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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 28/11/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1443 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 28/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv, SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioni del CTU con vittoria di spese di lite nonchè per l'avv. CP_1
ND SA in sostituzione dell'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO la quale impugna e contesta la CTU ed in subordine ne chiede il rinnovo. Insiste comunque per il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1443 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in C/O 67039 SULMONA CP_1 P.IVA_1 CP_1
con l'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO ( ), dal quale è C.F._3
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 quale esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla minore adiva l'intestato Tribunale, nella funzione Persona_1
di Giudice del Lavoro, assumendo di aver inoltrato all' domanda diretta ad CP_1
ottenere la costituzione di un indennizzo per un infortunio sul lavoro subito dalla minore in data 22.2.2024 e lamentando che l'Istituto riconosceva un danno biologico pari al 4%, chiedeva il riconoscimento del suo diritto a godere di un indennizzo per il danno biologico pari al 8% e comunque non inferiore al 6% connesso all'infortunio subito e la condanna dell' al pagamento di quanto dovuto, anche a titolo di CP_1
arretrati, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato CP_1
in fatto e in diritto.
La domanda proposta nei confronti dell' è fondata e merita accoglimento. CP_1
Il C.T.U. dott. ha accertato che la bambina globalmente, Per_2 Persona_1
nell'evento del 22/02/2024, ha riportato: una frattura spiroidea modicamente scomposta del terzo mediale distale della diafisi tibiale, ridotta in maniera
“accettabile” secondo i controlli ortopedici e con monconi ossei lievemente disallineati ed una frattura composta di terzo prossimale diafisario del perone dell'arto inferiore destro, trattate con apparecchio gessato femoro-podalico, poi rimosso il 03/05/24, con residua sfumata ripercussione funzionale. A partire dal termine dell'ITA conseguente all'evento per cui è causa, si configura una menomazione dell'integrità psico-fisica complessivamente stimabile nella misura del
7% (sette per cento).
L' convenuto, da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali CP_2
possa trarsi un diverso convincimento.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
Aderendo al parere del C.T.U., al ricorrente deve, pertanto, essere riconosciuto il diritto a percepire un indennizzo commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (7%), a far data dal termine dell'ITA con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in favore dell'avv. Walter Cipolloni per dichiarato anticipo.
Le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda e dichiara che la minore in seguito Persona_1
all'infortunio del 12.12.2024, ha riportato un'inabilità permanente pari al 7%;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente quale esercente CP_1
la potestà genitoriale sulla minore un indennizzo commisurato alla Persona_1
suddetta percentuale d'inabilità, con decorrenza dal termine dell'ITA, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l al pagamento, in favore del procuratore antistatario di CP_1
parte ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in €. 2.808,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 28 novembre 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza