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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/06/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 4585 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. ROSALIA MANUELA LO CASCIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Con l'avv. VAZZANA MARCO resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza di trattazione scritta del 09.06.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' Controparte_3
al
[...] pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 63.172,91 oltre rivalutazione dal 01.02.2025 al saldo;
- condanna l' Controparte_4
[...
[...] , al
[...] CP_1
versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
- condanna l' Controparte_3
alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Emanuele Greco e dell'avv.ta Rosalia Manuela
Lo Cascio;
- condanna l' Controparte_3
alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 1.200,00 per CP_2
onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
, , Controparte_3 CP_3
le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso che con ricorso depositato il 12.05.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), CP_3
nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 [...] poi, da settembre 2001 al 16 maggio 2013; che in tale data la Parte_2 [...] inviava la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e che, Parte_2
nonostante ciò, il ricorrente aveva continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( . CP_3
Esponeva, in particolare, di avere sempre svolto mansioni di OSS e, dal 2016 e fino al
2019, di essere stato assegnato alla pulizia dei viali e alla manutenzione del verde.
Concludeva nei termini seguenti: “in via principale accertare e dichiarare che dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019 il Sig. ha svolto per conto e di fatto alle Parte_1
dipendenze dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario CP_3 socio sanitario e manutentore del verde appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dall'aprile 2010 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti CP_3 al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente, per CP_3 tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il Sig. Parte_1
2 e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di Pt_1 CP_3
un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che il Sig. Parte_1
ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro
[...]
subordinato alle dipendenze dell' dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019, tenendo in CP_3 considerazione esattamente quanto percepito dal Sig. nel corso del predetto Parte_1
periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario e manutentore del verde (dal 2010 al 2019) riconducibile alla Categoria A del CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € CP_3
43.475,38 di cui € 35.368,16 a titolo di differenze retributive ed € 8.107,23 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019, o quella diversa maggiore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso Parte_1 del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore socio sanitario e manutentore del verde del CCNL di categoria
(versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente, per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed CP_2 omessi, pari ad € 31.717,90 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente
e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019 ad oggi il Sig. Parte_1 ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità
[...] CP_3 formale di ex Pip, le mansioni di operatore socio-sanitario specializzato appartenente alla
Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dall'aprile 2010 ha svolto, comunque ed in ogni CP_3
caso, mansioni uguali e diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti CP_3 al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare
l' resistente al pagamento della somma di € 43.475,38 di cui € 35.368,16 a titolo di CP_3 differenze retributive ed € 8.107,23 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze
3 retributive, relativamente al periodo dall'aprile 2010 al 2019, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione Parte_1
delle mansioni effettivamente svolte di operatore socio-sanitario specializzato del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € Parte_1
14.138,04 a titolo di risarcimento del danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- premesso che, istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3
convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento CP_2
positivo del rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi CP_3
non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (all' del presente giudizio, oltre sanzioni CP_2 dovute per legge;
- premesso che espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 09.06.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile dei ricorrenti nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato,
4 realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte dalle parti ricorrenti sub doc. 3, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data Parte_2
30.04.2013, il ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino
è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass.
25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2021, n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che
5 coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste
a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n.
27125/2022 cit);
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario specializzato di cui al ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
✓ per quanto concerne la data finale del calcolo, e la voce relativa al TFR, non può che osservarsi che il consulente ha correttamente fatto riferimento alla data di deposito del ricorso. In ogni caso, per il periodo successivo, permanendo medesime le condizioni, la consulenza fornisce adeguato riferimento per il calcolo;
✓ analogamente, dalla CTU possono evincersi i dati per il calcolo del TFR;
✓ per quanto concerne i “sussidi integrativi del 2021 e 2022” di cui alle note di parte resistente, era onere di questa chiarire innanzi tutto il titolo della relativa corresponsione, al fine di verificare l'eventuale concorso nella quantificazione del credito;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 63.172,91 oltre rivalutazione dal 01.02.2025 al saldo;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, ivi incluse le
6 spese di consulenza, e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09.06.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al N. 4585 del 2022 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con l'avv. GRECO GIUSEPPE EMANUELE e l'avv. ROSALIA MANUELA LO CASCIO ricorrente
CONTRO
Controparte_1
[...]
Con l'avv. VAZZANA MARCO resistente
E CONTRO
CP_2
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza di trattazione scritta del 09.06.2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l' Controparte_3
al
[...] pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di € 63.172,91 oltre rivalutazione dal 01.02.2025 al saldo;
- condanna l' Controparte_4
[...
[...] , al
[...] CP_1
versamento dei contributi previdenziali non prescritti, parametrati alla retribuzione come sopra indicata;
- condanna l' Controparte_3
alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Emanuele Greco e dell'avv.ta Rosalia Manuela
Lo Cascio;
- condanna l' Controparte_3
alla
[...] rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 1.200,00 per CP_2
onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge se dovute;
- pone definitivamente a carico dell'
[...]
, , Controparte_3 CP_3
le spese di consulenza, già liquidate in corso di causa. CP_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premesso che con ricorso depositato il 12.05.2022 il ricorrente in epigrafe esponeva di avere lavorato presso l' come lavoratore socialmente utile (ex “Pip”), CP_3
nell'ambito di Convenzioni stipulate fra la detta azienda e la prima e la CP_5 [...] poi, da settembre 2001 al 16 maggio 2013; che in tale data la Parte_2 [...] inviava la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro e che, Parte_2
nonostante ciò, il ricorrente aveva continuato a svolgere, senza soluzione di continuità, attività di lavoro subordinato presso l'Ente ospitante ( . CP_3
Esponeva, in particolare, di avere sempre svolto mansioni di OSS e, dal 2016 e fino al
2019, di essere stato assegnato alla pulizia dei viali e alla manutenzione del verde.
Concludeva nei termini seguenti: “in via principale accertare e dichiarare che dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019 il Sig. ha svolto per conto e di fatto alle Parte_1
dipendenze dell' sebbene nella sua qualità formale di ex Pip, le mansioni di ausiliario CP_3 socio sanitario e manutentore del verde appartenente alla Categoria A del C.C.N.L. applicabile nel comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare che il ricorrente, somministrato all' fin dall'aprile 2010 ha svolto mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti CP_3 al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente, per CP_3 tutti i motivi sopra esposti, tenuto conto delle mansioni richiamate dal CCNL di appartenenza;
accertare e dichiarare, per tutti i motivi sopra esposti, che il rapporto tra il Sig. Parte_1
2 e l' resistente ha assunto, dopo l'iniziale periodo formativo, le caratteristiche di Pt_1 CP_3
un rapporto di lavoro subordinato essendo venuta meno la matrice assistenziale del rapporto, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare, dunque, che il Sig. Parte_1
ha diritto a percepire le differenze retributive per aver prestato attività di lavoro
[...]
subordinato alle dipendenze dell' dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019, tenendo in CP_3 considerazione esattamente quanto percepito dal Sig. nel corso del predetto Parte_1
periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di ausiliario e manutentore del verde (dal 2010 al 2019) riconducibile alla Categoria A del CCNL di categoria versato in atti, ovvero quelle diverse mansioni svolte che verranno accertate in sede di istruttoria dibattimentale;
condannare l' resistente al pagamento della somma di € CP_3
43.475,38 di cui € 35.368,16 a titolo di differenze retributive ed € 8.107,23 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze retributive, relativamente al periodo dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019, o quella diversa maggiore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso Parte_1 del predetto periodo e di quanto alla stessa sarebbe spettato in ragione delle mansioni effettivamente svolte di operatore socio sanitario e manutentore del verde del CCNL di categoria
(versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
condannare parte resistente, per tutti i motivi di cui al presente atto, al versamento in favore dell' dei contributi effettivamente dovuti ed CP_2 omessi, pari ad € 31.717,90 in ragione dell'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente
e parte resistente, ovvero quella diversa maggiore somma che verrà accertata in corso di causa;
riconoscere, inoltre, l'effettiva anzianità di servizio, sia ai fini giuridici che contributivi e pensionistici, oltre interessi e rivalutazione dal diritto e sino all'effettivo soddisfo, in ragione dall'accertato rapporto di subordinazione tra il ricorrente e parte resistente;
In via subordinata: accertare e dichiarare, che dall'aprile 2010 al 2013 e dal 2016 al 2019 ad oggi il Sig. Parte_1 ha svolto, per conto e di fatto alle dipendenze dell' sebbene nella sua qualità
[...] CP_3 formale di ex Pip, le mansioni di operatore socio-sanitario specializzato appartenente alla
Categoria A del CCNL applicabile al Comparto Sanità (versato in atti), ovvero quelle diverse mansioni che verranno accertate nel corso dell'istruttoria dibattimentale;
accertare e dichiarare, che il ricorrente, somministrato all' sin dall'aprile 2010 ha svolto, comunque ed in ogni CP_3
caso, mansioni uguali e diverse rispetto a quelle oggetto di convenzione e quindi della somministrazione, svolgendo invero mansioni identiche a quelle degli altri dipendenti CP_3 al fine di sopperire alla carenza di personale regolarmente assunto dalla resistente;
condannare
l' resistente al pagamento della somma di € 43.475,38 di cui € 35.368,16 a titolo di CP_3 differenze retributive ed € 8.107,23 a titolo di Tfr maturato sulla base delle predette differenze
3 retributive, relativamente al periodo dall'aprile 2010 al 2019, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, che tenga conto di quanto esattamente percepito dal Sig. nel corso del predetto periodo e quanto allo stesso sarebbe spettato in ragione Parte_1
delle mansioni effettivamente svolte di operatore socio-sanitario specializzato del CCNL di categoria (versato in atti che qui deve intendersi ripetuto e trascritto) o in virtù di quelle diverse mansioni effettivamente svolte e che verranno accertate in sede di istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
Condannare parte resistente, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € Parte_1
14.138,04 a titolo di risarcimento del danno per i motivi, tutti, di cui al punto 6) del presente ricorso, o quella maggiore o minore somma che Codesto Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal diritto e sino all'effettivo soddisfo;
- premesso che, istaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_3
convenuta, eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva e deducendo, nel merito, la infondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che si costituiva, altresì, l' chiedendo, in caso di accertamento CP_2
positivo del rapporto di lavoro, di condannare l' al pagamento dei contributi CP_3
non versati all'ente di previdenza, nei limiti della prescrizione quinquennale dalla data di notifica del ricorso introduttivo (all' del presente giudizio, oltre sanzioni CP_2 dovute per legge;
- premesso che espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta ex art 127 ter cpc del 09.06.2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in primo luogo chiarire che la ricorrente deduce, in via principale, che il rapporto deve essere qualificato come di lavoro subordinato sin dall'origine, a causa della sua durata, dell'inserimento stabile dei ricorrenti nella organizzazione aziendale, a causa dello svolgimento di mansioni tipiche e comunque eccedenti quelle previste dalla convenzione. Data siffatta prospettazione, il soggetto passivo viene correttamente individuato nella odierna resistente;
- rilevato che secondo l'orientamento reiteratamente espresso dalla giurisprudenza della Suprema Corte, “L'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo
468/1997, poi riprodotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 81/2000, l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Pertanto, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze della pubblica amministrazione, per
l'attuazione di un apposito progetto, non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato,
4 realizzandosi in tal caso un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale, inserito nel quadro di un programma specifico che utilizza i contributi pubblici.” (così, ex plurimis, Cass. sez. lav., 14/03/2018, n.6155);
- rilevato che, con riferimento al caso in esame, parte resistente neppure deduce, e comunque non prova, che successivamente alle convenzioni prodotte dalle parti ricorrenti sub doc. 3, siano stati predisposti ulteriori progetti. Deve dunque darsi come circostanza non contestata che, cessato il rapporto con la in data Parte_2
30.04.2013, il ricorrente abbia prestato la propria attività in via di fatto in favore della parte resistente senza l'inserimento in alcun specifico (o generico, in verità), progetto;
- rilevato poi che tale circostanza non può essere superata dal fatto che la legislazione regionale ha, nel corso degli anni, rifinanziato i “rapporti assistenziali” come quello in esame, atteso che – come chiarito – l'utilizzazione dei soggetti già appartenenti al bacino
è avvenuta, dal maggio 2014, in assenza di qualsivoglia progetto.
E della necessità del progetto non può certo dubitarsi, atteso che gli artt. 8 del D.Lgs. n.
468/1997, 4 del n. 81/2000, 26 del D.Lgs. n. 151/2015 fanno espresso riferimento alla predisposizione di progetti (peraltro temporanei), e che la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “la materia dei rapporti a termine rientra nell'ambito dell'”ordinamento civile” rimesso alla potestà legislativa esclusiva dello Stato” (Cass.
25672/2017);
- rilevato che – con riferimento alle conseguenze derivanti dalle superiori considerazioni – deve osservarsi che l'impossibilità di qualificare le forme di occupazione in esame quali rapporto di lavoro subordinato è stata ribadita chiaramente dalle disposizioni citate e dalla giurisprudenza della Suprema Corte, trattandosi comunque di rapporti speciali, che coinvolgono più soggetti, con una matrice assistenziale e con una componente formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione (cfr. Cass. n. 21936 del 2004; Cassazione civile, sez. lav.,
05/05/2021, n. 11768).
Peraltro, la possibilità di configurare un rapporto di subordinazione è stata esclusa anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste a tutela del lavoratore (cfr. Cass. n. 27125/2022).
In tal caso, tuttavia, escludendosi la possibilità di una “trasformazione del rapporto”, residua soltanto – secondo quanto disposto dall'art. 2126 c.c.- il diritto ad eventuali differenze retributive, e ciò in quanto “l'occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integri un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 468/1997 (poi riprodotto negli stessi termini dall'art. 4 d.lgs. 81/2000), l'utilizzazione di tali lavoratori non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che
5 coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l'amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l'ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione: con la conseguenza che, anche in caso di prestazioni rese in difformità dal programma originario o in contrasto con le norme poste
a tutela del lavoratore, non si costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trovando applicazione solo la disciplina sul diritto alla retribuzione prevista dall'art. 2126 c.c. (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22287; Cass. 30 giugno 2016, n. 13475)” (così, da ultimo, Cass. n.
27125/2022 cit);
- rilevato dunque che – in applicazione dei principi esposti – se è vero che nel caso di specie non può ritenersi costituito un rapporto di lavoro subordinato, è altresì vero che la totale assenza di progetto determina, in capo al ricorrente ai sensi di quanto disposto dall'art. 2126 c.c., il diritto alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto in ipotesi dovuto ad un lavoratore che abbia svolto mansioni di operatore socio sanitario specializzato di cui al ccnl comparto sanità con orario settimanale di 30 ore, ed alle relative contribuzioni;
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici, con le seguenti precisazioni:
✓ per quanto concerne la data finale del calcolo, e la voce relativa al TFR, non può che osservarsi che il consulente ha correttamente fatto riferimento alla data di deposito del ricorso. In ogni caso, per il periodo successivo, permanendo medesime le condizioni, la consulenza fornisce adeguato riferimento per il calcolo;
✓ analogamente, dalla CTU possono evincersi i dati per il calcolo del TFR;
✓ per quanto concerne i “sussidi integrativi del 2021 e 2022” di cui alle note di parte resistente, era onere di questa chiarire innanzi tutto il titolo della relativa corresponsione, al fine di verificare l'eventuale concorso nella quantificazione del credito;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati, con conseguente condanna della parte resistente al pagamento della somma di € 63.172,91 oltre rivalutazione dal 01.02.2025 al saldo;
- rilevato che non può invece trovare accoglimento la domanda risarcitoria, atteso che nel caso di specie non vi è illegittima reiterazione di rapporti a termine;
- rilevato, dunque, che il ricorso merita accoglimento nei limiti descritti, con le conseguenziali statuizioni in materia di spese di lite di cui al dispositivo, ivi incluse le
6 spese di consulenza, e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente, che hanno reso le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 09.06.2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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