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati dalla;
la sig.ra CP_2 Pt_1 provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute. Nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01.1 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30 se necessario per alcuni pernottamenti); con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari. Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive. Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvo diversi accordi fra i genitori.
6. Accertata la reale consistenza patrimoniale e reddituale del signor disporre in capo al signor l'obbligo di concorrere al mantenimento CP_1 CP_1 ordinario dei figli nella misura di € 300,00 (trecento/00) mensili per ognuno dei tre figli fino all'autosufficienza economica, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 100% delle spese straordinarie come da disciplinare del CNF del 2017. 7. Disporre in favore della ricorrente, stante la sua situazione di non autosufficienza economica e il suo impegno con il figlio minore, un assegno di mantenimento del coniuge della somma pari ad € 600,00 rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario.
8. Disporre che l'assegno unico venga assegnato nella misura del 100% alla IG .
9. Con vittoria di spese ed Pt_1 onorario”.
Parte resistente ha precisato le conclusioni nei seguenti termini mediante note scritte depositate il 10 settembre 2024: “- disporre la separazione personale dei coniugi , i quali hanno Parte_2 contratto matrimonio il 24.4.2000 in FI (PR) – iscritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di FI al N. 4, P. 2, Serie A anno 2000; - dichiarare l'addebito della separazione in capo alla SI.ra per le ragioni meglio esposte negli atti di parte del SI. - disporre Pt_1 CP_1
l'affidamento condiviso del minore ai SI.ri e;
- disporre il collocamento
ER CP_1 Pt_1 prevalente di presso la SI.ra , con assegnazione integrale alla stessa della casa
ER Pt_1 coniugale;
- disporre che il SI. possa vedere e tenere (il calendario è impostato su
CP_1 ER base bi-settimanale): 1) prima settimana: salvo diversi accordi, il SI. potrà avere con sé il
CP_1 figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00 e giovedì dalle 16:30 alle 21:00,
ER prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la
ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad
CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare; 2) seconda settimana: salvo diversi Pt_1 accordi, il SI. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 alle 21:00,
CP_1 ER giovedì dalle 16:30 alle 21:00 e dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 21:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo;
nei giorni delle sedute di terapia abilitativa di , questo verrà accompagnato e, poi, ri-prelevato dalla SI.ra se la ER Pt_1 seduta si terrà di mattina, mentre, se le seduta si terrà al pomeriggio, sarà il SI. ad CP_1 accompagnarlo e la SI.ra lo andrà a ri-prelevare; 3) salvo diversi accordi, durante le Pt_1 vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); il minore starà poi con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30, se necessario per alcuni pernottamenti); successivamente starà ER nuovamente con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; infine, il minore starà con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01; 4) salvo diversi accordi, nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta con i genitori: qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
5) durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, salvo diversi accordi, continuerà ad applicarsi il calendario di visite esposto ai punti 1) e 2), e, in ogni caso, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi;
per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto e prendere gli accordi conseguenti, qualora necessario, entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
in ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive;
6) nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione di cui ai punti 1) e 2), salvo diversi accordi fra i genitori;
7) i genitori si impegnano a concordare periodi di recupero nel caso non riesca ad attenersi al calendario;
- disporre che le somme ricevute da ER
a titolo d'indennità di accompagnamento possano essere usate dai genitori
ER esclusivamente per le maggiori spese causate dalla patologia di;
- disporre che entrambi i
ER genitori collaborino con i professionisti del Servizio di NPIA dell'ASL di Parma (Distretto di FI) e seguano le indicazioni sia sanitarie, sia relative ad iniziative che favoriscano il miglior inserimento possibile del minore nella realtà sociale e formativa offerta dal territorio di residenza;
-
ER dichiarare l'autosufficienza di e che non abbia diritto ad alcun contributo al PE mantenimento;
- disporre che, a titolo di contributo al mantenimento di e di
ER ER
, il SI. corrisponda alla SI.ra € 500,00 totali (€ 250,00 per ogni figlio) entro
[...] CP_1 Pt_1 il giorno 25 di ogni mese ed il 50% delle spese straordinarie, da intendersi quali imprevedibili, imponderabili, di rilevante entità (superiore ciascuna ad € 100,00) e da concordarsi o, in subordine, le spese straordinarie previste dalle linee guida del CNF del 29.11.2017; - tutte tali spese straordinarie dovranno essere documentate in modo idoneo dal genitore che le avrà sostenute/dovrà sostenere;
- dichiarare che nessun assegno di mantenimento è dovuto alla SI.ra ; - fatto salvo quanto sopra detto con riferimento all'indennità di accompagnamento INPS Pt_1 per , l'assegno unico sarà destinato e/o percepito integralmente dalla SI.ra , ER Pt_1 mentre ogni altro beneficio fiscale correlato ai minori spetterà al 50% ai genitori;
- con vittoria di spese e competenze, oltre IVA e CPA di legge, anche ai sensi degli artt. 92 e 96 c.p.c., in virtù delle omesse produzioni di controparte”; la stessa parte ha insistito, in quanto non ammesse, per le istanze d'indagini di polizia tributaria, di ordine di esibizione e di prova testimoniale già formulate in atti.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 19 giugno 2023 premetteva di avere celebrato Parte_1 matrimonio concordatario con in FI (PR), il 24 aprile 2020, e che dalla loro CP_1 unione sono nati i figli (il 28 marzo 2001), (il 9 novembre 2003) e PE Persona_3 ER
(il 20 gennaio 2011).
Allegava, ancora, di avere cessato ogni attività lavorativa nell'anno 2001 e di essersi costantemente occupata dell'accudimento dei figli, in particolare , in quanto affetto da ER una grave forma di autismo.
Affermava che la crisi coniugale era divenuta irreversibile nell'anno 2022 e che, nel settembre dello stesso anno, il marito aveva deciso di revocarle la delega ad operare sul suo conto corrente, iniziando a versarle il solo importo settimanale di Euro 150,00 e così determinando gravi difficoltà economiche anche per la prole.
Deducendo mancanze paterne nella cura dei figli, sostenendo una condizione di dipendenza economica anche dei maggiorenni e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse reddituali, chiedeva dichiararsi la separazione dal marito, affidarsi il minorenne in via condivisa ad ER entrambi i genitori, disporsi la sua collocazione preferenziale materna con regolare calendario di frequentazioni paterne, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa coniugale sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, porsi a carico di l'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 900,00 (Euro 300,00 per ogni figlio), oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie, nonché l'obbligo di versare un assegno di mantenimento, ex art. 156 comma 1 c.c., pari all'ammontare di Euro 600,00 al mese (con ripartizione al 50% dell'assegno unico universale per i figli).
Mediante comparsa depositata il 15 settembre 2023 si costituiva tempestivamente e ritualmente in giudizio fornendo una diversa spiegazione della crisi coniugale. CP_1
Allegava, al riguardo, di essere stato contattato dal gestore del proprio conto corrente bancario nel corso dell'autunno del 2022 e di essere stato avvisato in tale frangente che il saldo era prossimo allo zero, pur avendo egli accreditato nel 2018 un ammontare monetario derivante da t.f.r. pari ad oltre Euro 65.000,00. Dalla copia degli estratti conto relativi agli ultimi anni aveva pertanto constatato che la moglie, delegata ad operare sul conto, aveva prelevato e speso decine di migliaia di Euro destinandole a finalità esulanti dalle necessità quotidiane (sostenute con pagamenti tracciabili). Per altro verso, egli aveva verificato che, anche sul conto corrente intestato al figlio (destinatario delle provvidenze corrisposte dall'INPS a titolo di indennità di ER accompagnamento), la moglie aveva eseguito dal 2017 prelievi di contante per oltre Euro 30.000,00 e aveva altresì sostenuto talune spese specifiche per interessi non riconducibili al figlio.
Aderendo alla domanda di separazione giudiziale formulata in ricorso, ne chiedeva pertanto l'addebito a controparte.
Sotto altro profilo, assumeva di essersi sempre prestato e di adoperarsi continuativamente nella cura e nell'accudimento dei figli, in particolare , rispetto al quale conveniva per ER
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
al fine di poter garantire costanza e quotidianità delle visite e allegando la frazionabilità dell'immobile destinato a casa familiare, chiedeva di poter conservare il godimento di una parte del bene.
Quanto alle contribuzioni economiche, deduceva la sopravvenuta indipendenza del figlio e l'assenza dei requisiti legali eventualmente fondanti il diritto del coniuge all'assegno di PE mantenimento, ad un tempo proponendo di contribuire al fabbisogno di e di Persona_3
mediante il versamento di un importo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 250,00 per ogni ER figlio), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie (e con pari ripartizione dell'assegno unico universale per i figli).
Depositate dalle parti le memorie di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c. (con la prima delle quali, segnatamente, parte ricorrente deduceva l'infondatezza della domanda avversaria intesa all'addebito della separazione), all'udienza di comparizione tenuta il 17 ottobre 2023 erano sentite le parti personalmente e all'esito, fallito il tentativo di conciliazione, erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti (con ordinanza depositata il 25 ottobre 2023).
Rigettate le istanze d'istruttoria orale e d'indagini mediante accertamenti di polizia tributaria, era disposta CTU con formulazione di quesiti di natura psicodiagnostica.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, erano respinte (il 10 aprile 2024) le domande, anche di natura risarcitoria, proposte da parte convenuta ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c. sul presupposto di un utilizzo improprio, da parte della madre, delle disponibilità monetarie presenti sul conto corrente intestato al figlio anche nel corso del procedimento. ER
Senza ulteriori incombenti, le parti precisavano le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e, depositate comparse conclusionali e memoria di replica (il solo resistente), la causa era infine rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del giorno 8 ottobre 2024.
*****
Va, in primo luogo, accolta la domanda formulata da entrambe le parti e intesa alla declaratoria di separazione personale.
L'irreversibilità della crisi coniugale è stata affermata sia dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, sia dal resistente il quale, fin dalla sua costituzione in giudizio, ne ha attribuito la causa al comportamento di controparte violativo dei doveri matrimoniali.
Anche all'esito dell'udienza di comparizione non sono emerse possibilità conciliative.
Le superiori circostanze e la stessa interruzione del legame di coabitazione danno allora conto dell'impossibile prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
Con riguardo alle ulteriori domande reciprocamente proposte dalle parti, va anzitutto presa in disamina quella, formulata da , finalizzata ad addebitare alla moglie la CP_1 responsabilità della separazione.
Ai fini d'interesse, conviene anticipare in linea generale che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza.
Nel caso di specie, come compendiato nella superiore parte narrativa, il convenuto ha ricondotto l'irreversibile crisi coniugale alla fortuita scoperta (originata dalla comunicazione proveniente dall'Istituto di credito), dell'autunno 2022, di un progressivo azzeramento delle disponibilità monetarie per opera della moglie, sia con riguardo al proprio conto corrente bancario personale, sia con riguardo al conto corrente intestato al figlio . ER Per la precisione, ha allegato e documentato di avere versato sul proprio conto CP_1
(con delega ad operare già conferita al coniuge) l'importo di Euro 65.464,22 nel corso dell'anno 2018 e di avere appreso che, al 30 giugno 2022, il saldo attivo residuo era pari a soli Euro 1.343,89, e ciò in derivazione degli inopinati prelievi in denaro contante praticati nel frattempo da
[...]
per un totale di Euro 95.560,00 (senza computare in tale ambito, appunto, le spese Parte_1 quotidiane sostenute con mezzi tracciabili).
Per altro verso, il medesimo resistente ha dedotto che anche il conto corrente intestato a
, alimentato mensilmente con indennità pubbliche per oltre Euro 500,00 e utilizzato fino ER al 2016 per pagare i costi all'epoca dovuti alla Fondazione Bambini e Autismo, era stato depauperato dalla ricorrente la quale, dal 2017 al 2022, aveva eseguito prelievi in denaro contante per Euro 30.070,00, oltre ad avere eseguito transazioni monetarie esulanti dalle esigenze del figlio (la stessa parte ha indicato il pagamento di Euro 79,00 eseguito presso Servizio Casa il 13 luglio 2020, il pagamento di Euro 79,00 eseguito presso la gioielleria Shopping 2003 il 21 luglio 2020, il pagamento di Euro 154,00 eseguito presso The Cube hotel di FI il 6 dicembre 2021, il pagamento di Euro 90,00 eseguito presso l'autoscuola Quadrifogli il 29 gennaio 2019, il pagamento di Euro 464,00 eseguito tramite modello F24 il 15 luglio 2019 e il pagamento di Euro 370,00 eseguito presso Ford FI il 6 marzo 2020).
ha controdedotto, quanto alla genesi della crisi coniugale, di essersi determinata Parte_1
a procedere alla separazione per avere rinvenuto nell'autovettura del marito prove della sua infedeltà nell'anno 2019 e non, invece, per esserle stata revocata la delega ad operare sul conto corrente bancario altrui.
Con riferimento all'accusa di avere sperperato denaro, poi, ha allegato che, in realtà, le uscite dal conto corrente del marito erano state sempre funzionali ai bisogni familiari (sotto tale profilo evocando le spese sostenute per l'acquisto di due automobili, per l'esecuzione di migliorie nella casa comune, per la riparazione dell'automobile in seguito a sinistro stradale, per la partecipazione del figlio maggiore a due concorsi pubblici e per l'iscrizione dei maggiorenni a scuola guida) e a sopportare altri costi personali inevitabili (acquisto della parrucca, interventi odontoiatrici) o agli interessi dei figli (acquisto di oggetti da collezione).
Ai fini in questione, ha osservato che i prelevamenti in denaro tacciati da controparte di esorbitanza distrattiva per scopi suoi individuali, pari a circa Euro 1.700,00 al mese, erano stati invece strumentali alle esigenze dei cinque componenti della famiglia, senza che ciò avesse mai suscitato censure da parte del coniuge, ben al corrente e, anzi, anche promotore delle spese.
Con particolare riferimento all'utilizzo del conto corrente intestato al figlio , la ricorrente ER ha parimenti affermato di avere dovuto sostenere ingenti spese (per rifornimenti di carburante, terapie farmacologiche, abbigliamento, generi alimentari dedicati, telefonini, terapia aggiuntiva) rese necessarie dalle particolari condizioni di salute del minore il quale ha tra l'altro manifestato nel tempo bisogni peculiari correlati, ad esempio, all'iperselettività alimentare e all'irrequietezza motoria.
In relazione alle transazioni di denaro puntualmente individuate dal convenuto, ha spiegato che presso Servizio Casa era stata acquistata una trapunta per bambini, che presso gioielleria Shopping 2003 era stato acquistato un orologio per e che presso The Cube hotel di FI era PE stata prenotata l'ospitalità in favore della IG , residente in [...], ai fini di Parte_3 una valutazione ottica su . ER
Così ricostruiti i termini controversi, è incontestato tra le parti che la crisi matrimoniale ha avuto la sua manifestazione di irreversibilità nel corso dell'anno 2022. E' altrettanto pacifico che, nel settembre dell'anno 2022, aveva revocato la delega CP_1 ad operare sul suo conto corrente precedentemente conferita alla moglie.
Secondo la ricorrente, invero, tale determinazione di controparte avrebbe fatto seguito alla propria comunicazione al marito di voler procedere alla separazione.
Secondo il resistente, invece, la revoca della delega avrebbe fatto seguito alla scoperta dell'ingente numero dei prelievi in denaro eseguiti da parte di per finalità sue Parte_1 proprie individuali, in modo tale da avere sostanzialmente azzerato il conto corrente successivamente a quel versamento del t.f.r. nell'anno 2018.
Ebbene, senza la necessità di dover preferire l'uno o l'altro assunto e a prescindere dalla plausibilità del fatto che abbia potuto conoscere solo fortuitamente e per effetto di CP_1 una comunicazione della banca l'avvenuta erosione delle sue liquidità (quando in particolare, nel gennaio 2022, egli aveva chiesto allo stesso Istituto di credito un finanziamento da Euro 11.000,00 destinato a sostenere l'attività imprenditoriale della moglie), così come dalla incerta versione riguardante un suo l'ipotetico contegno infedele dell'anno 2019, va infatti rimarcato come lo stesso convenuto non abbia provato, né offerto di provare, che i prelievi in denaro registrati sul suo rapporto di conto corrente dal versamento del t.f.r. in poi (cfr. accredito di Euro 65.464,22 del 9 marzo 2018) sono stati eventualmente compiuti dalla moglie per fini voluttuari personali, anziché per bisogni della famiglia (ossia, in termini che più direttamente rilevano, non ha provato l'eventuale fruizione per finalità non consentite della delega fiduciaria ad operare sul conto corrente).
In primo luogo, si rileva che non sono state indicate specificamente in atti operazioni di prelievo né spendite di denaro per finalità egoistiche di controparte.
In secondo luogo, poi, difetta anche la prova per presunzioni dell'assunto in oggetto secondo cui dovrebbe desumersi dalla realtà del periodo pregresso (in cui la famiglia viveva con il solo reddito di e, in ogni caso, l'andamento del suo conto era rimasto bilanciato) la circostanza CP_1 che, a far tempo dal suddetto versamento del t.f.r., avrebbe iniziato e Parte_1 continuato poi ininterrottamente ad eseguire prelevamenti di denaro anomali per soddisfare suoi desideri personali e voluttuari.
Tanto risulta indimostrato e, anzi, smentito documentalmente.
Dalle movimentazioni del rapporto di conto corrente relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2018, ossia le uniche afferenti a tempi precedenti l'accredito in questione e rimaste, appunto, esenti da censura alcuna di parte, si evince invero che, con l'alternativo impiego di due carte (non è dato conoscere a quale dei coniugi fosse in uso l'una o l'altra), erano stati prelevati in denaro contante, rispettivamente, Euro 2.700,00 ed Euro 3.150,00, ossia importi ben superiori a quelli medi che sarebbero stati ritirati nel periodo successivo e fino all'anno 2022 (quantificati nell'ammontare mensile di Euro 1.700,00)
Rispetto all'uso del conto corrente intestato al figlio e alimentato mediante la ER corresponsione d'indennità di accompagnamento mensili per oltre Euro 500,00, d'altra parte, possono valere considerazioni omologhe a quelle già illustrate nel provvedimento del 9-10 aprile 2024.
Le uscite monetarie documentate, nella sostanziale generalità coincidenti con prelievi di denaro e, comunque, alquanto generiche nella relativa destinazione finale, non sono riconducibili con adeguata certezza a costi eventualmente avulsi da quelli latamente imposti dalla patologia sofferta da , né, comunque, a finalità estranee ai bisogni dello stesso minorenne. ER Ai fini d'interesse, si è già evidenziato che il minore, cui è stato diagnosticato uno stato d'invalidità per disturbo dello spettro autistico, ha tra l'altro manifestato difficoltà peculiari quali l'iperselettività alimentare e l'irrequietezza motoria, da cui anche la sua scolarizzazione soltanto parziale.
Si può pertanto fondatamente ritenere che non soltanto i costi per i trattamenti sanitari e per le cure farmacologiche (che, peraltro, risulterebbero ora a carico del Servizio Sanitario Nazionale) siano destinati ad essere sostenuti con le provvidenze da indennità di accompagnamento, ma così anche, ad intuitivo esempio, i costi necessari ai frequenti trasporti dell'interessato, alla sua peculiare alimentazione, alla sua socializzazione anche alternativa alla piena frequentazione scolastica e all'avviamento in preziose pratiche ricreative.
Con riguardo alle singole operazioni tacciate d'infedeltà da , ancora, la ricorrente ha CP_1 fornito allegazioni a giustificazione (della rispondenza agli interessi del figlio) rispetto al pagamento di Euro 79,00 eseguito presso Servizio Casa il 13 luglio 2020 e al pagamento di Euro 154,00 eseguito presso The Cube hotel di FI il 6 dicembre 2021-.
Nessuna spiegazione ha invece offerto, né, con ogni verosimiglianza, avrebbe potuto offrire, in relazione al pagamento di Euro 90,00 eseguito presso l'autoscuola Quadrifogli il 29 gennaio 2019, al pagamento di Euro 464,00 eseguito tramite modello F24 il 15 luglio 2019 e al pagamento di Euro 370,00 eseguito presso Ford FI il 6 marzo 2020; lo stesso pagamento di Euro 79,00 eseguito presso la gioielleria Shopping 2003 il 21 luglio 2020 è stato indicato come finalizzato all'acquisto di un orologio per e non, invece, per . PE ER
Trattasi, tuttavia, di quattro fattispecie soltanto in circa sei anni e per un ammontare globale di nemmeno 1.000,00 Euro che, senza dimostrare un sistemico utilizzo per fini egoistici o extrafamiliari delle provviste di titolarità del minore, finiscono unicamente per denotare una eccessiva disinvoltura e promiscuità, da parte della madre , nelle operazioni sul Parte_1 conto del figlio.
Tanto non può costituire serio motivo di addebito, né può avere ragionevolmente causato, di per sé, l'irreversibile crisi coniugale.
Se va pertanto respinta la corrispondente domanda formulata da parte resistente, va invece accolta incidentalmente la domanda, proposta ai sensi dell'art. 473 bis.38 c.p.c., intesa alla prescrizione che le provvidenze a titolo d'indennità di accompagnamento di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a siano utilizzate esclusivamente per far fronte ER alle maggiori spese causate o, comunque, correlate alla diagnosticata patologia di cui soffre il medesimo minorenne.
Proprio con riferimento ai superiori interessi del minorenne , poi, a seguito dei Persona_1 provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati il 17-25 ottobre 2023 e degli incontroversi esiti della CTU, non v'è contenzioso in ordine al regime di affidamento e di collocazione preferenziale da disporre nel caso di specie.
Tenuto conto delle riscontrate capacità genitoriali delle parti, tali da superare risolutivamente le loro difficoltà comunicative, anzitutto, il minore va affidato in via condivisa ad entrambi i genitori.
Egli deve poi conservare la collocazione preferenziale presso la madre con la Parte_1 quale ha sempre convissuto (e ciò anche in ragione degli impegni lavorativi del padre).
Conseguentemente, e senza attuale contesa tra le parti, va attribuito a il Parte_1 godimento dell'intera casa familiare sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, compreso il sottotetto, le parti comuni e le aree pertinenziali. In relazione al diritto di visita del genitore non collocatario (appunto, ) e alle CP_1 frequentazioni genitoriali nei periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive, si ritiene dover provvedere in conformità con le indicazioni fornite dal CTU, rimaste sostanzialmente esenti da contestazioni tra le parti.
Resta salva la previsione che i tempi stabiliti nel calendario, così come riportati nella seguente parte dispositiva, possano essere modificati di volta in volta su accordo delle parti, ovvero in attuazione delle indicazioni che verranno formulate dalla competente Unità Operativa di NPIA (Distretto di FI) una volta concluso il percorso abilitativo di presso la Fondazione ER
Bambini e Autismo ONLUS.
In relazione alla materia delle contribuzioni economiche, ancora, possono essere riproposte in questa sede, sebbene parzialmente integrate e corrette, talune argomentazioni e conclusioni illustrate nell'ordinanza del 17-25 ottobre 2023.
Con riferimento specifico al mantenimento dei figli e , valgono le PE Persona_3 ER seguenti considerazioni.
, di anni 21, e sono pacificamente privi di indipendenza economica. Persona_3 ER
Con riguardo ad di anni 23, è stata ravvisata una sua ancora imperfetta condizione di PE indipendenza economica con i provvedimenti dell'ottobre 2023; egli, diplomato geometra, era al tempo occupato a termine in attività di lavoro senz'altro precaria e non conforme alla sua formazione di studi e professionale (contratto in essere fino al 31 ottobre 2023 alle dipendenze di con mansioni di operaio in un locale all'insegna McDonald). CP_3
Orbene, rilevato incidentalmente che, in forza del suddetto contratto, il maggiorenne ha percepito circa Euro 1.000,00 netti al mese dal 13 aprile 2023 al 31 ottobre 2023 e che, già in precedenza, era stato assunto per alcuni mesi con contratto di apprendistato presso la società GTC di Cadeo (cfr. pag. 5 del ricorso introduttivo) ricevendo compensi pari ad Euro 450,00 al mese, va in primo luogo rimarcato che, dalla incontroversa documentazione prodotta da parte resistente (cfr. doc. n. 38), egli è risultato essere ancora impiegato in attività lavorativa al 19 febbraio 2024.
In ogni caso, giova ricordare in secondo luogo che, nella materia in esame, può farsi generale riferimento al principio giurisprudenziale (cfr., tra le altre, Cass., sez. 1, sent. n. 12952 del 22 giugno 2016) secondo cui la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età.
In altri termini e per converso, in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente, i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa – per il quale, all'età progressivamente più elevata si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento –, dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dall'impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (cfr. Cass., sez. 1, ord. n. 38366 del 3 dicembre 2021).
Applicando i superiori canoni di giudizio alla fattispecie in esame, va allora evidenziato che
[...]
anche laddove non ancora del tutto indipendente sotto il profilo reddituale (requisito Pt_4 questo che la ricorrente avrebbe dovuto comunque provare in aggiornamento, nel corso del giudizio, a fronte della produzione avversaria), non risulta essersi adoperato fattivamente nel reperire uno stabile impegno lavorativo conforme al suo percorso di studi e al suo titolo professionale.
Tale condizione di protratta inerzia – né, per vero, è stato provato un diverso contegno diligente della parte interessata – giustifica dunque risolutivamente, a decorrere dalla presente sentenza, la cessazione dell'obbligo di mantenimento del maggiorenne da parte dei genitori, così ovviamente compreso lo stesso . CP_1
Conviene poi precisare nuovamente, quanto a , come egli, per quanto percettore ER dell'indennità di accompagnamento (secondo ultimi ratei documentati per Euro 525,17), sia da considerare soggetto privo di reddito.
Per quanto condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte, infatti, l'indennità di accompagnamento è finalizzata a fare fronte alla situazione di invalidità e all'incapacità del beneficiato di provvedere da solo gli atti della vita quotidiana, non essendo invece diretta ad aumentare il reddito del percipiente (Cass., n. 36565 del 14 dicembre 2022; Cass. n. 35709 del 19 novembre 2021); essa, pertanto, non rappresenta una risorsa economica della quale si debba tenere conto in punto di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma è semplicemente una misura assistenziale pubblica diretta pareggiare o quantomeno a diminuire l'incidenza dei maggiori costi che comporta la patologia per la persona diminuita e per il familiare che se ne prende cura (in termini, Cass. sez., ord. n. 10423 del 19 aprile 2023).
E, appunto, proprio nei limiti di tali maggiori esborsi dovranno essere spese le provvidenze di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a . ER
Tenuto conto dei parametri commisurativi di cui all'art. 337 ter comma 4 c.c., poi, è pacifico che non trascorre nemmeno parte residuale del suo tempo con il padre e ciò a differenza Persona_3 di , bisognoso di ben altre attenzioni, rispetto al quale, come già verificato, vigono da ER tempo regolari e costanti frequentazioni paterne.
Con riguardo alle condizioni economiche dei coniugi, può dirsi accertato su base documentale che
, socio e amministratore unico della s.r.l.s. “Visiva Incoming Emilia” (iscritta al Parte_1 registro delle imprese il 4 febbraio 2022), non ha dichiarato redditi per gli ultimi anni d'imposta, non è titolare di beni immobili, ha acceso un conto corrente recante un saldo attivo irrisorio e non risulta titolare di investimenti finanziari.
La suddetta società ha registrato una perdita di esercizio nel corso dell'anno 2022 eppure, dalle movimentazioni del suddetto conto corrente intestato alla ricorrente e riferite all'anno 2023, risultano taluni versamenti in suo favore (per Euro 1.550,00 complessivamente dal giugno al settembre 2023) a titolo di compenso spese amministrative.
Dal bilancio depositato relativo all'anno 2023, e, in particolare, dalla voce attestante una riduzione dei debiti verso soci (per finanziamenti) da Euro 9.910,42 ad Euro 500,00, poi, si ha puntuale conferma che la ricorrente, in quanto unico socio, deve avere beneficiato nel corso del 2023 di erogazioni monetarie complessive per Euro 9.410,42.
, a sua volta, ha dichiarato redditi netti per l'anno 2020 pari ad Euro 32.153,00 (Euro CP_1
2.679,42 mensili), per l'anno 2021 pari ad Euro 31.911,00 (Euro 2.659,25 mensili), per l'anno 2022 pari ad Euro 31.591,00 (Euro 2.632,58 mensili) e, per l'anno 2023, pari ad Euro 32.400,00 (pari ad Euro 2.700,00 per dodici mensilità).
Egli, ancora, è proprietario dell'intero immobile destinato a casa familiare e ha contenute disponibilità monetarie di conto corrente. Lo stesso è gravato dalla restituzione rateale del prestito pacificamente erogato al coniuge CP_1 per la costituzione e l'avviamento della sua attività di impresa (per Euro 234,83 al mese), da una connessa polizza assicurativa con premi pari ad Euro 87,18 al mese e dal riscatto rateale del corso di laurea ai fini pensionistici (per Euro 181,38 mensili).
Risulta dunque una sua disponibilità di spesa mensile per circa Euro 2.200,00, dalla quale vanno ulteriormente detratti i costi abitativi (non documentati) correlati alla sua attuale sistemazione d'alloggio.
Tenuto conto dei superiori presupposti di fatto e valorizzati i diversi tempi di permanenza con i genitori, dunque, pare congruo – a decorrere dal provvedimento con il quale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stata assegnata a la casa familiare – porre a Parte_1 carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli e Persona_3
mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 500,00 (Euro 350,00 per ER
ed Euro 150,00 per ), soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat, Persona_3 ER oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo le indicazioni di cui alla seguente parte dispositiva.
Anche alla luce della disponibilità manifestata negli atti introduttivi e ribadita infine nelle conclusioni, si stima peraltro congruo che l'assegno unico universale per i figli venga percepito integralmente dalla madre, collocataria in via privilegiata di e stabilmente convivente con ER
. Persona_3
In relazione alla domanda della ricorrente volta alla percezione in proprio dell'assegno di mantenimento, ancora, è regola generale quella secondo cui, pronunciando la separazione, occorre disporre un mantenimento in favore del coniuge che non abbia adeguati redditi propri, ossia, secondo la preferibile interpretazione dell'art. 156 comma 1 c.c., un contributo che si orienti alla prospettiva di una protrazione, per entrambi i coniugi, di un tenore di vita analogo al precedente, compatibilmente e nei limiti dei maggiori oneri derivanti in via primaria dalla cessazione della loro convivenza.
L'assegno accordato in sede di separazione al coniuge economicamente più debole mira quindi a permettergli di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di unione e l'entità di tale contributo deve essere determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.
Pertanto, i presupposti che devono concorrere affinché il giudice accerti positivamente la sussistenza del corrispondente diritto sono: la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente l'assegno; l'assenza di adeguati redditi propri in capo al coniuge richiedente l'assegno idonei a mantenere inalterato il tenore di vita goduto in costanza di unione;
la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, nel senso che il coniuge obbligato alla corresponsione deve godere di redditi superiori a quelli del beneficiario.
Si ha fondata ragione di ravvisare, nel caso di specie, tutti i requisiti in oggetto.
Esclusa l'addebitabilità della separazione a , infatti, è dirimente valorizzare gli Parte_1 esigui introiti da costei percepiti in virtù della sua attività d'impresa e, per converso, la sperequazione, per quanto contenuta, delle risorse economiche delle parti.
Analogamente a quanto già stimato nel corso del procedimento, si ritiene allora congruo (a tale riguardo non potendosi ignorare, anche per quanto previsto dall'art. 337 sexies c.c., l'assegnazione all'interessata della casa familiare) che, sempre con decorrenza dai provvedimenti temporanei e urgenti, sia obbligato a contribuire al mantenimento della moglie mediante la CP_1 corresponsione di importi monetari mensili pari ad Euro 150,00, sempre soggetti a rivalutazione annuale secondo indici Istat. Con riferimento alle regolamentazione delle spese di lite, d'altra parte, occorre dare conto di una soccombenza prevalente del convenuto che induce a una compensazione, nella misura della metà, delle spese processuali, con conseguente condanna dello stesso alla rifusione, in CP_1 favore di controparte, della restante metà, liquidata come in dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività difensiva svolta (causa di valore indeterminabile e di complessità bassa, valori minimi per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto del 10 aprile 2024 (trattandosi di incombente istruttorio disposto nel comune interesse del figlio minorenne).
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.28 c.p.c., contrariis rejectis, definitivamente decidendo:
1) dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti in CP_1 Parte_1 matrimonio il 24 aprile 2000 in FI (PR); matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del Comune di FI al n. 4, p. II, s. A, anno 2000.
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
2) affida il minorenne (nato il [...]) in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori;
3) dispone che il suddetto minorenne abbia collocazione preferenziale presso la madre
[...]
; Parte_1
4) assegna a l'intera casa familiare sita in FI, fraz. Ponte Ghiara n. 60, Parte_1 compreso il sottotetto, le parti comuni e le aree pertinenziali;
5) salve le eventuali modifiche che potranno essere di volta in volta apportate su accordo delle parti, ovvero in attuazione delle indicazioni che verranno formulate dall'Unità Operativa di NPIA (Distretto di FI) una volta concluso il percorso abilitativo di presso la Fondazione ER
Bambini e Autismo ONLUS, dispone che il diritto di visita del padre e le frequentazioni genitoriali nei periodi coincidenti con le festività e le vacanze estive abbiano luogo nei seguenti termini:
- Prima settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle 16:30 CP_1 ER alle 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:30, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. CP_1 provvederà all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli ER orari indicati dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle CP_2 Pt_1 sedute;
- Seconda settimana: il sig. potrà avere con sé il figlio nei giorni di lunedì dalle CP_1 ER
16:30 alle 20:00, giovedì dalle 16:30 alle 20:00, venerdì dalle 16:30 alle 18:00, dal sabato alle ore 10:00 alla successiva domenica alle ore 20:00, prelevandolo dall'abitazione materna e riconducendovelo. Nei giorni di martedì e mercoledì il sig. provvederà CP_1 all'accompagnamento del figlio alle sedute di terapia abilitativa, secondo gli orari indicati ER dalla;
la sig.ra provvederà a riprendere il figlio al termine delle sedute;
CP_2 Pt_1
- Nelle vacanze scolastiche natalizie il minore trascorrerà con la madre i giorni dal 23.12 al 28.12 (con possibilità di raggiungere i familiari materni a Roma); con il padre dalle ore 16:30 del giorno 29.12 alle ore 20:00 del giorno 01.01.1 (con possibilità di rientro presso la casa materna alle 18:30 se necessario per alcuni pernottamenti); con la madre dalle ore 20:00 del giorno 01.01 alle ore 10:00 del giorno 06.01; con il padre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 del giorno 06.01. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- Nel periodo di vacanze scolastiche pasquali, il minore trascorrerà tre giorni con ciascun genitore, alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì di pasquetta. Qualora non vi fosse accordo fra i genitori, la madre deciderà negli anni pari, il padre negli anni dispari;
- Durante il periodo estivo, da considerarsi dalla fine della scuola all'inizio del successivo anno scolastico, il minore potrà trascorrere con ciascuno dei genitori dieci giorni non consecutivi. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente il periodo di vacanze scelto, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito ai giorni di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari, il padre in quelli dispari;
- Nelle ulteriori festività e nei ponti del calendario scolastico si manterrà inalterato il modello di frequentazione consueto, salvi diversi accordi fra i genitori;
- In ogni caso i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapito telefonico del luogo eventualmente scelto per le vacanze estive;
- Prescrive ad entrambi i genitori di collaborare con i professionisti del Servizio di NPIA dell'ASL di Parma (Distretto di FI) e di seguirne le indicazioni sia in relazione ai tempi delle frequentazioni genitoriali eventualmente difformi rispetto al presente calendario, sia in relazione alle iniziative volte a favorire il miglior inserimento possibile del minore nella realtà ER sociale e formativa offerta dal territorio di residenza;
6) ferme restando le determinazioni di cui ai provvedimenti temporanei e urgenti, a decorrere dalla presente sentenza dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento del maggiorenne a carico del padre;
PE CP_1
7) a decorrere dai provvedimenti temporanei e urgenti, pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli e mediante la Persona_3 ER corresponsione alla madre , entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile Parte_1 pari ad Euro 500,00 (Euro 350,00 per ed Euro 150,00 per ), soggetto a Persona_3 ER rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, da documentarsi, con le seguenti precisazioni:
- spese che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: ticket sanitari e spese medico-specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale purché debitamente prescritte dal medico di base ed urgenti;
tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola;
testi di studio, particolari attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico (es. computer e relativi accessori e aggiornamenti purché di costo unitario non superiore a € 150,00), gite scolastiche che importino un costo non superiore a € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitter in caso di impegni lavorativi della madre o malattia della prole e/o del genitore collocatario in mancanza di strutture logistiche gratuite (es. nonni); centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e luoghi assimilati;
- spese che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: spese per imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico, quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale allorché implichi la frequentazione del Conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali acquisto e rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, gare e tornei, ritiri e soggiorni di esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi di istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali;
tutte le altre spese di natura straordinaria;
8) a decorrere dai provvedimenti temporanei e urgenti, pone a carico di l'obbligo di CP_1 contribuire al mantenimento della moglie versando in suo favore, entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, un importo monetario pari ad Euro 150,00, soggetto a rivalutazione monetaria secondo indici Istat;
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli sia corrisposto integralmente, nella misura del 100%, a;
Parte_1
10) prescrive che le provvidenze a titolo d'indennità di accompagnamento di volta in volta accreditate sul conto corrente intestato a siano utilizzate esclusivamente per far fronte ER alle maggiori spese causate o, comunque, correlate alla diagnosticata patologia di cui soffre il medesimo minorenne;
11) respinge la domanda di addebito della separazione formulata da;
CP_1
12) compensa nella misura della metà le spese processuali e, per l'effetto, condanna CP_1
al pagamento, in favore di , della restante metà, liquidata in Euro
[...] Parte_1
1.905,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfetario spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge;
13) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Così deciso in Parma il 30 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto