Art. 4.
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.
Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio i prodotti di cui all'art. 1, e' punito con la multa di lire 10 mila per ogni quintale di prodotto, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100 mila.