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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 5864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5864 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2948 dell'anno 2025, vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GI EL (C.F. ; C.F._2
Appellante
e
, (C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._3
NA IL (C. F.: ; C.F._4
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 5222/2025 del Tribunale di Napoli, emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 26/05/2025, all'esito del giudizio avente R.G. n. 10796/2024, notificata a mezzo pec in data 28/05/2025.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza del
18.11.2025 ex art. 127-ter c.p.c., da parte appellante e da parte appellata.
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio, Controparte_1 innanzi al Tribunale di Napoli, , suo fratello, chiedendo di accertare e Parte_1 dichiarare il suo diritto a ottenere la divisione giudiziale dell'immobile sito in Capri
(NA), via Dalmazio Birago n.45, interno 4, censito al N.C.E.U. di Napoli al foglio 5, particella 372, sub 104, Cat. A/7, Classe A, e, per l'effetto, dichiarare la divisione giudiziale dell'immobile stesso, previa determinazione della sua consistenza, assegnando a ciascuno dei condividenti la porzione loro dovuta.
Si costituiva in giudizio , il quale riteneva la domanda attorea Parte_1 infondata in quanto l'immobile era di sua esclusiva proprietà, alla luce dell'atto di disposizione –non trascritto nei registri di pubblicità immobiliare− effettuato, in data 18.11.2002, in suo favore dalla madre, , ormai deceduta. Persona_1
Pertanto, proponeva domanda riconvenzionale tesa ad accertare l'autenticità delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di compravendita.
Il Giudice, con ordinanza del 3.4.2025, invitava le parti ad effettuare il deposito di un'adeguata documentazione inerente la mediazione, alla luce della illeggibilità e incompletezza di quella presente in atti, atteso che nei procedimenti di divisione giudiziale l'esperimento di un tentativo di mediazione tra le parti, innanzi all'organo a ciò preposto, è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ai sensi dell'art. 5 d.lvo 28/2010.
All'udienza del 23.4.2025, preso atto che nulla era stato depositato in ordine alla condizione di procedibilità, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 26.5.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronunziava la sentenza n. 5222/2025, qui gravata, con la quale rilevava che “l'espletamento di un procedimento di mediazione della cui regolarità e compiutezza non è dato effettuare vaglio in questa sede non consente una regolarizzazione a mezzo della successiva instaurazione di nuovo, diverso e successivo tentativo di conciliazione”, e pertanto, dichiarava l'improcedibilità delle domande attoree e “valutata la peculiarità della situazione connessa alla natura procedimentale della pronunzia, alla attivazione di un
pagina 2 di 10 successivo procedimento di mediazione, alla qualità delle parti (persone fisiche con stretti rapporti di parentela)” accertava la sussistenza dei presupposti per compensare interamente le spese di lite fra le parti e così definitivamente statuiva:
“a) dichiara improcedibile la domanda;
b) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 27.6.2025, ha proposto Parte_1 appello avverso la testé menzionata sentenza n. 5222/2025 del Tribunale di Napoli, articolando all'uopo un unico motivo di gravame.
Con lo stesso, l'appellante ha lamentato la falsa applicazione del diritto e/o erronea insufficiente motivazione e mancata applicazione della giurisprudenza della Corte di
Cassazione in relazione alla compensazione delle spese di giudizio di primo grado.
Difatti, il Giudice, pur accertando l'impossibilità di verificare l'avveramento della condizione di procedibilità a causa del mancato deposito della documentazione richiesta, disponeva la compensazione delle spese, per tre motivi: “peculiarità della situazione connessa alla natura procedimentale della pronuncia, alla attivazione di un successivo procedimento di mediazione, alla qualità delle parti (persone fisiche con stretti rapporti di parentela)”.
Tuttavia, secondo l'appellante, detta motivazione non giustifica la compensazione delle spese di lite “proprio in virtù della circostanza che si trattava di un giudizio di divisione di un immobile, per il quale è notorio che, proprio per la sua natura, necessita del preventivo espletamento della procedura di mediazione”. Altresì, secondo l'appellante, “ancor meno convince la motivazione relativa al legame di parentela tra attore e . La circostanza che le parti in giudizio siano legate da CP_2 vincolo di parentela, e segnatamente che si tratti di fratelli, non può di per sé costituire motivo per una mitigazione delle conseguenze giuridiche del processo, né giustificare una deroga ai criteri ordinari di regolamentazione delle spese di lite.”
In ultimo, l'appellante contesta la terza ragione addotta dal Giudice di prime cure a favore della compensazione delle spese, ossia, “il tentativo di sanare le sorti del giudizio, con una nuova procedura di mediazione.”
Parte appellante, dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che non ricorrano le gravi ed eccezionali ragioni e, conseguentemente,
pagina 3 di 10 riformare parzialmente la sentenza al capo specifico della compensazione delle spese;
2. per l'effetto condannare il sig. al pagamento delle spese del primo Controparte_1 grado di giudizio secondo il valore indeterminabile così come indicato al momento dell'iscrizione a ruolo.”
Costituitosi in giudizio , con comparsa di costituzione nel presente Controparte_1 giudizio, ha evidenziato, in primo luogo, la strumentalità del gravame teso ad evitare il passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, con conseguente nuova introduzione di altro procedimento per la divisione giudiziale del bene immobile pervenuto alle parti in comproprietà a seguito della successione legittima della madre. Inoltre, ha sottolineato che il tentativo di mediazione, la cui documentazione è stata ritenuta illeggibile dal Giudice di prime cure, era stato introdotto dall'odierno appellante, pur avendo costui negato tale circostanza in atti.
Osserva ancora l'appellato che veniva proposta al Giudice di prime cure istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., rigettata con provvedimento del 7 maggio 2025 e che solo in seguito veniva instaurato un nuovo procedimento di mediazione con esito negativo. Sulla scorta di tali premesse, secondo l'appellato, il Giudice ha correttamente statuito compensando le spese di lite tra le parti alla luce delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell'articolo 92 del codice di procedura civile consentono la compensazione delle spese legali. Invero, la decisione finale sull'applicazione dell'art. 92 c.p.c. spetta alla valutazione discrezionale del Giudice, purché sia supportata da una motivazione, anche sintetica, che non risulti illogica o arbitraria. Nel caso di specie, l'appellato ritiene che il Giudice abbia motivato, seppure sinteticamente, in maniera logica e non arbitraria. Sicché, ha così concluso:
“respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare la sentenza n. 5222/2025 emessa dal Tribunale di Napoli in data 26 maggio 2025, a definizione del giudizio r.g.n. 10796/2024. Con condanna di parte appellante alle spese del giudizio di appello.”
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 28.10.2025, ex art. 127- ter c.p.c., dalla difesa di parte appellata in data 24.10.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 27.10.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
pagina 4 di 10 Infine, con ordinanza del 30.10.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 31.10.2025), è stata fissata l'udienza del 18.11.2025 per la discussione innanzi al Collegio ai sensi degli artt. 350-bis e 281-sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima di tale udienza per note conclusionali ed è stato disposto lo svolgimento della stessa mediante c.d. trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Premessa la tempestività dell'appello proposto, la Corte ritiene che l'appello proposto da sia fondato e che, pertanto, meriti accoglimento per le ragioni di Parte_1 seguito esposte.
Nell'esaminare il motivo di gravame, come già osservato, l'appellante ha lamentato la falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., la insufficiente ed erronea motivazione, nonché la mancata applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali. In particolare, il Tribunale ha giustificato la compensazione “per la peculiarità della situazione connessa alla natura procedimentale della pronuncia, alla attivazione di un successivo procedimento di mediazione, alla qualità delle parti (persone fisiche con stretti rapporti di parentela).”
Ebbene, il riferimento alla natura procedimentale della pronuncia, di per sé, è inidoneo a legittimare l'esercizio del potere di compensazione, trattandosi di un'evenienza ordinaria nell'ambito del processo e non di una situazione di peculiarità tale da giustificare la deroga al principio generale di soccombenza, previsto dall'art. 91 c.p.c.. Invero, l'art. 92 co.2 c.p.c. dà la possibilità al Giudice di decidere per la compensazione delle spese di lite – derogando, dunque, al principio di soccombenza− in presenza di ragioni particolari, tassativamente indicate dalla norma, quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, a seguito della pronuncia additiva della Corte Costituzionale n. 77 del 2018, altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Pertanto, affinché il Giudice possa disporre la compensazione delle spese di lite in luogo della soccombenza è necessario che ricorra almeno una delle ipotesi suddette.
pagina 5 di 10 Orbene, come noto, l'art. 5 co. 1 dlg 28/2010 statuisce: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
Dunque, nel caso di specie, la proposizione della domanda introduttiva del primo grado avrebbe dovuto essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente dato inizio all'azione de qua, cioè da parte di , che invece non risulta essersi diligentemente e Controparte_1 proficuamente operato a tal fine.
Invero, nonostante, a suo dire, il tentativo di conciliazione era stato introdotto dalla controparte, suo fratello , ragion per cui aveva evitato all'inizio di Parte_1 instaurare un ulteriore tentativo di mediazione, si osserva che a seguito dell'invito da parte del Giudice di prime cure di depositare una documentazione leggibile inerente la mediazione (cfr. ordinanza del 3.4.2025) l'odierno appellato avrebbe dovuto ottemperare depositando, quantomeno, la domanda di mediazione.
Invero, l'art. 8 co.1 per.2 d.lvo 28/2010 sancisce “la domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.”
Ne consegue che, seppure non avesse avuto una copia maggiormente leggibile del verbale di mediazione ben avrebbe potuto depositare altri documenti che potessero dare prova dell'esperimento del tentativo di mediazione, terminato con esito negativo, non essendo necessario, a tal fine, instaurare un nuovo procedimento di mediazione, che non ha efficacia di sanatoria.
Da quanto sin qui osservato, appare agevole concludere nel senso di un comportamento poco diligente da parte dell'odierno appellato, come tale fondante la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.
pagina 6 di 10 Quanto esposto avrebbe dovuto comportare una condanna alle spese di lite della sola parte attrice, in linea con quanto fin qui osservato, una condanna cioè della parte responsabile della pronuncia in rito, diversamente da quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure che invece ha compensato integralmente le spese di lite.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, come suddetto, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo– “per la peculiarità della situazione connessa alla natura procedimentale della pronuncia, alla attivazione di un successivo procedimento di mediazione, alla qualità delle parti
(persone fisiche con stretti rapporti di parentela)”– non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante.
In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure appare criticabile sotto molteplici profili:
1) sia per il riferimento alla “natura procedimentale della pronuncia”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto pagina 7 di 10 dell'art. 92, comma 2, c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali
(cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre);
2) sia per il riferimento alla “alla attivazione di un successivo procedimento di mediazione”; invero, ad avviso della Corte, appare ultronea l'instaurazione da parte dell'appellato di un nuovo procedimento di mediazione, atteso che lo stesso avrebbe potuto depositare la documentazione richiesta dal Giudice di prime cure, in quanto,
a suo dire, si era già precedentemente svolto il tentativo di mediazione, con esito negativo. Invero, o si considera il secondo tentativo di mediazione idoneo a sanare il vizio di improcedibilità, e così non può essere visto che l'attore è “tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione” ai sensi dell'art. 5 co.1
d.lvo 28/2010, oppure tale tentativo deve considerarsi irrilevante sotto tutti i profili, anche, dunque, ai fini della statuizione sulle spese;
3) sia, in ultimo, il riferimento “alla qualità delle parti (persone fisiche con stretti rapporti di parentela” ; difatti, in alcun modo gli stretti rapporti di parentela tra le parti possono essere da soli sufficienti a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni richiamate dal Giudice di prime cure tali da giustificare una compensazione delle spese di lite.
Pertanto, considerato il sopra citato 5 co. 1 dlg 28/2010 e rilevato che nel caso di specie, la proposizione della domanda doveva essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente operato la spinta propulsiva della causa e cioè deve ritenersi la Controparte_1 pronuncia di improcedibilità in primo grado sia ricollegabile al solo comportamento dell'appellato.
L'appello proposto da è, dunque, fondato con riferimento alla Parte_1 mancata condanna in base al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., da parte del primo giudice, dell'attore in primo grado/odierno appellato al pagamento delle spese e dei compensi.
pagina 8 di 10 Alla luce di quanto detto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riformata la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
D. Le spese processuali
L'accoglimento dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 dell'appellato al pagamento delle spese di lite del primo e del Controparte_1 secondo grado di giudizio, in favore della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c..
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellante vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra i minimi e i medi per tutte le fasi ad esclusione della fase di cui al
D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione di valore indeterminabile complessità bassa.
Invero, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato, in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato, nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in tema di tariffe per prestazioni giudiziali, sulla base del criterio del disputatum, ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza;
ne consegue che, ove il giudizio di pagina 9 di 10 secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (cfr. Cass.Sez. 3 n. 18465 del 05/07/2024).
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario in grado di appello.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti del Parte_1
, avverso la sentenza n. 5222/2025 del Tribunale di Napoli, Controparte_1 emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 26.5.2025 (notificata il
28.5.2025), all'esito del giudizio avente R.G. n. 10796/2014, così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
5222/2025 del Tribunale di Napoli, emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 26.5.2025 (notificata il 28.5.2025) e per l'effetto, in riforma parziale della detta sentenza;
3) Dichiara tenuto e condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1
, dei compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati Parte_1 complessivamente in euro 3.000,00 per compensi professionali, e del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.082,00 di cui euro 3.700,00 per compensi professionali ed euro 382,00 per spese, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario per le spese del secondo grado di giudizio.
Napoli, 18.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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