Sentenza 26 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/09/2003, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 44380 / SEZIONE LAVORO avoro amilienta Composta dagli Ill.mi gg. Magis rate Sociale Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 31177/01 Cron. 29081 - Consigliere Dott. Donato FIGURELLI - - Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI Rep. - Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Ud. 22/04/03 Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CE NT, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 24/D, presso lo studio dell'avvocato PLACIDO PULIATTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANGELA DELUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 presso 2003 rappresenta e difende ope legis;
2391 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 39211/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 11/12/00 R.G.N. 18971/96; udite le relatione delle cause svolte mille comere di consiglio del 22/04/03, del Cons. Dett. federico Roselli udito l'Avvocato DE LUIGI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Marco Pivetti bott. Maurizio VELARDI che ha concluso Generale chiedendo che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, voglia accogliere il ricorso per manifesta fondatezza. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Ritenuto che con sentenza dell'11 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, in riforma della sentenza pretorile di rigetto emessa il 5 maggio 1995, accoglieva la domanda di indennità d'accompagna- mento proposta da TE IA contro il Ministero dell'interno, che condannava al pagamento dei ratei a partire dal 1° febbraio 1997, data in la IA aveva maturato il requisitocui sanitario;
che il Tribunale negava gli interessi per essere sorto il diritto nel corso del giudizio;
che contro questa sentenza ricorre per IA, mentre il Ministero cassazione la intimato non si è costituito;
che il Pubblico ministero ha chiesto l'accogli- mento del ricorso.
Considerato che
con l'unico motivo la ricor- rente lamenta la violazione degli artt. 7 1. n. 533 del 1973 e 1219 cod. civ., sostenendo di aver diritto agli interessi sui ratei dell'indennità di accompagnamento maturati nel corso del giudizio e corrisposti in ritardo dal Ministero;
che il motivo è manifestamente fondato poiché l'aggravamento della malattia che genera il diritto 3 all'indennità d'accompagnamento è stato considerato esattamente dal collegio di merito ai sensi dello art. 149 disp. att. cod. proc. civ. ossia senza bisogno di nuova domanda amministrativa, con la conseguenza che gli interessi, dovuti dal Ministero a prescindere dall'imputabilità del ritardo nello adempimento, spettano a partire dalla medesima data dalla quale è dovuto il trattamento assistenziale (Cass. 26 settembre 1997 n. 9434, 13 agosto 1998 n. 7974); che, accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.; che, mentre la statuizione del Tribunale sulle spese può essere lasciata ferma, per la fase di legittimità vale il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e,impugnata decidendo nel merito, condanna il Ministero dell'interno a pagare a Santa IA gli interessi legali sull'indennità d'accompa- gnamento a partire dal 1° febbraio 1997 fino al saldo dei singoli ratei;
conferma la statuizione sulle spese resa dal Tribunale e condanna il Ministero dell'interno a pagare le spese di questo 4 giudizio di cassazione in euro 10,00 oltre ad euro millecinquecento per onorario, da distrarre a favore degli avvocati Placido Puliatti ed Angela Di Luigi, che dichiarano di averle anticipate. Così deciso in Roma il 22 aprile 2003 Il Presidente: picha wall Il Consestensore: Teduico Bulli IL CANCELLIERE Depositata in Cancelleria Oggi, 269034 IL CANCELLIERE 5