Articolo 2 della Legge 4 maggio 1951, n. 386
Articolo 1Articolo 3
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28 giugno 1951
Art. 2.
Alla spesa di cui al Precedente art. 1 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 (ottavo provvedimento).
Entrata in vigore il 28 giugno 1951