Art. 2.
Alla spesa di cui al Precedente art. 1 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 (ottavo provvedimento).
Alla spesa di cui al Precedente art. 1 viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658 (ottavo provvedimento).