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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/09/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.736/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 736/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 08 luglio 2022 posta in decisione all'udienza collegiale del
07/05/2025
OGGETTO: d a
Altri istituti e leggi
(già con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
speciali dell'avv. Gorlani Innocenzo e dell'avv.
Codice: 109999 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
con il patrocinio dell'avv. Zanetti Andrea ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso l'avv. Franzoni Maurizio
APPELLATI In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022 pubblicata in data 09 giugno 2022 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle
conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado:
(a) in via preliminare: dichiarare l'intervento di Controparte_4
inammissibile per carenza di interesse e, per l'effetto, condannarla alla
rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
(b) in via principale: accertato il pieno e corretto adempimento da parte
dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il primo progetto
(42368/2011), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa vanta nei
confronti del un credito pari ad € Controparte_3
331.681,52; accertata altresì la reale entità del (parziale) inadempimento
dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il secondo progetto
(64425/12), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa deve restituire
al una somma pari ad € 24.638,99; Controparte_3
accertato che, ai sensi del punto 7.3 della Circolare n. 900315 del 14 luglio
2000 e degli stessi decreti di concessione definitiva (rispettivamente n.
161612 e n. 161685), tali somme devono essere compensate ad opera della
Banca concessionaria;
dichiarare la compensazione tra i due controcrediti
e, per l'effetto, condannare il a versare Controparte_3
in favore dell'appellante la somma residua a suo credito, pari a €
307.042,53; (c) in via subordinata: accertato il pieno e corretto adempimento da parte dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il
primo progetto (42368/11), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa
vanta nei confronti del un credito pari Controparte_3
alle somme non ancore erogate;
accertata altresì la reale entità del
(parziale) inadempimento dell'appellante rispetto agli impegni assunti con
il secondo progetto (64425/12), quantificato l'importo che essa deve, per
l'effetto, restituire al in una cifra Controparte_3
comunque non superiore al controcredito da essa vantato;
dichiarare
interamente compensati i due controcrediti e dichiarate che nulla è dovuto
dall'appellante al . In ogni caso, con Controparte_3
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Dell'appellato CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello avversario in quanto
infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
Spese vinte”.
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione disattesa, respingere l'appello avversario di cui in epigrafe e
condannare l'appellante alla rifusione delle spese in entrambi i gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.Nel giudizio riassunto da (già Controparte_1 Controparte_2 a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del Tar Lombardia, il
Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1549/2022 pubblicata in data 09 giugno
2022, ha rigettato le domande proposte dall'attrice di accertamento del credito di € 333.681,52 nei confronti del Controparte_3
(relativo al procedimento agevolativo ex art. 488/12992 inerente il progetto n. 42368/11) e di un controcredito di € 24.638,99, con compensazione ad opera della banca concessionaria e condanna del al residuo importo CP_3
di € 307.042,53; ha accolto la domanda riconvenzionale del di CP_3
condanna dell'attrice della somma di € 592.752,52 e della somma di €
582.800,16 in restituzione dei contributi percepiti, con interessi legali dal dovuto al saldo;
ha condannato l'attrice al pagamento delle spese in favore del e della concessionaria CP_3 Controparte_5
[...
. Il Tribunale, ricostruita in punto di fatto, sulla base della documentazione prodotta, la vicenda relativa ai due progetti d'investimento intrapresi dalla in relazione ad uno stabilimento in Trani e ai Controparte_2
procedimenti agevolativi ex legge n. 488/1992, ha ritenuto che CP_4
quale concessionaria a cui è stato notificato il ricorso dinanzi al TAR
[...]
nonché l'atto di citazione in riassunzione, ha interesse a resistere alla domanda dell'attrice che l'ha convenuta in giudizio pur non formulando nei suoi confronti alcuna domanda, in quanto i decreti ministeriali oggetto di contestazione sono stati emessi sulla base della istruttoria condotta da detta società che ha, quindi, interesse a dimostrare la correttezza del proprio operato.
1.2. Ha evidenziato che la commissione ministeriale incaricata, dopo la chiusura della fabbrica, ha constatato in apposito verbale la impossibilità di verificare ed identificare sette filatoi in quanto già smontati ed imballati e che il Ministero non è vincolato con riferimento ai dati e alle spese indicati dal concessionario in sede di verifica;
inoltre, ha ritenuto generica la tabella di ricalcolo prodotta dall'attrice in mancanza della incidenza economica della esclusione dei sette filatoi.
1.3. Il Tribunale ha rilevato la esistenza di prova documentale circa le dichiarazioni rese riguardo le date di ultimazione e di entrata a regime dell'impianto in relazione ai due progetti ed ha escluso in base alla normativa di riferimento (art. 6 comma dieci DM 527/1995, artt.
6.8. ed 8.1. circolare n. 900315/2000) che l'attrice possa avvalersi a posteriori, solo dopo che è
stata disposta la revoca parziale delle agevolazioni, della facoltà, non esercitata in fase procedimentale, d'indicare date diverse (anteriori) di
“entrata in funzione relative a blocchi d'investimento” che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazione “mano mano che l'entrata in funzione stessa
si verifichi”;
ha, quindi, ritenuto che in base alle date di entrata in funzione e degli impianti relative ai due progetti (12 novembre 2004 e 25 novembre 2005) ed alla data di chiusura dell'impianto del 17 settembre 2007 non sia decorso il quinquennio previsto dall'art. 3 comma primo lettera b) dei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni e dall'art. 8 comma primo del
D.M. 527/1995, sussistendo, pertanto, il presupposto per la revoca parziale “… b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione
di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto” e per il ricalcolo delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 comma secondo DM 527/1995, in base agli importi indicati dal e non CP_3
oggetto di contestazione.
2.Ha proposto appello la sulla base di tre motivi. CP_2 CP_1
2.1. Si sono costituiti il e Controparte_3 CP_6
[...]
[...
. Il Collegio ha disposto ai sensi dell'art. 283 cod.proc.civ. la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022
limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento in favore del della somma di € 1.175.552,68 Controparte_3
(importo risultante dalla correzione disposta su istanza congiunta delle parti)
oltre interessi legali e subordinatamente al rilascio, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2023, di una fideiussione bancaria a prima richiesta, correlata all'esito del presente giudizio di gravame, di importo pari a quello dovuto per capitale e interessi;
ha, poi, preso atto del rilascio della fideiussione cui è stata subordinata la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di alcun rilievo in ordine a tale rilascio da parte dell'appellato e CP_3
confermato la disposta sospensione efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 07 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che abbia un proprio interesse in quanto parte Controparte_4
cui è stato notificato il ricorso al TAR e parte evocata nel giudizio riassunto,
pur se alcuna domanda è stara formulata nei suoi confronti.
Deduce che il ricorso amministrativo è stato notificato a detta società
notificato ai fini della litis denuntiatio, quale soggetto incaricato di attendere agli adempimenti relativi al recupero parziale delle somme già erogate a titolo di agevolazioni ex l. n. 488/1992, mentre l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato ai fini del rispetto del litisconsorzio processuale, pur avendo essa ribadito la inammissibilità dell'intervento già
formulata dinanzi al TAR.
Deduce che il non avere l'istituto bancario sostenuto la domanda di condanna formulata in via riconvenzionale dal ma solo quella di rigetto, CP_3
conferma la eccezione d'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum da essa sollevata in mancanza della esistenza in capo a detta parte di un interesse giuridico attuale e concreto, non valendo un interesse di mero fatto.
Chiede che la posizione processuale di venga qualificata Controparte_4
quale intervento ai sensi dell'art. 105 comma secondo cod.proc.civ., che venga dichiarata la inammissibilità delle sue difese e venga riformata la statuizione di condanna alle spese emessa a proprio carico.
1.1.Il motivo è infondato.
La notificazione del ricorso al TAR, prima, e dell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale,poi, ha legittimato la concessionaria a svolgere proprie difese e a prendere posizione sulle vicende inerenti il recupero del contributi corrisposti, oggetto di contestazione da parte dell'attrice qui appellante;
è la stessa appellante che nell'atto di citazione in riassunzione ha infatti evidenziato il ruolo disimpegnato dalla concessionaria nella istruttoria delle domande di agevolazione nonché di quella che ha preceduto la emissione dei decreti di revoca parziale delle agevolazioni stesse
(non, quindi, quale mero soggetto incaricato dell'attività di recupero parziale delle somme già erogate, come dedotto nel motivo in esame).
Sussiste un interesse, non di mero fatto, alla partecipazione al giudizio che rende la concessionaria non indifferente all'esito della lite, anche al fine di far emergere la correttezza del proprio operato e quindi in un'ottica di esclusione di future responsabilità.
Pertanto, la statuizione del Tribunale sul punto non merita censure.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto non fondata la contestazione da essa operata alla esclusione della spesa di € 1.796.973,31 per sette filatoi, contestazione fondata sulla contraddittorietà del che, per un verso, ha ritenuto CP_3
attendibile, senza necessità di altra verifica, la relazione della concessionaria circa la esclusione di altra fattura e, per altro verso, ha ritenuto la medesima relazione inidonea a comprovare l'ammissione della spese dei sette filatoi che la concessionaria stessa aveva dato essere stati acquistati, installati e messi in funzione a seguito di un sopralluogo del 19 luglio 2008; evidenzia che la spesa è stata sostenuta mentre diversa questione è che tali filatoi siano stati distolti dall'uso anteriormente al quinquennio.
Censura, inoltre, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto generico il proprio prospetto ove è stato indicato l'importo che essa ritiene spettante e che coincide con quello già riconosciuto in via provvisoria.
2.1. Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone la medesima censura già esaminata dal Tribunale
attraverso compiuta e articolata motivazione e che il Collegio condivide.
Il Giudicante ha messo in rilievo la disposizione regolamentare che riconosce al Ministero autonomia nel valutare i dati e le spese riconosciute dalla concessionaria;
ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie la commissione ministeriale ha riscontrato la impossibilità di una identificazione di tali beni,
nel contesto dell'impianto ormai smantellato, per verificarne la coincidenza con quelli oggetto delle fatture ed effettuarne la valutazione.
L'appellante non contesta la esistenza di autonomia valutativa in capo al sulla base della norma regolamentare, limitandosi a prospettarne CP_3
l'asserita superfluità.
E' inoltre confermato che vi sia stata la impossibilità oggettiva da parte della commissione ministeriale, incaricata dell'accertamento relativo alla realizzazione dell'investimento, di avere necessario riscontro della spesa in questione.
La esclusione della spesa è avvenuta perché l'accertamento di essa, sulla base del quale deve avvenire il ricalcolo delle agevolazioni spettanti a seguito dell'emanazione del decreto di concessione definitiva o, come nel caso di specie, della revoca parziale delle agevolazioni, non è stato possibile per ragioni imputabili alla stessa appellante.
Non è, peraltro, ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento del a cui non può ritenersi precluso di effettuare ogni accertamento e CP_3
controllo in merito alle spese oggetto di domanda di agevolazione, pur se oggetto di precedente istruttoria favorevole da parte della concessionaria.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ravvisato la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 8 comma primo lettera b) del
D.M. n. 527/1995 per la revoca delle agevolazioni e che abbia ritenuto che in assenza di specificazione della data di ultimazione questa coincida con quella di messa in funzione e che tale specificazione avrebbe dovuto essere resa ai sensi dell'art. 6 comma 10 del regolamento “successivamente al ricevimento
del decreto di concessione ed entro un mese dallo steso o dalla data in cui se
ne verifichino le condizioni>> ed ha qualificato tale termine perentorio.
Deduce che: la perentorietà del termine deriva solo dalla legge e la citata norma regolamentare non la prevede;
il Tribunale ha ricavato la perentorietà
dall'art.
8.2. della circolare esplicativa 900315/2000 che prescrive la trasmissione della documentazione comprovante la effettuazione delle spese
“entro e non oltre sei mesi” dalla data di ultimazione del programma e commina la “revoca della agevolazione” salva la sussistenza di “gravi e
giustificati motivi”; le date di ultimazione dei programmi coincidono con la data relativa all'ultimo dei titoli di spesa, come previsto dalla circolare ed essa ha tempestivamente inoltrato la rendicontazione delle spese prescritta senza arrecare pregiudizio alle esigenze di trasparenza , equità e imparzialità
indicate dal tribunale;
sussistono, comunque, a suo dire, gravi e giustificati motivi per la trasmissione della dichiarazione di spesa anche oltre il termine stabilito in quanto sono sopravvenute circostanze inerenti il mercato che hanno determinato la impossibilità di proseguire nell'attività produttiva e hanno reso necessaria la riconversione dell'impianto con riassorbimento della manodopera;
essa si è limitata a dichiarare le sole date di ultimazione dei programmi corrispondenti all'ultimo titolo di spesa ammissibile a contributo in quanto, in quel contesto, era determinata al mantenimento dell'impianto oltre il quinquennio prescritto.
Evidenzia che, attese le circostanze sopravvenute e ad essa non imputabili,
di avere offerto prova attraverso la documentazione prodotta che i macchinari non sono stati distolti dall'uso previsto prima del quinquennio e di superare la presunzione relativa di coincidenza tra la data di ultimazione e la data di entrata in funzione del programma.
Censura, poi, che tale documentazione sia di unilaterale redazione e che non sia sufficiente a documentare la installazione e messa in funzione dei filatoi anteriore al quinquennio;
inoltre deduce che essa non è stata oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ. ad opera del . CP_3
3.1. Il motivo è infondato.
La ricostruzione operata dal Tribunale è documentale.
L'art. 3 primo comma lett. b) dei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni riproduce il contenuto dell'art. 8 primo comma D.M. 527/1995
che prevede che “… le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal
, anche su Controparte_7
segnalazione della banca concessionaria: … b) qualora vengano distolte, in
qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,
dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui
realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di
cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”.
Pertanto, gli effetti del mancato rispetto di tale prescrizione sono recepiti dai citati decreti che regolamentano il regime delle agevolazioni in modo vincolante per chi ne beneficia.
Inoltre, come già accertato dal Tribunale, è la stessa società ad avere dichiarato attraverso il proprio legale rappresentante in data 18 novembre
2004 (primo progetto) ed in data 5 giugno 2006 (secondo progetto) con
“dichiarazione provvisoria da inviare entro un mese dal ricevimento del
decreto di concessione provvisoria e dalla data di ultimazione (se
successiva)” (così la intestazione dei docc. 2 e 3) che la data di ultimazione dell'impianto, di entrata in funzione è il 12 febbraio 2004 e di entrata a regime il 30 settembre 2004 (primo progetto) e che il programma relativo al secondo progetto è stato ultimato, è entrato in funzione ed è entrato a regime il 25 novembre 2014. Si tratta della dichiarazione prescritta dall'art. 6 comma
10 del D.M. n. 527/1995; l'appellante non può ora smentirne il contenuto in assenza, per quanto già accertato dal Tribunale, di specifiche dichiarazioni per blocchi omogenei che avrebbero dovuto essere fornite “mano a mano che
l'entrata in funzione stessa si verifichi”
L'effetto risolutivo appare chiaro ed è funzionale alla natura ed allo scopo della agevolazioni nonché alla necessità di consentire con immediatezza le verifiche ministeriali;
le erogazioni provvisorie sono avvenute condizionando le agevolazioni alla destinazione all'uso previsto delle immobilizzazioni e prevedendone sin da allora la parziale revoca nei termini ivi previsti;
la dichiarazione è avvenuta in conformità al regolamento che ha disciplinato l'accesso alle agevolazioni.
Non possono, quindi, essere invocate date che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazioni di entrata in funzione in blocchi che non sono state redatte ed inviate nel contesto del procedimento che ha natura, con evidenzia,
pubblicistica; inoltre, non è conforme al contenuto delle dichiarazioni rese l'assunto che non siano state specificate le date di messa in funzione dei macchinari in quanto, in entrambe, tala data è indicata specificatamente e coincide con quella di ultimazione dei programmi
L'appellante invoca i “gravi e giustificati motivi” che, ai sensi dell'art. 8.2
della circolare, possono escludere la revoca delle agevolazioni in caso di mancata trasmissione della documentazione che comprova le spese “entro e
non oltre sei mesi” dalla data di messa in funzione. Il Tribunale ha menzionato tale disposizione per evidenziare la rilevanza della dichiarazione della data di ultimazione e di entrata in funzione degli impianti nell'ambito dell'intero procedimento e cioè sia per il decorso del termine quinquennale d'indisponibilità dell'impianto sia ai fini della trasmissione dei documenti di spesa (profilo qui non in discussione).
Le circostanze addotte dall'appellante non valgono a rendere non imputabile la mancata presentazione da parte della stessa di frazionate dichiarazioni di entrata in funzione dei macchinari;
l'asserito sopravvenuto mutamento delle condizioni di mercato non dà ragione delle circostanze per cui essa avrebbe,
nel febbraio 2004 e nel novembre 2005, fornito dichiarazioni cumulative anziché “per blocchi funzionalmente autonomi”; inoltre è arduo, anche in tesi, prospettare che tali sopravvenute condizioni, ove sussistenti, possano giustificare la pretesa di far valere date a suo tempo non dichiarate in fase procedimentale e fatte valere solo quali condizioni ostative alla disposta revoca parziale, oltre cinque anni dalla società che ha usufruito di agevolazioni pubbliche.
In ogni caso il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e di mercato che viene prospettato non può giustificare la volontà di dismettere l'impianto prima del quinquennio (e nulla importa se la destinataria delle agevolazioni avesse in origine intenzione di rispettare tale termine che,
comunque, vincolava la entità delle erogazioni in suo favore), né può avere conseguenze sulla revoca parziale delle erogazioni, trattandosi, come ben evidenziato dal Ministero, di profili inerenti il normale rischio d'impresa. Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione posta circa la idoneità (che il Tribunale ha escluso) della documentazione prodotta a provare date diverse da quelle dichiarate circa la messa in funzione degli impianti.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai criteri e dai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione liquidata per entrambe le appellate in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase, e della fase decisionale liquidata anch'essa al minimo in favore del solo in CP_3
assenza di deposito della conclusionale e repliche di cui agli artt. 190
cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigettal'appello proposto da (già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022 pubblicata in data
09 giugno 2022;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva” €
3.822,00 per la “fase di trattazione”, in favore di ciascuna appellata nonché
€ 9.487,00 per la “fase decisionale” in favore di ed € Controparte_4
4.744,00 per la “fase decisionale” in favore del Controparte_3
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
[...]
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R.G.736/2022 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 736/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 08 luglio 2022 posta in decisione all'udienza collegiale del
07/05/2025
OGGETTO: d a
Altri istituti e leggi
(già con il patrocinio Controparte_1 Controparte_2
speciali dell'avv. Gorlani Innocenzo e dell'avv.
Codice: 109999 APPELLANTE
c o n t r o
con il patrocinio Controparte_3
dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
con il patrocinio dell'avv. Zanetti Andrea ed Controparte_4
elettivamente domiciliata presso l'avv. Franzoni Maurizio
APPELLATI In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022 pubblicata in data 09 giugno 2022 e notificata in pari data.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“- nel merito, in riforma della sentenza impugnata ed in accoglimento delle
conclusioni rassegnate dall'appellante in primo grado:
(a) in via preliminare: dichiarare l'intervento di Controparte_4
inammissibile per carenza di interesse e, per l'effetto, condannarla alla
rifusione in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio;
(b) in via principale: accertato il pieno e corretto adempimento da parte
dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il primo progetto
(42368/2011), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa vanta nei
confronti del un credito pari ad € Controparte_3
331.681,52; accertata altresì la reale entità del (parziale) inadempimento
dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il secondo progetto
(64425/12), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa deve restituire
al una somma pari ad € 24.638,99; Controparte_3
accertato che, ai sensi del punto 7.3 della Circolare n. 900315 del 14 luglio
2000 e degli stessi decreti di concessione definitiva (rispettivamente n.
161612 e n. 161685), tali somme devono essere compensate ad opera della
Banca concessionaria;
dichiarare la compensazione tra i due controcrediti
e, per l'effetto, condannare il a versare Controparte_3
in favore dell'appellante la somma residua a suo credito, pari a €
307.042,53; (c) in via subordinata: accertato il pieno e corretto adempimento da parte dell'appellante rispetto agli impegni assunti con il
primo progetto (42368/11), ed accertato pertanto che, rispetto a questo, essa
vanta nei confronti del un credito pari Controparte_3
alle somme non ancore erogate;
accertata altresì la reale entità del
(parziale) inadempimento dell'appellante rispetto agli impegni assunti con
il secondo progetto (64425/12), quantificato l'importo che essa deve, per
l'effetto, restituire al in una cifra Controparte_3
comunque non superiore al controcredito da essa vantato;
dichiarare
interamente compensati i due controcrediti e dichiarate che nulla è dovuto
dall'appellante al . In ogni caso, con Controparte_3
vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre i.v.a. e
c.p.a. come per legge”.
Dell'appellato CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello avversario in quanto
infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza di primo grado.
Spese vinte”.
Dell'appellata Controparte_4
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, eccezione e
deduzione disattesa, respingere l'appello avversario di cui in epigrafe e
condannare l'appellante alla rifusione delle spese in entrambi i gradi di
giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1.Nel giudizio riassunto da (già Controparte_1 Controparte_2 a seguito di pronuncia di difetto di giurisdizione del Tar Lombardia, il
Tribunale di Brescia, con sentenza n. 1549/2022 pubblicata in data 09 giugno
2022, ha rigettato le domande proposte dall'attrice di accertamento del credito di € 333.681,52 nei confronti del Controparte_3
(relativo al procedimento agevolativo ex art. 488/12992 inerente il progetto n. 42368/11) e di un controcredito di € 24.638,99, con compensazione ad opera della banca concessionaria e condanna del al residuo importo CP_3
di € 307.042,53; ha accolto la domanda riconvenzionale del di CP_3
condanna dell'attrice della somma di € 592.752,52 e della somma di €
582.800,16 in restituzione dei contributi percepiti, con interessi legali dal dovuto al saldo;
ha condannato l'attrice al pagamento delle spese in favore del e della concessionaria CP_3 Controparte_5
[...
. Il Tribunale, ricostruita in punto di fatto, sulla base della documentazione prodotta, la vicenda relativa ai due progetti d'investimento intrapresi dalla in relazione ad uno stabilimento in Trani e ai Controparte_2
procedimenti agevolativi ex legge n. 488/1992, ha ritenuto che CP_4
quale concessionaria a cui è stato notificato il ricorso dinanzi al TAR
[...]
nonché l'atto di citazione in riassunzione, ha interesse a resistere alla domanda dell'attrice che l'ha convenuta in giudizio pur non formulando nei suoi confronti alcuna domanda, in quanto i decreti ministeriali oggetto di contestazione sono stati emessi sulla base della istruttoria condotta da detta società che ha, quindi, interesse a dimostrare la correttezza del proprio operato.
1.2. Ha evidenziato che la commissione ministeriale incaricata, dopo la chiusura della fabbrica, ha constatato in apposito verbale la impossibilità di verificare ed identificare sette filatoi in quanto già smontati ed imballati e che il Ministero non è vincolato con riferimento ai dati e alle spese indicati dal concessionario in sede di verifica;
inoltre, ha ritenuto generica la tabella di ricalcolo prodotta dall'attrice in mancanza della incidenza economica della esclusione dei sette filatoi.
1.3. Il Tribunale ha rilevato la esistenza di prova documentale circa le dichiarazioni rese riguardo le date di ultimazione e di entrata a regime dell'impianto in relazione ai due progetti ed ha escluso in base alla normativa di riferimento (art. 6 comma dieci DM 527/1995, artt.
6.8. ed 8.1. circolare n. 900315/2000) che l'attrice possa avvalersi a posteriori, solo dopo che è
stata disposta la revoca parziale delle agevolazioni, della facoltà, non esercitata in fase procedimentale, d'indicare date diverse (anteriori) di
“entrata in funzione relative a blocchi d'investimento” che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazione “mano mano che l'entrata in funzione stessa
si verifichi”;
ha, quindi, ritenuto che in base alle date di entrata in funzione e degli impianti relative ai due progetti (12 novembre 2004 e 25 novembre 2005) ed alla data di chiusura dell'impianto del 17 settembre 2007 non sia decorso il quinquennio previsto dall'art. 3 comma primo lettera b) dei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni e dall'art. 8 comma primo del
D.M. 527/1995, sussistendo, pertanto, il presupposto per la revoca parziale “… b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione
di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni
materiali o immateriali, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione
dell'impianto” e per il ricalcolo delle agevolazioni ai sensi dell'art. 8 comma secondo DM 527/1995, in base agli importi indicati dal e non CP_3
oggetto di contestazione.
2.Ha proposto appello la sulla base di tre motivi. CP_2 CP_1
2.1. Si sono costituiti il e Controparte_3 CP_6
[...]
[...
. Il Collegio ha disposto ai sensi dell'art. 283 cod.proc.civ. la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022
limitatamente alla statuizione di condanna al pagamento in favore del della somma di € 1.175.552,68 Controparte_3
(importo risultante dalla correzione disposta su istanza congiunta delle parti)
oltre interessi legali e subordinatamente al rilascio, entro il termine ultimo del 31 gennaio 2023, di una fideiussione bancaria a prima richiesta, correlata all'esito del presente giudizio di gravame, di importo pari a quello dovuto per capitale e interessi;
ha, poi, preso atto del rilascio della fideiussione cui è stata subordinata la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata e di alcun rilievo in ordine a tale rilascio da parte dell'appellato e CP_3
confermato la disposta sospensione efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
2.3. Alla udienza del 07 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il Tribunale
ha ritenuto che abbia un proprio interesse in quanto parte Controparte_4
cui è stato notificato il ricorso al TAR e parte evocata nel giudizio riassunto,
pur se alcuna domanda è stara formulata nei suoi confronti.
Deduce che il ricorso amministrativo è stato notificato a detta società
notificato ai fini della litis denuntiatio, quale soggetto incaricato di attendere agli adempimenti relativi al recupero parziale delle somme già erogate a titolo di agevolazioni ex l. n. 488/1992, mentre l'atto di citazione in riassunzione è stato notificato ai fini del rispetto del litisconsorzio processuale, pur avendo essa ribadito la inammissibilità dell'intervento già
formulata dinanzi al TAR.
Deduce che il non avere l'istituto bancario sostenuto la domanda di condanna formulata in via riconvenzionale dal ma solo quella di rigetto, CP_3
conferma la eccezione d'inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum da essa sollevata in mancanza della esistenza in capo a detta parte di un interesse giuridico attuale e concreto, non valendo un interesse di mero fatto.
Chiede che la posizione processuale di venga qualificata Controparte_4
quale intervento ai sensi dell'art. 105 comma secondo cod.proc.civ., che venga dichiarata la inammissibilità delle sue difese e venga riformata la statuizione di condanna alle spese emessa a proprio carico.
1.1.Il motivo è infondato.
La notificazione del ricorso al TAR, prima, e dell'atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale,poi, ha legittimato la concessionaria a svolgere proprie difese e a prendere posizione sulle vicende inerenti il recupero del contributi corrisposti, oggetto di contestazione da parte dell'attrice qui appellante;
è la stessa appellante che nell'atto di citazione in riassunzione ha infatti evidenziato il ruolo disimpegnato dalla concessionaria nella istruttoria delle domande di agevolazione nonché di quella che ha preceduto la emissione dei decreti di revoca parziale delle agevolazioni stesse
(non, quindi, quale mero soggetto incaricato dell'attività di recupero parziale delle somme già erogate, come dedotto nel motivo in esame).
Sussiste un interesse, non di mero fatto, alla partecipazione al giudizio che rende la concessionaria non indifferente all'esito della lite, anche al fine di far emergere la correttezza del proprio operato e quindi in un'ottica di esclusione di future responsabilità.
Pertanto, la statuizione del Tribunale sul punto non merita censure.
2. Con il secondo motivo l'appellante censura la statuizione con cui il
Tribunale ha ritenuto non fondata la contestazione da essa operata alla esclusione della spesa di € 1.796.973,31 per sette filatoi, contestazione fondata sulla contraddittorietà del che, per un verso, ha ritenuto CP_3
attendibile, senza necessità di altra verifica, la relazione della concessionaria circa la esclusione di altra fattura e, per altro verso, ha ritenuto la medesima relazione inidonea a comprovare l'ammissione della spese dei sette filatoi che la concessionaria stessa aveva dato essere stati acquistati, installati e messi in funzione a seguito di un sopralluogo del 19 luglio 2008; evidenzia che la spesa è stata sostenuta mentre diversa questione è che tali filatoi siano stati distolti dall'uso anteriormente al quinquennio.
Censura, inoltre, la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto generico il proprio prospetto ove è stato indicato l'importo che essa ritiene spettante e che coincide con quello già riconosciuto in via provvisoria.
2.1. Il motivo è infondato.
L'appellante ripropone la medesima censura già esaminata dal Tribunale
attraverso compiuta e articolata motivazione e che il Collegio condivide.
Il Giudicante ha messo in rilievo la disposizione regolamentare che riconosce al Ministero autonomia nel valutare i dati e le spese riconosciute dalla concessionaria;
ha, inoltre, evidenziato che nel caso di specie la commissione ministeriale ha riscontrato la impossibilità di una identificazione di tali beni,
nel contesto dell'impianto ormai smantellato, per verificarne la coincidenza con quelli oggetto delle fatture ed effettuarne la valutazione.
L'appellante non contesta la esistenza di autonomia valutativa in capo al sulla base della norma regolamentare, limitandosi a prospettarne CP_3
l'asserita superfluità.
E' inoltre confermato che vi sia stata la impossibilità oggettiva da parte della commissione ministeriale, incaricata dell'accertamento relativo alla realizzazione dell'investimento, di avere necessario riscontro della spesa in questione.
La esclusione della spesa è avvenuta perché l'accertamento di essa, sulla base del quale deve avvenire il ricalcolo delle agevolazioni spettanti a seguito dell'emanazione del decreto di concessione definitiva o, come nel caso di specie, della revoca parziale delle agevolazioni, non è stato possibile per ragioni imputabili alla stessa appellante.
Non è, peraltro, ravvisabile alcuna contraddittorietà nel comportamento del a cui non può ritenersi precluso di effettuare ogni accertamento e CP_3
controllo in merito alle spese oggetto di domanda di agevolazione, pur se oggetto di precedente istruttoria favorevole da parte della concessionaria.
3. Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale abbia ravvisato la ricorrenza del presupposto previsto dall'art. 8 comma primo lettera b) del
D.M. n. 527/1995 per la revoca delle agevolazioni e che abbia ritenuto che in assenza di specificazione della data di ultimazione questa coincida con quella di messa in funzione e che tale specificazione avrebbe dovuto essere resa ai sensi dell'art. 6 comma 10 del regolamento “successivamente al ricevimento
del decreto di concessione ed entro un mese dallo steso o dalla data in cui se
ne verifichino le condizioni>> ed ha qualificato tale termine perentorio.
Deduce che: la perentorietà del termine deriva solo dalla legge e la citata norma regolamentare non la prevede;
il Tribunale ha ricavato la perentorietà
dall'art.
8.2. della circolare esplicativa 900315/2000 che prescrive la trasmissione della documentazione comprovante la effettuazione delle spese
“entro e non oltre sei mesi” dalla data di ultimazione del programma e commina la “revoca della agevolazione” salva la sussistenza di “gravi e
giustificati motivi”; le date di ultimazione dei programmi coincidono con la data relativa all'ultimo dei titoli di spesa, come previsto dalla circolare ed essa ha tempestivamente inoltrato la rendicontazione delle spese prescritta senza arrecare pregiudizio alle esigenze di trasparenza , equità e imparzialità
indicate dal tribunale;
sussistono, comunque, a suo dire, gravi e giustificati motivi per la trasmissione della dichiarazione di spesa anche oltre il termine stabilito in quanto sono sopravvenute circostanze inerenti il mercato che hanno determinato la impossibilità di proseguire nell'attività produttiva e hanno reso necessaria la riconversione dell'impianto con riassorbimento della manodopera;
essa si è limitata a dichiarare le sole date di ultimazione dei programmi corrispondenti all'ultimo titolo di spesa ammissibile a contributo in quanto, in quel contesto, era determinata al mantenimento dell'impianto oltre il quinquennio prescritto.
Evidenzia che, attese le circostanze sopravvenute e ad essa non imputabili,
di avere offerto prova attraverso la documentazione prodotta che i macchinari non sono stati distolti dall'uso previsto prima del quinquennio e di superare la presunzione relativa di coincidenza tra la data di ultimazione e la data di entrata in funzione del programma.
Censura, poi, che tale documentazione sia di unilaterale redazione e che non sia sufficiente a documentare la installazione e messa in funzione dei filatoi anteriore al quinquennio;
inoltre deduce che essa non è stata oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 115 cod.proc.civ. ad opera del . CP_3
3.1. Il motivo è infondato.
La ricostruzione operata dal Tribunale è documentale.
L'art. 3 primo comma lett. b) dei decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni riproduce il contenuto dell'art. 8 primo comma D.M. 527/1995
che prevede che “… le agevolazioni sono revocate in tutto o in parte dal
, anche su Controparte_7
segnalazione della banca concessionaria: … b) qualora vengano distolte, in
qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore,
dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui
realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell'agevolazione, prima di
cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto”.
Pertanto, gli effetti del mancato rispetto di tale prescrizione sono recepiti dai citati decreti che regolamentano il regime delle agevolazioni in modo vincolante per chi ne beneficia.
Inoltre, come già accertato dal Tribunale, è la stessa società ad avere dichiarato attraverso il proprio legale rappresentante in data 18 novembre
2004 (primo progetto) ed in data 5 giugno 2006 (secondo progetto) con
“dichiarazione provvisoria da inviare entro un mese dal ricevimento del
decreto di concessione provvisoria e dalla data di ultimazione (se
successiva)” (così la intestazione dei docc. 2 e 3) che la data di ultimazione dell'impianto, di entrata in funzione è il 12 febbraio 2004 e di entrata a regime il 30 settembre 2004 (primo progetto) e che il programma relativo al secondo progetto è stato ultimato, è entrato in funzione ed è entrato a regime il 25 novembre 2014. Si tratta della dichiarazione prescritta dall'art. 6 comma
10 del D.M. n. 527/1995; l'appellante non può ora smentirne il contenuto in assenza, per quanto già accertato dal Tribunale, di specifiche dichiarazioni per blocchi omogenei che avrebbero dovuto essere fornite “mano a mano che
l'entrata in funzione stessa si verifichi”
L'effetto risolutivo appare chiaro ed è funzionale alla natura ed allo scopo della agevolazioni nonché alla necessità di consentire con immediatezza le verifiche ministeriali;
le erogazioni provvisorie sono avvenute condizionando le agevolazioni alla destinazione all'uso previsto delle immobilizzazioni e prevedendone sin da allora la parziale revoca nei termini ivi previsti;
la dichiarazione è avvenuta in conformità al regolamento che ha disciplinato l'accesso alle agevolazioni.
Non possono, quindi, essere invocate date che avrebbero dovuto essere oggetto di dichiarazioni di entrata in funzione in blocchi che non sono state redatte ed inviate nel contesto del procedimento che ha natura, con evidenzia,
pubblicistica; inoltre, non è conforme al contenuto delle dichiarazioni rese l'assunto che non siano state specificate le date di messa in funzione dei macchinari in quanto, in entrambe, tala data è indicata specificatamente e coincide con quella di ultimazione dei programmi
L'appellante invoca i “gravi e giustificati motivi” che, ai sensi dell'art. 8.2
della circolare, possono escludere la revoca delle agevolazioni in caso di mancata trasmissione della documentazione che comprova le spese “entro e
non oltre sei mesi” dalla data di messa in funzione. Il Tribunale ha menzionato tale disposizione per evidenziare la rilevanza della dichiarazione della data di ultimazione e di entrata in funzione degli impianti nell'ambito dell'intero procedimento e cioè sia per il decorso del termine quinquennale d'indisponibilità dell'impianto sia ai fini della trasmissione dei documenti di spesa (profilo qui non in discussione).
Le circostanze addotte dall'appellante non valgono a rendere non imputabile la mancata presentazione da parte della stessa di frazionate dichiarazioni di entrata in funzione dei macchinari;
l'asserito sopravvenuto mutamento delle condizioni di mercato non dà ragione delle circostanze per cui essa avrebbe,
nel febbraio 2004 e nel novembre 2005, fornito dichiarazioni cumulative anziché “per blocchi funzionalmente autonomi”; inoltre è arduo, anche in tesi, prospettare che tali sopravvenute condizioni, ove sussistenti, possano giustificare la pretesa di far valere date a suo tempo non dichiarate in fase procedimentale e fatte valere solo quali condizioni ostative alla disposta revoca parziale, oltre cinque anni dalla società che ha usufruito di agevolazioni pubbliche.
In ogni caso il sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e di mercato che viene prospettato non può giustificare la volontà di dismettere l'impianto prima del quinquennio (e nulla importa se la destinataria delle agevolazioni avesse in origine intenzione di rispettare tale termine che,
comunque, vincolava la entità delle erogazioni in suo favore), né può avere conseguenze sulla revoca parziale delle erogazioni, trattandosi, come ben evidenziato dal Ministero, di profili inerenti il normale rischio d'impresa. Le considerazioni che precedono assorbono ogni questione posta circa la idoneità (che il Tribunale ha escluso) della documentazione prodotta a provare date diverse da quelle dichiarate circa la messa in funzione degli impianti.
5. Pertanto, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va confermata.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in conformità ai criteri e dai parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. dello scaglione di riferimento, ad eccezione della fase di trattazione liquidata per entrambe le appellate in conformità al parametro minimo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in questa fase, e della fase decisionale liquidata anch'essa al minimo in favore del solo in CP_3
assenza di deposito della conclusionale e repliche di cui agli artt. 190
cod.proc.civ.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigettal'appello proposto da (già Controparte_1 Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1549/2022 pubblicata in data
09 giugno 2022;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in € 5.706,00 per la “fase di studio”, € 3.318,00 per la “fase introduttiva” €
3.822,00 per la “fase di trattazione”, in favore di ciascuna appellata nonché
€ 9.487,00 per la “fase decisionale” in favore di ed € Controparte_4
4.744,00 per la “fase decisionale” in favore del Controparte_3
oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
[...]
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 09 settembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Vittoria Gabriele Giuseppe Magnoli